VI Commissione - Resoconto di mercoledì 21 febbraio 2007


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 13.45.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni


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a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00750 Nannicini ed altri: Emanazione del decreto ministeriale recante le modalità per la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni a fronte del maggior gettito delle addizionali IRPEF.

Rolando NANNICINI (Ulivo) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rolando NANNICINI (Ulivo) sottolinea l'esigenza di dedicare particolare attenzione alle problematiche concernenti le entrate degli Enti locali, che costituiscono un elemento fondamentale per gli equilibri complessivi della finanza pubblica, anche nella prospettiva del processo di attuazione del federalismo fiscale. L'atto di sindacato ispettivo intende affrontare un aspetto di particolare rilevanza, relativo alle conseguenze, sulle entrate dei comuni, delle modifiche apportate alla disciplina IRPEF dalla legge finanziaria per il 2007: occorre infatti evitare che, a fronte di un incremento delle entrate erariali, si possa determinare una riduzione dei trasferimenti per i comuni, che renderebbe molto difficile per questi ultimi predisporre i propri bilanci.
Raccomanda pertanto al Governo di seguire attentamente tale tematica, al fine di assicurare il mantenimento di corretti rapporti istituzionali con il mondo delle autonomie locali, e tenendo conto delle conseguenze che le scelte assunte in questo campo determinano sulla generalità dei contribuenti.

5-00751 Gioacchino Alfano e Gianfranco Conte: Modalità di prelievo dell'addizionale IRPEF comunale.

Gianfranco CONTE (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE (FI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, rilevando come l'interrogazione nasca dall'esigenza di affrontare le problematiche di molti sostituti di imposta, i quali si trovano nella necessità di calcolare l'ammontare delle addizionali comunali IRPEF relativamente a dipendenti residenti in comuni diversi, ai quali si applicano pertanto differenti aliquote di tale addizionale. In tale contesto l'interrogazione prospettava l'opportunità di dilazionare i termini entro i quali i sostituti di imposta devono procedere al prelievo delle relative somme, prevedendo che esso possa avvenire in sede di saldo IRPEF annuale.

5-00752 Reina ed altri: Deducibilità dei costi di acquisto o locazione finanziaria da parte di professionisti di immobili strumentali.

Giacomo BEZZI (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giacomo BEZZI (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta, ringraziando il Sottosegretario.

5-00753 Borghesi: Classificazione di attività economiche ai fini dell'applicazione del regime IVA del «reverse charge».

Antonio BORGHESI (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.


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Il Sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-00754 Leo: Disapplicazione della disciplina tributaria sulle società non operative.

Maurizio LEO (AN) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Sottolinea inoltre il ruolo estremamente negativo svolto dalle società di comodo, le quali rappresentano uno strumento di evasione ed elusione fiscale che ha gravemente danneggiato il mercato.
Evidenzia altresì l'esigenza di realizzare un migliore coordinamento tra norme tributarie, diritto societario e diritto fallimentare, preannunciando a tale riguardo la volontà del Governo di rivedere taluni aspetti delle procedure concorsuali: ritiene quindi che in quella sede sarà possibile affrontare alcune delle questioni sollevate dall'interrogazione.

Maurizio LEO (AN) ringrazia il Sottosegretario, dissentendo tuttavia in toto per i contenuti della risposta fornita. Sottolinea infatti, in primo luogo, come le società non operative vengano assoggettate all'IRES in base a criteri forfetari: alla luce di tale contesto normativo l'interrogazione affrontava la problematica relativa a quelle società che, per motivi contingenti, legati in molti casi allo stato di crisi in cui versano i relativi mercati, si trovino in una condizione di non normale operatività.
L'orientamento espresso dal Governo al riguardo, secondo il quale devono considerarsi inammissibili i ricorsi presentati alla giustizia tributaria in assenza di un preventivo interpello disapplicativo proposto agli organi dell'Amministrazione finanziaria, risulta stravolgente rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento, ponendosi in palese violazione del disposto dell'articolo 24 della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti ed interessi legittimi.
L'atteggiamento dell'Esecutivo rischia inoltre di determinare un contenzioso imponente, che costituirà un elemento di intralcio rispetto alla stessa azione dell'Amministrazione finanziaria, paralizzando altresì l'intero sistema della giustizia tributaria.
Per quanto riguarda in particolare le società sottoposte a fallimento, ritiene che la loro non operatività sia in re ipsa: pertanto, considera inconcepibile imporre a tutti i curatori fallimentari di proporre un interpello in merito, anche in considerazione dei danni che ciò potrà determinare per il mondo delle imprese nel suo complesso e per le stesse procedure fallimentari.

5-00755 Fugatti: Applicabilità dell'IRAP a professionisti e lavoratori autonomi privi di organizzazione.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario, rilevando tuttavia come la risposta eluda il tema fondamentale dell'interrogazione, la quale chiedeva di sapere quali siano gli orientamenti del Governo in merito all'applicazione dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione. Auspica quindi che l'Esecutivo assuma tempestivamente iniziative legislative al riguardo, prima delle prossime scadenze tributarie.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 febbraio 2007.

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, (ENPAIA) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1762, recante delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Intervene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 15.

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 14 febbraio 2007.

Alberto FLUVI (Ulivo) rileva come la Commissione Attività produttive, nella seduta del 20 febbraio, abbia approvato numerosi emendamenti, presentati sia da esponenti di maggioranza sia da esponenti di gruppi di opposizione, alcuni dei quali attinenti a disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In particolare, per quanto riguarda l'articolo 5, si precisa, al comma 1, che i divieti di applicare clausole contrattuali di distribuzione esclusiva si applicano alle polizze assicurative relative ai rami danni a decorrere dal 1o gennaio 2008.
È stato inoltre introdotto un nuovo comma 1-bis, volto ad integrare l'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, prevedendo che, in caso di cessazione del rischio assicurato, ovvero di sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del rischio, l'ultimo attestato di rischio rilasciato all'assicurato rimane valido per 5 anni.
Al comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito il comma 4-bis introdotto nel già citato articolo 134 del Codice delle assicurazioni, al fine di precisare che il divieto, per l'impresa assicurativa, nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, di assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio, si riferisce al nuovo contratto relativo ad un veicolo della medesima tipologia.
Al medesimo comma 2, viene modificato il comma 4-ter introdotto nell'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, al fine di prevedere che il computo pro quota della responsabilità tra i conducenti coinvolti in un sinistro, ai fini della variazione della classe di merito dei soggetti assicurati, può essere effettuata, oltre che nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, anche in caso di liquidazione parziale.
Al comma 5 si specifica che gli operatori assicurativi possono adeguare le clausole dei contratti vigenti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, limitatamente alla facoltà, per l'assicurato, di recedere annualmente dal contratto senza oneri, con un preavviso di 60 giorni.
All'articolo 6, comma 1, viene estesa anche ai soggetti esercenti attività finanziarie la previsione relativa all'estinzione automatica dell'ipoteca iscritta a garanzia di mutui; inoltre si precisa che l'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita deve essere comunicata dal creditore alla conservatoria entro 30 giorni.


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Al comma 2 viene corretto l'erroneo riferimento all'articolo 1418 del Codice civile, precisando che la nullità delle clausole in contrasto con le disposizioni dell'articolo 6 non comporta la nullità del contratto, ma solo quella delle medesime clausole.
All'articolo 7, comma 1, si precisa che la nullità delle clausole penali previste in caso di estinzione anticipata o parziale di mutui immobiliari si riferisce all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione da parte di persone fisiche, e che la disposizione si riferisce a tutti i mutui, e non solo a quelli erogati da banche. Conseguentemente, viene soppresso il comma 4, recante la definizione dell'acquisto di prima casa e si corregge il richiamo alle banche contenuto nel comma 7 dell'articolo.
Inoltre, al comma 6 si stabilisce che, qualora non si raggiunga l'accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in merito alla determinazione della misura massima dell'importo della penale per i contratti di mutuo in essere, la misura di tale penale deve essere stabilita dalla Banca d'Italia entro 30 giorni.
All'articolo 8, comma 1, si precisa che la facoltà di surrogazione del nuovo creditore, ai fini della portabilità del mutuo, si applica non solo ai mutui bancari, ma ad ogni tipologia di mutuo, alle aperture di credito e ad altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari.
Inoltre, al comma 3, si specifica che la nullità dei patti con i quali si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione non comporta la nullità del contratto.
Al comma 4, il quale prevede che la surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, si sopprime il riferimento all'acquisto della prima casa, il quale avrebbe potuto comportare incertezze circa l'ambito di applicazione della disposizione, potendo essere inteso nel senso di mantenere i benefici fiscali previsti per le imposte d'atto e per l'IVA e non anche le agevolazioni relative alla detraibilità degli interessi sui mutui immobiliari.
La Commissione ha altresì introdotto nell'articolo un nuovo comma 4-bis, il quale precisa che la facoltà di surrogazione non comporta la necessità di applicare, sul nuovo mutuo stipulato per estinguere il precedente, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, né le imposte di cui all'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Anche in questo caso la disposizione è volta ad eliminare dubbi circa l'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo.
La Commissione ha inoltre approvato un articolo aggiuntivo 8-bis, il quale stabilisce il divieto assoluto di addebitare al cliente, nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari spese di predisposizione, di produzione, di spedizione o di comunicazione, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli da 5 ad 8 del decreto-legge.
Rileva altresì come la Commissione Attività produttive non abbia ancora concluso l'esame degli emendamenti: ritiene quindi opportuno rinviare a domani la conclusione dell'esame in sede consultiva del provvedimento, anche al fine di consentire l'elaborazione di una proposta di parere che tenga conto di tutte le modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito.

Paolo DEL MESE, presidente, concorda con le considerazioni del relatore, rinviando quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle 8,30 della giornata di domani, nel corso della quale si procederà a votare la proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI