VIII Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

DL 7/07: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (C. 2201 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;
rilevato che alcune delle disposizioni in esso contenute intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;
richiamato, in particolare, l'articolo 12, che dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa;
preso atto dei dati forniti dal Ministro delle infrastrutture nel corso dell'audizione del 31 gennaio scorso in ordine ai costi riscontrati nel sistema dell'alta velocità;
preso atto, inoltre, della finalità della richiamata disposizione, individuata nella relazione illustrativa, di «concludere in modo economico, rapido e trasparente le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa»;
rilevato che il comma 4 di tale disposizione - che, attraverso una novella alla legge n. 241 del 1990, prevede l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi incidente su precedenti rapporti negoziali - non trova adeguata collocazione nell'ambito dell'articolo 12, in ragione della sua portata generale;
considerata peraltro la necessità di valutare con attenzione la formulazione di tale disposizione, anche in considerazione degli effetti in termini di contenzioso che potrebbero derivare dalla limitazione dell'indennità al danno emergente e del criterio per la liquidazione dell'indennità della conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo all'interesse pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 12, sia esplicitata la finalità dell'intervento normativo di consentire che la realizzazione del sistema alta velocità avvenga tramite procedure di gara e, conseguentemente, sia inserito - dopo il comma 3 - un comma aggiuntivo che espressamente chiarisca l'applicabilità, per gli affidamenti successivi alla revoca delle concessioni, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, relativo al rimborso dovuto


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dalla società Ferrovie dello Stato, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla possibilità di derogare alla normativa vigente e si verifichi l'ipotesi di intervenire sull'entità del rimborso degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione, determinato nei soli costi effettivamente sostenuti, prevedendo che esso sia fissato nel corrispettivo dell'attività progettuale svolta;
b) si raccomanda di operare un coordinamento tra il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 12, posto che il comma 3, da un lato, rinvia alla disciplina di cui al comma 4 e, dall'altro, pone una regola speciale che sembra derogare rispetto alla regola generale prevista dallo stesso comma 4;
c) si verifichi la coerenza del medesimo comma 3 dell'articolo 12 con l'articolo 158 del codice dei contratti pubblici, che - nell'ipotesi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse - detta criteri specifici per determinare le somme da rimborsare al concessionario.


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ALLEGATO 2

DL 4/07: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali (C. 2193 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2193, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali»;
valutato il provvedimento limitatamente alle disposizioni di più diretta competenza della VIII Commissione;
osservato che tali disposizioni riguardano, in linea generale, norme in materia contabile ovvero in tema di appalti e lavori;
rilevato che le citate disposizioni non presentano profili di problematicità, trattandosi, in sostanza, di norme già contenute in precedenti provvedimenti di analogo tenore e più volte prorogate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Istituzione del Parco nazionale di Portofino (C. 18 Realacci).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale di Portofino).

1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.
2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale di Portofino».
4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, la pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. All'Ente parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante l'istituzione dell'area naturale marina protetta.
7. L'Ente parco nazionale di Portofino si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta di cui al comma 7, della commissione di riserva istituita ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, che, alla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Liguria che è tenuta ad esprimersi nel termine di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.
(Organi dell'Ente parco).

1. In relazione alla limitata estensione territoriale del Parco nazionale di Portofino e al fine di renderne snella ed efficiente la gestione, in deroga all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, e all'articolo 10, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la composizione e le modalità di nomina degli organi del parco sono disciplinate secondo quanto previsto nel presente articolo.


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2. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il presidente della regione Liguria.
3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da sette componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione Liguria, secondo le seguenti modalità:
a) i tre Sindaci dei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure o loro delegati;
b) uno, su designazione della Provincia di Genova;
c) uno, su designazione della Regione Liguria;
d) uno su designazione dell'Università degli studi di Genova;
e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; in caso di designazione di un numero superiore a uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le designazioni dei componenti il Consiglio direttivo sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente e si avvale di una giunta esecutiva formata dai tre Sindaci dei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita che affiancano il Presidente nelle sue funzioni.
6. La Comunità del parco è costituita dal presidente della regione Liguria e dal presidente della provincia di Genova, o loro delegati, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese l'area del parco e le aree contigue.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.
(Finanziamenti).

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale di Portofino;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale di Portofino.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


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Art. 4.
(Convenzioni).

1. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione).

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale di Portofino, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

1. Il personale dell'Ente Parco di Portofino e del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, è trasferito, su domanda, nei ruoli del Parco Nazionale di Portofino o è trasferito presso la Regione Liguria.
2. Il personale di altri enti pubblici, che alla data di avvio dell'attività del Parco Nazionale di Portofino si trovi nelle posizioni di comando o di distacco presso l'Ente Parco di Portofino o presso il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco Nazionale di Portofino.
3. Il personale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, viene inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e mantiene la parte ricorrente del trattamento accessorio che costituisce assegno personale non assorbibile.
4. Il personale non di ruolo del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino e del Parco di Portofino, con contratto di collaborazione dal 1o febbraio 2007, su domanda e previo superamento di apposita procedura selettiva, è inserito all'interno del Parco Nazionale di Portofino e viene stabilizzato nei limiti in cui la pianta organica di cui all'articolo 1, comma 5, lo consenta.
5. Fino all'approvazione della pianta organica definitiva rimangono in carica i dirigenti dell'Area Marina Protetta e dell'Ente Parco di Portofino. Al personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica il contratto dell'area VI della dirigenza di cui all'articolo 2, sesto alinea, del contratto nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza dipendente dagli enti e dalle agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
6. L'Ente parco nazionale di Portofino subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo al Parco regionale ligure di Portofino e all'Area naturale marina protetta.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007. Per il funzionamento del Parco negli anni successivi si provvede nei limiti del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,


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n. 448, e delle entrate dell'Ente parco come individuate dall'articolo 3.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.