Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. C. 2201 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, con le modifiche apportate in seguito all'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito;
considerato che il testo, agli articoli 1 e 4, aventi ad oggetto, rispettivamente, la disciplina delle tariffe dei servizi telefonici e le indicazioni da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari, reca disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute e alimentazione», assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 10 del testo recante misure tese alla liberalizzazione delle specifiche attività di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola;
rilevato che rientra altresì nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») la previsione relativa all'articolo 11 in materia di mercato del gas;
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 5, recante norme in materia di servizi assicurativi, e quelle recate dagli articoli 6, 7 e 8, recanti disposizioni aventi ad oggetto mutui immobiliari, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (tutela del risparmio e mercati finanziari);
considerato che l'articolo 9, che pone specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, appare riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) e lettera o) (previdenza sociale);
considerato che le previsioni di cui agli articoli da 9 a 12 del testo, che recano disposizioni tese alla promozione della concorrenza ed allo sviluppo dei mercati, attengono a profili afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della concorrenza;
valutato che il testo, all'articolo 13, contempla disposizioni riguardanti l'istruzione


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tecnico-professionale e le agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di istituti scolastici, rilevando al riguardo l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
considerato che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica andrebbero più opportunamente riferiti alla regolamentazione delle leggi regionali, in quanto non si tratta di profili disciplinati dalla legge n. 135 del 2001 (legge-quadro sul turismo), ed il cui richiamo appare quindi incongruo;
rilevato che l'articolo 10, comma 7, secondo cui entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5, che introducono misure tese alla liberalizzazione delle attività, rispettivamente, di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola, sarebbe opportuno che si applichi nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione;
considerato che le disposizioni recate dal decreto debbano comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, e debbano comunque delineare una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni;
considerato che l'articolo 14-bis prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, Parte seconda della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 10, comma 4, alla fine del primo periodo, nonché nel secondo periodo, siano soppresse le parole: «di cui alla citata legge n. 135 del 2001».


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato delle proposte di legge C. 780 e C. 1891.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 780 e C. 1891, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, che reca norme tese a fissare criteri per l'individuazione dei luoghi nei quali è obbligatoria la detenzione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, nonché a disciplinare i corsi di formazione e di addestramento per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida definite tra il Ministro della salute e le Regioni con l'accordo del 27 febbraio 2003 sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l);
considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
rilevato che l'articolo 2, nel regolamentare i corsi di formazione e di addestramento, prevede che le Università, le organizzazioni medico-scientifiche e gli ordini professionali sanitari operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongano di una specifica rete di formazione provvedano, in collaborazione con le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere, alla realizzazione dei predetti corsi;
considerato che l'articolo 5 stabilisce che i criteri e le condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori siano definiti mediante lo strumento dell'intesa stipulata in sede di conferenza Stato-Regioni tra il Ministero della salute e le Regioni medesime,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri. C. 1268.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1268, in corso di esame presso la XII Commissione affari sociali della Camera, che reca norme volte a garantire l'effettiva attuazione della legge n. 130 del 2001 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, integrando e modificando a tal fine la disciplina prevista dalla suddetta legge e stabilendo altresì le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto, nonché in aree private e nei centri abitati;
rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile e penale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l);
considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130 del 2001, l'individuazione delle apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri è affidata ai comuni, cui viene devoluta la relativa disciplina;
considerato che l'articolo 2 del testo in esame fissa un termine di tre anni dall'entrata in vigore delle legge entro cui le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dall'articolo 6 della legge n. 130 del 2001; rilevato che tale ultima disposizione prescrive che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione; rilevato altresì che la gestione dei crematori spetta ai comuni;
considerato che talune regioni (Emilia Romagna e Lombardia) hanno disciplinato la materia nell'ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta) hanno regolamentato specificamente la materia della cremazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
dopo l'articolo 2 sia aggiunto il seguente articolo 3: «La presente legge si applica nei limiti delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte seconda della Costituzione.».