II Commissione - Giovedì 22 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. C. 2201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, il richiamo all'articolo 1418 del codice civile nei casi di nullità delle clausole contrattuali non appare corretto, in quanto tale articolo si riferisce alla nullità dell'intero contratto e non, come nel caso di specie, alla nullità parziale. In tali ipotesi sembra opportuno prevedere, per maggiore chiarezza, che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;
l'esclusione della necessità dell'autentica notarile della dichiarazione, specie in relazione alla comunicazione della banca di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, può prestarsi ad atti fraudolenti da parte di un soggetto diverso dal creditore bancario che, sulla base di una dichiarazione falsa, potrebbe determinate il venir meno della garanzia ipotecaria. Tale circostanza appare idonea a creare incertezze nel mercato immobiliare (quanto all'esistenza o meno del vincolo ipotecario), con riflessi anche sull'attività dell'Agenzia del territorio, per le implicazioni risarcitorie derivanti dall'accettazione di dichiarazioni la cui riferibilità ai creditori non sia comprovata con certezza;
l'articolo 7, comma 6, non indica alcun parametro in ordine all'esercizio del potere amministrativo della Banca d'Italia di stabilire la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità dei contratti di mutuo. In tale contesto, appare opportuno introdurre un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;
l'articolo 10, comma 4, relativo alle attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non precisa il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia; né richiede il possesso, da parte dei soggetti in questione, di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;
l'articolo 10, comma 8, il quale esclude che i cittadini comunitari che, in base all'ordinamento di appartenenza, sono abilitati a svolgere attività strumentali come quelle di calcolo, elaborazione e stampa di buste paga, siano obbligati all'iscrizione all'albo italiano dei consulenti del lavoro, non precisa che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività di tali soggetti, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;
l'articolo 12 dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a.; il comma 4 integra l'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'istituto della revoca del provvedimento amministrativo, definendo i criteri per la determinazione dell'indennizzo nell'ipotesi in cui la revoca incida su


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rapporti negoziali con privati. In tale contesto, si fa presente come la modifica del predetto articolo della legge n. 241 del 1990 incida sulla materia, estremamente delicata, dei diritti soggettivi dei privati connessi al principio di affidamento, nonché al principio di indennizzabilità degli interessi privati pregiudicati da atti legittimi della pubblica amministrazione. Appare pertanto necessario un ulteriore approfondimento della questione, eventualmente stabilendo che le nuove disposizioni in materia di revoca di un atto amministrativo trovino applicazione non in via generale, attraverso la modifica della legge n. 241 del 1990, bensì limitatamente alla materia delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, sostituire il richiamo all'articolo 1418 del codice civile con la precisazione che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una procedura di cancellazione dell'ipoteca che non pregiudichi la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 1, ovvero sostituendo il comma 1 con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2878, primo comma n. 6, del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, con apposita dichiarazione nei 20 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, che l'ipoteca permane; in tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede di ufficio all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, comma 6, un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;
c) all'articolo 10, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e di richiedere il possesso di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;
d) all'articolo 10, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività dei soggetti in questione, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;
e) all'articolo 12, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4, ovvero di limitarne l'applicazione alle fattispecie descritte dai precedenti commi del medesimo articolo.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. C. 2201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevata l'esigenza di eliminare agli articoli 1, comma 1, e 5, comma 5, il riferimento all'articolo 1418 del codice civile a proposito della nullità delle clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni del presente decreto, trattandosi infatti di clausole invalide ma non essenziali che non possono condizionare la validità dell'intero contratto, sanzione che potrebbe provocare danni irreparabili alle parti;
all'articolo 6, comma 1, ritenuto opportuno:
a) collegare l'estinzione ipso iure dell'ipoteca accesa a garanzia del mutuo alla «scadenza» dell'obbligazione (elemento certo e rilevabile ictu oculi dalla nota di iscrizione) e non all'«estinzione» dell'obbligazione, evento incerto sia nell'an sia nel quando e la cui pubblicità non può esser rimessa ad una mera «comunicazione» proveniente da un progetto privato, stravolgendo l'intero sistema della pubblicità legale prevista dal nostro ordinamento giuridico;
b) l'applicazione alla «dichiarazione di permanenza dell'ipoteca», per il caso di mancata estinzione dell'obbligazione, della procedura prevista dall'articolo 2850 del codice civile per la rinnovazione post-ventennale dell'ipoteca, sperimentata e funzionante dal 1942;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
gli articoli 1, 5 e 6 siano modificati secondo quanto espresso in premessa.
On. Giancarlo Laurini
On. Maria Stella Gelmini
On. Maria Grazia Siliquini


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ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. C. 2201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, il richiamo all'articolo 1418 del codice civile nei casi di nullità delle clausole contrattuali non appare corretto, in quanto tale articolo si riferisce alla nullità dell'intero contratto e non, come nel caso di specie, alla nullità parziale. In tali ipotesi sembra opportuno prevedere, per maggiore chiarezza, che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;
l'esclusione della necessità dell'autentica notarile della dichiarazione, specie in relazione alla comunicazione della banca di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, può prestarsi ad atti fraudolenti da parte di un soggetto diverso dal creditore bancario che, sulla base di una dichiarazione falsa, potrebbe determinate il venir meno della garanzia ipotecaria. Tale circostanza appare idonea a creare incertezze nel mercato immobiliare (quanto all'esistenza o meno del vincolo ipotecario), con riflessi anche sull'attività dell'Agenzia del territorio, per le implicazioni risarcitorie derivanti dall'accettazione di dichiarazioni la cui riferibilità ai creditori non sia comprovata con certezza;
l'articolo 7, comma 6, non indica alcun parametro in ordine all'esercizio del potere amministrativo della Banca d'Italia di stabilire la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità dei contratti di mutuo. In tale contesto, appare opportuno introdurre un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;
l'articolo 10, comma 4, relativo alle attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non precisa il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia; né richiede il possesso, da parte dei soggetti in questione, di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;
l'articolo 10, comma 8, il quale esclude che i cittadini comunitari che, in base all'ordinamento di appartenenza, sono abilitati a svolgere attività strumentali come quelle di calcolo, elaborazione e stampa di buste paga, siano obbligati all'iscrizione all'albo italiano dei consulenti del lavoro, non precisa che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività di tali soggetti, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;
l'articolo 12 dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a.; il comma 4 integra l'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'istituto della revoca del provvedimento amministrativo, definendo i criteri per la determinazione dell'indennizzo nell'ipotesi in cui la revoca incida su


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rapporti negoziali con privati. In tale contesto, si fa presente come la modifica del predetto articolo della legge n. 241 del 1990 incida sulla materia, estremamente delicata, dei diritti soggettivi dei privati connessi al principio di affidamento, nonché al principio di indennizzabilità degli interessi privati pregiudicati da atti legittimi della pubblica amministrazione. Appare pertanto necessario un ulteriore approfondimento della questione, eventualmente stabilendo che le nuove disposizioni in materia di revoca di un atto amministrativo trovino applicazione non in via generale, attraverso la modifica della legge n. 241 del 1990, bensì limitatamente alla materia delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, sostituire il richiamo all'articolo 1418 del codice civile con la precisazione che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;
2) all'articolo 6, comma 1, sia prevista una procedura di cancellazione dell'ipoteca che non pregiudichi la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 1, ovvero sostituendo il comma 1 con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2878, primo comma n. 6, del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei 30 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole «attività bancaria e finanziaria» con le seguenti «attività bancaria o finanziaria»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, comma 6, un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;
c) all'articolo 10, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e di richiedere il possesso di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;
d) all'articolo 10, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività dei soggetti in questione, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;
e) all'articolo 12, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4, ovvero di limitarne l'applicazione alle fattispecie descritte dai precedenti commi del medesimo articolo.