Commissioni Riunite II e VI - Giovedì 22 febbraio 2007


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ALLEGATO

Atto n. 64: Misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo (Atto n. 64);
evidenziato come lo schema di decreto in esame risulti congruente con la norma di delega di cui all'articolo 22 della legge n. 29 del 2006, legge comunitaria per il 2005, dando attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nella predetta disposizione;
considerato come il provvedimento si inserisca in un quadro normativo già particolarmente ricco ed articolato, specificando, in particolare, gli effetti giuridici derivanti dalle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, definendo attribuzioni, compiti ed obblighi degli organi amministrativi chiamati a realizzare le finalità dell'intervento normativo e stabilendo le relative sanzioni;
considerata l'esigenza di dare attuazione alle risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
rilevato come la disciplina vigente in materia preveda che gli obblighi di identificazione, conservazione dei dati e segnalazione relativamente alle operazioni di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento si applichino solo alle operazioni di ammontare superiore a 12.500 euro, ovvero alle operazioni sospette;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre nell'ambito dello schema di decreto legislativo una specifica disposizione volta a dare diretta attuazione nell'ordinamento nazionale, nelle more dell'adozione delle deliberazioni dell'Unione europea, a misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite da risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con la quale prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con proprio decreto, su proposta del Comitato di Sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità designati secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Sicurezza o da un suo Comitato; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere, nella medesima disposizione, che, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari


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esteri, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, sia disposto il congelamento, per una durata annuale, rinnovabile, dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali vi siano fondati motivi che possano agevolare organizzazioni o attività terroristiche, ovvero che possano minacciare la pace e la sicurezza internazionale, sulla base di quanto stabilito nelle predette risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;
b) valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'azione di contrasto al finanziamento del terrorismo perseguita dal provvedimento deve essere indirizzata anche alle triangolazioni finanziarie attraverso le quali sono spesso realizzate le operazioni di finanziamento illecito;
c) con riferimento all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione delle lettere e), f) e g) con un riferimento ai decreti ministeriali con i quali si darà esecuzione alle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per contrastare il finanziamento del terrorismo;
d) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il Comitato di sicurezza finanziaria istituito dalla medesima disposizione è competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche anche ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali con i quali si darà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo;
e) sempre con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il Comitato di sicurezza finanziaria possa avvalersi di rappresentanti dei servizi di informazione e sicurezza;
f) valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 4, stabilendo un esplicito divieto di mettere a disposizione, dei soggetti designati, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, ovvero di stanziarli a loro vantaggio, nonché specificando che il congelamento dei fondi, ovvero l'omissione o il rifiuto di prestare servizi finanziari ritenuti in buona fede in conformità alle disposizioni del decreto legislativo, non comporta alcun tipo di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità, ovvero loro direttori o dipendenti, che applichino tali misure, salva la possibilità di dimostrare che il congelamento è stato determinato da negligenza;
g) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 1, lettera a) dell'articolo 6, al fine di chiarire che l'obbligo di comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi deve essere adempiuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, ovvero dei decreti ministeriali con i quali si darà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero ancora dalla data di detenzione di fondi e delle risorse economiche;
h) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'Ufficio italiano dei cambi è chiamato a controllare l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero disposte con i decreti ministeriali con i quali sarà data attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace o la sicurezza internazionale;
i) valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione dell'articolo 10, comma 1, nel senso di specificare che l'azione di contrasto del finanziamento del terrorismo e l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea si rivolge nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
l) con riferimento all'articolo 11, comma 14, il quale prevede che le cose


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soggette a pericolo di deterioramento, per le quali sono cessati i provvedimenti di congelamento, possano essere oggetto di vendita immediata, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che sia data comunicazione della vendita all'avente diritto;
m) con riferimento all'articolo 12, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di estendere la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da tale disposizione anche alla violazione delle disposizioni dei decreti ministeriali ai quali si darà attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
n) valuti il Governo l'opportunità di estendere gli strumenti di controllo sui movimenti di capitale anche alle operazioni di trasferimento di fondi di importo limitato, al fine di individuare idonei meccanismi di monitoraggio anche per tale tipologia di movimentazione finanziaria, che può prestarsi, proprio per le sue caratteristiche, ad occultare forme di finanziamento in favore delle attività terroristiche.