VI Commissione - Giovedì 22 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. C. 2201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2201, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato come il decreto-legge rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, alcune disposizioni volte a completare il processo di semplificazione e liberalizzazione dei settori creditizio ed assicurativo, ed a migliorare il livello di tutela dei consumatori in tali comparti, le quali risultano in linea con altri recenti interventi legislativi adottati dal Governo in materia, nonché in armonia con gli indirizzi programmatici perseguiti dall'Esecutivo;
evidenziata l'opportunità di proseguire in tale prospettiva di miglioramento del livello di trasparenza e competitività nei mercati di tali servizi, individuando ulteriori aree di intervento e monitorando le conseguenze e le eventuali criticità delle misure adottate, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore;
sottolineata, in tale contesto, l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a incrementare gli strumenti di tutela in favore di questi ultimi, ad esempio per quanto riguarda il settore del credito al consumo, nonché con riferimento alla problematica dei cosiddetti «conti dormienti»;
valutata positivamente la previsione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge, volta ad unificare attraverso una singola comunicazione, da effettuarsi di norma in via telematica, gli adempimenti, anche fiscali, connessi all'avvio di una nuova attività imprenditoriale;
sottolineata l'esigenza di proseguire anche in altri campi il processo di semplificazione dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, sia mediante la riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, sia attraverso un sempre più diffuso utilizzo di strumenti informatici, nonché avvalendosi del supporto fondamentale rappresentato dagli intermediari tributari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, sostituendo il riferimento


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all'articolo 1418 del codice civile, che disciplina l'ipotesi di nullità del contratto, con quello all'articolo 1419 del codice civile, il quale disciplina la nullità di singole clausole contrattuali;
b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'estinzione automatica dell'ipoteca entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo cui essa è a garanzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento non solo all'ipotesi di estinzione dell'ipoteca per il raggiungimento del termine cui essa è limitata, ovvero per il verificarsi dell'eventuale condizione risolutiva cui la stessa è connessa, ma anche al caso, più generale, di estinzione dell'ipoteca per estinzione del debito cui essa è collegata;
c) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire norme volte a garantire la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare;
d) valuti la commissione di merito la possibilità di prevedere che i contratti di fidejussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato debbano obbligatoriamente contenere una clausola nella quale sia indicata la scadenza temporale dell'impegno fidejussorio.


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ALLEGATO 2

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. C. 2201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2201, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato come il decreto-legge rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, alcune disposizioni volte a completare il processo di semplificazione e liberalizzazione dei settori creditizio ed assicurativo, ed a migliorare il livello di tutela dei consumatori in tali comparti, le quali risultano in linea con altri recenti interventi legislativi adottati dal Governo in materia, nonché in armonia con gli indirizzi programmatici perseguiti dall'Esecutivo;
evidenziata l'opportunità di proseguire in tale prospettiva di miglioramento del livello di trasparenza e competitività nei mercati di tali servizi, individuando ulteriori aree di intervento e monitorando le conseguenze e le eventuali criticità delle misure adottate, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore;
sottolineata, in tale contesto, l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a incrementare gli strumenti di tutela in favore di questi ultimi, ad esempio per quanto riguarda il settore del credito al consumo, nonché con riferimento alla problematica dei cosiddetti «conti dormienti»;
valutata positivamente la previsione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge, volta ad unificare attraverso una singola comunicazione, da effettuarsi di norma in via telematica, gli adempimenti, anche fiscali, connessi all'avvio di una nuova attività imprenditoriale;
sottolineata l'esigenza di proseguire anche in altri campi il processo di semplificazione dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, sia mediante la riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, sia attraverso un sempre più diffuso utilizzo di strumenti informatici, nonché avvalendosi del supporto fondamentale rappresentato dagli intermediari tributari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, capoverso 4-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del secondo periodo, al fine di evitare una variazione generalizzata, in senso peggiorativo, delle classi di merito;
b) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito


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l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 1418 del codice civile, che disciplina l'ipotesi di nullità del contratto, con quello all'articolo 1419 del codice civile, il quale disciplina la nullità di singole clausole contrattuali;
c) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'estinzione automatica dell'ipoteca entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo cui essa è a garanzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento non solo all'ipotesi di estinzione dell'ipoteca per il raggiungimento del termine cui essa è limitata, ovvero per il verificarsi dell'eventuale condizione risolutiva cui la stessa è connessa, ma anche al caso, più generale, di estinzione dell'ipoteca per estinzione del debito cui essa è collegata;
d) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire norme volte a garantire la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare;
e) valuti la commissione di merito la possibilità di prevedere che i contratti di fidejussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato debbano obbligatoriamente contenere una clausola nella quale sia indicata la scadenza temporale dell'impegno fidejussorio.