III Commissione - Resoconto di marted́ 6 marzo 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica Accordo Italia-Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2069 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, ricorda che l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Yemen, che è all'esame della Commissione, è stato stipulato il 25 novembre 2004 allo scopo di promuovere e garantire gli investimenti italiani nella Repubblica dello Yemen e viceversa. L'accordo si propone in particolare di definire un quadro di certezza politica che incoraggi gli investitori di entrambi i paesi, ricalcando lo schema che in generale per questo tipo di iniziativa seguono i paesi dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Sottolinea il fatto che anche il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale raccomandano tale tipo di accordo che protegge dai rischi che possono derivare dall'incertezza giuridica.
Passa, quindi, all'illustrazione dei singoli articoli dell'accordo. L'articolo 1 contiene una serie di definizioni, tra cui di particolare interesse risulta quella del termine «investimento» a cui si attribuisce un significato molto ampio, affinché il meccanismo di tutela riguardi il maggior numero possibile di attività economiche: si considera investimento pertanto ogni tipo di bene investito da persona fisica o giuridica di una parte contraente nel territorio dell'altra, a prescindere dalla forma. L'articolo 2 prevede che gli investimenti vengano incoraggiati introducendo una formula di reciprocità per gli investitori dell'una e dell'altra parte, ai quali viene anche garantito un trattamento giusto ed equo senza discriminazione rispetto al paese di provenienza. Quindi, i cittadini delle due parti avranno lo stesso trattamento dovunque si trovino ad operare. Questa reciprocità viene estesa anche al trattamento del personale assunto. L'articolo 3 sottolinea il principio della clausola


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della nazione più favorita, in base alla quale le parti garantiscono agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. L'articolo 4 prevede delle formule di adeguato indennizzo, sempre fondato sul concetto di reciprocità ed equità. L'articolo 5 - introducendo una garanzia che sicuramente discende da brutte esperienze pregresse vissute da molti investitori europei - prevede che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli stati contraenti non possano essere oggetto di nazionalizzazioni o espropriazioni. Qualora per motivi di effettiva esigenza di interesse pubblico nazionale si dovessero assumere misure assimilabili a requisizione o esproprio, queste potranno essere adottate solo dietro corresponsione immediata totale ed effettiva di un'adeguata indennità equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento. Gli articoli 6 e 8 disciplinano la libertà di trasferimento all'estero dei capitali realizzati in seguito all'investimento. Negli articoli 9 e 10 si definisce la procedura arbitrale per la composizione delle controversie tra gli investitori e le parti contraenti. L'articolo 11 prevede che l'accordo sia indipendente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatico-consolari tra Italia e Yemen, al fine di dare sicurezza agli investitori. L'articolo 12 garantisce che, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio disposizioni più favorevoli rispetto a quelle del presente trattato, gli investitori potranno avvalersene. L'articolo 13 stabilisce la data di entrata in vigore all'ultima delle due notifiche ufficiali dell'espletamento delle procedure di ratifica e infine l'articolo 14 prevede che la durata dell'accordo sia di 10 anni con rinnovo tacito per un periodo ulteriore di 5 anni.
Nell'osservare che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano carichi maggiori per il bilancio dello Stato, dichiara che la ratifica in oggetto si inserisce nel novero degli atti dovuti per promuovere e garantire gli investimenti economici per cui, considerato che sono passati tre anni dalla stipula del trattato, propone alla commissione di procedere rapidamente nell'esame del provvedimento.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ne rinvia quindi il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria.
C. 1194 Leoni.