II Commissione - Resoconto di giovedì 8 marzo 2007


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ATTI COMUNITARI

Giovedì 8 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena.
COM(2006)629 def.-17079/06.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore abbia illustrato gli atti in esame e ribadisce, inoltre, come oggetto dell'esame non siano gli atti comunitari in via di formazione, sotto il loro profilo contenutistico, come avviene quando la Commissione partecipa alla fase ascendente del procedimento di formazione dell'atto, bensì la determinazione degli argomenti e delle priorità inseriti nei programmi.
In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula quindi una proposta di relazione favorevole.


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La Commissione approva la proposta di relazione.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento, C. 809 Ascierto e C. 1967 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole sul testo base, come risultante dagli emendamenti approvati, mentre la V Commissione ha formulato il nulla osta all'ulteriore corso del procedimento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, ritiene che il testo in esame necessiti di talune modifiche, di carattere meramente formale, volte a meglio coordinarlo nel suo contenuto.
Propone, quindi, che siano apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 224-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «sottoposta all'esame» con le parole: «da sottoporre all'esame»;
all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 224-bis, e all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 224-bis, le parole: «sottoposta all'esame», ovunque ricorrano, siano sostituite con le seguenti: «da sottoporre all'esame».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, si riserva di sottoporre alla valutazione del Comitato dei nove e, quindi, nell'ambito dell'esame del provvedimento in Assemblea, l'opportunità di apportare altre eventuali modifiche, sempre di carattere meramente formale, ma che comunque richiedono un ulteriore approfondimento.
A titolo esemplificativo, osserva come alla nozione di accertamento tecnico si faccia riferimento nel titolo della proposta di legge, ma non anche nell'articolato. In questo, segnatamente, è fatto riferimento ad «atti idonei ad incidere sulla libertà personale», «accertamenti medici», prelievi e accertamenti, atti, operazioni, accertamenti, prelievi, nonché prelievi di campioni biologici e accertamenti medici. Ritiene, quindi, che potrebbe essere opportuno valutare l'opportunità di utilizzare unicamente il termine «accertamenti tecnici».

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Federico Palomba, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge C. 782, come risultanti dall'approvazione degli emendamenti, e sugli abbinati progetti di legge C. 809 e C. 1967, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura e C. 2169 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2006.


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Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che alle proposte di legge C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini e C. 1819 Lussana sono stati abbinati i progetti di legge C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura e C. 2169 Governo. Nella seduta odierna intende limitarsi ad illustrare le linee portanti del disegno di legge del Governo C. 2169, riservandosi di illustrare nella seduta di domani le altre proposte di legge.
Il disegno di legge del Governo si propone tre livelli integrati di intervento che opererebbero in tutti i casi di violenza. Si tratta, in particolare, di misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni; del riconoscimento di diritti alle vittime di violenza; della tutela penale delle vittime di violenza, ampliamento della tutela processuale, sia penale che civile.
Nello specifico, nel capo I sono contenute le norme concernenti le campagne di informazione e di sensibilizzazione sul problema della violenza di genere, gli interventi programmati sul sistema educativo, sul sistema sanitario e sul sistema comunicativo. Il capo II comprende una sorta di carta dei diritti delle persone e delle famiglie vittime di fenomeni di violenza. Nel capo III, intitolato «Delitti contro la persona e la famiglia», si concentrano tutte le norme che, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, «innovando il codice penale, il codice di procedura penale, alcune leggi speciali e l'ordinamento penitenziario, rappresentano l'immediata realizzazione della tutela contro forme di violenza e prevaricazione finora trascurate, sottovalutate, dimenticate».
In relazione all'articolato del provvedimento in esame, l'articolo 1 prevede che le amministrazioni statali, ciascuno per le proprie competenze, realizzino campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.
L'articolo 2 inserisce tra le finalità del sistema formativo - inteso, come si legge nella relazione illustrativa, nel suo complesso, sia con riguardo alla formazione scolastica, sia con riguardo alla formazione universitaria e post-universitaria, sia per quello che riguarda i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionali - la valorizzazione della pari dignità sociale e di fronte alla legge di ogni persona, senza discriminazioni di nessun genere.
L'articolo 3 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria nonché al codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Più in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame, interviene a modificare il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, mediante l'inserimento di un riferimento alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, la nazionalità, la religione, l'età, il sesso o l'orientamento sessuale. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, questo intervento responsabilizza l'amministrazione sanitaria alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena uguaglianza di uomini e donne, nel rispetto e nella valorizzazione della differenza di genere.
I commi 2 e 3 dell'articolo in commento introducono limitate modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Il comma 2 sostituisce la rubrica del titolo II (Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari) del Libro II (Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali) del citato Codice con una nuova rubrica dal titolo più ampio, comprensiva anche del riferimento al sostegno alle vittime della violenza attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione. Contestualmente il comma 3 inserisce, nell'ambito del citato titolo II


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del libro II del Codice, un nuovo articolo 24-bis, rubricato «Sistema sanitario», relativo alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione specifica sui temi della violenza.
L'articolo 4 introduce l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), al fine di vietare e sanzionare l'utilizzo vessatorio o discriminatorio, nei messaggi pubblicitari, dell'immagine della donna e dei riferimenti all'orientamento sessuale o alla identità di genere.
L'articolo 5 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (24-quater) nel citato titolo II (Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari) del Libro II (Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali) del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rubricato «Statistiche sulla violenza». Le nuove disposizioni prevedono che l'Istat, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne nonché ai fini del monitoraggio delle politiche di prevenzione, assicuri lo svolgimento, con cadenza almeno quadriennale, di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.
L'articolo 6 introducendo l'articolo 24-quinquies al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, reca disposizioni volte alla tutela, in ambito previdenziale, delle lavoratrici autonome vittime di determinati reati. Più specificamente, il nuovo articolo 24-quinquies del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna riconosce alle lavoratrici autonome vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, che per questo si trovino impossibilitate a svolgere la propria attività e che allo stesso periodo siano prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia, un beneficio previdenziale consistente nell'esonero dal versamento dei contributi e premi dovuti con conseguente accredito figurativo per un periodo massimo di sei mesi, calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero. Andrebbe chiarito se i benefici previsti dalla disposizione in esame spettino solamente alle lavoratrici autonome prive completamente di una forma di copertura assicurativa per l'evento della malattia o se, invece, possano usufruirne anche le lavoratrici autonome che possiedono una copertura di durata inferiore ai sei mesi, per la differenza di durata. Inoltre, ai fini della determinazione dell'accredito figurativo - per la quale la disposizione sembra far riferimento al versamento effettuato durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero - sarebbe opportuno considerare le modalità temporali di versamento dei contributi previste per le diverse gestioni assicurative dei lavoratori autonomi.
Il Capo II, che concerne i diritti delle vittime dei reati, delinea, secondo la relazione illustrativa, «una sorta di carta dei diritti delle persone e delle famiglie vittime di fenomeni di violenza».
L'articolo 7 istituisce il Registro dei Centri antiviolenza presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, allo scopo di monitorare la presenza dei Centri antiviolenza sul territorio nazionale, contribuendo al contempo a garantirne livelli omogenei di prestazione e di orientarne politiche comuni di intervento.
L'articolo 8, costituito da un unico comma, definisce i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati.
L'articolo 9 prevede che le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti al Registro di cui all'articolo 7, possano presentare progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale con problemi e difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo.
Il Capo III del disegno di legge, rubricato «Delitti contro la persona e la famiglia» interviene su alcune fattispecie penali


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(articoli 10-15, articolo 18), sul rito penale (articoli 16-17, 19-20) e sull'ordinamento penitenziario (articolo 21).
In particolare, l'articolo 10 del disegno di legge sostituisce l'articolo 572 del codice penale. La nuova formulazione della fattispecie penale proposta dal Governo ricalca sostanzialmente l'attuale disposizione; si segnalano i seguenti elementi innovativi: il delitto è rubricato «Maltrattamenti contro familiari e conviventi» e, al primo comma, si specifica che il reato è commesso nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente. Il Governo mira così a recepire un orientamento già affermatosi in giurisprudenza anche sotto l'attuale vigenza dell'articolo 572. In giurisprudenza appare infatti consolidato quel filone giurisprudenziale che, ritenendo la famiglia un consorzio di persone legate da vincoli di solidarietà fondati sul legame affettivo, ha ritenuto irrilevante, ai fini del delitto di maltrattamenti, la natura giuridica o non del legame, giungendo ad affermare la configurabilità del delitto di maltrattamenti anche nei confronti di persona convivente more uxorio. La sanzione prevista per la fattispecie base del delitto è inasprita: dall'attuale reclusione da 1 a 5 anni si passa alla reclusione da 2 a 6 anni; la commissione del reato nei confronti di persona minore di 14 anni costituisce una circostanza aggravante, che comporta un generico aumento di pena; la sanzione prevista per una delle ipotesi aggravate (che, in generale, non vengono modificate) è inasprita: se dal fatto derivano lesioni personali gravi si applica la reclusione da 4 a 9 anni (attualmente reclusione da 4 a 8 anni).
L'articolo 11 del disegno di legge in commento aggiunge, in coda al titolo XI del codice penale (Delitti contro la famiglia), l'articolo 574-bis, rubricato «Sottrazione e trattenimento di minore all'estero».
La nuova fattispecie penale contiene elementi propri sia dell'articolo 573 che dell'articolo 574, ma si caratterizza per il fatto che la sottrazione del minore (infra o ultra quattordicenne) è accompagnata dal trattenimento del minore all'estero.
In particolare, l'articolo 574-bis sanziona con la reclusione da 1 a 6 anni chiunque sottragga un minore al genitore esercente la potestà o al tutore, conducendolo all'estero o (se già all'estero) non facendolo rientrare in Italia. Il delitto è procedibile a querela del genitore o del tutore (comma 1).
Se il minore è ultraquattordicenne ed ha acconsentito, si applica la reclusione da 6 mesi a 4 anni (comma 2).
Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna (o il patteggiamento della pena), comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
L'articolo 12 del disegno di legge novella alcuni articoli del codice penale e ne introduce di nuovi.
In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 604-bis, rubricato Ignoranza dell'età della persona offesa. La disposizione prevede che il colpevole di alcuni reati espressamente indicati non possa invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa, quando la stessa sia minore di anni quattordici. Le fattispecie di reato richiamate sono le seguenti: articolo 600, Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; articolo 600-bis, Prostituzione minorile; articolo 600-ter, Pornografia minorile; articolo 601, Tratta di persone; articolo 602, Acquisto e alienazione di schiavi.
In merito si osserva che mentre per gli articoli 600-bis e 600-ter l'aver commesso il fatto in danno di minore degli anni quattordici costituisce una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà, le fattispecie di cui agli articoli 600, 601 e 602 dispongono che la pena sia aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto.
Il comma 2 interviene sull'articolo 609-bis del codice penale relativo al delitto di violenza sessuale per sostituirne il comma 3. La riformulazione proposta conferma la previsione attuale in forza della quale è prevista la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità; precisa però che ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice deve valutare l'intensità del dolo; la


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materialità del fatto; le modalità della condotta criminosa; il danno arrecato alla parte offesa; le condizioni psicofisiche della vittima.
In relazione alla formulazione di questo comma, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi andrebbe valutata l'opportunità di definire meglio il riferimento alla «materialità del fatto».
I commi da 3 a 5 intervengono sull'articolo 609-ter, relativo alle circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Il comma 3 specifica che la circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale ricorre non solo se i fatti sono commessi con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, ma anche quando si tratta di sostanze comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi della persona offesa. Il comma 4 elimina dall'aggravante di cui al n. 5) - violenza sessuale commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore - il riferimento agli anni 16. Il comma 5 aggiunge tre ulteriori circostanze aggravanti. In particolare, inserendo il n. 5-bis, si prevede che il delitto di violenza sessuale sia aggravato quando la violenza è commessa in danno del coniuge, del convivente o anche della persona che - a prescindere dalla convivenza - sia legata da una stabile relazione affettiva con l'autore del reato; il n. 5-ter prevede l'aggravio di pena quando il reato sia commesso in danno di minorenne e il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; il n. 5-quater prevede il reato aggravato quando il fatto sia commesso in danno di una donna in stato di gravidanza. Il comma 6 interviene sull'articolo 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e - analogamente a quanto disposto dal comma 2 in relazione al delitto di violenza sessuale - sostituisce il comma 4 prevedendo la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità e precisando che, ai fini della concedibilità dell'attenuante, il giudice deve valutare l'intensità del dolo, la materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.
Il comma 7 aggiunge due ulteriori commi all'articolo 609-quinquies del codice penale, relativo all'ipotesi di corruzione di minorenne. Con l'inserimento del comma 2 si configura il delitto anche in relazione alla condotta di colui che mostri materiale pornografico ad un minore di anni 14, al fine di (dolo specifico) indurlo a compiere o a subire atti sessuali.
Con il comma 3 si prevede un aumento di pena per l'ipotesi in cui il colpevole sia «l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».
Il comma 8 inserisce, in chiusura della Sezione II, dedicata ai delitti contro la libertà personale, due ulteriori fattispecie.
L'articolo 609-undecies, rubricato «Adescamento di minorenne», sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque intrattiene una relazione con un minore di anni 16 tale da carpirne la fiducia, allo scopo di (dolo specifico) sedurlo, abusarne o sfruttarlo sessualmente. La relazione può svilupparsi anche attraverso l'utilizzazione di internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
L'articolo 609-duodecies chiarisce le modalità di computo delle circostanze. In particolare, si prevede che quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, 609-quinquies, terzo comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti.
L'articolo 13 del disegno di legge inserisce nel codice penale l'articolo 612-bis,


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rubricato Atti persecutori. Ai sensi del comma 1 integra la fattispecie di delitto la condotta di chiunque ripetutamente molesti o minacci un'altra persona, così da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero così da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o per la sicurezza di un'altra persona alla prima legata da un legame affettivo stabile. La sanzione è la reclusione fino a quattro anni. Per il delitto è prevista la procedibilità a querela della persona offesa. Ai sensi del comma 2 (che richiama l'articolo 339 del codice penale) il delitto di atti persecutori è aggravato - e si procede d'ufficio - se la minaccia è commessa con determinate modalità.
Ai sensi del comma 3, infine, si procede d'ufficio anche quando il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
L'articolo 14 del disegno di legge modifica l'articolo 640 del codice penale, relativo al delitto di truffa, delitto attualmente inserito nel capo II del libro secondo del codice penale concernente i delitti contro il patrimonio.
Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame consistono nella previsione di una ulteriore aggravante per il delitto di truffa: inserendo il n. 1-bis al comma 2 dell'articolo 640 del codice penale si prevede infatti la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro quando il fatto è commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
L'articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale. In particolare, con la lettera a) si modifica il comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, relativo al termine di prescrizione del reato, così da prevedere, per una serie di nuovi delitti, il raddoppio dei termini ordinari. Ai delitti già attualmente previsti - l'articolo 157 richiama gli articoli 449 (Delitti colposi di danno); 589, comma 2 e comma 3 (Omicidio colposo commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale; omicidio colposo plurimo) e tutti i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale - ne vanno ora aggiunti quelli relativi al maltrattamenti contro familiari e conviventi, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla violenza sessuale aggravata, agli atti sessuali con minorenne, alla violenza sessuale di gruppo nonché all'adescamento di minorenne.
La lettera b) interviene sull'articolo 384 codice penale (casi di non punibilità), sostituendo il comma 1. Rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge prevede la non punibilità anche quando il delitto sia stato commesso per la necessità di salvare una persona con cui, pur senza esserne coniuge, l'autore del fatto conviva.
Con la lettera c) è sostituito il n. 5 del comma 1 dell'articolo 576 del codice penale, che attualmente prevede per il reato di omicidio una specifica aggravante quando l'omicidio avvenga nell'atto di commettere delitti di violenza sessuale.
La norma vigente fa, però, ancora riferimento agli ormai abrogati articoli 519, 520 e 521 del codice penale, anteriori alla riforma del 1996 (legge n. 6 del 1996) ed è quindi opportuno il coordinamento di tale disposizione con il nuovo quadro normativo.
L'articolo 16 introduce una lunga serie di modifiche a disposizioni del codice processuale penale (comma 1) aventi in parte natura di coordinamento con le novelle introdotte al codice penale dal disegno di legge in esame.
La lettera a), intervenendo sull'articolo 266 del codice di procedura penale, integra l'elenco dei reati (comma 1, lettera f) per i quali è consentito l'uso delle intercettazioni. I delitti in questione sono la sottrazione consensuale di minori e di incapaci (articoli 573 e 574 codice penale), la sottrazione e mantenimento all'estero di minore di 14 anni consenziente (nuovo articolo 574-bis, comma 2, codice penale) nonché quello di atti persecutori (nuovo articolo 612-bis del codice penale).
Per quanto riguarda il nuovo delitto di «Sottrazione e trattenimento di minore


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all'estero (articolo 574-bis)», previsto dall'articolo 11 del disegno di legge in esame, si segnala che il riferimento operato dal comma in esame alla sola ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 574-bis, concernente la sottrazione e il mantenimento all'estero di minore di 14 anni consenziente, si giustifica in quanto l'entità della pena detentiva del reato di cui al comma 1 - limite massimo di 6 anni - già giustifica l'uso delle intercettazioni ai sensi della lettera a), comma 1 del citato articolo 266 del codice di procedura penale.
La lettera b) aggiunge un comma 6-bis all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, relativo alla misura coercitiva dell'allontanamento della casa familiare, al fine di prevedere che i relativi provvedimenti adottati dal giudice vengano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
La lettera c) prevede l'introduzione di una ulteriore misura coercitiva che dovrebbe aggiungersi ed integrare quella prevista dall'articolo 282-bis, comma 2, del codice di procedura penale ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai loro prossimi congiunti.
La lettera d) integra il contenuto dell'articolo 380 del codice di procedura penale (comma 1, nuova lettera d-bis) aggiungendo ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, qualora ricorrano ipotesi aggravate, nonché la violenza sessuale di gruppo.
La lettera e) propone una nuova formulazione del comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale al fine di estendere i casi in cui durante le indagini preliminari, il PM o l'indagato possono chiedere di procedere con incidente probatorio all'assunzione di testimonianza.
La lettera g) novella il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale, relativo all'opportunità di procedere con particolari cautele all'incidente probatorio.
La nuova norma estende la possibilità per il giudice di ricorrere a tale modalità protette di incidente probatorio sia in relazione a nuove tipologie di reato sia in relazione alle persone interessate all'assunzione della prova.
Al riguardo, anche in relazione a quanto disposto dalla sentenza n. 63 del 2005 della Corte costituzionale, il comma in esame prevede il ricorso all'utilizzo delle «modalità protette» di cui al comma 5-bis dell'articolo 398, anche nel caso in cui la persona offesa sia maggiorenne; dal punto di vista oggettivo, all'elenco dei reati sono aggiunti il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli, l'adescamento di minorenne, la corruzione di minorenne e il reato di atti persecutori.
La lettera h) - novellando il comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale - costituisce coordinamento normativo con le modifiche introdotte all'articolo 398 codice di procedura penale nonché adeguamento al citato dettato costituzionale.
La lettera i) persegue, infine, identiche finalità di coordinamento con le modifiche in precedenza introdotte dalla lettera d) dell'articolo 15, comma 1.
L'articolo 17 del provvedimento prevede il ricorso obbligatorio al giudizio immediato, in presenza dei presupposti, per i procedimenti per i reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo).
L'articolo 18 interviene su alcune disposizioni contenute nella legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) e nella cosiddetta legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa») integrandone il contenuto sanzionatorio con il riferimento


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anche alle forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.
È così modificato il contenuto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 al fine di sanzionare anche l'istigazione o la commissione di atti discriminatori o di violenza o atti di provocazione alla violenza fondati su tale orientamento (comma 1, lettere a) e b). Analogo intervento è operato sul comma 3 che così vieta anche ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi religiosi o fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.
I commi 2, 3 dell'articolo 18 integrano poi, con identiche finalità, sia la rubrica dell'articolo 1 che il contenuto dell'articolo 3, comma 1 della citata legge Mancino. È, quindi, estesa la circostanza aggravante (aumento della pena fino alla metà) anche per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio motivato da orientamento sessuale o dall'identità di genere, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
Il comma 4 dell'articolo in esame, esclude, infine, la procedibilità d'ufficio per i delitti di violenza sessuale aggravati dalla indicata circostanza di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 122 del 1993. L'intervento, si legge nella relazione governativa, appare coerente col principio della perseguibilità a querela di parte di cui all'articolo 609-septies del codice penale.
L'articolo 19 del disegno di legge ammette l'intervento in giudizio, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, di soggetti pubblici e privati che abbiano in qualche modo assistito la persona offesa.
Il comma 1 ammette l'intervento in giudizio dell'ente locale e del centro antiviolenza che presta assistenza alla parte offesa nei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), atti sessuali con minore (articolo 609-quater), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) e atti persecutori (nuovo articolo 612-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge).
L'articolo 20 prevede la possibile costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione o aggravarti da detta finalità.
L'articolo 21 - novellando l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) - introduce uno specifico filtro alla possibilità di concessione di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, misure alternative) ai detenuti per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, se commessi in danno di minori e atti sessuali con minorenne.
Il magistrato di sorveglianza dovrà, infatti, valutare ai fini del riconoscimento di eventuali benefici anche la positiva partecipazione del reo ad uno specifico programma riabilitativo (comma 1).
Il comma 2 dell'articolo 21 prevede che alla disciplina dei citati programmi di riabilitazione provveda un decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro delle politiche della famiglia e quello dell'economia e delle finanze.
Il capo IV, composto dal solo articolo 22, prevede la sostituzione con due commi dell'attuale quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile in materia di contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Le nuove disposizioni mirano ad evitare che la resistenza del destinatario alla esecuzione della misura contenuta nel decreto possa esporre la vittima del maltrattamento ad una situazione di ulteriore difficoltà. A tal fine, il nuovo comma 3 dell'articolo 342-ter del codice civile stabilisce l'immediato ricorso alla forza pubblica per rendere esecutivo l'allontanamento dalla casa familiare del maltrattante che non adempia volontariamente.
Il nuovo comma 4 prevede, infine, che a seguito della comunicazione dell'adozione


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dell'ordine di protezione, l'autorità di pubblica sicurezza possa valutare eventuali provvedimenti limitativi del possesso di armi e munizioni; analoga comunicazione è fatta ai servizi sociali territoriali.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 8 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente, comunica che nella riunione di ieri l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo marzo-aprile 2007:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2007

Marzo

Sede referente:
Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (C. 1857 Governo);
Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente (C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura e C. 2169 Governo);
Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (C. 1289 Maran, C. 1330 Fabris, C. 1443 Poretti, C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi C. 1834 Pedica, C. 1882 Grillini e C. 1883 Crapolicchio);
Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (C. 528 Buemi);
Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto (C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba);
Riforma del codice di procedura penale (C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni);
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 1o agosto 2003, n. 207, in materia di tendenza a delinquere (C. 2276 Forgione);
Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni alle vittime di reati da parte dello Stato (C. 1705 Cirielli);
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (C. 524 Buemi);
Disposizioni in materia di utilizzazione delle denunce anonime (C. 810 Consolo);
Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire (C. 813 Consolo);
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali (C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi);
Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339 in materia di iscrizione all'albo degli avvocati (C. 615 Mazzoni);
Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 1731 Balducci);


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Istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto (C. 1227 Satta);
Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania (C. 845 Satta);
Disposizioni per l'accelerazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia penale e in materia di soppressione di fattispecie incriminatici (C. 2210 Palomba);
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (C. 619 Mazzoni);
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248 (C. 1573 Maran);
Disposizioni in materia di reati ministeriali (C. 1785 Consolo);
Modifica alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575. Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento (C. 2226 Buemi);
Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di condizioni e modalità per l'accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire (C. 1771 Maran);
Istituzione dei ruoli direttivi, ordinario e speciale, e del ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria (C. 2288 Mazzoni).

Indagini conoscitive:
Sullo stato di attuazione della legislazione in materia di adozioni;
Sullo stato di attuazione della legislazione penale in materia di minori.

Aprile

Sede referente:
Seguito dell'esame dei progetti di legge iscritti nel programma di marzo il cui esame non si sia concluso;
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di informazione di garanzia (C. 919 Pecorella).
Istituzione di sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia (C. 77 Volontè);
Disposizioni in materia penale concernenti la riduzione delle sanzioni detentive e la soppressione di fattispecie incriminatici (C. 1392 Palomba);
Disposizioni per favorire il reinserimento sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a due anni (C. 621 Mazzoni);
Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (C. 985 Lussana).

Indagini conoscitive:
Sullo stato di attuazione della legislazione in materia di adozioni;
Sullo stato di attuazione della legislazione penale in materia di minori;
Sulla attuazione della legge sull'affido condiviso.

Si riserva, comunque, di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, i disegni di legge di conversione di decreti-legge, gli altri atti dovuti e i progetti di legge trasmessi dal Senato, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 13.55.


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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di utilizzazione delle denunce anonime.
C. 810 Consolo.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci e C. 1877 Costa.

Istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto.
C. 1227 Satta.

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
C. 845 Satta.

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire.
C. 813 Consolo.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 119 del 25 gennaio 2007, a pagina 40, prima colonna, quindicesima riga, dopo la parola: «conclusione.», aggiungere le seguenti: «Abbinamento della proposta di legge C. 366».

Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, a pagina 40, seconda colonna, ottava riga, dopo la parola: «Cultura.», aggiungere il seguente periodo: «Avverte che ai progetti di legge in esame, è stata abbinata la proposta di legge C. 366 Jannone».