Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Marted́ 13 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz'ora»

BOZZA DI RISOLUZIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
premesso che:
a) l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo «la garanzia della libertà e del pluralismo (...)», nonché «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)»;
b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, prevede che le emittenti radiotelevisive assicurino «a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica» (articolo 2, comma 1), e che, in particolare, la comunicazione politica comporti l'obbligo di assicurare parità di condizioni anche nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;
c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002;
d) con tali provvedimenti la Commissione ha in particolare indicato i soggetti politicamente rilevanti ai fini dell'applicazione della legge n. 28/2000 nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, facendo prioritario riferimento alle forze rappresentate nel Parlamento nazionale ed in quello europeo; e non ha ritenuto di escludere da tale indicazione le forze del centro-destra;
e) con i medesimi provvedimenti la Commissione ha altresì previsto che, ove non sia possibile fare intervenire nella medesima trasmissione tutti i soggetti politici rilevanti, tale presenza debba essere realizzata entro un arco temporale massimo di due mesi, in un ciclo di trasmissioni omogenee per caratteristiche e fascia d'ascolto;
f) la Commissione ha inoltre prescritto, nell'atto di indirizzo approvato l'11 marzo 2003, che la presenza di esponenti politici debba essere di norma evitata nei programmi di intrattenimento, nei quali tale presenza può aver luogo solo se motivata dalla particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, ed attuata - in tali casi - configurando una finestra informativa nell'ambito del programma stesso;
g) i medesimi contenuti delle delibere sinora citate della Commissione sono sostanzialmente riportati anche nei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/CSP;
h) l'osservanza delle disposizioni di legge indicate, e dei relativi provvedimenti d'attuazione della Commissione, è tutelata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, ai sensi dell'articolo 10


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della citata legge n. 28/2000, può disporre la programmazione di trasmissioni che ripristinino la parità di condizioni tra soggetti politici, può irrogare sanzioni, e può in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, accertare la mancata osservanza da parte della Rai dei provvedimenti della Commissione, anche sollecitando l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti della Rai responsabili per l'omissione;
i) la Commissione parlamentare, per altro verso, oltre alla potestà generale d'indirizzo e vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico che discende dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dispone del potere più specifico di vigilare sull'attuazione delle finalità del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10 della citata legge n. 249/1997;
j) di fatto, tuttavia, nel corso delle trasmissioni della serie d'intrattenimento «In mezz'ora», programmate sulla Rete Tre nella giornata di domenica, condotte dalla giornalista Lucia Annunziata, già Presidente della Rai, accade non solo che siano frequentemente invitati personaggi politici, ma che essi risultino in massima parte esponenti delle forze di centro-sinistra; in particolare, in tutte le puntate sinora trasmesse nel corso dell'anno 2007 non si è riscontrata neppure una presenza di esponenti politici riconducibili alle forze di centro-destra;
k) questa situazione contrasta con l'intero quadro normativo descritto, ed in particolare integra non solo la violazione dell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003 (divieto di presenza sistematica di esponenti politici in trasmissioni d'intrattenimento), ma anche la violazione della legge n. 28/2000, nelle previsioni di cui all'articolo 2, commi 1 (imparzialità ed equità in ogni tipo di trasmissione) e 3 (parità di condizioni nelle trasmissioni di comunicazione politica). Risultano violate anche le delibere attuative della Commissione del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, nelle previsioni di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 6, e 9, comma 4 (necessità di dare spazio a tutti i soggetti politici, ove non sia possibile nella stessa trasmissione, entro due mesi, in un ciclo di trasmissioni omogenee),

impegna

la Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, a desistere immediatamente dalle suesposte violazioni, ripristinando la correttezza giuridica e giornalistica nelle trasmissioni della serie «In mezz'ora»; e

denuncia

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni sinora realizzatesi, per ogni seguito di competenza e ad ogni effetto di legge.


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ALLEGATO 2

Bozza di risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz'ora»

EMENDAMENTI

Dopo il punto j) inserire il seguente:
j-bis) tale presenza non risulta riscontrabile altresì in altre trasmissioni televisive di intrattenimento (da «Porta a Porta» a «Ballarò»), specialmente per i rappresentanti dei Partiti cosiddetti «minori» i quali, anche alla luce della recente «Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche» approvata il 28 novembre 2006 la quale stabilisce il principio che «...all'interno di ciascuna coalizione gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche» a prescindere dalla loro consistenza, devono essere considerati aventi pari dignità e diritto ad essere rappresentati rispetto alle forze politiche «maggiori»;
1.Catone.

Aggiungere di seguito al primo «impegna» il seguente:
impegna altresì la Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, a vigilare sulle summenzionate situazioni distorsive del principio di pari dignità e diritto ad essere rappresentati delle forze politiche cosiddette minori anche nelle trasmissioni di intrattenimento.
2.Catone.