Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 14 marzo 2007


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ALLEGATO 1

A.C. 1427 cost. - Distacco del Comune di Lamon dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 1427 cost., in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, che dispone, all'articolo 1, primo comma, che il comune di Lamon sia distaccato dalla regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige;
rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco di comuni o province da una regione e conseguente aggregazione ad altra regione; che tale procedura, per quanto concerne il menzionato comune, è in corso, essendosi svolto con esito favorevole il referendum popolare previsto dalla suddetta disposizione costituzionale;
considerato che il secondo comma dell'articolo 1 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle misure di modifica o integrazione alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali alla modificazione apportata dal primo comma; e che la norma precisa che, qualora emerga la necessità di modificare disposizioni di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dovrà applicarsi a tal fine la specifica procedura dettata dall'articolo 107 dello Statuto medesimo;
preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

A.C. 18 - Nuovo testo. Istituzione del Parco nazionale di Portofino.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 18, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che dispone l'istituzione del Parco nazionale di Portofino nelle aree attualmente gestite dall'Ente parco regionale di Portofino e dal consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino, al fine di elevare le predette aree protette al rango di Parco nazionale e, conseguentemente, unificarne la gestione;
considerato che l'articolo 1, quarto comma, prevede che la delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino coincidano con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino e che la gestione dell'area naturale marina protetta sia affidata all'Ente parco nazionale di Portofino che si avvale, per quanto concerne i profili riguardanti la medesima area naturale marina protetta, della commissione di riserva istituita ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982, che si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, sentita la regione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 3, le modalità di finanziamento del Parco nazionale di Portofino contemplano l'erogazione di contributi ordinari e straordinari dello Stato, di contributi della regione e degli enti pubblici, di finanziamenti concessi dall'Unione europea; e che l'articolo 4 stabilisce che possa essere eventualmente stipulata un'apposita convenzione dall'Ente parco per avvalersi degli enti strumentali della regione per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'area protetta;
rilevato che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell'ambiente appartiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato;
considerata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ed in particolare la sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002 con cui la Corte ha esplicitamente rilevato che il procedimento istitutivo di un parco nazionale è riconducibile alla competenza statale; valutato altresì che la Corte, in ordine alle esigenze di opportuno bilanciamento delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni, ha inteso, con la predetta sentenza, precisare che la specifica competenza statale in materia è legittima «fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale»;
rilevato che, nel corso dell'esame del testo in sede referente, è venuta meno la previsione originaria contenuta nel quarto comma dell'articolo 1, che demandava ad un atto del Ministero dell'ambiente la delimitazione definitiva del Parco, e che in


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base al testo trasmesso del predetto quarto comma la delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono espressamente con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino;
considerato che dovrà inoltre essere assicurata la partecipazione della regione e degli enti locali interessati al complessivo procedimento istitutivo del Parco, anche al fine di avvalersi di personale e risorse per lo svolgimento delle attività dell'istituendo Parco nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

A.S. 1334 Governo. Interventi per il settore sanitario e universitario.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1334, recante «Interventi per il settore sanitario e universitario», in corso di esame presso le Commissioni riunite 7a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12a (Igiene e sanità) del Senato;
rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure volte a garantire, in diversi settori, la funzionalità del Servizio sanitario nazionale e delle prestazioni erogate, assicurando una completa integrazione fra l'attività didattica e di ricerca delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia e l'attività assistenziale;
considerato che il testo all'articolo 1 prevede la costituzione, come soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, delle aziende integrate ospedaliero-universitarie, con l'intento di attuare il «modello unico di azienda ospedaliero-universitaria» previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e non ancora attuato; che a tal fine il terzo comma dell'articolo 1 demanda ad appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università statali, da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione dei criteri per definire la struttura delle aziende integrate; che la suddetta disposizione prevede altresì che nei trenta giorni successivi alla stipulazione del protocollo sia adottato l'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda integrata;
rilevato, con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in ordine al controllo sull'attuazione degli articoli 1 e 2 del testo, che i ministri competenti procedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, alla verifica dell'attuazione delle previsioni riguardanti, rispettivamente, la costituzione delle aziende integrate ospedaliero-universitarie ed il trasferimento di immobili di proprietà dello Stato, nominando un commissario ad acta in caso di riscontro di inadempimento, sentite la regione e l'università interessate;
considerato che l'articolo 4 dispone stanziamenti volti a promuovere l'adozione, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di misure di controllo e gestione del rischio clinico, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, nonché di monitoraggio degli errori e degli eventi avversi connessi a procedure diagnostiche e terapeutiche, e che al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge fa esplicito riferimento al Sistema nazionale per la sicurezza dei pazienti, attivato in via sperimentale per un periodo di due anni presso il Ministero della salute e teso ad assicurare il coordinamento con le iniziative già in corso a livello regionale e aziendale circa lo scambio di informazioni e segnalazioni intese a ridurre l'inefficienza del sistema;


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rilevato che i profili afferenti agli aspetti finanziari della relazione tra servizio sanitario regionale e aziende ospedaliero-universitarie, nonché quelli relativi alla materia della organizzazione delle predette aziende sono affidati ai protocolli università-regione, tesi a completare ed integrare quanto già disposto dal decreto legislativo n. 517 del 1999, profilandone l'evoluzione verso il modello unico di azienda integrata ospedaliera;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.