I Commissione - Luned́ 19 marzo 2007

TESTO AGGIORNATO AL 21 MARZO 2007


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ALLEGATO

Modifiche alla legge sulla cittadinanza. (Testo Unificato C. 24 Realacci ed abb.).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è sostituito dal seguente:
2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale, secondo l'ordinamento del paese d'origine, se fornisce prova della frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane.
2-ter. Entro un anno dal compimento della maggiore età l'interessato deve rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
1. 19.D'Alia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire i capoversi commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il minore nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, la cui madre è residente in Italia da almeno cinque anni, e che ha assolto in Italia un percorso d'istruzione della durata di almeno otto anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
3. Il minore figlio di genitori stranieri, la cui madre risiede legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni, il quale ha frequentato un percorso scolastico della durata di almeno otto anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del


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Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
4. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana e di rinunciare contestualmente alle altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
1. 21.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire i capoversi commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il minore nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, la cui madre è residente in Italia da almeno cinque anni, e che ha assolto in Italia un percorso d'istruzione della durata di almeno cinque anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
3. II minore figlio di genitori stranieri, la cui madre risiede legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni, il quale ha frequentato un percorso scolastico della durata di almeno cinque anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
4. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro un anno dalla suddetta data, di voler acquisire la cittadinanza italiana e di rinunciare contestualmente alle altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
1. 20.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Sopprimerlo.
*1. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
*1. 24.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948».
*1. 2.Merlo.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948».
*1. 3.Cassola, Boato.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «o apolidi».
1. 30.Santelli, Bondi, Bertolini, Boscetto, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
c) su istanza dei genitori, chi è nato nel territorio della repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, da almeno quattro anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno;
d) su istanza dei genitori, chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda da almeno un anno, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 90 giorni.
1. 9.Costantini, Belisario, Donadi.

Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c)
chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente residente, senza interruzioni, da almeno tre anni;.
1. 22.Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 25.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna, D'Alia.

Al comma 1, capoverso lettera c), prima delle parole: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri inserire le seguenti: su istanza dei genitori.
1. 11.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, entrambi residenti in Italia, e di cui almeno uno senza interruzioni da almeno dieci anni.
1. 26.Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso lettera c) sopprimere le parole: di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).
1. 12.Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: residente legalmente con le seguenti: regolarmente soggiornante.


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Conseguentemente sostituire le parole residente legalmente con le seguenti regolarmente soggiornante ovunque ricorrano.
1. 13.Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni, con le parole: legalmente in Italia da almeno quattro anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno.
1. 14. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere le parole: senza interruzioni.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, primo periodo sopprimere ovunque ricorrano le parole: senza interruzioni.
1. 4. Cassola, Boato.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: cinque anni durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a quattrocentocinquanta giorni nel quinquiennio di cui non oltre novanta nell'ultimo anno.
1. 5. Adenti, Boato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: tre, con la seguente: dieci.
1. 27. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire la parola: tre, con la seguente: otto.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza interruzioni, da almeno otto anni.
1. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso, lettera c) sostituire la parola: tre, con la seguente: cinque.
1. 6. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire la parola: tre, con la seguente: due.
1. 15. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le parole: durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a duecentosettanta giorni nel triennio di cui non oltre cinquanta nell'ultimo anno.
1. 7. Adenti.

Al comma 1, capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le parole: durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a duecentosettanta giorni nel triennio di cui non oltre novanta nell'ultimo anno.
1. 7. (Nuova formulazione). Adenti, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 31. Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso lettera d), prima delle parole: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, inserire le seguenti: su istanza dei genitori.
1. 16. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed ivi legalmente risieda.
1. 17. Mascia, Frias, Franco Russo.


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Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ed ivi legalmente risieda, con le seguenti: ed ivi risieda legalmente e continuativamente.
1. 28. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna, D'Alia.

Al comma 1, capoverso lettera d), sostituire le parole: legalmente risieda, con le seguenti: entrambe legalmente risiedano.
1. 32. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere infine le parole: ,senza interruzioni, da almeno tre anni.
1. 10. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: da almeno un anno, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più dì 90 giorni.
1. 18. Belisario, Costantini, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
1. 33. Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto se in possesso di altra cittadinanza deve rinunciarvi. Qualora decorso un anno dal momento della rinuncia l'interessato sia ancora in possesso di un'altra cittadinanza perde la cittadinanza italiana».
1. 23. Ronconi, Giovanardi.

Al comma 2, capoverso comma 3 sostituire le parole: nei casi di cui alle lettere c) e d) con le seguenti: nel caso di cui alla lettera d) del comma 1.
1. 34. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 2 capoverso comma 3 sostituire le parole: entro un anno dal con le seguenti: Al.
1. 29. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
* 2. 16. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da sette anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a sette anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno due anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo


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l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto, se in possesso di altra cittadinanza, deve rinunciarvi.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana e di rinunciare alla cittadinanza straniera.
4. Qualora decorso un anno dal momento della rinuncia di cui al comma 2 o dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi del comma 3 l'interessato sia ancora in possesso di un'altra cittadinanza perde la cittadinanza italiana».
2. 4. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 911, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlia di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia da sei anni senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno, che, anch'esso legalmente residente in Italia per un periodo non inferiore a sei anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno due anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».
2. 5. Belisario, Costantini, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente: lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e continuativamente sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione diviene cittadino italiano se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
2. 19. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«2. Il figlio minore di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente, che abbia frequentato il ciclo di studi in Italia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico al compimento della maggiore età diviene cittadino italiano se, entro 6 mesi dalla suddetta data, non abbia fatto rinuncia».
2. 20. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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Sostituirlo con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«2. Il figlio minore di genitori stranieri, che abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni e che abbia frequentato il ciclo di studi in Italia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico al compimento della maggiore età diviene cittadino italiano ove dichiari, entro 6 mesi dalla suddetta data, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
2. 21. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dai seguenti:
«1. il figlio minore di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente, che abbia frequentato il ciclo di studi in Italia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico al compimento della maggiore età diviene cittadino italiano se, entro 6 mesi dalla suddetta data, non abbia fatto rinuncia;
2. il figlio minore di genitori stranieri, che abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni e che abbia frequentato il ciclo di studi in Italia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico al compimento della maggiore età diviene cittadino italiano ove dichiari, entro 6 mesi dalla suddetta data, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
3. se uno dei genitori è diventato cittadino italiano, il figlio minore può acquisire la cittadinanza su istanza del genitore, ove soggiorni abitualmente in Italia e frequenti le scuole italiane».
2. 22. Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo sostituire le parole: residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni con le seguenti: residente legalmente in Italia da sei anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica negli ultimi tre anni per più di 270 giorni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno.
2. 6. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: otto ogniqualvolta essa ricorre;

Conseguentemente al capoverso comma 3, sostituire la parola: cinque anni con le seguenti: otto anni senza interruzioni;
2. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque con le seguenti: tre.
2. 7. Licandro, Sgobio, Boato.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo dopo le parole: senza interruzioni da cinque anni aggiungere le seguenti: durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio di cui non oltre novanta nell'ultimo anno.
2. 3. Adenti, Boato.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: da che, anch'esso legalmente fino alle seguenti: per almeno un anno,.
2. 8. Licandro, Sgobio, Boato.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni con le seguenti: anch'esso legalmente residente in Italia per un periodo non inferiore a sei anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato


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il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno.
2. 9. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni con le seguenti: anch'esso legalmente residente in Italia.
2. 10. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o con le seguenti: abbia adempiuto integralmente l'obbligo scolastico o un ciclo scolastico e.
2. 26. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o un corso di formazione professionale.
*2. 11. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o un corso di formazione professionale.
*2. 17. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole da: o vi abbia svolto sino a: per almeno un anno.
2. 18. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, con le seguenti: vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno due anni.
2. 12. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: o del genitore fino alla fine del periodo.
2. 13. Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: o del genitore sino a fine periodo, con le seguenti: o del soggetto esercente la potestà genitoriale.
2. 27. Santelli, Bondi, Cicchitto, Boscetto, Carfagna, Biancofiore, Fitto.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: a condizione che non sia soggetto a procedimento penale o abbia riportato condanna penale.
2. 24. Santelli, Bertolini, Bondi, Cicchitto, Carfagna, Boscetto, Fitto, Biancofiore.

Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: Entro un anno dal con la seguente: Al.
2. 25. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Fitto, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: al raggiungimento della maggiore età con le seguenti: al compimento del ventesimo anno di età.
2. 15. Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il Paese per più di 270 giorni negli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno.
2. 14. Belisario, Costantini, Donadi.


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Al comma 1, capoverso comma 3, aggiungere infine le parole: a condizione che non sia soggetto a procedimento penale o abbia riportato condanna penale.
2. 23.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 3.

Sostituire il capoverso, con il seguente:
Art. 5. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza in Italia quando, dopo il matrimonio, risieda continuativamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e a condizione che non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né vi sia stata separazione personale dei coniugi.
3. 13.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 5 - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo sei anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
3. 2.D'Alia, Santelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 3 (Matrimonio). - 1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista, a seguito di presentazione di istanza, la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e non lo abbia lasciato più di 270 giorni nel corso dei tre anni successivi al matrimonio, e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, oppure dopo sei anni se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
3. 3.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso articolo 5, dopo la parola: acquista aggiungere le seguenti: a seguito di presentazione di istanza.
3. 4.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole da: risieda legalmente fino a: se all'estero con le seguenti: risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e non lo abbia lasciato per più di 270 giorni nel corso dei tre anni successivi al matrimonio, e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, oppure dopo sei anni se residente all'estero.
3. 6.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sostituire le parole: da almeno due anni con le seguenti: almeno tre anni.
3. 7.Ronconi, Giovanardi, Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sostituire le parole da: due fino a: tre con le seguenti: cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei.
3. 8.Ronconi, Giovanardi, Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sostituire le parole da: due fino a: tre con le


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seguenti: tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei.
3. 5.Ronconi, Giovanardi, Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sostituire le parole da: due fino a: tre con le seguenti: tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo cinque.
3. 14.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna, Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: due fino a: tre con le seguenti: tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo quattro.
3. 1.Cota, Stucchi, Bodega.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere le parole: oppure dopo tre.
3. 12.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 5 sostituire le parole: dell'adozione del decreto con le seguenti: proposizione dell'istanza dell'interessato.
3. 9.Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 5 aggiungere infine il seguente periodo: Qualora sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o sussista separazione personale dei coniugi, i vincoli temporali previsti dalla presente legge per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza a qualsiasi titolo richieste sono ridotti del periodo equivalente a quello di validità del matrimonio.
3. 10.Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 5 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dalla separazione personale dei coniugi l'integrazione alla documentazione già presentata al fine di dimostrare la sussistenza di altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza ed in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento.
3. 11.Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 5 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dalla separazione personale dei coniugi l'integrazione alla documentazione già presentata al fine di dimostrare la sussistenza di altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a 36 mesi complessivi.
3. 11.(Nuova formulazione). Frias, Mascia, Franco Russo.

ART. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
4. 10.Ronconi, Giovanardi.

Sopprimerlo.
*4. 1.Cota, Stucchi.


Pag. 38

Sopprimerlo.
*4. 11.Ronconi, Giovanardi.

Sopprimerlo.
*4. 12.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente articolo:
«Art. 5-bis. 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero che, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, abbia sottoscritto il patto d'integrazione ed abbia terminato il percorso formativo, di cui al comma 2, risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e sia in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) allo straniero che, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, non abbia sottoscritto il patto d'integrazione, risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e sia in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica di un'adeguata integrazione linguistica, civica e sociale;
c) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».

2. Nel caso di cui all'articolo 5-bis, comma 1 lettera a) con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si stabilisce il contenuto del patto d'integrazione e le modalità del percorso formativo di durata quinquennale, con l'obiettivo di consentire al richiedente un'adeguata preparazione linguistica, civica e sociale, assicurando forme di coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le altre organizzazioni interessate.
3. Nel caso di cui all'articolo 5-bis, comma 1 lettera b), con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si stabiliscono le modalità per la verifica di un'adeguata integrazione linguistica, civica e sociale del richiedente e l'individuazione di adeguate forme di coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le altre organizzazioni interessate.
4. 2.Allam, Gozi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Concessione della cittadinanza).

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, le parole: «, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente» sono sostituite dalle seguenti «e che risiede nel territorio della Repubblica legalmente».


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2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 e previa verifica della sua reale integrazione linguistica, culturale e sociale effettuata ai sensi del comma 1-bis. Se lo straniero è minore di età la domanda è presentata dal genitore; in tale caso il requisito del reddito è riferibile sia al genitore sia all'interessato».
4. 13.D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, Art. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire la parola: attribuita con la seguente: acquisita.
4. 14.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
4. 15.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) allo straniero maggiorenne residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.
4. 17.Zaccaria, Gozi.

All'articolo 4, capoverso Art. 5-bis, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito di reddito da lavoro, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza gli aspiranti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver superato una prova in lingua (livello scuola secondaria di primo grado);
b) aver superato un test d'integrazione con il quale si dimostra la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia, della cultura e delle istituzioni dello Stato italiano;
c) l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi previsti dalle leggi vigenti.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione del comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
d) la lettera f) è abrogata.
4. 16.Bocchino, La Russa, Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.


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Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da almeno cinque anni fino alla fine del comma con le seguenti: e senza interruzioni da almeno otto anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale di cui all'articolo 5-quater.

Conseguentemente:
Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.
(Requisito reddituale).

1. Il requisito reddituale di cui all'articolo 5-bis è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. Al fine di dimostrare di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali e tali da consentirgli di vivere senza fruire dei contributi, l'interessato produce le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
4. 8.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1 capoverso Art. 5-bis, lettera a) sostituire le parole «da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica» con le seguenti: «da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni nel corso degli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno.
4. 18.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1, lettera a) sostituire la parola cinque con la seguente: dieci.
4. 3.Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1 lettera a) sostituire la parola cinque con la seguente: sette.
4. 4.Adenti.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1 lettera a) sostituire la parola cinque con la seguente: tre.
4. 19.Licandro, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da e che è in possesso del requisito fino alla fine della lettera.
*4. 20.Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da e che è in possesso del requisito fino alla fine della lettera.
*4. 21.Licandro, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, lettera a) dopo le parole e che è in possesso aggiungere da almeno tre anni.
4. 22.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1, lettera a) sostituire le parole da del requisito reddituale, determinato con decreto fino alla fine della lettera con le seguenti di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione da imposte sul reddito.
4. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1 lettera a) dopo le parole requisito reddituale aggiungere le seguenti , stabile nel tempo.
4. 23.Santelli, Boscetto, Bertolini, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1 sopprimere la lettera b).
4. 6.Adenti.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1, lettere b) e c), dopo le parole risiede legalmente aggiungere le seguenti e senza interruzioni.
4. 9.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1 lettera b), sostituire le parole risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente all'adozione con le parole da almeno cinque anni successivamente all'adozione, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni nel corso degli ultimi tre anni, e per più di 90 giorni nell'ultimo anno.
4. 24.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, lettera b) dopo le parole da cittadino italiano aggiungere le seguenti in possesso di tale requisito da almeno 10 anni.
4. 25.Santelli, Bertolini, Bondi, Cicchitto, Fitto, Biancofiore, Carfagna, Boscetto.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, lettera b) aggiungere infine le parole e sia in possesso del requisito reddituale di cui alla lettera a).
4. 26.Santelli, Bertolini, Bondi, Cicchitto, Boscetto, Fitto, Carfagna, Biancofiore.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, lettera c) sostituire le parole tre anni con le seguenti cinque anni.
4. 27.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, lettera c), sostituire le parole tre anni con le seguenti quattro anni.
4. 28.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
c-ter) ai soggetti di cui al comma precedente non è applicabile il divieto di doppia cittadinanza.
4. 33.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Fitto, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
4. 34.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) Allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.
4. 35.Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso «5.bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c)-bis
. Al genitore straniero di cittadino italiano per nascita, il quale soggiorni regolarmente in Italia da almeno tre anni dalla nascita del figlio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di decadenza della potestà.
4. 36. Frias, Mascia, Franco Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«2. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1, è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola media inferiore.
3. L'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui al comma 1 è altresì condizionata:
a) alla effettiva conoscenza di storia e cultura italiana ed europea, di educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;
b) alla reale integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, dei principi fondamentali della Costituzione;
c) al rispetto degli obblighi fiscali.

4. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero per le finalità indicate nei precedenti commi 2 e 3 a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
5. Con regolamento di esecuzione della presente legge adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica amministrazione già competenti per materia, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché i requisiti ovvero i titoli già posseduti da ritenersi equipollenti».

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.
4. 29.Belisario, Costantini, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
4. 30.Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza gli stranieri o apolidi che intendono acquisire la cittadinanza italiana, salvo i minori di anni sedici integrati nel ciclo scolastico, sono tenuti a partecipare a percorsi di integrazione volti ad acquisire un'adeguata conoscenza della lingua, dei diritti e dei doveri della cittadinanza nonchè dell'ordinamento civile e sociale italiano, con prova selettiva finale. I corsi sono istituiti in ambito provinciale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia. A decorrere dall'anno 2008 le risorse necessarie sono individuate ai sensi della lettera d), del comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.
4. 31.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Fitto, Biancofiore, Carfagna.


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Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza gli stranieri o apolidi che intendono acquisire la cittadinanza italiana, salvo i minori di anni sedici integrati nel ciclo scolastico, sono tenuti a partecipare a percorsi di integrazione volti ad acquisire un'adeguata conoscenza della lingua, dei diritti e dei doveri della cittadinanza nonchè dell'ordinamento civile e sociale italiano, con prova selettiva finale. I corsi sono istituiti in ambito provinciale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia. A decorrere dall'anno 2008 le risorse necessarie sono individuate ai sensi della lettera d), del comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. 32.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 5-bis, comma 2, sostituire le parole da: cui questi viene inviato, fino alla fine del comma, con le seguenti: ed istituisce e discliplina i corsi di integrazione, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25. Per lo straniero che abbia frequentato con successo un corso di integrazione di cui all'articolo 5-ter, il periodo minimo di residenza di cui all'articolo 5-bis si riduce di un anno.
4. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Nella rubrica sostituire la parola: attribuzione con la seguente: acquisizione.
4. 37. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
5. 6. Licandro, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 5. 1. Cassola, Boato.

Sopprimerlo.
* 5. 7. Belisario, Costantini, Donadi.

Sopprimerlo.
* 5. 8. Frias, Mascia, Franco Russo.

Sopprimerlo.
* 5. 9. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso Articolo 5-ter, comma 1, sostituire le parole da: nell'ipotesi di cui, fino alla fine del comma, con le seguenti: nelle ipotesi di cui all'articolo 5 e 5-bis, comma 1, è subordinata al superamento di un test di naturalizzazione mirato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, dell'ordinamento istituzionale della Repubblica.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente: Il test di cui al comma 1 si svolge presso il Comune di residenza del richiedente a cura di una Commissione insediata dal Sindaco. L'acquisto della cittadinanza, dopo il superamento del test, è subordinato all'espressione di un parere positivo del Consiglio comunale o delle circoscrizioni di decentramento comunale, ove costituite, e alla rinuncia alla propria cittadinanza da parte del richiedente.
5. 2. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, «Articolo 5-ter», comma 1, sostituire le parole da: nell'ipotesi di cui, fino alla fine del comma, con le seguenti: nelle ipotesi di cui all'articolo


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5 e 5-bis, comma 1, è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello della licenza di scuola secondaria, da verificare mediante apposito test svolto presso il Comune di residenza del richiedente a cura di una Commissione insediata dal Sindaco.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
5. 3. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Articolo 5-ter, comma 1, sopprimere le parole: equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria.
5. 10. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, comma 1, sostituire le parole: «del terzo anno della scuola primaria» con le seguenti: «A2 dei Livelli comuni di riferimento del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. L'acquisizione della cittadinanza italiana è altresì condizionata al superamento di un esame scritto e orale che dimostri la conoscenza sufficiente della vita, della storia e delle tradizioni nonché delle istituzioni e dell'ordinamento della Repubblica italiana e dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
4. Con il decreto di cui all'articolo 25 sono istituiti e disciplinati i corsi di lingua e di integrazione. Inoltre sono determinati i casi di giustificata esclusione dall'assolvimento agli oneri di cui al presente articolo.
5. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, comma 1, sostituire la parola: terzo, con la seguente: quinto.
5. 11. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Carfagna, Fitto.

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, comma 1, aggiungere le parole: e della conoscenza dei diritti e dei doveri che fanno capo al cittadino.
5. 12. Santelli, Boscetto, Bertolini, Cicchitto, Bondi, Fitto, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia fondanti della Repubblica italiana.
5. 4. Allam, Santelli, Bocchino.

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. La concessione della cittadinanza italiana nell'ipotesi prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è comunque subordinata ad una verifica della reale integrazione linguistica, culturale e sociale, nonché della conoscenza dell'ordinamento italiano mediante attestato di superamento di un corso secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'Interno e sentito il Ministro della Pubblica Istruzione. Con il regolamento sono altresì individuati i soggetti abilitati all'insegnamento e alla didattica di corsi di durata almeno annuale per la preparazione e la verifica della sussistenza del requisito della reale integrazione del richiedente.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
5. 13. D'Alia.


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Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. La concessione della cittadinanza italiana nell'ipotesi prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è comunque subordinata ad una verifica della reale integrazione linguistica, culturale e sociale, nonché della conoscenza dell'ordinamento italiano mediante attestato di superamento di un corso secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'Interno e sentito il Ministro della Pubblica Istruzione.
5. 14. Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le attività che possono essere considerate titolo idoneo.
5. 15. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 4. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 91,"è sostituito dal seguente:
Art. 6. - 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f):
a) la condanna definitiva per qualsiasi delitto previsto dal codice penale;
b) la sussistenza di comprovati motivi inerenti l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica.

2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
3. La procedura per l'acquisto della cittadinanza è sospesa in caso di rinvio a giudizio del soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
4. La procedura di cui al comma 3 riprende dalla comunicazione della sentenza definitiva di assoluzione, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale.
6. 29. D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole «dell'articolo 5» sono sostituite dalle parole «degli articoli 5 e 5-bis».
6. 5. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al capoverso, comma 1, alinea, sostituire la parola: attribuzione con le seguenti: acquisizione.
6. 6. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 5 e 5 bis con le seguenti: ai sensi dell'articolo 5 e la concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 6 con la seguente: «(Motivi preclusivi dell'attribuzione e della concessione della cittadinanza italiana)».
6. 7. Mascia, Frias, Franco Russo.


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Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: degli articoli aggiungere le seguenti: 2, 3, 4.
6. 8. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma l, capoverso, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «e 9»;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Inoltre preclude l'attribuzione della cittadinanza la presenza di uno dei seguenti motivi:
a) la condanna a pena detentiva per un reato finanziario;
b) il rischio che dall'attribuzione della cittadinanza derivi la menomazione delle relazioni internazionali della Repubblica italiana;
c) rapporti intercorrenti tra il richiedente e altri Stati stranieri tali da poter nuocere agli interessi della Repubblica italiana;
d) dal comportamento complessivo dell'interessato non si evince un atteggiamento positivo nei confronti dello Stato oppure che esso non rappresenti un pericolo per la quiete, la sicurezza e l'ordine pubblico né che rechi in alcun modo pregiudizio agli interessi della collettività.»
6. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera b) sostituire la parola: tre con la seguente: due.
6. 1. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;.
6. 9. Santelli, Bondi, Bertolini, Boscetto, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 416-ter, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 690 del codice penale;.
6. 10. Santelli, Bondi, Bertolini, Boscetto, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
d) la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica;
e) il decreto di espulsione.

Conseguentemente al capoverso, comma 2 aggiungere le parole: , d) ed e).
6. 11. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) comprovati motivi di ordine pubblico.

Conseguentemente al comma 2 aggiungere le parole: , d).
6. 12. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1 capoverso comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) l'inottemperanza al decreto di espulsione;


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Conseguentemente al comma 2 aggiungere le parole: , d).
6. 13. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) la dichiarazione di delinquenza abituale;.
6. 14. Santelli, Bertolini, Bondi, Boscetto, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) per gli altri delitti elencati nell'articolo 380 del codice di procedura penale;.
6. 15. Santelli, Bertolini, Bondi, Boscetto, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
d) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
6. 16. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
d) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1998, o dallo Statuto del Tribunale internazionale del Ruanda, firmata a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto della Corte Penale internazionale firmato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
6. 17. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica;
6. 18. Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 3.
6. 19. Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
6. 20. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: L'ordinanza che dispone una misura cautelare, ovvero il decreto che dispone il rinvio a giudizio o il giudizio abbreviato o il giudizio immediato, ovvero l'instaurazione del giudizio direttissimo, ovvero la sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti o i mandati d'arresto o di cattura o di trasferimento o il rinvio a giudizio o la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale per l'ex Jugoslavia o dal Tribunale internazionale del Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. Il procedimento riprende entro un mese dalla pronuncia dei provvedimenti di revoca di ogni tipo di misura cautelare o di una sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento o di non luogo a procedere, salvo che essa disponga una misura di sicurezza, o della


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sentenza di rigetto della richiesta di riconoscimento della sentenza straniera.
6. 21. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
6. 22. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, sostituire la parola: attribuzione con la seguente: acquisizione.
6. 23. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 24. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche non definitiva.
*6. 25. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche non definitiva.
*6. 26. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: anche non.
**6. 2. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: anche non.
**6. 28. Ronconi, Giovanardi.

Nella rubrica le parole: dell'attribuzione sono sostituite dalle parole: della acquisizione.
6. 27. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sopprimerlo.
*7. 2. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Nella rubrica la parola: attribuzione è sostituita dalla seguente: acquisizione.
7. 3. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le parole: e ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del provvedimento.
8. 2. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1. Mascia, Frias, Franco Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Rigetto della domanda di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale).

1. La domanda di attribuzione o di concessione della cittadinanza è rigettata qualora dopo che sia stata presentata la domanda il Ministro dell'interno abbia disposto nei confronti dello straniero o dell'apolide il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o, per gli stessi motivi, il provvedimento di allontanamento nei confronti del cittadino dell'Unione Europea.
2. La domanda respinta ai sensi del presente articolo può essere ripresentata in caso di annullamento, anche giudiziario, o di revoca del decreto del Ministro.
9. 2. Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 1, dopo le parole: Qualora sussistano, aggiungere la seguente: comprovati.
9. 5. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 1, dopo le parole: Ministro dell'Interno aggiungere le seguenti: su parere conforme del Consiglio di Stato.
9. 3. Frias, Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 1, sopprimere le parole da: dandone comunicazione sino alla fine del comma.
9. 4. Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, sopprimere il comma 2.
9. 6. Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, al comma 2, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.
9. 7. Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 2, sopprimere le parole: per un periodo massimo di tre anni.
9. 8. Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 2, sostituire le parole: per un periodo massimo di tre anni, con le seguenti: per un periodo non inferiore a tre anni.
9. 9.Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 2, sopprimere le parole: informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. 10.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 8-bis, comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
9. 11.Mascia, Frias, Franco Russo.


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ART. 10.

Sopprimerlo.
*10. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
*10. 4.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:
a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
b) conoscenza della storia italiana;
c) conoscenza della Costituzione italiana;
d) conoscenza della cultura e delle tradizioni italiane;
e) non abbia fruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta;
f) versi una tassa pari a Euro 750 per coprire le spese amministrative derivanti dalla procedura di naturalizzazione. Tale tassa può essere aumentata fino ad un massimo di Euro 1.000 qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti;
g) frequentazione di un corso, della durata di almeno 12 mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b), c), d) sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) gli stranieri che hanno frequentato nel Paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera g) relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a), b) e d) gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; infine sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera g) relativamente alla conoscenza di cui alla lettera a) gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione CILS (livello due - B2).

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo il Governo dovrà definire le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d), nonché le modalità e gli Enti destinati all'organizzazione e l'espletamento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera g).
10. 5.Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:
a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;


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b) conoscenza della storia italiana;
c) conoscenza della Costituzione italiana;
d) conoscenza della cultura e delle tradizioni italiane;
e) non abbia fruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta;
f) versi una tassa pari a Euro 750 per coprire le spese amministrative derivanti dalla procedura di naturalizzazione. Tale tassa può essere aumentata fino ad un massimo di Euro 1.000 qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti;
g) frequentazione di un corso, della durata di almeno 12 mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b), c), d) sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) gli stranieri che hanno frequentato nel Paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera g) relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a), b) e d) gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; infine sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera g) relativamente alla conoscenza di cui alla lettera a) gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione CILS (livello due - B2).

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento il Governo dovrà definire le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d), nonché le modalità e gli Enti destinati all'organizzazione e l'espletamento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera g).
10. 5.(Nuova formulazione).Bertolini, Santelli, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:
a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
b) conoscenza della storia italiana;
c) conoscenza della Costituzione italiana;
d) rinuncia al possesso di altra cittadinanza;
e) frequentazione di un corso, della durata di almeno 12 mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c) sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) gli stranieri che hanno frequentato nel Paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; sono altresì esenti


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dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a) e b) gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; infine sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) relativamente alla conoscenza di cui alla lettera a) gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione CILS (livello due - B2).

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento il Governo dovrà definire le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nonché le modalità e gli Enti destinati all'organizzazione e l'espletamento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera e).
10. 6.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
1. Salvo che non sia espressamente previsto diversamente da altre norme di legge, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla medesima data di entrata in vigore.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, come modificato dalla presente legge.
10. 7.D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è apportata la seguente modifica:
la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica.
10. 8.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia con le seguenti: che abbia soggiornato in Italia per almeno tre anni.
10. 9.Licandro, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla lettera e), dopo le parole «che risiede legalmente» aggiungere le seguenti: «e ininterrottamente».
10. 2.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla lettera e) la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro».
10. 10.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) sopprimere la lettera f).
*10. 3.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la lettera f) è abrogata.
*10. 11.Belisario, Costantini, Donadi.

Sopprimere il comma 2.
10. 12.Belisario, Costantini, Donadi.


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Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Requisito della residenza ininterrotta).

1. Ai sensi della presente legge il requisito della residenza ininterrotta non sussiste in capo all'interessato e i relativi termini decorrono nuovamente dalla data della cessazione dei seguenti motivi:
a) assenze dal territorio nazionale superiori a un quinto del periodo richiesto dalle disposizioni della presente legge la cui applicazione è richiesta dall'interessato, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi;
b) assenza dal territorio nazionale per un periodo di dodici mesi consecutivi;
c) adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dell'interessato.
10. 01.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:
L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
Art. 10. Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se, entro sei mesi, la persona cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
11. 1.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: di attribuzione o.
11. 2.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 10, comma 1, sostituire le parole: della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla con le parole: del Comune di.
11. 3.D'Alia.

Al comma 1, capoverso articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone.
11. 4.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, capoverso articolo 10, sostituire le parole: , riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone con le parole: e di condividere i valori della comunità nazionale di cui sono espressione.
11. 5.D'Alia.

Al comma 1, capoverso articolo 10, comma 2, sostituire le parole: Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone con le seguenti: Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di difendere la patria come sacro dovere del cittadino, e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi.
11. 6.Ronconi, Giovanardi.

Al capoverso Art. 10, comma 2, dopo le parole: pari dignità sociale di tutte le persone sono aggiunte le seguenti: Giuro, in particolare, di rispettare ed osservare i


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principi fondamentali, nonché i diritti ed i doveri dei cittadini, così come stabilito dalla Costituzione, e dei quali dichiaro di avere preso visione.
11. 8.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Aggiungere infine il seguente comma:
All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma, 3, le parole «dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti «dinanzi al prefetto della provincia di residenza, che trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza»;
b) al comma 4, le parole «dinanzi al quale è stato prestato giuramento» sono soppresse.
11. 7.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
*12. 4.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è sostituito dal seguente:
Art. 11 - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai figli di padre o madre cittadini né ai cittadini ai quali la cittadinanza è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 17-bis.
3. Nei casi di cui al comma 2 il cittadino può rinunciare alla cittadinanza italiana qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero.
4. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da trattati o accordi internazionali nella materia oggetto della presente legge.
12. 5.D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.
12. 2.Cota, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Doppia cittadinanza).

Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, ad esclusione dei casi in cui la rinuncia imponga conseguenze particolarmente onerose, secondo i criteri appositamente stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25.
2. Il minore che abbia conseguito 1a cittadinanza italiana per effetto del disposto di cui agli articoli 1, lettere c) e d), e 4, commi 2 e 3, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età deve


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rinunciare alla cittadinanza straniera per conservare quella italiana, salve le esclusioni di cui al precedente comma 1.
12. 6.Belisario, Costantini.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - 1. È vietata la doppia cittadinanza salvo che per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea.
12. 7.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza la rinuncia della cittadinanza straniera non è richiesta per i cittadini degli stati che ammettono la doppia cittadinanza in termini di reciprocità.
12. 8.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1, il capoverso 11-bis, è sostituito dal seguente:
11-bis. Al momento dell'acquisizione della cittadinanza italiana, lo straniero perde la propria cittadinanza d'origine, salvo che si tratti di un cittadino di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese per il quale tale ipotesi è espressamente prevista, in condizioni di reciprocità, da protocolli d'intesa stipulati tra i due Paesi, e salvo che si tratti di profughi o di rifugiati politici.
12. 9.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non è richiesta con le seguenti: è richiesta.
*12. 3.Adenti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non è richiesta con le seguenti: è richiesta.
*12. 10.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 14 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai figli minori di genitore che esercita la potestà in regime di affidamento condiviso.
12. 01.Mascia, Frias, Franco Russo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente: «Articolo 12-bis. - Revoca della cittadinanza - 1. Per i soggetti elencati nell'articolo 1, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b) la cittadinanza può essere revocata per i motivi preclusivi di cui all'articolo 6, comma 1.
12. 02.Santelli, Bertolini, Bondi, Boscetto, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata


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ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
12. 03.De Corato, Bocchino.

ART. 13.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dal discendente della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la donna sia deceduta.
13. 1.Merlo.

Aggiungere il seguente comma:
2. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti, non inclusi tra quelli di cui all'articolo 17-bis, che siano stati cittadini italiani e che, alla data del 10 giugno 1940, erano residenti nei territori attualmente facenti parte della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Montenegro;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figlì o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Ai fini della richiesta del riconoscimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17-ter.
13. 2.Giovanardi.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Documentazione necessaria per l'acquisto della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 17-quater. 1. In tutti i casi in cui il riconoscimento, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana è subordinato a dichiarazione, istanza o richiesta dell'interessato, la dichiarazione, l'istanza o la richiesta deve essere accompagnata da carta di identità in corso di validità rilasciata dal comune in cui l'interessato risiede al momento in cui effettua la dichiarazione, l'istanza o la richiesta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi in cui il riconoscimento, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana è consentito anche in favore di soggetti residenti all'estero».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Obbligo per tutte le persone residenti in Italia di munirsi di carta di identità).

3. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio


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decreto 18 giugno 1931, n. 773, il primo comma è sostituito dal seguente: «Tutte le persone di età superiore agli anni quindici aventi residenza in Italia devono richiedere al comune di residenza il rilascio di una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno».
4. All'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma è abrogato.
5. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono adottate le norme per l'adeguamento alla presente legge del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
13. 02.Adenti.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza per discendenza diretta).

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. 1. Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza diretta è avviato, in caso di residenza all'estero, presso l'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, ovvero, a scelta dell'interessato, presso il comune dove l'interessato intende stabilire la propria residenza in Italia.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ultima parte, l'ufficiale dello stato civile, accertata l'esistenza della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizìone dello straniero), procede all'iscrizione con riserva dell'interessato all'anagrafe e rilascia la documentazione attestante l'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
3. Ai fini di cui al comma 2, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è considerata equipollente al permesso di soggiorno per altri motivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».
13. 01.Adenti.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Documentazione necessaria per l'acquisto della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 17-quater. 1. In tutti i casi in cui il riconoscimento, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanzà italiana è subordinato a dichiarazione, istanza o richiesta dell'interessato, la dichiarazione, l'istanza o la richiesta deve essere accompagnata da carta di identità in corso di validità rilasciata dal comune in cui l'interessato risiede al momento in cui effettua la dichiarazione, l'istanza o la richiesta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi in cui il riconoscimento, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana è consentito anche in favore di soggetti residenti all'estero».
13. 03.Adenti.


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ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno inserire le parole: o sentite le Commissioni parlamentari competenti.
14. 1.Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 1 sopprimere le parole: e per l'attribuzione.
14. 2.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1 sopprimere le parole da: in misura sino alla fine.
14. 3.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 1 sostituire le parole: ventiquattro mesi con: dodici mesi.
14. 4.Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: , detratto il tempo necessario per gli accertamenti relativi ai comprovati motivi inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza della Repubblica.
14. 5.D'Alia.

Nella rubrica sopprimere le parole: e per l'attribuzione.
14. 6.Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare La Convenzione europea sulla cittadinanza elaborata dal Consiglio d'Europa.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
14. 01.Frias, Mascia, Franco Russo.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 5 e 11 della presente legge con le seguenti: gli articoli 4 e 11 della presente legge.
15. 1.Belisario, Costantini, Donadi.

Aggiungere il seguente comma:
2. Tutte le disposizioni regolamentari e di attuazione della presente legge sono sottoposte, prima della loro entrata in vigore, ai pareri delle competenti commissioni parlamentari.
15. 2.D'Alia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di emanazione, ai sensi del comma 1, delle disposizioni di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, l'articolo 7 è modificato nel senso di prevedere che il giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, quando prestato il Italia, è prestato dinanzi al prefetto della provincia di residenza, il quale trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.
15. 5.(Nuova formulazione dell'emendamento 11.7).Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.


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Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme transitorie).

1. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della presente legge nel
quinquennio anteriore all'entrata in vigore della medesima, hanno facoltà di presentare istanza per l'acquisto della cittadinanza entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15.
15. 02.Mascia, Frias, Franco Russo.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Obbligo per tutte le persone residenti in Italia di munirsi di carta di identità).

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il primo comma è sostituito dal seguente: «Tutte le persone dì età superiore agli anni quindici aventi residenza in Italia devono richiedere al comune di residenza il rilascio di una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»
2. All'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma è abrogato.
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono adottate le norme per l'adeguamento alla presente legge del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
15. 01.Adenti.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 17.
(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16. 01.Belisario, Costantini, Donadi.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: residente legalmente con le seguenti: legalmente soggiornante.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1, capoverso lettera
d), sostituire le parole: legalmente risieda con le seguenti: legalmente soggiorni;
all'articolo 2, premettere il seguente comma:
«01. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: "risiede legalmente" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente soggiorna"»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «residente


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legalmente» con le seguenti: «legalmente soggiornante» e le parole: «legalmente residente» con le seguenti: «legalmente soggiornante»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «risieda legalmente» con le seguenti: «legalmente soggiorni»;
all'articolo 3, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: risieda legalmente con le seguenti: legalmente soggiorni;
all'articolo 4, capoverso Art. 5-bis, lettera a), sostituire le parole: «risiede legalmente» con le seguenti: «legalmente soggiorna»;
all'articolo 4, capoverso Art. 5-bis, lettera b), sostituire le parole: «risiede legalmente» con le seguenti: «legalmente soggiorna»;
all'articolo 4, capoverso Art. 5-bis, lettera c), sostituire le parole: «risiede legalmente» con le seguenti: «legalmente soggiorna»;
all'articolo 10, comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) alla lettera a), le parole: «vi risiede legalmente» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente vi soggiorna»;
all'articolo 10, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla lettera e), le parole: «che risiede legalmente da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «che legalmente soggiorna da almeno tre anni»;
all'articolo 10, comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
d) alla lettera f), le parole: «risiede legalmente» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente soggiorna»;
1. 35.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se al momento dell'iscrizione all'anagrafe i genitori dichiarano la volontà che sia cittadino italiano».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora non sia stata manifestata la volontà ai sensi della lettera c) del comma 1, colui che è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni al momento della nascita, al compimento del diciottesimo anno di età diventa cittadino su sua richiesta, senza condizioni».
1. 40.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale con le seguenti: un corso di istruzione primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
2. 35.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: su istanza dei genitori in con le seguenti: previa dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza formulata dai genitori, se entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale.
2. 30.Il Relatore.


Pag. 61

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: acquisire con la seguente: acquistare.
2. 31.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole da: oppure, dopo tre anni fino alla fine del comma con le seguenti: oppure la acquista dopo tre anni se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
3. 15.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 5, aggiungere, infine, il seguente comma:
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
3. 16.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente da almeno 3 anni nel territorio della Repubblica.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 3 dopo le parole: matrimonio aggiungere le seguenti: e adozione di maggiorenne e al comma 1, dell'articolo 4 capoverso Art. 5-bis, sopprimere la lettera b) del comma 1.
3. 20.Governo.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Acquista la cittadinanza italiana, con le modalità previste dall'articolo 7 e alle condizioni di cui all'articolo 5-ter.
4. 40.Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 alinea le parole: del Ministro dell'Interno sono sostituite dalle seguenti: Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
4. 50.Governo.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire le parole: dal decreto di cui all'articolo 25 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 25.

Conseguentemente:
all'articolo 5, capoverso 5-ter, comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole:
Con il decreto di cui all'articolo 25 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 25;
al secondo periodo sostituire le parole: Con il medesimo decreto con le seguenti: Con le medesime modalità.
4. 41.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, sostituire la parola: acquisizione con la seguente: attribuzione.
5. 16.Il Relatore.


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Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con il medesimo decreto è determinata la documentazione da allegare all'istanza. di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'attestazione.
5. 17.Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera c), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 5-bis.
6. 30.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il procedimento riprende entro un mese dalla data dell'eventuale sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento o dalla data dell'eventuale esito negativo del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera.
6. 40.Il Relatore.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dagli articoli 5 e 5-bis, la cittadinanza è attribuita con decreto del Ministro dell'Interno, su istanza dell'interessato.
7. 4.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 8-bis, comma 2, sostituire le parole da: pericolosità fino a: il procedimento con le seguenti: pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza.
9. 12.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 8-bis, comma 3, sostituire le parole: dopo cinque anni dalla reiezione con le seguenti: trascorsi cinque anni dalla data del decreto di reiezione.
9. 13.Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 1, sopprimere le parole da: che avviene fino alla fine del comma.


Pag. 63

Conseguentemente dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Prestazione del giuramento).

1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa al Prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
11. 10.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1, lettera
c), capoverso comma 3, dopo le parole: al riacquisto aggiungere le seguenti: o all'acquisto;
sostituire la rubrica con la seguente: (Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza).
13. 3.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire la parola: istanza con le seguenti: dichiarazione resa.
13. 4.Il Relatore.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Riordino della disciplina di attuazione).

1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni dì attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina il procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione del medesimo procedimento, un termine improrogabile, comunque non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 15.
14. 10.Il Relatore.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Chi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato i


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requisiti di cui all'articolo 1, comma l, lettere c) e d), ed all'articolo 4, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come inseriti dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14.
15. 03.Il Relatore.