I Commissione - Resoconto di luned́ 19 marzo 2007

TESTO AGGIORNATO AL 21 MARZO 2007


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SEDE REFERENTE

Lunedì 19 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia 17.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato). Avverte altresì che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Frias 14.01 e che il deputato Bocchino ha sottoscritto l'emendamento 5.4 dei deputati Allam e Santelli. Avverte quindi che il deputato Bertolini ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.32, 1.34, 1.29, 2.20, 2.22 e 2.27.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene opportuno che il relatore illustri i propri emendamenti al fine di avviare una riflessione, da parte della Commissione, che consenta


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ai rappresentanti dei gruppi di esprimere le rispettive posizioni.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, illustra i propri emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 del testo base, soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 1.35, volto a sostituire nel corpo del provvedimento il concetto di residenza legale con quello di soggiorno legale, e sull'emendamento 1.40, che prevede che l'acquisizione della cittadinanza da parte del minore di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base sia condizionata alla manifestazione di volontà da parte dei genitori ovvero, in mancanza, da parte del minore stesso quando diventa maggiorenne.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI illustra l'emendamento del Governo 3.20, volto a prevedere che l'acquisto della cittadinanza del cittadino maggiorenne a seguito di adozione avvenga con decreto del Ministro dell'interno.

Italo BOCCHINO (AN) osserva preliminarmente che il proprio gruppo, in un'ottica costruttiva, ha presentato solo nove emendamenti, il che ne evidenzia l'atteggiamento di serietà e responsabilità. Tali emendamenti si fondano sul presupposto di mantenere inalterato il requisito dei dieci anni di residenza legale minima per l'acquisto della cittadinanza iure soli, introducendo un procedimento accelerato volto a conferire la cittadinanza ai minori nati sul territorio italiano, in presenza del requisito della residenza della madre da almeno cinque anni e di una formazione scolastica del minore stesso. Il requisito della residenza legale minima della madre è volto ad evitare di alimentare un traffico di immigrati esclusivamente finalizzato ai ricoveri delle gestanti straniere in vista del parto e a fare dell'Italia una sorta di «sala parto» europea. Il secondo requisito è quello della frequenza scolastica dell'interessato, che gli consente di acquisire quanto meno una conoscenza approssimativa della cultura nazionale. L'obiettivo del gruppo di Alleanza nazionale è in sostanza quello di consentire, a chi effettivamente si sia integrato nella società, di acquisire la cittadinanza. Si dichiara preoccupato per il contenuto degli emendamenti del relatore, che sono volti a consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana in presenza di termini eccessivamente celeri e senza la definizione di opportuni requisiti che ne evitino una indiscriminata attribuzione.

Gianpiero D'ALIA (UDC), pur apprezzando lo sforzo del relatore, ribadisce la posizione del proprio gruppo contraria all'impianto del testo base. Si sofferma in particolare sulla posizione dei minori, ai quali ritiene opportuno assicurare adeguate forme di tutela. In proposito osserva che le proposte emendative del proprio gruppo sono volte ad equiparare le forme di tutela per i minori stranieri nati in Italia a quelle per i minori entrati in Italia entro il quinto anno di età, purché in presenza di alcuni requisiti quale è, in primo luogo, quello della frequenza scolastica.
Per quanto concerne il requisito della residenza legale minima finalizzata all'attribuzione della cittadinanza, osserva che il termine, previsto nel testo base in cinque anni, andrebbe comunque elevato ad almeno sette anni. Ritiene infatti che la cittadinanza non sia un diritto naturale, ma un diritto attribuito dallo Stato.

Jole SANTELLI (FI) osserva che il proprio gruppo ha presentato numerosi emendamenti che, da un lato, evidenziano la contrarietà del proprio gruppo rispetto al complessivo testo base e, dall'altro, sono volti a ripristinare il testo della proposta di legge presentata dal proprio gruppo e, in altri casi, a migliorare costruttivamente il testo base. Si dichiara contraria all'attribuzione automatica iure soli della cittadinanza al minore che già soggiorna in Italia. In proposito osserva che il requisito per cui uno dei due genitori soggiorni legalmente in Italia da almeno tre anni sia


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di per sé insoddisfacente, mentre ritiene che sia opportuno maturare una adeguata riflessione sull'attribuzione della cittadinanza ai minori cosiddetti «di seconda generazione». Si sofferma quindi sull'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, che non condivide nei casi in cui essa può essere conferita anche al coniuge non residente in Italia. Per quanto concerne i criteri di attribuzione della cittadinanza, osserva che il procedimento privilegiato predisposto nel testo base prevede alcuni requisiti che non giustificano in alcun modo l'accelerazione dei tempi. Dichiara infine di non condividere la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che il testo base in esame si fonda su tre principi di fondo. In primo luogo, il testo rafforza il principio dello ius soli quale criterio di conferimento della cittadinanza, ancorché accompagnato da alcuni ulteriori requisiti. Inoltre, sotto il profilo della tutela dei minori, osserva che il testo base richiede, ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, la frequenza di un ciclo scolastico. Il terzo principio è infine quello volto a predisporre un procedimento accelerato e garantito, senza prevedere forme discrezionali di giudizio, per l'attribuzione della cittadinanza, in presenza di determinati requisiti.

Isabella BERTOLINI (FI), nel ricordare che la posizione del proprio gruppo è stata rappresentata dal deputato Santelli, osserva che il testo base, pur apprezzabile per il lavoro svolto dal relatore, non è condivisibile. Ritiene che la cittadinanza sia il momento conclusivo del percorso di integrazione e che non possa essere attribuita o concessa indiscriminatamente. Si dichiara contraria alla cittadinanza iure soli, dovendo comunque il soggetto interessato aderire previamente ai valori dello Stato e della società di cui intende diventare cittadino.

Davide CAPARINI (LNP) fa presente che da parte del proprio gruppo sono state presentate iniziative legislative volte a ridefinire la materia in esame. La cittadinanza rappresenta il momento conclusivo dell'integrazione di un soggetto straniero che non può essere attribuita solo in presenza di requisiti automatici, ma deve essere invece attribuita a seguito di una valutazione sull'effettiva integrazione del soggetto, in presenza di determinate condizioni. Preannuncia la propria contrarietà agli emendamenti presentati dal Governo, dal relatore, ma anche rispetto a tutti quegli emendamenti volti ad attribuire la cittadinanza sulla base del criterio dello ius soli.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare gli identici emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad eccezione dell'emendamento Costantini 1.9, per il quale esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 1.35. Esprime invito al ritiro degli emendamenti Mascia 1.13, Belisario 1.14, Cassola 1.4, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 1.40 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Adenti 1.7 purchè riformulato nel senso di sostituire la parola «cinquanta» con la parola «novanta». Esprime un invito al ritiro dell'emendamento Santelli 1.32, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 1.18.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad eccezione degli emendamenti Costantini 1.9, 1.35 del relatore, Mascia 1.13, Belisario 1.14,


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Adenti 1.5 e Cota 1.6, per i quali si rimette alla Commissione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.40 del relatore. Si rimette altresì alla Commissione sugli emendamenti Adenti 1.7 e Belisario 1.18. Sull'emendamento 1.35 del relatore si rimette alla Commissione in quanto ritiene più opportuno la previsione del criterio della residenza legale.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Adenti 1.7 e lo riformula nel senso indicato dal relatore. Ritira quindi il proprio emendamento 1.4.

Italo BOCCHINO (AN) osserva preliminarmente che i tempi di esame del provvedimento in titolo sono stati compressi e che da parte del proprio gruppo è stato dimostrato un atteggiamento di responsabilità e di disponibilità al dialogo nell'obiettivo di migliorare il testo in esame. Osserva invece che da parte del relatore è stato manifestato un atteggiamento di chiusura, sia attraverso l'espressione di pareri negativi senza motivazioni, sia attraverso la presentazione di emendamenti peggiorativi del testo in direzione opposta a quella del proprio gruppo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa presente che l'emendamento del relatore 1.35, che utilizza la locuzione «legalmente soggiornante», in presenza di termini più ridotti per l'acquisizione della cittadinanza potrebbe rappresentare un problema tecnico nella prospettiva della eventuale attribuzione agli immigrati del diritto di voto nelle elezioni amministrative.

Davide CAPARINI (LNP) chiede di sapere a che ora è previsto il termine della seduta odierna.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà gli emendamenti riferiti ai primi tre articoli.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, dichiara la piena disponibilità della maggioranza a discutere costruttivamente sulle proposte emendative dell'opposizione, a condizione, però, che non mettano in discussione i principi sui quali la maggioranza ha inteso impostare il provvedimento, tra i quali rientra quello della cittadinanza basata sullo ius soli. Per tali ragioni, mentre conferma il suo parere contrario sulle proposte emendative tendenti alla soppressione di disposizioni che la maggioranza considera qualificanti, quali quelle dell'articolo 1, si riserva di presentare, eventualmente in sede di Comitato dei nove, emendamenti che tengano conto di singole proposte di dettaglio avanzate dai gruppi di opposizione, come ad esempio quella contenuta nell'emendamento D'Alia 1.19, che pone un problema serio e sul quale è opportuno riflettere.
Per quanto riguarda poi il suo emendamento 1.35, chiarisce che esso è finalizzato ad evitare alcune difficoltà di carattere burocratico che, come emerso nel corso delle audizioni svolte lunedì scorso, potrebbero sorgere ove si facesse riferimento, ai fini del riconoscimento della cittadinanza dello straniero nato sul territorio italiano, alla residenza dei genitori, anziché al loro soggiorno. Preannuncia che, in ogni caso, esprimerà parere favorevole su un principio contenuto in emendamenti presentati dal deputato Adenti, i quali prevedono che tra la documentazione che lo straniero deve presentare ai fini dell'acquisto della cittadinanza, dove questa è subordinata a richiesta o istanza dell'interessato, vi sia la carta d'identità.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare gli emendamenti D'Alia 1.19 e Bocchino 1.20 e 1.21.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, concorda con il presidente Violante sull'opportunità dell'accantonamento.

Italo BOCCHINO (AN) riterrebbe più opportuno sospendere la seduta al fine di valutare se sia possibile una riformulazione degli emendamenti in questione che riscuota il consenso del relatore e del Governo. A tal fine, chiede alla maggioranza di dire con chiarezza se sia d'accordo


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a specificare, all'articolo 1, comma 1, lettera c), che il requisito della residenza in Italia deve riguardare la madre di colui che nasce sul territorio italiano, e non genericamente «almeno un genitore», come prevede il testo, al fine di evitare che l'Italia, avendo regole più permissive degli altri paesi europei, diventi una sorta di «sala parto» d'Europa. A tal riguardo esprime il dubbio che l'emendamento 1.35 del relatore sia il segno di una difficoltà interna alla maggioranza e che la richiesta di accantonamento nasconda una difficoltà di fondo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si dichiara in linea di principio favorevole all'accantonamento del suo emendamento 1.19 e degli emendamenti Bocchino 1.21 e 1.20, ma riterrebbe più opportuno, in vista dell'ordinato svolgimento dell'esame, chiarire fin da subito le questioni sottese all'articolo 1. Fa quindi presente che il suo emendamento 1.19, che tende tra l'altro a collocare le disposizioni giuridiche concernenti il minore nell'ambito dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, non è motivato da una mera esigenza di sistematicità. La proposta del suo gruppo è che lo straniero possa acquistare la cittadinanza non solo se nasce nel territorio italiano, ma anche se vi entra entro i cinque anni di età. Tale previsione, che si ispira ad un criterio di equità e di buon senso, porta però con sé l'esigenza di prevedere un qualche percorso di integrazione del minore straniero, comprensivo dell'apprendimento della lingua italiana e della scolarizzazione. Esprime quindi perplessità sull'emendamento 1.35 del relatore, facendo presente come la residenza sia il presupposto per la concessione del diritto elettorale agli stranieri, ossia per una misura cui è personalmente favorevole e alla quale sembra essere orientata anche la maggioranza.

Jole SANTELLI (FI), nel sottolineare come il suo gruppo abbia presentato non soltanto emendamenti soppressivi delle norme che la sua parte politica non condivide, ma anche altri che, conservando l'impianto del testo della maggioranza, tendono a migliorarlo, stigmatizza la volontà della maggioranza di procedere a ritmo serrato senza aprire un vero confronto sulle questioni di merito.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che non possa dirsi che il dibattito sia stato in qualche modo compresso o limitato, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha iniziato i suoi lavori alle 17.15 e non è stato ancora posto in votazione nessun emendamento.
Chiarisce quindi di aver proposto l'accantonamento degli emendamenti D'Alia 1.19 e Bocchino 1.21 e 1.20 in vista di un approfondimento, cui il relatore si è mostrato disponibile, il quale sarà comunque circoscritto ad alcuni singoli punti, fermo restando che la maggioranza non intende lasciar cadere il principio dello ius soli.

La Commissione accantona gli emendamenti D'Alia 1.19 e Bocchino 1.20 e 1.21. Quindi respinge gli identici emendamenti Cota 1.1 e Santelli 1.24.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che gli identici emendamenti Merlo 1.2 e Cassola 1.3 sono stati accantonati.

Jole SANTELLI (FI) ritira l'emendamento 1.30, di cui è primo firmatario.

Carlo COSTANTINI (IdV) accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 1.9, in quanto la principale esigenza in esso evidenziata, vale a dire quella di legare ad una espressa richiesta in tal senso dei genitori il riconoscimento della cittadinanza al minore nato nel territorio italiano, viene soddisfatta dall'emendamento 1.40 del relatore, che peraltro prevede un percorso più complesso, in quanto prevede che la richiesta possa esser fatta anche dall'interessato stesso, al compimento del diciottesimo anno, quando non sia stata fatta dai genitori. Ritiene peraltro che tale meccanismo dovrebbe essere previsto, per ragioni di coerenza, anche per la fattispecie di cui alla successiva lettera d) del comma 1. Per quanto riguarda poi la durata della permanenza in Italia dei


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genitori del nuovo nato, si riserva di intervenire in un successivo momento.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, concorda sull'opportunità di prevedere anche per la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso lettera d) il meccanismo del riconoscimento della cittadinanza previa richiesta in tal senso.

Gianpiero D'ALIA (UDC), a nome del gruppo, ritira l' emendamento Ronconi 1.22.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.25, ribadisce la contrarietà della sua parte politica rispetto al principio dello ius soli, rileva che l'emendamento 1.35 del relatore, pur ispirato ad un criterio condivisibile, ossia quello di subordinare il riconoscimento della cittadinanza ad una richiesta in tal senso, è a suo avviso inappropriato con riferimento ai minori.

Gianpiero D'ALIA (UDC), nel sottoscrivere l'emendamento Santelli 1.25, ricorda che la cittadinanza presuppone ed implica l'integrazione del minore ed esorta la maggioranza a non cadere nell'errore di ritenere che l'integrazione debba conseguire necessariamente dal fatto che i genitori abbiano risieduto in Italia per un certo numero di anni. A suo giudizio, anzi, il testo in esame, e ancor più come sarebbe modificato dall'emendamento 1.35 del relatore, avrebbe come effetto quello di non rendere necessario per i genitori del minore educarlo ed allevarlo al rispetto dei valori e dei principi della cultura italiana. Ribadisce quindi che per la sua parte politica è la frequentazione delle scuole a produrre l'integrazione del minore, e non il fatto che i suoi genitori risiedessero in Italia da tre o più anni quando lui è nato.

Isabella BERTOLINI (FI) ritiene che attribuendo la cittadinanza di diritto e alla nascita si rischia di assecondare i casi di opportunismo e di riconoscere la cittadinanza anche a soggetti che non intendono effettivamente restare sul territorio italiano ed integrarsi. Tale difetto è a suo giudizio aggravato dall'emendamento 1.35 del relatore, in quanto il legale soggiorno costituisce un vincolo con il territorio ancor più tenue della residenza. Invita perciò la maggioranza ad ulteriore riflessione sul punto.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ribadisce la disponibilità della maggioranza a discutere su singoli aspetti della disciplina dello ius soli, ma non a rimettere in discussione il principio di fondo. Esprime in ogni caso la propria disponibilità ad accantonare anche il suo emendamento 1.40.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che si debba accantonare anche l'emendamento Santelli 1.25 in modo che i proponenti possano valutare le iniziative che il relatore assumerà e decidere se ritirarlo o insistere nella richiesta di votazione. Ricorda quindi che non è in discussione lo ius soli, che del resto è già previsto dalla legge n. 91 del 1992, ma i requisiti e le condizioni che lo accompagnano e che la stessa maggioranza non intende eliminare del tutto. Fa inoltre presente che, con l'emendamento 1.40 del relatore, il minore perde la cittadinanza di origine per una scelta dei genitori, mentre sarebbe stato più rispettoso della sua individualità prevedere che la scelta di diventare cittadino italiano fosse fatta direttamente da lui al compimento della maggiore età.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 1.25.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il suo emendamento 1.11.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.26, chiarisce che esso tende a introdurre nel testo un principio riconosciuto dalla legislazione europea: quello per cui, ai fini del riconoscimento della cittadinanza allo straniero nato in Italia si richiede ai genitori un tempo di permanenza pari a quello richiesto per il


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riconoscimento della cittadinanza in loro favore. In generale, ribadisce che una permanenza di soli tre anni è del tutto insufficiente a far presumere una volontà di integrazione o un radicamento effettivo sul territorio italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 1.26.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento 1.12, di cui è cofirmataria.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, intervenendo sul suo emendamento 1.35, ribadisce che la modifica dell'espressione «residente legalmente» con quella di «legalmente soggiornante» è finalizzata unicamente ad evitare inutili appesantimenti burocratici, facendo tesoro dell'esperienza dell'associazionismo emersa nel corso delle audizioni svolte lunedì scorso, e non intende quindi in alcun modo mettere in discussione la necessità del requisito della residenza. Come ha già accennato, infatti, quando si voteranno gli emendamenti presentati dal deputato Adenti in materia di documentazione richiesta ai fini del riconoscimento o dell'attribuzione della cittadinanza, esprimerà parere favorevole proponendo una riformulazione volta a prevedere espressamente che ai fini dell'ottenimento della cittadinanza si debba presentare anche il certificato di residenza.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ringrazia il relatore per aver chiarito la ratio del suo emendamento 1.35. Conferma però il suo orientamento contrario in quanto ritiene che la residenza, intesa nello stretto senso civilistico, debba costituire il riferimento per il computo del tempo richiesto ai fini della cittadinanza.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che il soggiorno legale testimonia il legame con il territorio assai più della residenza e sottolinea che, in ogni caso, sono richiesti sempre cinque anni di permanenza in Italia.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea che chi soggiorna in un Paese è effettivamente legato al territorio e alla comunità locale, più di chi vi abbia solo la residenza, che non impedisce di vivere di fatto all'estero.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, considerato che l'attuale normativa prevede entrambi i requisiti, quello del soggiorno legale e quello della residenza, chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.35 del relatore, al fine di svolgere opportuni approfondimenti.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che debbano essere previsti entrambi i requisiti, sia la residenza, sia il soggiorno. È vero che dal rilascio del permesso di soggiorno al riconoscimento della residenza trascorrono un paio di anni, ma ritiene che il problema burocratico vada risolto in altro modo, anche perché la titolarità di un permesso di soggiorno non dimostra, a suo avviso, l'intenzione di radicarsi e integrarsi sul territorio, mentre il prendere la residenza è un chiaro segno di una volontà in tal senso.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiede al Governo di verificare se l'attuale previsione del doppio requisito, quello del permesso di soggiorno e quello della residenza, non sia legato all'accertamento della eventuale pericolosità per lo Stato dello straniero.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) ricorda che la residenza è rilevante anche ai fini tributari e fiscali.

Jole SANTELLI (FI) fa presente che alla nozione di residenza è connessa quella di centro degli interessi, che è essenziale per far presumere la volontà di radicamento.

La Commissione accantona l'emendamento 1.35 del relatore.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 1.13, di cui è cofirmataria.


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Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che l'emendamento Belisario 1.14 è stato ritirato.

Marco BOATO (Verdi) ritira l'emendamento Cassola 1.4, di cui è cofirmatario. Sottoscrive inoltre l'emendamento Adenti 1.5, che ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 1.27 e Zeller 1.8.

Lorenzo BODEGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Cota 1.6, che ritira.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira il suo emendamento 1.15.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che il deputato Boato ha sottoscritto l'emendamento Adenti 1.7, riformulandolo nel senso indicato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Adenti 1.7 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge l'emendamento Bertolini 1.31.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 1.16, di cui è cofirmatario.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 1.17, di cui è cofirmataria.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive l'emendamento Santelli 1.28.

La Commissione accantona l'emendamento Santelli 1.28; quindi respinge l'emendamento Santelli 1.32.

Lorenzo BODEGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Cota 1.10, che ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Belisario 1.18 e respinge gli emendamenti Bertolini 1.33, Ronconi 1.23, Santelli 1.34 e 1.29. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli emendamenti Belisario 2.5 e 2.6, per i quali formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Adenti 2.3. Formula un invito al ritiro degli emendamenti Belisario 2.9, Frias 2.10 e Santelli 2.26, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, potendo considerarsi assorbiti dal proprio emendamento 2.35, che invita ad approvare. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Belisario 2.11 e Santelli 2.17, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 2.30. Invita al ritiro dell'emendamento Belisario 2.13, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 2.27 ed invita al ritiro degli emendamenti Mascia 2.15 e Belisario 2.14, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento 2.31.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Licandro 2.7 e 2.8 e li ritira. Sottoscrive inoltre l'emendamento Adenti 2.3.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cota 2.1 e Santelli 2.16.

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive l'emendamento Ronconi 2.4 e lo ritira.


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Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti Belisario 2.5 e 2.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22, nonché l'emendamento Zeller 2.2 e approva l'emendamento Adenti 2.3.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 2.9, di cui è cofirmatario e invita la Commissione a riflettere in ordine alla definizione dei termini in questione.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira il proprio emendamento 2.10.

Jole SANTELLI (FI) non ritiene che il proprio emendamento 2.26 possa considerarsi assorbito dall'emendamento 2.35 del relatore e pertanto insiste per la sua votazione. Al riguardo osserva che l'emendamento del relatore in questione non risolve i problemi politici di fondo evidenziati dal proprio gruppo sul requisito della formazione scolastica del minore nella prospettiva del conferimento della cittadinanza. In proposito ritiene che tale requisito deve essere previsto con forme ed in termini più rigorosi che garantiscano al minore in questione un'effettiva integrazione, che, a proprio avviso, può essere raggiunta con l'adempimento integrale dell'obbligo scolastico, come previsto dal proprio emendamento 2.26.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) ritiene eccessiva la condizione contenuta nell'emendamento Santelli 2.26, che richiede l'adempimento integrale dell'obbligo scolastico.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che il proprio emendamento 1.19, che è stato accantonato, è volto ad assicurare la cittadinanza al minore straniero che entra in Italia entro il quinto anno di età in modo tale da consentirgli la frequenza della scuola primaria fin dal suo inizio.
L'emendamento del relatore 2.35, che si fonda su una filosofia diversa, è volto a prevedere che il minore frequenti un qualsiasi ciclo scolastico a seconda dell'età in cui entra in Italia. Conclude affermando che il requisito dell'obbligo di frequenza scolastica deve essere finalizzato ad assicurare al minore un'effettiva integrazione con la società e la cultura italiana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Santelli 2.26 ed approva l'emendamento 2.35 del relatore.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 2.11, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 2.17 e 2.18.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ritiene che l'emendamento Belisario 2.12 dovrebbe essere accantonato al fine di valutare l'ipotesi di una sua riformulazione volta a prevedere che il requisito dello svolgimento della regolare attività lavorativa sia svolto anche attraverso forme di apprendistato.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Belisario 2.12.

La Commissione concorda.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che l'emendamento 2.30 del relatore, in quanto volto ad incidere sulla stessa materia del proprio emendamento 1.19, dovrebbe essere anch'esso accantonato al fine di procedere ad un loro esame contestuale.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ritiene che i due emendamenti possano essere esaminati anche separatamente in quanto incidono su parti diverse.


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Gianpiero D'ALIA (UDC) ribadisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento 2.30 del relatore precluderebbe l'esame del proprio emendamento 1.19, già accantonato.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che l'emendamento del relatore 2.30 può essere esaminato anche separatamente dall'emendamento D'Alia 1.19.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che l'emendamento 2.30 del relatore è volto ad accogliere il principio, contenuto nel proprio emendamento 2.13, che ritira, finalizzato ad evitare che, nel caso in cui siano presenti entrambi i genitori del minore, si applichino le disposizioni del paese di origine in materia di potestà genitoriale che potrebbero rendere ininfluente il ruolo della madre.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) osserva che la potestà genitoriale nel diritto musulmano varia a seconda dell'età del minore.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente l'opportunità di considerare le intese internazionali concluse dall'Italia sul tema della potestà genitoriale.

La Commissione approva l'emendamento 2.30 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Santelli 2.27.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI (FI) illustra il suo emendamento 2.24, che contiene una condizione limitativa dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nel caso in cui questi sia soggetto a procedimento penale o abbia riportato una condanna penale.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI osserva che l'emendamento Santelli 2.24 rischia di ampliare eccessivamente i casi di preclusione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Pertanto ritiene opportuno maturare una adeguata riflessione al fine di formulare una disposizione che non pregiudichi oltre misura i diritti dei minori.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Santelli 2.24.

La Commissione concorda in ordine all'accantonamento dell'emendamento Santelli 2.24 e respinge l'emendamento Santelli 2.25.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Mascia 2.15.

La Commissione concorda.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 2.14, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 2.31 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Santelli 2.23.

La Commissione concorda. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 ad eccezione degli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.6 del deputato Belisario sui quali esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento 3.15. Invita al ritiro degli emendamenti Mascia 3.9 e Frias 3.10,


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avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Invita all'approvazione del proprio emendamento 3.16 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.20 del Governo. Esprime infine un invito al ritiro dell'emendamento Frias 3.11, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento Santelli 3.13, osserva che il termine attualmente in vigore relativo alla residenza continuativa del coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, finalizzato all'acquisto della cittadinanza, è stabilito in sei mesi. In proposito osserva che la proposta, contenuta nell'emendamento in questione, volta ad elevarlo a cinque anni, risulta eccessiva e non condivisibile.

Jole SANTELLI (FI) osserva che tutte le legislazioni nazionali hanno aumentato il termine in questione. Al riguardo non ritiene opportuno prevedere che il coniuge del cittadino italiano, qualora risieda all'estero, possa acquistare la cittadinanza italiana automaticamente al decorrere dei tre anni dal matrimonio a prescindere dalla sussistenza di obblighi di residenza.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 3.13.

Jole SANTELLI (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 3.2.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 3.2, sottoscritto dal deputato Santelli.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che l'articolo 3 del testo base prevede che il coniuge straniero del cittadino italiano acquisti automaticamente la cittadinanza italiana a prescindere da una propria dichiarazione di volontà. Al riguardo ritiene opportuno prevedere un meccanismo di verifica effettiva della residenza e della permanenza del soggetto all'interno dello Stato italiano. Dichiara quindi di condividere l'opinione del deputato Santelli, relativamente alla inopportunità di attribuire automaticamente, per il mero decorso del tempo, la cittadinanza al coniuge straniero di cittadino italiano residente all'estero. Si dichiara infine favorevole a prevedere un dimezzamento dei termini in caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, osserva che, nella predisposizione della disposizione in questione, ha fatto proprio il testo contenuto nel disegno di legge di iniziativa del Governo. Rispondendo al deputato Costantini, fa presente che nel procedimento di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero non sono previste forme di automatismo.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti Belisario 3.3, 3.4 e 3.6, di cui è cofirmatario.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Ronconi 3.7, 3.8 e 3.5, nonché l'emendamento Santelli 3.14 e li ritira.

Lorenzo BODEGA (LNP) sottoscrive l'emendamento Cota 3.1 e lo ritira.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Santelli 3.12 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 3.15 del relatore.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 3.9, di cui è cofirmataria, ed il proprio emendamento 3.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.16 del relatore e l'emendamento 3.20 del Governo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, propone di riformulare l'emendamento Frias 3.11 nel senso di sostituire le parole: «non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento» con le seguenti: «il termine per la conclusione del


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procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi».

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) riformula il proprio emendamento 3.11 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Frias 3.11 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente, essendosi convenuto di esaminare nel corso della seduta odierna gli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del testo base, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.