Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Marted́ 20 marzo 2007


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ALLEGATO

Risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva Rai «In Mezz'Ora».

PROPOSTA DI MODIFICA E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

Sostituire l'intero testo della risoluzione con il seguente:
«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
premesso che:
a) l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo «la garanzia della libertà e del pluralismo (...)», nonché «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)», ed espressamente garantisce «la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti (...)»;
b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, «promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica» (articolo 1, comma 1), prevedendo poi che le emittenti radiotelevisive assicurino «a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica» (articolo 2, comma 1);
c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare prescrivendo che «i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo» (articolo 11, comma 2, del provvedimento del 18 dicembre 2002, in gran parte identico all'articolo 6, comma 2, del provvedimento del 21 giugno 2000);
d) con il successivo atto d'indirizzo alla Rai dell'11 marzo 2003 la Commissione ha prescritto che «tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio», chiedendo poi «ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza (...)»;
e) la necessità di tutelare il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva è inoltre espressamente richiamata dal Presidente della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, il 15 dicembre 2003, e costituisce il tema portante della costante giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza radiotelevisiva;


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f) ai medesimi contenuti si informano anche i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/CSP;
g) l'articolo 1, comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai per il triennio 2003-2005 - tuttora applicabile, e comunque non diverso dallo schema di nuovo Contratto che lo sostituirà - riconosce «quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione (...)», ed espressamente richiama i medesimi principi anche in riferimento all'approfondimento informativo (articoli 2, comma 1, e 3, comma 1);
h) nell'ultimo periodo si è tenuto un vivace dibattito politico-istituzionale, culminato con la presentazione, da parte di alcuni esponenti politici, di esposti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i quali rappresentavano in particolare che le modalità di conduzione della serie televisiva denominata «In Mezz'Ora», programmate sulla Rete Tre della Rai nella giornata di domenica, avrebbero violato il quadro normativo prima descritto;
i) indipendentemente dall'iter di tali esposti, la Commissione aveva avviato l'esame di una proposta di risoluzione riferita a tale caso, e nel corso della relativa discussione generale, tenutasi nella seduta del 13 marzo 2007, era emerso che nelle trasmissioni sinora messe in onda di «In Mezz'Ora» - consistenti in un'intervista della conduttrice, la giornalista Lucia Annunziata, a persone invitate in relazione a temi di attualità politica - erano stati prevalentemente invitati personaggi politici appartenenti alla coalizione di centro-sinistra, o comunque palesemente ed obiettivamente non riconducibili alle idee ed all'immagine dell'opposta coalizione di centro-destra;
j) nelle more dell'esame della Commissione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha definito gli esposti sopra menzionati con la propria delibera n. 34/07/CSP del 7 marzo 2007, comunicata alla Commissione stessa il 16 marzo successivo, con la quale, avendo riscontrato «uno squilibrio delle presenze degli ospiti politici a favore degli esponenti del centro-sinistra (...)» ha richiamato la Rai a rispettare, in quel programma, «i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista, parità di trattamento ed equilibrio delle presenze durante il ciclo delle trasmissioni (...)»;
k) nelle more dell'esame della Commissione e di quello dell'Autorità, lo stesso Direttore generale della Rai, nel corso di dichiarazioni rilasciate nella giornata del 14 marzo 2007, aveva fatto riferimento a squilibri nella programmazione di alcune trasmissioni della Rai, tra le quali «In Mezz'Ora»;
l) conformemente alla propria prevalente giurisprudenza e prassi, l'Autorità ha qualificato le trasmissioni del programma «In Mezz'Ora» alla stregua di programmi d'informazione, anziché come programmi di comunicazione politica o di altro genere (nel qual caso esse sarebbero soggette a previsioni normative più stringenti in ordine al rispetto della cosiddetta «par condicio» delle forze politiche), benchè non risulti che tali trasmissioni siano state ricondotte alla responsabilità di un direttore di testata;
m) la qualificazione di quelle ed - ipoteticamente - altre trasmissioni Rai nel genere delle trasmissioni informative non esclude il dovere di assicurare il rispetto della parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche;
n) il computo numerico dei diversi soggetti politici presenti nelle trasmissioni, e del tempo attribuito a ciascuna presenza, non costituisce l'unico criterio possibile per la valutazione del rispetto della parità di trattamento nella programmazione radiotelevisiva, ma rappresenta a tal fine un elemento fondamentale, specie nell'attuale assetto normativo;


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o) alla Commissione non pare in linea di principio ragionevole attendere la conclusione di un intero ciclo di trasmissioni per effettuare una valutazione circa il rispetto del dovere di imparzialità e di completezza nella programmazione televisiva;
p) la Commissione parlamentare dispone della potestà generale di emanare atti d'indirizzo e di vigilare sul servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (la cui vigenza è confermata, da ultimo, dall'articolo 50 del Testo unico della radiotelevisione), e dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento interno, nonché della più specifica potestà di vigilare sull'attuazione delle finalità del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
q) riservandosi di emanare un provvedimento di carattere generale che disciplini la comunicazione politica, i messaggi autogestiti ed i programmi di informazione nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie, e di disciplinare organicamente, in tale contesto, le trasmissioni di approfondimento informativo;
r) senza pregiudizio per l'applicazione dei propri precedenti provvedimenti, ed in particolare dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato l'11 marzo 2003;
s) senza pregiudizio per alcuna delle potestà attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare per l'applicazione e gli effetti della citata delibera dell'Autorità n. 34/07/CPS,

impegna
la Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico:
1) ad organizzare i programmi radiotelevisivi aventi contenuti di informazione politica applicando parametri di rispetto della parità di condizioni e di trattamento tra i soggetti politici che, rispetto al passato, risultino più evidenti ed immediatamente percepibili;
2) in particolare, ad alternare, in un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli programmi, la presenza di soggetti riconducibili ad una coalizione con la presenza di soggetti riconducibili alla coalizione opposta, salvi i singoli casi in cui ciò sia assolutamente impossibile a causa dell'esigenza di garantire la chiarezza, l'incisività e la tempestività dell'informazione».
1.Landolfi.

Alla proposta di modifica 1. Landolfi, parte dispositiva, al numero 1, dopo le parole: «che, rispetto al passato, risultino più», e prima delle parole: «evidenti ed immediatamente percepibili», aggiungere la parola: «efficaci».
0.1.1.Beltrandi.

Alla proposta di modifica 1. Landolfi, parte dispositiva, al numero 2, sostituire le parole: «riconducibili alla coalizione opposta», con le parole: «riconducibili alla o alle coalizioni, o soggetti politici, opposti».
0.1.2.Beltrandi.