V Commissione - Resoconto di mercoledì 21 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 marzo 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.10.

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.
C. 1746-undevicies Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, osserva che l'articolo 1 autorizza, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo corpo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2007-2009. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Osserva poi che l'articolo 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2007, il contributo ordinario in favore del Club alpino italiano sia incrementato di 220.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento


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del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2007-2009. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo, pur recando una specifica voce programmatica, non presenta, limitatamente all'anno 2008, le necessarie disponibilità. Per tale anno, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze reca una disponibilità, al netto delle risorse utilizzate ai sensi dell'articolo 1, pari a 60.000 euro. In proposito, segnala pertanto la necessità di rideterminare l'onere in misura pari alla disponibilità dell'accantonamento. Osserva, infine, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare l'autorizzazione di spesa richiamando esplicitamente il riferimento normativo che dispone l'entità del contributo statale in favore del CAI.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda con le valutazioni del relatore e rileva la necessità di provvedere a rideterminare l'onere di cui all'articolo 2.

Guido CROSETTO (FI) chiede se fosse indispensabile procedere con legge all'assegnazione del contributo oggetto del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, essendo la materia attualmente regolata dalla legge, non è possibile procedere altrimenti.

Marino ZORZATO (FI) segnala che il relatore ha evidenziato che il provvedimento risulta privo di integrale copertura finanziaria e che su questa valutazione il Governo ha concordato. Ritiene che conseguentemente la Commissione non possa procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO precisa di aver segnalato la necessità di rideterminare l'onere per l'anno 2008 in maniera compatibile con l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato per la copertura.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca, limitatamente all'anno 2008, una disponibilità inferiore a quella necessaria a coprire integralmente gli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge;
rilevata la necessità di rideterminare nella misura di 60.000 euro per l'anno 2008 l'entità del contributo di cui all'articolo 2, comma 1;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire l'articolo 2, con il seguente: «Art. 2 (Contributo ordinario al Club alpino italiano) 1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano è incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60. 000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


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e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente la normativa vigente in materia di contributo ordinario per il Club alpino italiano.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione del Parco nazionale di Portofino.
C. 18.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, che istituisce il parco nazionale di Portofino, segnala la necessità che il Governo, tenuto conto della complessiva riorganizzazione amministrativa delle funzioni di tutela ambientale delle aree interessate e dell'attribuzione dei relativi compiti al nuovo ente istituito dal provvedimento in esame, fornisca chiarimenti ed elementi di quantificazione circa gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Ente parco nazionale rispetto a quelli attualmente sostenuti per l'Ente parco regionale e per l'Area di riserva marina. Inoltre, considerato che il provvedimento in esame appresta specifiche risorse esclusivamente per le esigenze connesse all'avvio e al primo funzionamento dell'Ente, al fine di verificare la neutralità finanziaria complessiva delle norme in esame, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi volti a verificare che le fonti di finanziamento, di cui all'articolo 3, siano idonee a fornire adeguata copertura agli oneri derivanti dal funzionamento a regime dell'Ente parco. Tale idoneità andrebbe verificata sia in relazione all'entità delle risorse in questione rispetto agli oneri previsti, sia in relazione ai requisiti di certezza e di coerenza, sotto il profilo temporale, che le medesime risorse dovranno presentare tenuto conto che talune spese derivanti dall'attività ordinaria del Parco, quali quelle relative al personale, avrebbero carattere obbligatorio e sembrerebbero quindi non agevolmente modulabili. Nell'ambito dei predetti chiarimenti andrebbe tra l'altro accertato se la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 6 debba intendersi nel senso che al Parco nazionale di Portofino spetterebbero le risorse già assegnate all'Area naturale marina protetta nonché al Parco naturale regionale di Portofino, e se quindi si intenda confermato non solamente il contributo a carico del bilancio dello Stato, ma anche quello a carico della regione, che sembrerebbe invece doversi intendersi come facoltativo data la natura del nuovo ente (nazionale e non più regionale). Dovrebbe poi essere accertato quale sia l'entità delle risorse attualmente disponibili, come risultanti nei bilanci degli enti richiamati (Parco regionale e Area marina protetta); quali siano gli effetti sul bilancio dello Stato e della regione Liguria derivanti dalla riorganizzazione disposta dalle norme in esame nonché una conferma circa la neutralità delle stesse, fatta eccezione per le spese di avvio relative al primo anno, sull'indebitamento netto dell'aggregato della Pubblica amministrazione. Per quanto attiene specificamente alla disciplina prevista dall'articolo 6, rileva che la definizione, anche in via di ipotesi, delle dotazioni organiche dell'istituendo Ente costituisce uno degli elementi indispensabili al fine di una verifica dell'equilibrio finanziario del provvedimento e che tale elemento non risulta conoscibile dal momento che, a norma dell'articolo 1, comma 5, la definizione delle stesse è demandata ad un provvedimento da emanare successivamente all'approvazione della proposta di legge. Chiede, pertanto, necessario un chiarimento del Governo in proposito. Ritiene, inoltre, necessario che sia chiarito se la sottomissione del personale dell'Ente, dirigente e non, al regime contrattuale previsto per il comparto degli enti pubblici non economici, a norma dell'articolo 6, commi 3 e 5, possa comportare


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un incremento della spesa per retribuzioni e se possano determinarsi oneri aggiuntivi per la Regione Liguria conseguenti al pagamento delle retribuzioni del personale che dovesse domandare il trasferimento nei ruoli della Regione stessa a norma dell'articolo 6, comma 1. Infine, con riguardo all'articolo 7, andrebbero forniti elementi volti a verificare se le risorse individuate a copertura, limitatamente al primo anno di funzionamento del Parco, siano congrue a far fronte agli oneri connessi alla fase di avvio e di primo funzionamento dell'Ente Parco. Per quanto attiene ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 7, al comma 1, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Parco nazionale di Portofino. Per far fronte agli oneri relativi agli anni successivi la norma rinvia, in parte, al contributo dello Stato di cui all'articolo 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in parte, a carico delle entrate dell'Ente parco come individuate dall'articolo 3 del provvedimento in esame. Ricorda che l'articolo 32, comma 2 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto che gli importi dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti ed altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto viene effettuato dal Ministro competente, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Per quanto concerne il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse destinate alle descritte finalità sono iscritte nel capitolo 1551 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3, che nel Bilancio 2007 reca uno stanziamento di competenza di 72.487.000 euro. Quanto all'anno 2006, il relativo decreto di riparto ha provveduto a d assegnare tra i vari enti un importo ammontante complessivamente a 49.980.000 euro di cui 40,68 milioni di euro a favore di parchi nazionali. Con riferimento alle risorse destinate al funzionamento dell'area naturale marina protetta di Portofino, la cui gestione è affidata all'Ente parco nazionale di Portofino ai sensi dell'articolo 1, comma 6, ricorda che il relativo decreto istitutivo all'articolo 6, comma 2 aveva previsto che per ciascun esercizio finanziario nel capitolo 4637 dell'UPB 8.1.2.1 «Difesa del mare» fosse destinata una somma non inferiore a L. 500.000.000 (pari ad euro 258.230.000). Nel bilancio 2007 l'unità previsionale di base 2.1.2.5 Difesa del mare, il capitolo 1641 «Spese di primo funzionamento delle aree protette marine» , reca uno stanziamento di competenza di 387.343 euro. Il comma 2 dell'articolo 7 dispone infine che all'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2007 si provvede a carico dell'accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale segnala che pur in assenza di un'apposita voce programmatica il medesimo accantonamento reca le necessarie disponibilità. Osserva infine che per fornire risposta alle richieste di chiarimento avanzate potrebbe risultare necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

DL 8/07: Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che le Commissioni di merito hanno apportato alcune modificazioni al testo del provvedimento. Con riferimento alle modifiche introdotte, segnala che l'articolo 10, comma 5-bis, prevede che all'adeguamento degli impianti sportivi alle norme di sicurezza possono provvedere anche le società utilizzatrici degli impianti, introducendo anche una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, rileva che l'attuale formulazione riapre un margine di incertezza circa i soggetti cui spetta porre in atto le misure di sicurezza e sui quali pesano i relativi oneri, non potendo escludersi che tale obbligo, pur in presenza della clausola di non onerosità, possa gravare sui soggetti pubblici proprietari degli impianti. Osserva che, qualora tale interpretazione venisse confermata, il Governo dovrebbe chiarire su quali risorse tali enti potranno fare affidamento per procedere all'adeguamento degli stessi. Segnala poi che l'articolo 11-bis prevede ulteriori iniziative, da parte dei Ministri competenti, di promozione dello sport rispetto a quelle già previste nel precedente testo. Il testo attuale consente tuttavia la realizzazione del complesso delle iniziative prese in considerazione del comma 1 dell'articolo in esame nei limiti delle disponibilità di un fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio ed a cui affluiscono le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 401 del 1989 e delle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del decreto. Viene conseguentemente soppressa la clausola di invarianza degli oneri prevista nella precedente formulazione del comma 1, che era stata introdotta durante l'iter al Senato in ottemperanza alla condizione posta in sede di parere dalla Commissione bilancio. Ritiene che a tale modifica si possa assentire, in considerazione del fatto che le maggiori spese sono condizionate alla effettiva disponibilità delle risorse di cui all'istituendo fondo. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 10.81, che sopprime la clausola di invarianza prevista dall'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, inserita dalle commissioni di merito alla Camera, il cui inserimento era stato sollecitato dalla Commissione. Chiede quindi di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 2-ter.80, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione del Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) composto, tra gli altri, dai rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali; dall'emendamento 11-bis.3, che prevede che il Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisca le modalità per l'inserimento, nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica; dall'articolo aggiuntivo 11-quinquies.01, che prevede che il Ministro delle politiche giovanili, d'intesa con il Ministro dell'interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisca i criteri e le modalità per la realizzazione all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie e alle scuole.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva, con riferimento all'articolo 11-bis, comma 2, l'opportunità di precisare che saranno le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni richiamate dalla norma in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto, in quanto altrimenti gli importi delle sanzioni pecuniarie risultano già acquisiti al bilancio dello Stato. Con riferimento agli emendamenti trasmessi, esprime avviso contrario sull'emendamento 10.81 in quanto diretto ad eliminare la clausola di invarianza, sull'emendamento 2-ter.80 in quanto il Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza è suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura, sull'emendamento 11-bis.3 in quanto appare suscettibile di recare oneri aggiuntivi, sull'articolo aggiuntivo 11-quinquies.01 in


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quanto, nella sua attuale formulazione, non riesce a garantire l'invarianza finanziaria della disposizione.

Guido CROSETTO (FI) rileva la necessità di acquisire elementi di quantificazione in ordine agli importi derivanti dalle sanzioni in considerazione del fatto che, dal tenore della disposizione, il Ministro delle politiche giovanili dovrà comunque predisporre un piano di interventi a fronte del quale è necessario avere certezza delle risorse da utilizzare a fini di copertura.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO precisa che la realizzazione del piano avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Marino ZORZATO (FI) rileva che la risposta del sottosegretario non risulta esaustiva. Si tratta infatti di sapere se il Ministro procederà comunque all'adozione del piano. In tal caso, la disposizione, in assenza di elementi sulla quantificazione delle risorse provenienti dalle sanzioni, rischia di essere finanziariamente scoperta; se l'adozione del piano è invece subordinata all'effettiva acquisizione delle risorse necessarie, si tratta solo di una «norma-manifesto».

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO ribadisce che l'attuazione del piano dovrà comunque avvenire nei limiti delle risorse disponibili e quindi non pone problemi finanziari.

Lino DUILIO, presidente, si associa alle considerazioni del sottosegretario e ricorda che le risorse del fondo costituiranno il plafond entro cui attuare il piano.

Marino ZORZATO (FI) ribadisce, con spirito costruttivo e non polemico, la necessità di avere un quadro definito delle risorse disponibili, altrimenti si dovrà concludere che la disposizione risulterà utile unicamente al Ministro Melandri per fare propaganda, senza produrre effetti concreti.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che la disposizione risulta finanziariamente sostenibile e non compete alla Commissione esprimersi sull'eventuale uso strumentale che potesse esserne fatto. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito,
considerato che la previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis, in base alla quale le iniziative per promuovere i valori dello sport saranno realizzate nei limiti delle disponibilità del fondo di solidarietà sportiva, di cui al comma 2 del medesimo articolo si prevede l'istituzione, appare coerente con la vigente disciplina contabile a condizione che si precisi che allo scopo sarebbero utilizzate le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate al regime sanzionatorio;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che dalla formazione del personale addetto agli impianti sportivi, di cui all'articolo 2-ter, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 11-bis, comma 2, sostituire le parole da: «Le somme» fino alle parole: «successive modificazioni» con le seguenti:
«Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto».


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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-ter.80, 10.81 e 11-bis.3, e sull'articolo aggiuntivo 11-quinquies.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'Assemblea ha testé trasmesso l'emendamento 13.500, interamente sostitutivo degli articoli 13 e successivi del testo del provvedimento, del Governo, su cui è stata preannunciata l'intenzione di porre la questione di fiducia.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, osserva che l'emendamento riproduce il contenuto degli articoli 13 e successivi del testo, apportando alcune modifiche che recepiscono il contenuto di emendamenti già presentati nel corso della discussione e sui quali la Commissione bilancio aveva già avuto modo di pronunciarsi, non rilevando profili problematici di carattere finanziario. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 13.500.

Marino ZORZATO (FI) giudica un'incomprensibile forzatura la decisione, preannunciata dal Governo, di porre la fiducia sull'emendamento testé presentato in quanto l'Assemblea ha esaminato fruttuosamente per dieci giorni il provvedimento ed oramai rimanevano da esaminare solo due articoli.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda con il relatore e conferma che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI