I Commissione - Marted́ 27 marzo 2007


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ALLEGATO

Modifiche alla legge sulla cittadinanza. C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

EMENDAMENTI DEL RELATORE 1.100 (NUOVA FORMULAZIONE) E 2.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.100.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«È cittadino il figlio di padre o madre cittadini. L'acquisto della cittadinanza italiana per nascita nel territorio italiano non è ammesso. Acquista la cittadinanza chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti. Resta salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 4»
0. 1. 100. 1.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, capoversi commi 3 e 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: lettera d).
0. 1. 100. 2.Santelli.

Al comma 1, capoverso lettera c) sostituire le parole da: «, di cui almeno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano in possesso dei requisiti temporali necessari per la proposizione dell'istanza di cittadinanza».
0. 1. 100. 3.Santelli.

Al comma 1, capoverso lettera c) sostituire le parole: «di cui almeno uno sia legalmente soggiornante» con le seguenti: «entrambi residenti e legalmente soggiornanti».
0. 1. 100. 4.Santelli.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: «di cui almeno uno sia legalmente soggiornante» con le seguenti: «che siano entrambi legalmente soggiornanti».
0. 1. 100. 5.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso lettera c) sostituire le parole: «di cui almeno uno sia legalmente soggiornante» con le seguenti: «legalmente soggiornanti».
0. 1. 100. 6.D'Alia.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: «di cui almeno uno sia» con le seguenti: «di cui la madre è».
0. 1. 100. 7.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.


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Al comma 1, lettera c) capoverso sostituire le parole: «legalmente soggiornante» con le seguenti: «residente e legalmente soggiornante».
0. 1. 100. 8.Santelli.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire la parola: «soggiornante» con la seguente: «residente».
0. 1. 100. 9.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso lettera d) sopprimere le parole: «senza interruzioni da almeno un anno».
0. 1. 100. 10.Santelli.

Al comma 1, capoverso lettera d), sopprimere le parole: «da almeno un anno».
0. 1. 100. 11.Santelli.

Al comma 1, capoverso lettera d), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».
* 0. 1. 100. 12.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso lettera d) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».
* 0. 1. 100. 13.D'Alia.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «risultante nell'atto di nascita» con le seguenti: «espressa dal genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, successivamente al completamento, da parte del minore, di un percorso d'istruzione della durata di almeno cinque anni».
0. 1. 100. 14.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 2, capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «risultante nell'atto di nascita» con le seguenti: «o di entrambi i genitori risultanti dall'atto di nascita».
0. 1. 100. 15.Santelli.

Al comma 2, capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può rinunciare» con la seguente: «rinuncia».
0. 1. 100. 16.D'Alia.

Al comma 2, capoverso comma 4, sopprimere le parole: «, senza condizioni».
0. 1. 100. 17.Santelli.

Al comma 2, capoverso comma 4, sostituire le parole: «senza condizioni» con le seguenti: «previa rinuncia alla cittadinanza di cui sono in possesso».
0. 1. 100. 18.D'Alia.

Al comma 2, capoverso comma 4, sostituire le parole: «, senza condizioni» con le seguenti: «entro due anni».
0. 1. 100. 19.Santelli.

Al comma 2, capoverso comma 4, sostituire le parole: acquistano la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni. con le seguenti: , acquistano, senza ulteriori condizioni, la cittadinanza, su loro richiesta, se presentata entro due anni.
0. 1. 100. 19.(Nuova formulazione). Santelli.


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ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Nascita).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992. n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992. n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso di un genitore risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
4. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 3, al raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 acquistano la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Assenze dal territorio nazionale).

1. Dopo l'articolo 5-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-quater.

1. Ai fini della presente legge si considera abbia soggiornato o risieduto senza interruzioni:
a) per almeno un anno chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;
b) per almeno cinque anni chi abbia trascorso all'estero periodi non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno ed a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio».
1. 100.(Nuova formulazione). Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 2.100.

Al comma 1, sostituire i capoversi «2, 3, e 4», con i seguenti:
«2. II minore nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, la cui madre è residente in Italia da almeno cinque anni, e che ha assolto in Italia un percorso d'istruzione della durata di almeno otto anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento dei Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
3. II minore figlio di genitori stranieri, la cui madre risiede legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni, il quale ha frequentato un percorso scolastico della durata di almeno otto anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o dei genitore esercente la potestà


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genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
4. II minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno dalla suddetta data, di voler acquisire la cittadinanza italiana e di rinunciare contestualmente alle altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa».
0. 2. 100. 1. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, sostituire i capoversi «2, 3, e 4», con i seguenti:
«2. Il minore nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, la cui madre è residente in Italia da almeno cinque anni, e che ha assolto in Italia un percorso d'istruzione della durata di almeno cinque anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o dei genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
3. II minore figlio di genitori stranieri, la cui madre risiede legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni, il quale ha frequentato un percorso scolastico della durata di almeno cinque anni, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto deve scegliere tra la cittadinanza italiana e le altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa.
4. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana e di rinunciare contestualmente alle altre eventualmente possedute, fatta eccezione per i profughi, i rifugiati politici, e per i cittadini dell'Unione europea e di Paesi per il quale il mantenimento della doppia cittadinanza è espressamente previsto, in condizioni di reciprocità, da appositi protocolli d'intesa».
0. 2. 100. 2. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: o entrato fino a: maggiore età con le seguenti: in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.


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Conseguentemente, al medesimo comma 1:
al capoverso comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: L'acquisto è subordinato alla rinuncia all'altra cittadinanza eventualmente posseduta;
sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
0. 2. 100. 3. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: o entrato fino a: maggiore età con le seguenti: in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento del ventesimo anno di età.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:
al capoverso comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: L'acquisto è subordinato alla rinuncia all'altra cittadinanza eventualmente posseduta;
sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
0. 2. 100. 4. Cota Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: o entrato fino a: maggiore età con le seguenti: in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento del diciannovesimo anno di età.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:
al capoverso comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo:
L'acquisto è subordinato alla rinuncia all'altra cittadinanza eventualmente posseduta;
sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
0. 2. 100. 5. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: o entrato fino a: maggiore età con le seguenti: in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:
al capoverso comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: L'acquisto è subordinato alla rinuncia all'altra cittadinanza eventualmente posseduta;
sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
0. 2. 100. 6. Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire la parola: «soggiornato» con la seguente: «risieduto».
0. 2. 100. 7. Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: «maggiore età» aggiungere le seguenti: «ed abbia assolto l'obbligo scolastico presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62».
0. 2. 100. 8. Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: «maggiore età» aggiungere le seguenti: «e vi abbia assolto un percorso d'istruzione della durata di almeno cinque anni».
0. 2. 100. 9. Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.


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Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 3.
0. 2. 100. 10. Santelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3, primo periodo con il seguente: «nei casi di cui al comma 2, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, il minore può acquisire la cittadinanza».

Conseguentemente sopprimere il capoverso comma 4.
0. 2. 100. 11. Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: del Paese di origine aggiungere le seguenti: a condizione che non sia soggetto a procedimento penale o abbia riportato condanna penale.
0. 2. 100. 17.(ex 2.24). Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: primaria o secondaria con le seguenti: primaria e secondaria.
0. 2. 100. 12. D'Alia.

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» aggiungere le seguenti: «di almeno 24 mesi».
0. 2. 100. 13. Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «può rinunciare» con le seguenti: «rinuncia».
0. 2. 100. 14. D'Alia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4.
0. 2. 100. 15. Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 4, aggiungere infine le parole: «, se rinuncia alla cittadinanza di cui è in possesso».
0. 2. 100. 16. D'Alia.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia soggiornato legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
3. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha frequentato un corso di istruzione primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma l, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
4. Il minore di cui al comma 3, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro, due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. 100. Il Relatore.


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ULTERIORI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«Art. 7. - 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-bis e 9 si presentano al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
7. 150.Il Governo.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: dell'articolo 7, comma 1, con le seguenti: dell'articolo 7, comma 1-bis.
9. 150.Il Governo.

EMENDAMENTI RIFORMULATI COME SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.10 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

ART. 14.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministro dell'Interno inserire le parole: e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
0. 14. 10. 1.(ex 14.1). Belisario, Costantini, Donadi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e per l'attribuzione.
0. 14. 10. 2.(ex 14.2). Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 3, sopprimere le parole da: comunque non superiore fino alla fine del comma.
0. 14. 10. 3.(ex 14.3). Santelli, Bertolini, Boscetto, Bondi, Cicchitto, Biancofiore, Fitto, Carfagna.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
0. 14. 10. 4.(ex 14.4). Mascia, Frias, Franco Russo.

Al comma 3, aggiungere infine le parole: detratto il tempo necessario per gli accertamenti relativi ai comprovati motivi inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza della Repubblica.
0. 14. 10. 5.(ex 14.5). D'Alia, Bocchino.


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EMENDAMENTO 14.10 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Riordino della disciplina di attuazione).

1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina il procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione del medesimo procedimento, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 15.
14. 10.(Nuova formulazione). Il Relatore.