IX Commissione - Marted́ 27 marzo 2007


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ALLEGATO 1

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (C. 2374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» (C. 2374 Governo, approvato dal Senato),
considerata, con riferimento all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge, l'urgenza di procedere all'adeguamento del comma 1, dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del marzo 2002 (cosiddetta «direttiva accesso»), al precipuo fine di consentire l'archiviazione della relativa procedura di infrazione, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con nota del 16 marzo 2005,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00126 Attili: Iniziative in materia di sicurezza del trasporto aereo.

NUOVA FORMULAZIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
premesso che:
il tema della sicurezza del trasporto aereo deve essere al centro delle politiche relative all'aviazione civile;
il livello della sicurezza è legato al buon funzionamento dell'insieme degli elementi del sistema: aeromobili, infrastrutture aeroportuali, tecnologie, fattore umano e organizzazione;
la crescita del sistema del trasporto aereo in termini quantitativi potrebbe statisticamente comportare, a parità di livello di sicurezza (inconvenienti per ora di volo), un aumento del livello di rischio di incidenti;
è pertanto necessario garantire una crescita dei livelli di sicurezza, e a tale fine sono necessari investimenti e normative avanzate entro un quadro di riferimento europeo;
a partire dal 1997 il sistema del trasporto aereo italiano è stato innovato ed il Paese ha recuperato il terreno perduto negli anni precedenti nei confronti dei Paesi più avanzati dal punto di vista aeronautico. Le principali tappe normative sono state le seguenti:
a) il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
b) il decreto legislativo 25 febbraio 1999, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
c) la legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 e che ha attribuito all'ENAC le competenze in materia di regolazione e certificazione nel settore assistenza al volo;
d) il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, che ha qualificato l'ENAC come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile,;
e) il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, che ha recepito la direttiva comunitaria 2003/42/CE, relativa alla gestione dei riporti da parte del personale aeronautico di informazioni, volontarie e obbligatorie, relative alla sicurezza del volo;
questo nuovo contesto giuridico-normativo ha dato un impulso positivo al settore della sicurezza del trasporto aereo;
i progressi fatti in questi anni sono stati riconosciuti dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) che ha effettuato un approfondito audit nel nostro Paese nel 2006;
nel contempo l'ICAO stessa ha evidenziato la presenza di aree di criticità che richiedono adeguati interventi, con particolare riferimento:
a) alle gravi carenze di risorse umane sia presso l'ENAC che presso l'ANSV;


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b) alle carenze nei processi formativi del personale;
c) alle problematiche nell'indipendenza della investigazione tecnica da quella penale;
d) alla indeterminazione nella individuazione delle responsabilità nel soccorso in caso di incidente aereo;
occorre in particolare fare fronte alle carenze di risorse adeguatamente specializzate che pregiudicano la presenza italiana presso le istituzioni internazionali che definiscono le regole per la sicurezza del volo;
la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha inteso dare una prima risposta a tale questione, rendendo possibile da parte di ENAC e ANSV l'assunzione di specialisti ai fini del potenziamento dei controlli e della prevenzione degli incidenti;
resta comunque ferma la necessità di un ulteriore intervento legislativo finalizzato a consentire ad ENAC e ANSV di incrementare le risorse umane ad elevata professionalità nel settore della sicurezza del volo, attraverso procedimenti celeri ed efficaci;
visto il regolamento n. 2320 del 16 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le sue successive modificazioni, che istituisce una Commissione per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e disciplina tra l'altro l'addestramento del personale;
tenuto conto di quanto emerso in occasione delle audizioni informali di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), della Società nazionale per l'assistenza al volo (ENAV spa), dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI), dell'Associazione nazionale vettori ed operatori del trasporto aereo (ASSAEREO) e delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL, SDL, CUB, ANPAC e UNIONE PILOTI, svolte dalla IX Commissione nelle sedute del 13, 14 e 21 marzo 2007,

impegna il Governo:

a promuovere la costituzione di una Scuola superiore per l'aviazione civile, avente la finalità, in analogia con quanto già si verifica negli altri Paesi europei, di formare le professionalità necessarie per il trasporto aereo;
a presentare un disegno di legge finalizzato ad assicurare l'indipendenza dell'investigazione tecnica degli incidenti, che ha come scopo la prevenzione, dall'indagine penale, che è invece volta all'individuazione dei responsabili, nonché a garantire l'immunità dei soggetti che riportano ad ENAC e a ANSV informazioni utili ai fini della prevenzione, così come previsto dalle normative internazionali;
a promuovere il recepimento dell'annesso 12 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale, relativo ai ruoli e alle responsabilità nella ricerca e soccorso sul territorio nazionale in caso di incidente aeronautico;
a sviluppare le intese necessarie per l'emanazione dei decreti interministeriali previsti dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, per il trasferimento di personale esperto in materia di assistenza al volo da Aeronautica Militare ed ENAV all'ENAC, nonché a prevedere che, al medesimo fine, ENAC possa altresì avvalersi di esperti provenienti da organismi internazionali;
ad adottare un'iniziativa legislativa finalizzata all'incremento delle risorse umane di ENAC e ANSV e, in particolare, alla acquisizione delle alte professionalità necessarie nel settore della sicurezza del volo attraverso procedure celeri ed efficaci;


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a sostenere e rafforzare la presenza italiana nei seguenti organi internazionali decisionali in materia di sicurezza del volo:
Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO);
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA);
Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL);
a predisporre il disegno di legge di ratifica della convenzione internazionale di modifica all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL);
ad istituire un organismo coordinato dall'ENAC, con operatività H24, in grado di sintetizzare le informazioni e le competenze di ENAC, ENAV, Aeronautica militare italiana e Ministero dell'interno allo scopo di garantire interventi efficaci in caso di atti terroristici nell'ambito del trasporto aereo;
ad elaborare con ENAC linee guida per lo sviluppo di programmi di ricerca da parte di tutti i soggetti impegnati nella produzione di tecnologie finalizzati alla realizzazione di nuovi apparati e soluzioni tecnico-operative nel campo del trasporto aereo, di cui potrebbe essere disposta l'adozione in caso di oggettiva necessità;
ad individuare nell'ENAC il soggetto responsabile nel settore della medicina aeronautica per l'aviazione civile;
a stabilire meccanismi di sanzione economica nei confronti di vettori, gestori aeroportuali, operatori aeroportuali che violino le norme di sicurezza e, con riferimento ai gestori aeroportuali, anche gli impegni assunti nei contratti di programma;
ad individuare l'Autorità che rappresenta lo Stato italiano nel contesto internazionale e che collabora con le singole autorità nazionali che concorrono alla sicurezza contrastando gli atti illeciti nei confronti dell'aviazione civile;
ad istituire una Scuola superiore per la sicurezza (security), dedicata alla formazione e all'aggiornamento delle varie professionalità del settore;
a favorire lo sviluppo e la qualificazione del settore delle manutenzioni, verificando la struttura organizzativa e le capacità operative delle società di gestione dei vettori e dell'ENAV in questo rilevante segmento del sistema della sicurezza;
a verificare, anche con riferimento alla normativa europea, in materia di lavoro e di sicurezza, la possibilità di applicare la disciplina lavoristica italiana, sul piano contrattuale, retributivo e previdenziale, ai lavoratori subordinati che, pur essendo impiegati presso vettori stranieri, hanno in Italia il centro effettivo della loro attività professionale.


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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00126 Attili: Iniziative in materia di sicurezza del trasporto aereo.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
premesso che:
il tema della sicurezza del trasporto aereo deve essere al centro delle politiche relative all'aviazione civile;
il livello della sicurezza è legato al buon funzionamento dell'insieme degli elementi del sistema: aeromobili, infrastrutture aeroportuali, tecnologie, fattore umano e organizzazione;
la crescita del sistema del trasporto aereo in termini quantitativi potrebbe statisticamente comportare, a parità di livello di sicurezza (inconvenienti per ora di volo), un aumento del livello di rischio di incidenti;
è pertanto necessario garantire una crescita dei livelli di sicurezza, e a tale fine sono necessari investimenti e normative avanzate entro un quadro di riferimento europeo;
a partire dal 1997 il sistema del trasporto aereo italiano è stato innovato ed il Paese ha recuperato il terreno perduto negli anni precedenti nei confronti dei Paesi più avanzati dal punto di vista aeronautico. Le principali tappe normative sono state le seguenti:
a) il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
b) il decreto legislativo 25 febbraio 1999, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
c) la legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 e che ha attribuito all'ENAC le competenze in materia di regolazione e certificazione nel settore assistenza al volo;
d) il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, che ha qualificato l'ENAC come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile,;
e) il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, che ha recepito la direttiva comunitaria 2003/42/CE, relativa alla gestione dei riporti da parte del personale aeronautico di informazioni, volontarie e obbligatorie, relative alla sicurezza del volo;
questo nuovo contesto giuridico-normativo ha dato un impulso positivo al settore della sicurezza del trasporto aereo;
i progressi fatti in questi anni sono stati riconosciuti dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) che ha effettuato un approfondito audit nel nostro Paese nel 2006;
nel contempo l'ICAO stessa ha evidenziato la presenza di aree di criticità che richiedono adeguati interventi, con particolare riferimento:
a) alle gravi carenze di risorse umane sia presso l'ENAC che presso l'ANSV;


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b) alle carenze nei processi formativi del personale;
c) alle problematiche nell'indipendenza della investigazione tecnica da quella penale;
d) alla indeterminazione nella individuazione delle responsabilità nel soccorso in caso di incidente aereo;
occorre in particolare fare fronte alle carenze di risorse adeguatamente specializzate che pregiudicano la presenza italiana presso le istituzioni internazionali che definiscono le regole per la sicurezza del volo;
la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha inteso dare una prima risposta a tale questione, rendendo possibile da parte di ENAC e ANSV l'assunzione di specialisti ai fini del potenziamento dei controlli e della prevenzione degli incidenti;
resta comunque ferma la necessità di un ulteriore intervento legislativo finalizzato a consentire ad ENAC e ANSV di incrementare le risorse umane ad elevata professionalità nel settore della sicurezza del volo, attraverso procedimenti celeri ed efficaci;
visto il regolamento n. 2320 del 16 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e le sue successive modificazioni, che istituisce una Commissione per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e disciplina tra l'altro l'addestramento del personale;
tenuto conto di quanto emerso in occasione delle audizioni informali di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), della Società nazionale per l'assistenza al volo (ENAV spa), dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), dell'Associazione italiana gestori aeroporti (ASSAEROPORTI), dell'Associazione nazionale vettori ed operatori del trasporto aereo (ASSAEREO) e delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL, SDL, CUB, ANPAC e UNIONE PILOTI, svolte dalla IX Commissione nelle sedute del 13, 14 e 21 marzo 2007,

impegna il Governo:

a promuovere la costituzione di una Scuola superiore per l'aviazione civile, avente la finalità, in analogia con quanto già si verifica negli altri Paesi europei, di formare le professionalità necessarie per il trasporto aereo;
a presentare un disegno di legge finalizzato ad assicurare l'indipendenza dell'investigazione tecnica degli incidenti, che ha come scopo la prevenzione, dall'indagine penale, che è invece volta all'individuazione dei responsabili, nonché a garantire l'immunità dei soggetti che riportano ad ENAC e a ANSV informazioni utili ai fini della prevenzione, così come previsto dalle normative internazionali;
a promuovere il recepimento dell'annesso 12 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale, relativo ai ruoli e alle responsabilità nella ricerca e soccorso sul territorio nazionale in caso di incidente aeronautico;
a sviluppare le intese necessarie per l'emanazione dei decreti interministeriali previsti dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, per il trasferimento di personale esperto in materia di assistenza al volo da Aeronautica Militare ed ENAV all'ENAC, nonché a prevedere che, al medesimo fine, ENAC possa altresì avvalersi di esperti provenienti da organismi internazionali;
ad adottare un'iniziativa legislativa finalizzata all'incremento delle risorse umane di ENAC e ANSV e, in particolare, alla acquisizione delle alte professionalità necessarie nel settore della sicurezza del volo attraverso procedure celeri ed efficaci;
a sostenere e rafforzare la presenza italiana nei seguenti organi internazionali


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decisionali in materia di sicurezza del volo:
Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO);
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA);
Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL);
a predisporre il disegno di legge di ratifica della convenzione internazionale di modifica all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL);
ad istituire un organismo coordinato dall'ENAC, con operatività H24, in grado di sintetizzare le informazioni e le competenze di ENAC, ENAV, Aeronautica militare italiana e Ministero dell'interno allo scopo di garantire interventi efficaci in caso di atti terroristici nell'ambito del trasporto aereo;
ad elaborare con ENAC linee guida per lo sviluppo di programmi di ricerca da parte di tutti i soggetti impegnati nella produzione di tecnologie finalizzati alla realizzazione di nuovi apparati e soluzioni tecnico-operative nel campo del trasporto aereo, di cui potrebbe essere disposta l'adozione in caso di oggettiva necessità;
ad individuare nell'ENAC il soggetto responsabile nel settore della medicina aeronautica per l'aviazione civile;
a stabilire meccanismi di sanzione economica nei confronti di vettori, gestori aeroportuali, operatori aeroportuali che violino le norme di sicurezza e, con riferimento ai gestori aeroportuali, anche gli impegni assunti nei contratti di programma;
a verificare l'applicazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 18 del 1999, relative ai requisiti di idoneità delle aziende che gestiscono i servizi aeroportuali a terra;
ad individuare l'Autorità che rappresenta lo Stato italiano nel contesto internazionale e che collabora con le singole autorità nazionali che concorrono alla sicurezza contrastando gli atti illeciti nei confronti dell'aviazione civile;
ad istituire una Scuola superiore per la sicurezza (security), dedicata alla formazione e all'aggiornamento delle varie professionalità del settore;
a favorire lo sviluppo e la qualificazione del settore delle manutenzioni, verificando la struttura organizzativa e le capacità operative delle società di gestione dei vettori e dell'ENAV in questo rilevante segmento del sistema della sicurezza;
a verificare, anche con riferimento alla normativa europea, in materia di lavoro e di sicurezza, la possibilità di applicare la disciplina lavoristica italiana, sul piano contrattuale, retributivo e previdenziale, ai lavoratori subordinati che, pur essendo impiegati presso vettori stranieri, hanno in Italia il centro effettivo della loro attività professionale.
(8-00044)
«Attili, Barbi, Mario Ricci, Beltrandi, Testoni, Velo, Boffa, Rotondo, Lovelli, Zunino, Pedrini, Moffa, Meta e Uggè».