V Commissione - Marted́ 3 aprile 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Atto n. 77).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 3. Con riferimento alla necessità di assicurare il rispetto dell'invarianza finanziaria prevista dal comma 25-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006, si conferma la piena idoneità della clausola finanziaria prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame che prevede espressamente, per il personale che transita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento. In relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio bilancio con riferimento ai possibili effetti onerosi che potrebbero determinarsi in relazione alla prevedibile richiesta di perequazione dei trattamenti economici del personale interessato, si fa presente che l'eventuale adeguamento economico del suddetto personale potrà avvenire esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto Presidenza e dei dirigenti dell'Area VIII. In ogni caso, si fa presente che il trasferimento del contingente di personale indicato nel provvedimento avviene in attuazione del citato decreto-legge n. 181/2006, il quale correla il trasferimento delle funzioni a quello delle inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie. Da ciò discende che al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa tutto il personale adibito alle funzioni oggetto di trasferimento debba transitare nell'amministrazione destinataria delle competenze trasferite.
Inoltre, con riferimento alle perplessità manifestate dal Servizio bilancio in ordine alla possibile istituzione di un nuovo Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che, come si evince dalla relazione tecnica, tale struttura subentra a quella di missione temporaneamente istituita per le esigenze del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziate per il funzionamento di quest'ultima. A tale proposito, si richiama il disposto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 il quale prevede che i Ministri o i sottosegretari, delegati dal presidente del Consiglio dei ministri, si avvalgono di apposite strutture loro dedicate. Ulteriori elementi di chiarimento potranno in ogni caso essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 4. Con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine all'imputazione al Centro di responsabilità n. 12 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali degli importi relativi alle risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che mentre il testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha istituito 14 centri di responsabilità presso il suddetto Dicastero la relativa legge di conversione n. 286 del


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2006 ne ha ridotto il numero a 12. In relazione a quanto precede, il riferimento al centro di responsabilità n. 12 è da ritenersi corretto in quanto le risorse da trasferire, imputate a tale centro, sono effettivamente quelle stanziate, a decorrere dall'anno 2006, nei centri di responsabilità 1 e 14 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Relativamente alla richiesta di chiarimento in ordine alla congruità delle risorse trasferite, si rappresenta che queste ultime, ai fini del rispetto dell'invarianza finanziaria, debbono necessariamente coincidere con quelle inerenti le funzioni trasferite.
Articolo 5. Con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine al comma 6 dell'articolo in esame, si fa presente che l'unità di personale del ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando presso il Ministero per i beni e le attività culturali, transita alla Presidenza del Consiglio dei ministri ferma restando tale posizione.
Pertanto, l'onere a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri per tale unità di personale è solo quello relativo al trattamento economico accessorio, nella misura già percepita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, rimanendo il trattamento economico fondamentale a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999.
Si soggiunge, in ogni caso che ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge n. 298 del 2006, potranno essere disposte nel corso del 2007, qualora necessario, le eventuali variazioni compensative tra gli stati di previsione delle richiamate Amministrazioni.