I Commissione - Resoconto di mercoledì 4 aprile 2007


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 aprile 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
Atto n. 76.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte preliminarmente che le odierne sedute della Commissione sono state convocate mentre è in corso lo svolgimento in Assemblea della votazione per schede per l'elezione di quattro componenti effettivi e di quattro componenti supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, previa autorizzazione del Presidente della Camera, su richiesta unanime


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dei rappresentanti di gruppo in Commissione.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che è stato adottato dal Governo sulla base della delega conferita dalla legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005) ed è volto a dare attuazione alla direttiva 2004/82/CE, concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate. Fa peraltro presente che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 settembre 2006 e che la Commissione ha conseguentemente inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancata attuazione.
Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'articolato, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, che, al fine di migliorare i controlli alle frontiere e di contrastare l'immigrazione illegale, introduce l'obbligo, per i vettori aerei professionali, di comunicare anticipatamente i dati delle persone trasportate ai competenti uffici di polizia di frontiera aerea. L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto, mentre l'articolo 3 contiene le disposizioni relative ai dati che il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, agli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza. Le informazioni richieste comprendono, oltre a quelle previste nella direttiva - numero e tipo di documento, cittadinanza, nome completo, data di nascita, valico di frontiera di ingresso, numero del trasporto, ora di partenza e di arrivo, numero complessivo dei passeggeri trasportati, primo punto di imbarco - anche la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, il luogo di nascita e la data di partenza e di arrivo. L'articolo dispone che le informazioni siano comunicate per via telematica o, in caso di impedimento, con i mezzi sostitutivi più appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, affinché possano essere utilizzati per le finalità necessarie dagli uffici di polizia della frontiera d'interesse, nonché dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza. Un successivo decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il ministero dei trasporti e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante della protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, fisserà le modalità tecniche operative per la comunicazione da parte del vettore di tali informazioni. Il decreto ministeriale dovrà inoltre, secondo quanto disposto nel successivo articolo 4, comma 3, dello schema, dettare le modalità di cancellazione dei dati a cui il vettore è obbligato entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo. La trasmissione dei dati non esonera il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal decreto legislativo n. 286 del 1998, che dispone fra l'altro all'articolo 12, comma 6, che il vettore aereo, marittimo o terrestre debba accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, e che debba riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. Il vettore, inoltre, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 2003, ha l'obbligo di informare le persone trasportate, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi. In caso di mancata informazione vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 161 del sopra citato decreto in materia di protezione dei dati personali.
Passa poi all'articolo 4, che fissa le disposizioni in materia di trattamento dei dati, che prevedono che gli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, oltre che l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di


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Finanza, registrino i dati comunicati in via provvisoria e cancellino, entro ventiquattro ore dall'ingresso dei passeggeri, quelli non necessari ai fini del contrasto dell'immigrazione illegale. Conformemente a quanto contenuto nella direttiva, i dati possono essere conservati fino ad un massimo di sei mesi solo quando si dimostrino indispensabili per la prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o per una attività di indagine in corso. Tali disposizioni non si applicano ai dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazione dati, così come disposto dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Resta inteso, così come disposto dalla direttiva, e dalla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che il trattamento dei dati dovrà avvenire con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato alle previste finalità di contrasto all'immigrazione illegale e di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale o ad attività di indagine in corso.
Richiama le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 nel caso in cui il vettore non provveda a trasmettere i dati richiesti alle autorità competenti, le quali sono comprese fra i 5.000 e i 50.000 euro per ogni viaggio per il quale non siano comunicati i dati delle persone trasportate, o siano comunicati in maniera incompleta o errata. Nei casi di recidiva può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa per l'attività svolta dal vettore. Tale sanzione amministrativa si applica anche nel caso in cui il vettore non provveda a cancellare i dati nei termini previsti dallo schema di decreto in esame. Nel caso in cui invece violi le disposizioni in materia di immigrazioni clandestine, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Fa presente che a norma dell'articolo 6, il procedimento di contestazione e di applicazione delle sanzioni è disciplinato ai sensi della legge n. 689 del 1981. È attribuita all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la competenza per l'irrogazione delle sanzioni. Nel caso in cui la violazione sia riferibile alla mancata cancellazione dei dati entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, la competenza fa capo al Garante della protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, rilevato che non sussistono profili critici per quanto attiene alla competenza della Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e Alessandro Pajno.

La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri.
C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2). Ricorda che, nel corso della seduta di ieri, aveva fatto presente l'importanza di approvare il provvedimento in titolo prima dell'inizio dell'estate, in quanto volto, tra l'altro, ad agevolare gli


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accessi turistici in Italia. A tale fine ritiene che i presentatori degli emendamenti potrebbero valutare l'opportunità di un loro ritiro in modo da consentire la celere conclusione dell'esame in sede referente, in vista della successiva richiesta di trasferimento alla sede legislativa, sempreché maturino i presupposti in tal senso. Fa presente che, qualora non si desse corso al trasferimento, gli emendamenti potrebbero comunque essere ripresentati in Assemblea.

Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, concordando con il presidente Violante, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto COTA (LNP), premessa la contrarietà del suo gruppo all'esame in sede legislativa, insiste per la votazione dei suoi emendamenti, in quanto ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un ulteriore passo in direzione di un regime di immigrazione incontrollata. Chiarisce, in particolare, che il suo emendamento 1.10 tende ad esentare dall'obbligo di dotarsi di permesso di soggiorno solo coloro che entrano in Italia, comunque per soggiornarvi meno di tre mesi, per affari o per turismo, e non anche coloro che vi entrano per visite o per studio. Ritenendo infatti che le visite siano una motivazione troppo generica e che per lo studio servano soggiorni di più di tre mesi, teme che tali motivazioni possano essere addotte per ingressi incontrollati in Italia. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.9, fa presente che l'esigenza è quella di evitare che vi siano soggetti che, oltre ad entrare in Italia senza visto, possano soggiornarvi senza permesso di soggiorno, e siano quindi del tutto esentati da forme di controllo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cota 1.10 e 1.9.

Graziella MASCIA (RC-SE), accogliendo la richiesta del presidente Violante, ritira gli emendamenti Frias 1.5, 1.6, 1.7, 1.1, 1.3, 1.4, 1.2 e 1.8, di cui è cofirmataria. Invita tuttavia il Governo a rivedere, quando porrà mano alla riforma della disciplina dell'immigrazione, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, in quanto l'espulsione dal territorio dello Stato è, a suo avviso, una misura eccessivamente severa per lo straniero che abbia soltanto tardato, magari per dimenticanza, di dichiarare per tempo la sua presenza in Italia o che si sia trattenuto qualche giorno in più rispetto ai tre mesi o a quanto stabilito sul visto di ingresso. Fa presente che i casi di ritardo sono probabilmente più spesso dovuti a dimenticanza che a intenzione di agire in violazione della legge.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che il provvedimento in esame trae origine da un complesso di norme dettate dal Governo con il decreto-legge n. 7 del 2007 e successivamente scorporate da quest'ultimo al Senato in sede di conversione. Fa presente che il Governo ha acconsentito a tale operazione di scorporamento al fine di agevolare l'approvazione delle norme relative ai soggiorni brevi, le quali rispondono ad una precisa sollecitazione dell'Unione europea e di altri Stati. Nel sottolineare come l'abrogazione dell'articolo 7 del testo unico dell'immigrazione, proposta dall'emendamento Frias 1.8, fosse prevista anche dal citato decreto-legge, prima che il Senato la sopprimesse, assicura che, in sede di riforma della disciplina dell'immigrazione, il Governo valuterà tutti i punti nodali della materia, compreso il regime delle espulsioni.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni del deputato Mascia, ma di concordare anche con il rappresentante del Governo sull'opportunità di accelerare il più possibile l'approvazione del provvedimento in esame, rinviando ad altra occasione il dibattito sui punti deboli della disciplina dell'immigrazione e dell'espulsione. Annuncia


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pertanto fin d'ora la disponibilità del suo gruppo a richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, essendo terminato l'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento sarà trasmesso alla II Commissione, competente in sede consultiva. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige.
C. 1359 cost. Boato e C. 1427 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, dopo aver dato conto dei pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.101 (vedi allegato 3) che recepisce le indicazioni del Comitato per la legislazione.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.101.

Il sottosegretario Alessandro PAJNO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.101 del relatore, che consente di superare le obiezioni del Comitato per la legislazione. Cita anche la relazione del Governo al disegno di legge C. 1427, nella quale si sottolinea che la disciplina di dettaglio deve comunque essere adottata dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige ai sensi del suo statuto speciale.

La Commissione approva l'emendamento 1.101 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il testo risultante dall'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.