I Commissione - Mercoledì 18 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

ULTERIORI EMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: o di un ufficio pubblico con le seguenti: di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: o di un ufficio pubblico con le seguenti: di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. 30.Il Relatore.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «della nazione» sono aggiunte le seguenti: «, operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici».
3. 6.(Nuova formulazione) Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ricoperte nei dodici mesi precedenti con le seguenti: . Nella dichiarazione si dovranno indicare le cariche in atto al momento dell'assunzione della carica e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.
4. 23.(Nuova formulazione) Governo.

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. 100.Il Relatore.

Al comma 3 sostituire le parole: ai beni e alle attività detenuti all'estero con le seguenti: e alle attività, ivi indicati, anche se svolti all'estero.
4. 6. (Nuova formulazione) Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 8, sostituire le parole: sono presentate con le seguenti: devono essere presentate.
4. 150.Il Relatore.


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Al comma 4, sostituire le parole: 25 mila euro con le seguenti: 50 mila euro.
4. 160.Il Relatore.

Sostituire i commi 15 e 16 con i seguenti:
15. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione, di cui al presente articolo, il presidente dell'Autorità di Vigilanza informa il presidente del Consiglio dei Ministri e i presidenti delle Camere.
16. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4.
16-bis. In qualsiasi momento l'Autorità può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 avvalendosi del nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4.
4. 30.(Nuova formulazione) Governo.

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: le regole per aggiungere la seguente: facilitare.
4. 170.Il Relatore.

ART. 10.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 10.050.

Sopprimerlo.
0. 10. 050. 1.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchetto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo la parola: producendo aggiungere la seguente: consapevolmente.
0. 10. 050. 2.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchetto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis - 1. Se il titolare di una carica di Governo prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, producendo nel patrimonio di un altro titolare di carica di Governo un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale un altro titolare di carica di Governo fa parte, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio prodotto. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
10. 050.Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2480 Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale;
premesso che, sebbene la circolazione stradale non sia esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, nondimeno sia la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge, che consiste nella riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti, sia il contenuto stesso delle disposizioni, sia gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale riconducono il testo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», demandato dalla lettera h) del secondo comma della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, inteso il termine «sicurezza» come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico,
considerato, inoltre, che con riferimento alle disposizioni che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, recate dagli articoli 5, 8 e 9 del provvedimento in esame, rileva la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria (C. 1194 Leoni).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 1194 Leoni, riguardante l'Istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (C. 2266 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2266 Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato fatto a Pechino il 9 giugno 1998,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE