V Commissione - Mercoledì 18 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

Le consistenti privatizzazioni e dismissioni di partecipazioni statali effettuate in Italia in particolare nello scorso decennio, pur essendo riconducibili prevalentemente ad esigenze di riduzione del debito pubblico, hanno comunque ridisegnato il ruolo dello Stato e dei soggetti pubblici nel sistema economico nazionale.
Ciononostante, il patrimonio statale rimane di notevoli dimensioni. Tali considerazioni valgono per il patrimonio immobiliare così come per quanto riguarda le partecipazioni mobiliari.
Negli ultimi anni è significativamente aumentata la consapevolezza della necessità di disporre di una ricognizione puntuale e aggiornata della consistenza del patrimonio non soltanto per esigenze conoscitive ma anche in relazione alle prospettive del migliore utilizzo dello stesso, sia con riferimento alle finalità istituzionali sia riguardo alla possibilità di massimizzarne la redditività.
Merita ricordare, in proposito, le modifiche introdotte nelle modalità di redazione del conto generale del patrimonio, che costituisce, come è noto, la parte seconda del rendiconto, allo scopo di rappresentare annualmente la situazione patrimoniale dello Stato. Dal 2002, infatti, la classificazione delle attività e delle passività patrimoniali deve essere effettuata in funzione della loro idoneità ad essere «suscettibili di utilizzazione economica». Inoltre, a partire dall'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato un documento dedicato al «Patrimonio dello Stato - Informazioni statistiche» al fine di fornire in forma più immediata e accessibile gli elementi essenziali del conto generale, integrato da informazioni che consentono una visione d'insieme nonché il confronto delle varie grandezze che hanno concorso alla sua formazione negli anni presi in esame.
Sempre in tema di valorizzazione degli asset, sono state sperimentate soluzioni innovative di collocamento di partecipazioni non direttamente sui mercati finanziari ma attraverso il loro conferimento ad organismi che vedono il coinvolgimento, attraverso forme di partenariato, di soggetti pubblici e capitali privati.
In tal senso si segnala in particolare l'allocazione di una quota consistente delle partecipazioni residue dello Stato in alcune delle maggiori società operanti nel paese (ENEL, ENI e Poste successivamente anche Terna) presso la Cassa depositi e prestiti, a sua volta trasformata in SpA e posta al di fuori dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni. Contestualmente, la compagine proprietaria della Cassa ha registrato la novità costituita dall'ingresso di alcune delle cosiddette fondazioni bancarie che a loro volta costituiscono un caso esemplare di ente pubblico trasformato in soggetto privato.
Tali novità hanno sollecitato un ampio dibattito sulle prospettive di Cassa depositi e prestiti e sulla funzione che essa può svolgere nell'ambito del sistema produttivo nazionale e, più in generale, per quanto concerne la proprietà e la gestione delle reti e delle infrastrutture in settori strategici.
Il dibattito trae spunto anche dalla considerazione per cui l'attribuzione allo Stato di un compito di mera regolazione rischia di esporre il sistema produttivo


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italiano al rischio di subire condizioni asimmetriche rispetto a quanto si verifica in altri paesi europei ove tuttora permane una diretta partecipazione pubblica talora addirittura in posizioni di quasi monopolio.
La Commissione bilancio ha già svolto una indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione nella precedente Legislatura, senza peraltro pervenire all'approvazione di un documento conclusivo.
Le novità nel frattempo intervenute al riguardo, cui si è fatto riferimento in precedenza, giustificano lo svolgimento di una nuova indagine conoscitiva che dovrebbe vertere sul patrimonio dello Stato.
Tale indagine sarebbe finalizzata in primo luogo ad acquisire dati puntuali e aggiornati sulla effettiva consistenza di tale patrimonio nonché sulle possibilità di un suo migliore utilizzo, soprattutto in termini di prospettive di redditività nella gestione ovvero ai fini di una sua dismissione. Si tratta, quindi, di verificare se la normativa vigente offra gli strumenti adeguati allo scopo ovvero se non si debbano ipotizzare correzioni o integrazioni.
L'indagine, da concludere entro il 31 dicembre 2007, si articolerebbe nelle seguenti audizioni:
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ministero dello sviluppo economico;
Ministeri di settore;
Cassa Depositi e Prestiti SpA;
organizzazioni rappresentative del sistema finanziario;
Borsa italiana Spa;
CONSOB;
rappresentanti delle imprese partecipate dallo Stato;
Banca d'Italia;
esperti della materia.


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ALLEGATO 2

Risoluzione 7-00159 Duilio ed altri: Cinque per mille.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

La risoluzione in esame è volta ad impegnare il Governo a provvedere, in tempi rapidi, alla conclusione dell'attività di controllo delle autocertificazioni prodotte dai soggetti che hanno formalizzato la richiesta di partecipazione al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla conseguente erogazione delle somme ai soggetti destinatari.
Al riguardo, come evidenziato anche dalla S.V. Onorevole, sull'argomento il Ministero dell'economia e delle finanze ha già avuto modo di fornire informazioni presso la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 1o febbraio 2007, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione (n. 5-00645) presentata dall'Onorevole Peretti.
Come è noto, il beneficio del cinque per mille è stato introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 20 gennaio 2006, sono state disciplinate le modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociale svolte dal comune di residenza.
Detto decreto prevede l'iscrizione in un apposito elenco di coloro che, enti ed associazioni, intendevano usufruire di tale beneficio; nello stesso provvedimento governativo viene, tra l'altro, disposto che gli enti e le associazioni che avevano provveduto alla iscrizione telematica nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate dovevano, entro la data del 30 giugno 2006, inviare alle Direzioni regionali dell'Agenzia stessa, competenti territorialmente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) con la quale dovevano attestare la persistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo di imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune.
Le quote del cinque per mille sono poi ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle prodotte Amministrazioni sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. Le Amministrazioni interessate, infine, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme spettanti.
L'attività ricognitiva circa la sussistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione è stata avviata dall'Agenzia delle entrate a partire dalla seconda metà del 2006, ed è in fase di completamento.


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In proposito, l'Agenzia precisa che tale attività di carattere amministrativo ha preso le mosse dal controllo sulle autocertificazioni prodotte dai circa 29.000 soggetti iscritti ed è andata ad aggiungersi ai normali compiti di istituto. Ha, pertanto, richiesto adeguati tempi tecnici sia in considerazione della vasta platea degli interessati sia per la necessità di operare doverosi riscontri presso le diverso pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Camere di Commercio, Dicasteri) che detengono albi e registri dove le associazioni e gli enti risultano iscritti.
Allo stato, pertanto, l'Agenzia delle entrate.sta dando forte impulso alle attività in argomento, nell'intento di completare i dovuti controlli nell'arco del prossimi mesi, in modo di consentire agli aventi diritto di conoscere e percepire in tempi rapidi gli importi loro spettanti e al tempo stesso di disporre di elementi cognitivi che possano agevolare i riscontri relativi ai nuovi elenchi dei beneficiari che sono stati realizzati per l'anno in corso.
Nel contempo l'Agenzia ha iniziato l'elaborazione dei dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti sia a favore di un determinato settore agevolato sia nei confronti di singoli nominativi.
Tale attività è iniziata all'inizio del corrente anno perché si è dovuto attendere l'acquisizione di tutte le dichiarazioni prodotte attraverso i diversi canali, ivi incluse quelle integrativo e sostitutive, inviate oltre i termini delle normali scadenze previste per le diverse tipologie di dichiarazioni.
È opportuno, fra l'altro, ricordare che il meccanismo di calcolo dei cinque per mille è basato su criteri del tutto difformi da quelli ormai collaudati afferenti il contributo dell'otto per mille; la determinazione del beneficio in argomento avviene, infatti, facendo riferimento alla singola imposta netta dovuta dal soggetto che esprime la preferenza. Va da sé che per evitare errori nella fase di riparto causati da possibili grossolani errori commessi dai contribuenti in sede di compilazione occorre operare un primo sommario riscontro circa la congruità dei dati esposti.
Superate le fasi indicate, gli elenchi degli aventi diritto. con la specifica delle preferenze accordato e dei dati relativi agli importi riferibili ai singoli possibili beneficiari, saranno comunicati dall'Agenzia delle entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, ai fini delle incombenze propedeutiche alla successiva assegnazione agli interessati (secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006) da parte dei Dicasteri competenti.
Tali dati, peraltro, non rappresentano ancora le effettive somme da devolvere ai singoli interessati in quanto le scelte effettuate dai contribuenti, con la sola indicazione del settore d'intervento, vanno successivamente ripartite tra gli enti beneficiari del medesimo settore in proporzione delle preferenze da ciascuno ricevute.
Da ultimo l'Agenzia delle entrate fa presente che il completamento dell'operazione di riparto è legato alla esatta determinazione delle entrate afferenti l'imposta sulle persone fisiche realizzate nell'esercizio finanziario 2006. Infatti, il comma 339, del citato articolo 1 della legge 266 del 2005, prevede che le somme da assegnare ai singoli beneficiari debbano essere determinate «... sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF... risultanti dal rendiconto generale dello Stato», la cui approvazione e pubblicazione viene annualmente disposta alla fine del mese di settembre.