XI Commissione - Mercoledì 18 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera. C. 1538 Nicchi.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: la lettera di dimissioni volontarie fino a: è presentata dal prestatore d'opera con le seguenti: e da diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il prestatore di lavoro, qualora intenda comunicare per iscritto la volontà di recedere dal contratto di lavoro, deve presentare le sue dimissioni mediante lettera redatta.
1. 1. Merloni.

Al comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: prestatore d'opera con la seguente: lavoratore.
* 1. 2.Compagnon.

Al comma 1, e ovunque ricorrano, inserire prima delle parole: prestatore d'opera le seguenti: lavoratrice, lavoratore, nonché.
* 1. 2. (Nuova formulazione). Compagnon.

Al comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: prestatore d'opera con la seguente: lavoratore.
* 1. 3.Bodega, Grimoldi.

Al comma 2 sostituire le parole: i contratti di collaborazione a progetto con le seguenti: anche a progetto.
1. 4.Compagnon.

Al comma 2 dopo le parole: a natura occasionale, aggiungere la seguenti: di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 5.Compagnon.

Al comma 2 sostituire le parole: articolo 2594 con le seguenti: articolo 2549.
* 1. 6.Compagnon.

Al comma 2 sostituire le parole: articolo 2594 con le seguenti: articolo 2549.
* 1. 7.Pedica.

Al comma 2, sostituire le parole: articolo 2594 con le seguenti: articolo 2549.
* 1. 8.Bodega, Grimoldi.

Al comma 2 sostituire la parola: compensi con le seguenti: redditi derivanti dalla partecipazione agli utili.
1. 9.Compagnon.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le Direzioni del Lavoro territorialmente competenti devono verificare la corretta predisposizione dei moduli di cui


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al comma 1 dell'articolo 1 e, accertate gravi alterazioni o rilevanti inottemperanze alle direttive di cui al comma 3 dell'articolo 1, trasmesse gli atti alla competente autorità giudiziaria.
1. 10.Pedica.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nella predisposizione di tali moduli il Ministero dovrà definire le modalità che evitino eventuali contraffazioni o falsificazioni.
1. 10.(Nuova formulazione).

Sopprimere il comma 5.
1. 11.Baldelli, Fabbri.

Al comma 5, dopo le parole: con apposite convenzioni aggiungere le seguenti: a titolo gratuito.
1. 12.Baldelli, Fabbri.

Al comma 5, sopprimere le parole da: anche tramite le organizzazioni sindacali fino alla fine del comma.
1. 13.Baldelli, Fabbri.


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ALLEGATO 2

5-00357 Cordoni: Trasferimento di dipendenti di Poste Italiane in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare in esame, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno anzitutto precisare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.
Ciò premesso si comunica che, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di interessare la società Poste che, al riguardo, ha comunicato che le domande di trasferimento avanzate dai dipendenti ai sensi della legge n. 104 del 1992, connesse alla necessità di fornire assistenza ad un familiare disabile, vengono attentamente valutate tenendo conto della compatibilità delle stesse con le esigenze organizzative dell'azienda.
In proposito si ritiene utile ricordare che - come, peraltro, confermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 325 del 29 luglio 1996 - l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, assicura al lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio quando lo stesso presti assistenza con continuità ad un parente o affine entro il terzo grado, portatore di handicap, con lui convivente.
Tale diritto, a giudizio della Corte costituzionale, discende dalla considerazione che il legislatore abbia voluto, con la norma in esame, salvaguardare l'assistenza in atto del disabile al fine di evitare interruzioni traumatiche e dannose della convivenza.
Stando alla sentenza citata, diverso è il caso della domanda di trasferimento avanzata dal lavoratore, di fatto non convivente, che richiede un avvicinamento per adempiere ad una doverosa assistenza ad un parente o affine disabile, fattispecie alla quale la legge in questione non accorda la stessa tutela, non essendo stato previsto alcun diritto al trasferimento finalizzato all'avvicinamento al familiare disabile.


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ALLEGATO 3

5-00701 Marinello: Valorizzazione delle figure professionali dei dirigenti INPS e INAIL.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione oggi in discussione, concernente iniziative finalizzate all'inquadramento nei ruoli della dirigenza del personale con qualifica di ispettore generale ed ispettore di divisione in servizio presso l'INPS e l'INAIL, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ha esteso al personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con qualifica di direttore o consigliere capo ovvero con qualifiche inferiori dell'ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.
Il comma 2 del medesimo articolo 15 della citata legge n. 88 del 1989, ha, altresì, previsto l'individuazione, in sede contrattuale, di posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della carriera direttiva della ottava e nona qualifica funzionale.
In considerazione del particolare grado di autonomia, responsabilità e preparazione professionale acquisito, anche con funzioni di elevata specializzazione nonché con funzioni vicarie della dirigenza, la medesima legge ha, inoltre, riconosciuto ai suddetti funzionari l'attribuzione di specifiche indennità, in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria.
Successivamente l'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, nel confermare le qualifiche ad personam del predetto personale con contestuale soppressione dei relativi ruoli a far data dal 21 febbraio 1993, ha specificato che allo stesso personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati alla dirigenza.
Al fine precipuo di valorizzare le funzioni espletate dai funzionari direttivi, l'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145 ha, poi, disposto che, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - nel quale sono ricompresi i funzionari direttivi di cui all'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 - potesse essere inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, nella seconda fascia dirigenziale.
Va sottolineato, per quanto attiene, nello specifico, all'interrogazione in esame, che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali avviene tramite concorso per esami ovvero per corso concorso selettivo indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, restando a tal fine


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escluse le procedure di inquadramento nei ruoli dirigenziali che prescindano da specifiche prove concorsuali e selettive.
Tutto ciò premesso per quanto concerne l'accesso alla dirigenza per il personale in parola, l'INAIL ha comunicato che il personale con qualifiche di «ispettore generale» e di «direttore di divisione», già inquadrato nella ex IX qualifica funzionale, destinatario dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, attualmente in forza all'Istituto ammonta a n. 167 unità.
In attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, l'Istituto aveva indetto n. 2 concorsi, ciascuno a n. 34 posti di dirigente, di cui uno pubblico per esami ed un altro, per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio riservato al personale in servizio.
Inoltre il concorso riservato, di cui all'articolo 5 della legge n. 145 del 2002, che avrebbe dovuto essere espletato entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (8 febbraio 2003), non si è potuto svolgere in quanto dal rapporto «fabbisogno/forza» non erano risultati, all'epoca, posti disponibili. Al riguardo, l'INAIL ha provveduto ad informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota del 7 febbraio 2003.
Per quanto riguarda, invece l'INPS, l'Istituto ha fatto presente che, attualmente, il personale in servizio per tale categoria ammonta a 216 unità, di cui 152 ispettori generali e 64 direttori di divisione e che con determinazione commissariale n. 203 del 4 febbraio 2003 era stato indetto un concorso per titoli di servizio e professionali a 33 posti di Dirigente di seconda fascia, riservato al personale, di cui all'articolo 15 della legge n. 88 del 1989.
Di questi, due posti erano riservati al personale ex INPDAI, confluito nell'Istituto ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 289 del 2002.
Per concludere si ribadisce che il personale oggetto dell'interrogazione, in mancanza di una specifica disposizione legislativa, non può accedere alla qualifica dirigenziale tramite concorso interno. Infatti, l'accesso, come precedentemente detto, è disciplinato dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede le modalità del concorso per esami e del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.


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ALLEGATO 4

5-00919 Vico: Mobilità lunga nelle imprese sottoposte a procedura fallimentare o concorsuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione oggi in discussione, relativa alle imprese dell'ex gruppo Belleli di Taranto, vorrei far presente che, come riportato correttamente dagli onorevoli interroganti, delle complessive 6.000 unità della cosiddetta mobilità lunga, di cui all'articolo 1, comma 1189 legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), 1.000 unità sono tassativamente riservate alle imprese in amministrazione straordinaria e 500 alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le imprese dell'ex gruppo Belleli non rientrano fra quelle sottoposte ad amministrazione straordinaria né operano nel settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e, peraltro, la parte datoriale non ha effettuato alcuna richiesta di incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta alcun'altra segnalazione al riguardo.
Riguardo agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 1, comma 1190 della citata legge, il giorno 19 marzo 2007, è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento, nella persona del Sottosegretario al lavoro Rosa Rinaldi e la regione Puglia, nella persona dell'Assessore al Lavoro e formazione professionale dottor Marco Barbieri.
Tale accordo prevede la destinazione di 40 milioni di euro alla concessione o alla proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di CIGS, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella Regione Puglia, che non possono ricorrere agli strumenti previsti dalla normativa a regime.
Nell'ambito delle risorse finanziarie la Regione Puglia ha assicurato prioritariamente l'erogazione di tale trattamento ai lavoratori delle imprese comprese nell'elenco allegato all'accordo, delle quali fa parte, appunto, il Gruppo Belleli.
Al momento è in corso di predisposizione il decreto interministeriale relativo allo stanziamento dei fondi da concedere alle Regioni, tra cui la Puglia, per la gestione dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga che non possono ricorrere agli ammortizzatori ai sensi della normativa a regime.
Dopo la firma del Ministro Damiano e del Ministro dell'economia, il decreto in oggetto sarà trasmesso all'INPS e le relative risorse saranno quindi disponibili per i trattamenti CIGS e di mobilità da gestire localmente da parte della Regione con la collaborazione della Direzione Regionale del Lavoro e dello stesso INPS, quale ente erogatore.
Le imprese del Gruppo Belleli dovranno, quindi, rivolgersi per gli ammortizzatori in deroga ai competenti uffici della Regione suddetta.
Vorrei far presente, inoltre, che nel frattempo, ai sensi dei citato accordo del 19 marzo 2007, in data 13 aprile 2007, è pervenuta alla Direzione Regionale del lavoro di Bari l'istanza di CIGS prodotta dalla Società Belleli Offshore srl - in concordato preventio ccb (con cessio bonorum) - appartenente al «Gruppo Belleli», inserito nell'elenco delle aziende definite


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prioritarie ed allegato al predetto accordo governativo.
Unitamente alla istanza di CIGS, è stata prodotta copia del verbale d'accordo sottoscritto presso la Provincia di Taranto in data 8 gennaio 2007, nonché copia del verbale sottoscritto presso la regione Puglia in data 23 febbraio 2007.
Dalla lettura dei predetti verbali si rileva che sono stati stipulati accordi con le parti sociali per la richiesta del trattamento di CIGS in deroga, in favore di n. 312 dipendenti di n. 4 Società appartenenti tutte al «Gruppo Belleli», dal 1o gennaio 2007, per la durata di 12 mesi e cioè fino al 31 dicembre 2007.
La Direzione Regionale del Lavoro di Bari sta provvedendo all'istruttoria della pratica, in attesa di ricevere le domande da parte delle altre Società interessate.