XI Commissione - Resoconto di mercoledì 18 aprile 2007

TESTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, Antonio Michele Montagnino.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Simone BALDELLI (FI) fa presente l'inopportunità di continui cambiamenti in ordine alla organizzazione dei lavori della Commissione da ritenere imputabili ad un problema di rapporti con il Governo. A tale proposito ricorda l'iniziativa assunta dalla presidenza della Commissione, con la


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quale veniva segnalata l'impossibilità della Commissione medesima di procedere in più occasioni allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a causa dell'impossibilità del rappresentante del Governo a partecipare alle sedute. Ritiene quindi opportuno che il Governo contribuisca ad assicurare un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

Gianni PAGLIARINI, presidente, sottolinea come eventuali cambiamenti in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione rispondano comunque ad una esigenza di razionalizzazione dei lavori medesimi.

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera.
C. 1538 Nicchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 3 aprile 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1).

Titti DI SALVO (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Compagnon 1.4, sugli identici emendamenti Compagnon 1.6, Pedica 1.7 e Bodega 1.8, nonché sugli emendamenti Compagnon 1.9 e Baldelli 1.12. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Merloni 1.1, Compagnon 1.5, Baldelli 1.11 e 1.13. Quanto agli identici emendamenti Compagnon 1.2 e Bodega 1.3 propone di riformularli nel senso di anteporre alle parole «prestatore d'opera» - al comma 1 e ovunque ricorrano - le parole: «lavoratrice o lavoratore, nonché». Relativamente, infine, all'emendamento Pedica 1.10, propone di riformularlo nel senso di prevedere come comma 3-bis il seguente periodo «Nella predisposizione di tali moduli il Ministero dovrà definire le modalità che evitino eventuali contraffazioni o falsificazioni».

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme al parere del relatore, ritenendo in particolare che la riformulazione degli identici emendamenti Compagnon 1.2 e Bodega 1.3 appaia più completa. Quanto alla riformulazione dell'emendamento 1.10, ritiene che essa sia necessaria visto come la normativa vigente già implichi che le direzioni provinciali del lavoro debbano vigilare in ordine alle dimissioni volontarie del prestatore d'opera.

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.1: si intende vi abbia rinunciato.

Angelo COMPAGNON (UDC) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.2, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Compagnon 1.2 nel testo riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento Bodega 1.3. Approva, quindi, l'emendamento Compagnon 1.4 e respinge l'emendamento Compagnon 1.5.
Approva gli identici emendamenti Compagnon 1.6, Pedica 1.7 e Bodega 1.8 e l'emendamento Compagnon 1.9.

Gianni PAGLIARINI, presidente, in assenza del presentatore dell'emendamento 1.10, dichiara di farlo proprio e accoglie quindi la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pedica 1.10, fatto proprio dal presidente Pagliarini, nel testo riformulato. Respinge l'emendamento Baldelli 1.11 e approva l'emendamento Baldelli 1.12. Respinge, infine, l'emendamento Baldelli 1.13.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle


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Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Computo indennità integrativa speciale agli effetti delle pensioni di reversibilità.
C. 2264 Lamorte.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni PAGLIARINI, presidente, invita il deputato Murgia ad introdurre il dibattito, in assenza del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Bruno MURGIA (AN) sottolinea che la proposta di legge in titolo è volta a superare alcune iniquità determinate dalla legge finanziaria per l'anno 2007 che hanno causato una ingiusta decurtazione ai già modesti trattamenti pensionistici di reversibilità di vedove e di vedovi di età avanzata. Il provvedimento reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità. Si vogliono così superare le inique disposizioni introdotte dai commi 774, 775 e 776 della legge finanziaria per il 2007 secondo le quali, per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale spetta non in misura intera, bensì nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità. Il problema riguarda le vedove e i vedovi di coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore delle legge n. 335 del 1995.
L'interpretazione adottata dalla disposizione in esame recepisce l'orientamento della consolidata giurisprudenza della Corte dei conti che ha sottolineato come la corresponsione dell'indennità integrativa speciale non dovesse subire la decurtazione al 60 per cento prevista, come per il trattamento pensionistico di base, dalla legge n. 335 del 1995, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.
I commi 774, 775 e 776 della legge finanziaria per l'anno 2007 rendono una errata interpretazione autentica della normativa che contrasta con le affermazioni rese dalla giurisprudenza in materia, in base alla quale i trattamenti di reversibilità maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, anche se riferiti a trattamenti pensionistici maturati prima di tale data, sono soggetti alla decurtazione dell'indennità integrativa speciale. Si colpiscono così fasce della popolazione già deboli che si vedono ridotto il già minimo livello di pensione a cifre che non permettono la semplice sussistenza.
Passando il testo in esame, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo reca l'interpretazione autentica del citato articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si dispone che l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, previsto nell'ambito dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per tutte le forme esclusive e sostitutive di tale regime prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995, è da interpretarsi nel senso che le norme relative alla corresponsione della indennità integrativa sui trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 2 della legge n. 324 del 1959, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, a prescindere dalla data della morte del dante causa.
In tal modo, si vuole precisare che tale ultima disposizione non ha comportato implicitamente l'abrogazione dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994; pertanto rimarrebbe salvo, per le pensioni di reversibilità relative a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994, indipendentemente dalla data di decorrenza delle medesime pensioni di reversibilità (quindi anche se successiva all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995), il


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diritto dei superstiti all'attribuzione dell'indennità integrativa nella medesima misura in godimento da parte del dante causa, cioè in misura intera.
Richiama infine la sentenza della Corte dei conti del 2002, pronunciata a Sezioni Riunite, nel cui dispositivo si legge testualmente che: «In ipotesi di decesso di pensionato, titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa. L'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non ha effetto abrogativo dell'articolo 15, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»
Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame provvede ad abrogare i richiamati commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 che presentano un contenuto contrastante e incompatibile rispetto a tale interpretazione.
Il comma 3 dispone la «reviviscenza» della norma di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 sul cui contenuto peraltro è fondata l'interpretazione autentica di cui al comma 1.

Paola PELINO (FI) fa presente che la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, commi 774 775 e 776, la legge finanziaria ha voluto raccordare la disciplina della indennità integrativa speciale con quella della legge n. 335 del 1995, abrogando il comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994 allo scopo di evitare - in tale maniera - che la soluzione delle questioni giurisdizionali pendesse ulteriormente davanti alla Corte dei conti, che con una serie di pronunce a Sezioni Riunite, peraltro contestate da quasi tutte le altre Sezioni anche a livello centrale, ha praticamente bloccato i giudizi, consentendo la formazione di un grosso arretrato e privando, ingiustamente, decine di migliaia di pensionati di quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale. Il criterio discretivo, secondo la legge finanziaria, è rappresentato proprio dalla legge n. 335 del 1995, o meglio, dalla sua entrata in vigore. Pertanto, tutte le pensioni pubbliche e private, sia dirette che di reversibilità, nate prima della legge devono avere la indennità integrativa speciale in misura intera. Dopo tale data le pensioni di reversibilità, quale che sia la data di decorrenza della pensione diretta del dante causa, devono essere attribuite nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità (60 per cento).
Reputa che quest'ultima previsione necessiti di una particolare attenzione, considerato che la modifica legislativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, cioè l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994, ha effetto ex nunc, e non ex tunc. A tale proposito ricorda che la Corte dei conti prima della legge finanziaria per il 2007 (sentenza n. 209 del 2000, sezione giurisdizionale per la Liguria; Sezioni Riunite Corte dei conti n. 8/2002/QM) aveva affermato come dovesse ritenersi che l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non avesse abrogato il richiamato comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994. Pertanto, tutti i casi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 ed oggetto di ricorso (che non ineriscono a pensioni di reversibilità) devono essere giudicati conformemente ai criteri precedenti, cioè di piena vigenza del comma 5 dell'articolo 15, essendo stato abrogato tale comma dalla legge finanziaria per il 2007.
Successivamente a tale legge, la Corte dei conti ha mutato indirizzo, rigettando analoghi ricorsi di riliquidazione per mancata corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, e ciò in virtù dei commi 774, 775, 776 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, negando i diritti derivanti dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 (Corte dei conti, sentenza 68/2007, Sez. di Reggio Calabria). Ricorda che nelle recenti sentenze in danno dei pensionati, la Corte afferma che la normativa introdotta dalla finanziaria è finalizzata a definire l'ambito applicativo della disciplina di riforma pensionistica


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contenuta nella legge n. 335 del 1995, con la previsione che le disposizioni ivi contenute e riguardanti in particolare la sorte dell'indennità integrativa speciale, e cioè il cosiddetto conglobamento nel trattamento pensionistico di base, devono trovare applicazione per le pensioni di reversibilità da corrispondere anche dopo il primo gennaio 1995, non rilevando la data di decorrenza della pensione del dante causa. Circa le censure di conformità alla Costituzione della nuova disciplina, ricorda che la Corte dei conti le ha ritenute non sufficienti per giustificare un provvedimento di sospensione del giudizio e di rimessione alla Corte costituzionale.
Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di una immediata azione legislativa. Evidenzia infine l'opportunità di audizioni sul provvedimento in titolo.

Carmen MOTTA (Ulivo), riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento nelle prossime sedute, fa presente la delicatezza della materia oggetto del provvedimento in titolo e quindi l'opportunità di proseguire nella discussione prima di svolgere le audizioni.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricordando che la richiesta di svolgimento di audizioni informali verrà sottoposta all'attenzione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI, indi del vicepresidente Francesco AMORUSO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alle comunicazioni Giorgio Calò e il sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

La seduta comincia alle 14.45.

5-00357 Cordoni: Trasferimento di dipendenti di Poste Italiane in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il sottosegretario di Stato Giorgio CALÒ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Elena Emma CORDONI (Ulivo), ringraziando il sottosegretario per la risposta fornita, si dichiara non soddisfatta. Infatti non risulta chiaro se le Poste italiane applichino o meno la legge 5 febbraio 1992, n. 104: pur essendo consapevole che non si tratti di un ente pubblico, reputa che anche il soggetto risultante dalla trasformazione in società per azione debba rientrare nell'ambito di applicazione della legge richiamata. Con riferimento alla questione esaminata nella sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 1966, richiamata dal sottosegretario, ricorda che una successiva normativa ha esteso la tutela prevista dalla legge n. 104 del 1992 anche a soggetti che prestino assistenza ai familiari anche se non conviventi. Auspica infine che il Governo verifichi l'effettiva applicazione della legge n. 104 anche alle Poste italiane S.p.A.

5-00701 Marinello: Valorizzazione delle figure professionali dei dirigenti INPS e INAIL.

Il sottosegretario di Stato Antonio Michele MONTAGNINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, non si dichiara soddisfatto per la stessa. Ricorda che attualmente tra il personale dell'INPS e dell'INAIL figurano funzionari della categoria direttiva inquadrati con la qualifica di staff direzionale e aventi più di 30 anni di esperienza. Sottolinea come si tratti di vincitori di concorso pubblico a cui è riconosciuta una indennità di funzione ma non un inquadramento nei ruoli


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di dirigenza. Ricorda infine che l'INPS vanta una carenza di almeno 200 dirigenti. Tale situazione determina una conflittualità soprattutto presso le sedi periferiche dell'Istituto dove vengono assegnati soggetti provenienti, per chiamata diretta, da settori diversi della pubblica amministrazione. Pur riconoscendo il possesso da parte di questi ultimi di curricula adeguati, evidenzia come si tratti di soggetti che non sono a conoscenza delle dinamiche di funzionamento e di organizzazione dell'Istituto. Ricorda poi che, a differenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INPS non ha indetto alcun concorso interno per assunzione di dirigenti.
Ritiene pertanto necessario valutare o l'ipotesi di utilizzare la graduatoria che l'INPS e l'INAIL hanno approvato in occasione dell'ultimo concorso interno o l'ipotesi di un nuovo corso-concorso interno che risolva definitivamente la questione.
Con riferimento alla questione dell'accesso alla qualifica di dirigente evidenziata dal sottosegretario, richiama l'attenzione sulla interrogazione a sua firma n. 4-01523 con la quale chiedeva al Ministero del lavoro di sapere se lo stesso Ministero avesse sospeso le procedure del concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, a 10 posti di dirigente di seconda fascia. Ricorda che il Governo ha fornito, in data 29 marzo 2007, risposta scritta all'interrogazione, evidenziando come il 15 dicembre 2006 sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso sopra richiamato e come i vincitori del concorso avessero già firmato il contratto nella nuova qualifica di dirigente e avessero preso servizio dal 1o marzo 2007.

5-00919 Vico: Mobilità lunga nelle imprese sottoposte a procedura fallimentare o concorsuale.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Ludovico VICO (Ulivo) si dichiara non pienamente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Ricorda che il comma 1189 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 è stato introdotto a seguito di un emendamento dell'interrogante accolto nel maxi emendamento al disegno di legge finanziaria. Fa presente, quindi, che nel momento in cui il Ministero del lavoro emanava in data 28 gennaio 2007 i criteri generali da osservare nelle fasi procedurali inerenti alla stipula degli accordi governativi persistevano - come persistono attualmente - i requisiti dell'ex gruppo Belelli di Taranto per l'accesso alla mobilità lunga. Con riferimento all'intesa richiamata dal sottosegretario che ha previsto la destinazione di 40 milioni di euro per la concessione o la proroga di trattamenti di CIGS, fa presente che tali risorse sono da ritenersi destinate, oltre alla CIGS, anche ai casi in cui non si possa ricorrere agli ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente.
Auspica infine un impegno del Governo ai fini del rifinanziamento di quanto previsto dal comma 1189 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Francesco Maria AMORUSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Cesare CAMPA (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, intende richiamare l'attenzione sulla esigenza che la Commissione medesima riprenda quanto prima l'esame dei progetti di legge C. 1558, C. 1766, C. 1770, relativi all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare spettante ai grandi invalidi di guerra e per causa di servizio. Sottolinea, al riguardo, che la libertà personale dei cittadini rimasti gravemente invalidi per causa della guerra o nell'adempimento del dovere é un valore costituzionale attuabile attraverso l'erogazione di servizi adeguati o, in subordine,


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fornendo i mezzi economici per farvi fronte autonomamente.
Ricorda quindi che l'assunzione di un dipendente con contratto di lavoro domestico, con funzioni di autista, che svolga lo stesso orario garantito dall'accompagnatore militare (8 ore al giorno), costa tra i 21.500 e i 28.000 euro all'anno. Con i 900 euro al mese dell'assegno sostitutivo di cui alle leggi n. 288 del 2002 e n. 44 del 2006 si può pagare un dipendente al massimo per 20 ore alla settimana. Ritiene pertanto che, quando si toglie un servizio prezioso come quello dell'accompagnatore militare, se non si può assicurare un servizio equivalente, si garantisca perlomeno una somma in danaro che tenga conto dei costi di mercato e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro.
Ricorda altresì che l'articolo 21, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 prevede che gli invalidi più gravi (lettere A e A-bis) possano optare tra secondo e terzo accompagnatore militare e un assegno di integrazione all'indennità di accompagnamento.
In rapporto alla gravità e al tipo di invalidità tale assegno è differenziato in 6 fasce, variabili, tra i 579,42 e i 2849,22 euro al mese. Fa presente poi che l'approvazione delle citate leggi n. 288 e n. 44 rappresentavano un rimedio temporaneo, insufficiente rispetto alla disciplina organica in materia di accompagnatore militare, stabilendo la misura dell'assegno in due fasce e introducendo procedure di assegnazione farraginose per il singolo e per tutte le amministrazioni coinvolte.
Pertanto, fa presente che, ai fini di una riforma organica dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, come ipotizzato da tutte le forze politiche della precedente legislatura con la legge n. 44 del 2006, basterebbe prevedere che l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare previsto dalla legge 288/2002 è equiparato, nella misura e nella disciplina, al corrispondente assegno di integrazione all'indennità di accompagnamento previsto dal richiamato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, auspica - in relazione ai progetti di legge C. 1558 e abbinati - la costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo che possa essere preso in considerazione ai fini di un trasferimento alla sede legislativa.

Francesco Maria AMORUSO, presidente, assicura che sottoporrà al Presidente Pagliarini le osservazioni del deputato Campa.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco Maria AMORUSO, indi del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 24 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Lucia CODURELLI (Ulivo), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere - per i profili di competenza - sul testo unificato C. 24 ed abb., come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza.
Il provvedimento introduce modifiche espresse a specifici aspetti della vigente disciplina concernenti, tra l'altro, l'acquisto della cittadinanza alla nascita, da parte dei minori, a seguito di matrimonio ovvero


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il riconoscimento della cittadinanza (per «naturalizzazione») allo straniero residente in Italia.
Più dettagliatamente, il provvedimento in esame riconosce la cittadinanza anche:
a) a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;
b) a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno. In tali casi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà di un genitore risultante nell'atto di nascita. In mancanza di tale dichiarazione, la cittadinanza è acquistata, su richiesta dei soggetti interessati, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. È possibile anche, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, la rinuncia alla cittadinanza italiana se il soggetto è in possesso di altra cittadinanza.

Per lo straniero minore nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, l'acquisto della cittadinanza avviene in presenza di dichiarazione in tal senso entro un anno dalla suddetta data. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
Con riferimento all'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio, sottolinea che il testo in esame stabilisce che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Quanto all'ipotesi di adozione di maggiorenne, il testo prevede che lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione, senza interruzioni.
L'acquisto della cittadinanza italiana può inoltre avvenire su propria istanza: per a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previa verifica della reale ntegrazione linguistica e sociale nel territorio della Repubblica; b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica; c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.
Con riferimento alla concessione della cittadinanza, il testo in esame la prevede anche per il minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età: per l'apolide, ai fini della concessione della cittadinanza, è ridotto da cinque a tre anni il periodo di residenza nel territorio della Repubblica.
Ai fini della concessione della cittadinanza, l'interessato - secondo le modifiche


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introdotte dal testo in esame- non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, fa presente che il provvedimento - incidente anche sui motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, sulla reiezione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, sulla doppia cittadinanza, sul riordino della disciplina di attuazione della normativa sulla cittadinanza - non presenta profili di interesse per la XI Commissione.
Fatto comunque salvo quanto emergerà dal dibattito, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere - per i profili di competenza - sul disegno di legge A.C. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale».
Il provvedimento, che si compone di 39 articoli è volto - come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge - a promuovere la competitività del sistema produttivo e quindi lo sviluppo economico nazionale, intervenendo in tre settori tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.
Passando agli articoli del provvedimento di interesse per la Commissione, ricorda che l'articolo 2 disciplina, unificandoli nella nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari, i profili professionali di: agente di affari in mediazione; agente immobiliare; agente di affari; agente e rappresentante di commercio; mediatore marittimo; spedizioniere e raccomandatario marittimo. Si prevede, inoltre, alla soppressione dei relativi ruoli ed elenchi, alla cui iscrizione è attualmente subordinato l'esercizio delle citate attività. Alle Camere di commercio compete la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle sopraindicate attività, l'iscrizione dei relativi dati nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative nonché la contestuale attribuzione della qualifica di intermediario distinta per tipologia di attività.
Ricorda poi che il capo II introduce ulteriori misure per le imprese. In particolare, l'articolo 19 è volto a semplificare la procedura di verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento mediante il ricorso all'autocertificazione dell'interessato, asseverata da un professionista indipendente, fatto salvo il successivo controllo pubblico. Si prevede che l'installazione di uno degli impianti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 è comunicata all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente dal proprietario e dal gestore del suddetto impianto. Il proprietario e il gestore dell'impianto attestano sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie: e si allegano quindi la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.
Si prevede inoltre l'attestazione: da parte del professionista, della regolarità delle prove e delle verifiche, e il relativo esito; da parte del gestore e del professionista,


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dell'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui sopra, l'impianto può essere messo in funzione.
L'ASL effettua verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti suindicati, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.
Ricorda poi che l'articolo 19 abroga il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, che contiene norme relative alla prevenzione degli infortuni relative alla sicurezza degli apparecchi a pressione e del controllo della combustione.
Quanto all'articolo 20, esso reca la delega del Governo ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
Sottolinea come tale articolo, pur non riguardando una materia di stretta competenza della XI Commissione, potrebbe interessare la Commissione indirettamente per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori occupati nelle attività ed imprese pericolose per le quali è richiesto il CPI.
Si prevede che tale semplificazione, che dovrà realizzare un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, avvenga nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;
b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;
c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del CPI;
e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.

Infine, sottolinea che l'articolo 37 dispone che al personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico abolito dal precedente articolo 36, che in ogni caso conserva il rapporto di pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste per i lavoratori del settore pubblico in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ricordando che l'ACI vanta circa 3000 dipendenti pubblici a tempo indeterminato, mentre ammontano invece a circa 500 i dipendenti privati con contratto a tempo indeterminato dell'ACI Informatica spa, sottolinea che, in base al provvedimento in esame, al personale già adibito al pubblico registro automobilistico, ferma restando la conservazione del rapporto di lavoro pubblico presso l'ACI, si applica la disciplina prevista per le eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni. Pertanto l'ACI potrà attivare la procedura di mobilità collettiva di cui all'articolo 33 del decrto legislativo n. 165 del 2001, volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. All'esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non


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sia stata possibile la ricollocazione lavorativa potrebbe essere collocato in disponibilità e quindi gestito ed eventualmente ricollocato secondo le disposizioni di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Si riserva di formulare la proposta di parere sul provvedimento in esame al termine del dibattito, al fine di poter prendere in considerazione gli eventuali rilievi risultanti dal dibattito medesimo.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.
C. 58 Volontè, C. 1308 Mancuso e C. 1811 Cordoni.