Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 18 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Aggregazione del comune di Lamon alla Regione Trentino-Alto Adige. Nuovo testo A.C. 1427 cost.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 1427, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, che dispone che il comune di Lamon sia distaccato dalla regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, su cui si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 14 marzo 2007;
rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco di comuni o province da una regione e conseguente aggregazione ad altra regione; che tale procedura, per quanto concerne il menzionato comune, è in corso, essendosi svolto con esito favorevole il referendum popolare previsto dalla suddetta disposizione costituzionale;
preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;
considerato che il consiglio regionale del Trentino Alto-Adige (con delibera n. 15 del 16 gennaio 2007), il consiglio provinciale di Bolzano (con delibera n. 6 del 16 dicembre 2006) ed il consiglio provinciale di Trento (con delibera n. 15 del 12 dicembre 2006) hanno espresso un orientamento contrario all'aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino Alto-Adige, ravvisandosi al riguardo l'opportunità di una valutazione dei contenuti di merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 24 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 24 ed abbinate, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;
considerato che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure in materia di acquisto della cittadinanza, intervenendo su puntuali aspetti della disciplina recata dalla legge n. 91 del 1992, concernenti in particolare l'acquisto della cittadinanza alla nascita da parte di minori e a seguito di matrimonio, ovvero il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri residenti in Italia;
rilevato che l'articolo 5 subordina l'acquisizione della cittadinanza italiana, nelle ipotesi regolate dall'articolo 4, alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, prescrivendo al riguardo che il Governo individui e riconosca, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero;
considerato che la materia della «cittadinanza», oggetto specifico del testo in esame, attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera i) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. A.C. 2272 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2272, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»;
considerate le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano, le disposizioni del testo, prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 del testo recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;
rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le previsioni relative all'articolo 4, in materia di distribuzione del GPL, e dell'articolo 8, avente ad oggetto incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;
considerato che le previsioni di cui al titolo II (articoli dal 9 al 18), che disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, afferiscono a profili ascrivibili all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m) ed alla lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; e che, ai sensi dell'articolo 18 del testo, si rinvia ad accordi ed intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata l'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo regime e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi delle regioni e dello Stato;
rilevato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7 del testo, recanti misure in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;
considerato che gli articoli 19, 20, 22 e dal 24 al 27 del testo in esame, che pongono specifiche disposizioni volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione


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del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);
considerato che l'articolo 23, che pone specifiche disposizioni a favore delle imprese dello spettacolo, risulta connesso al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) («tutela dei beni culturali»);
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);
considerato che l'articolo 34, recante norme a favore delle famiglie di invalidi civili minori, incide sui profili di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o) («previdenza sociale»);
valutato che il testo, nel titolo III, contempla disposizioni in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n);
rilevato che, con riferimento alle norme che intervengono su materie non riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8), appare necessario verificare la compatibilità con le previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, salva espressa delega alle regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 comma 4, che sia salvaguardata la competenza di regioni ed enti locali a disciplinare nel dettaglio le attività di distribuzione di carburanti;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le materie non ascrivibili alla esclusiva competenza statale, quali quelle disciplinate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, siano sottoposte alla potestà regolamentare regionale, in conformità alle previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.