II Commissione - Resoconto di marted́ 24 aprile 2007


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 aprile 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 aprile 2007 - Presidenza del vicepresidente Daniele FARINA.

La seduta comincia alle 13.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione)
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni che riguardano gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
Rileva, quindi, come l'articolo 2 disciplini le attività di intermediazione commerciale e di affari, unificandole e provvedendo alla soppressione dei relativi ruoli ed elenchi.
A norma del comma 1, rientrano in tale categoria: l'agente di affari in mediazione, l'agente immobiliare, l'agente di affari, l'agente e rappresentante di commercio, il mediatore marittimo, lo spedizioniere e il raccomandatario marittimo.
Il comma 2 prevede che, per lo svolgimento delle predette attività, unificate nella nuova categoria della «intermediazione commerciale e di affari», è sufficiente la previa presentazione alla camera di commercio della dichiarazione di inizio attività (DIA), accompagnata da autocertificazioni e certificazioni che attestano il possesso dei requisiti eventualmente prescritti


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dalle norme in vigore. Sono fatte salve le disposizioni del successivo comma 5 relative alle attività di agente d'affari.
Il comma 3 assegna alle camere di commercio il compito di verificare il possesso dei requisiti di legge e di provvedere all'iscrizione dei dati nel «registro delle imprese», qualora l'attività sia svolta in forma imprenditoriale, oppure nel «repertorio delle notizie economiche e amministrative» (REA). Alle camere di commercio compete anche la contestuale attribuizione della qualifica di intermediario, distinta per tipologia di attività.
I commi da 4 a 9 recano disposizioni riguardanti i singoli profili professionali.
In particolare, il comma 4 dispone la soppressione del ruolo di cui all'articolo 2 della legge n. 39 del 1989, con riferimento all'attività di mediatore e agente immobiliare; il comma 5 estende le disposizioni dell'articolo in commento all'attività di agente d'affari, eccetto quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS); il comma 6 prevede la soppressione del ruolo di agente o rappresentante di commercio di cui all'articolo 2 della legge n. 204 del 1985; il comma 7 sopprime il ruolo di mediatore marittimo di cui agli articoli 1 e 4 della legge n. 478 del 1968; il comma 8, sopprime l'elenco degli spedizionieri, previsto dall'articolo 2 della legge n. 1442 del 1941; il comma 9, infine, sopprime l'elenco interprovinciale dei raccomandatari marittimi, di cui all'articolo 6 della legge n. 135 del 1977.
Secondo la relazione governativa, la nuova disciplina è volta al superamento delle restrizioni attualmente imposte all'esercizio delle predette attività professionali dalla normativa nazionale, la quale si pone in contrasto con la normativa comunitaria, che esclude la necessità di iscrizione in ruoli ai fini dell'esercizio delle medesime professioni (la relazione citano, in particolare, la direttiva 86/653/CE e la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 marzo 2003). La relazione segnala altresì come la necessità di rimuovere le attuali restrizioni sia stata espressa anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento all'attività di agente o rappresentante di commercio.
L'articolo 3 reca una semplificazione delle procedure necessarie per modificare le caratteristiche funzionali e costruttive dei veicoli a motore.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 4, che prevede le sanzioni amministrative applicabili a chi circoli con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza rispettare le disposizioni recate dall'articolo in esame.
L'articolo 4 interviene in materia di contratti di locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti, mediante una integrazione della disposizioni del decreto legislativo n. 128 del 2006.
Il comma 1, aggiungendo al citato decreto legislativo n. 128 del 2006 il nuovo articolo 16-bis, pone un obbligo di contrarre a carico delle aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti. Queste ultime, infatti, «devono» concedere in locazione i predetti serbatoi.
Il medesimo comma precisa che il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Si prevede, inoltre, che il contratto di locazione, alla scadenza, è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione


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all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
Il comma 3 stabilisce che le clausole contrattuali difformi sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore dell'articolo in esame entro il termine di sei mesi dalla stessa data
L'articolo 22 contiene disposizioni di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle cooperative a mutualità prevalente, in caso di perdita temporanea di tale requisito, nonché delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 1, che novella l'articolo 2534-octies del codice civile, sospende per un biennio, nei confronti delle cooperative che hanno perso il requisito della mutualità prevalente, l'obbligo di redigere l'apposito bilancio per la determinazione del valore dell'attivo da imputare alle riserve indivisibili.
Si ricorda, infatti, come l'articolo 2545-octies del codice civile, preveda che la cooperativa perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti le condizioni di prevalenza di cui all'articolo 2512, ovvero modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In tali casi gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificare al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Con la modifica in esame l'obbligo di redazione del bilancio, previsto dal citato articolo 2545-octies, è sospeso per un biennio, limitatamente alle ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per mancato rispetto delle condizioni di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.
L'articolo 26 reca disposizioni concernenti il conferimento di poteri di rappresentanza dell'imprenditore e il compimento di operazioni telematiche delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Il comma 1 aggiunge un comma all'articolo 2209 del codice civile, al fine di semplificare la disciplina vigente in materia di pubblicità della nomina dei procuratori delle imprese. La disposizione stabilisce che, per assolvere gli obblighi di pubblicità dell'atto di conferimento della procura, nel caso in cui questa sia stata concessa con deliberazione di un organo collegiale, è sufficiente il deposito presso il registro delle imprese di copia del verbale della deliberazione di conferimento dei poteri, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
Il comma 2 concerne le procure speciali che un imprenditore può conferire ad un soggetto per il compimento di determinati atti nei confronti della pubblica amministrazione. La disposizione stabilisce che esse possano essere redatte in carta semplice. La veridicità della procura può essere attestata tramite la presentazione di una fotocopia di un documento di identità del rappresentato, firmata da quest'ultimo.
Il comma 3 stabilisce il divieto per la pubblica amministrazione, nel caso si faccia ricorso alla procedura sopra illustrata, di richiedere la presentazione della procura con modalità diverse.
Il comma 4 riguarda le procure per il compimento, da parte delle imprese, di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione. Per tali atti viene prevista la possibilità del rilascio di una specifica procura (certificato digitale qualificato di rappresentanza) da parte di un certificatore accreditato, a seguito di una richiesta preventiva firmata congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, il certificato digitale rilasciato al procuratore deve essere trasmesso al registro delle imprese, nel quale viene pubblicato il relativo contenuto. Idonea pubblicità viene data anche ai casi di


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revoca o di modifica dei poteri conferiti, secondo quanto stabilisce l'articolo 2207 del codice civile.
L'articolo 27 semplifica gli adempimenti relativi al trasferimento delle quote ed all'elenco dei soci delle società a responsabilità limitata, abrogando sia l'obbligo di tenuta del libro soci che l'obbligo del deposito dell'elenco dei soci annuale presso l'ufficio del Registro imprese.
In tale ottica, il comma 1 dell'articolo 27 provvede a riscrivere i primi due commi dell'articolo 2470 del codice civile, prevedendo unicamente l'iscrizione nel registro delle imprese, anziché nel libro dei soci, del trasferimento delle partecipazioni sociali e conferendo a tale iscrizione efficacia nei confronti della società. Il notaio pertanto, in base al novellato secondo comma dell'articolo 2470, dovrà dare pubblicità alla compagine sociale, oltre che nella fase di costituzione, anche in seguito, all'atto di trasferimento della partecipazione, depositando entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni come previsto attualmente) l'atto di trasferimento delle quote presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Per effetto del nuovo sistema, pertanto, l'iscrizione delle quote sociali nel Registro delle imprese avrà effetto sia nei confronti dei terzi che della società e potrà essere consultata in tempo reale, anche in via telematica, da tutti i soggetti interessati.
Inoltre, in base al nuovo secondo comma dell'articolo 2470, in caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022 del codice civile anziché, come previsto nel testo vigente «verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».
Il rinvio alla documentazione prevista dall'articolo 2022 (che disciplina il trasferimento dei titoli di credito nominativi) sembrerebbe doversi intendere alla certificazione del notaio o di un agente di cambio che provino l'identità dell'erede che chiede il trasferimento a proprio favore della quota societaria.
Il comma 2 provvede poi a modificare l'articolo 2478 del codice civile, recante l'elenco dei libri sociali obbligatori. Da tale elenco viene innanzitutto eliminato il n. 1) del primo comma, cioè il libro dei soci. In secondo luogo viene conseguentemente coordinato formalmente il secondo comma dell'articolo 2478, che citava il n. 1) ora abrogato.
Il comma 3 infine modifica l'articolo 2478-bis, secondo comma, relativo all'obbligo di deposito di copia del bilancio approvato, entro trenta giorni dall'approvazione, presso l'ufficio del registro delle imprese. La norma infatti, coerentemente con le modifiche operata dai precedenti commi 1 e 2, sopprime l'inciso finale che prevede l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
L'articolo 32 sancisce la nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto, stabilite a favore del cliente titolare di conto corrente.
Secondo la relazione illustrativa, la commissione di massimo scoperto «ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un tempo stabilito. Pertanto, essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione dalla banca ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, la destina a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione. Attualmente, la commissione di massimo scoperto non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento.


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Nel dettaglio, il comma 1 prevede che siano nulle: le clausole aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto; le clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; le clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
Il comma 2 prevede che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente debbano considerarsi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.
Il comma 3 reca infine una disposizione transitoria, stabilendo che i contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento siano adeguati alle disposizioni dell'articolo 32 in esame entro sessanta giorni dalla medesima data.
L'articolo 35 introduce per gli autoveicoli il sistema della targa personale, precisando che tale innovazione deve avvenire nel rispetto delle finalità di sicurezza, ordine pubblico e certezza delle situazioni giuridiche.
Si tratta di una rilevante innovazione, dal momento che con l'introduzione del predetto sistema, la targa risulta collegata non più al veicolo ma alla persona. Ne consegue che, in occasione di modifiche nella titolarità del veicolo stesso (trasferimento di proprietà), o anche in caso di cessazione definitiva della circolazione, la targa non dovrà essere restituita, tramite il PRA, al dipartimento dei trasporti terrestri, ma resterà attribuita al titolare, che potrà successivamente utilizzarla su altri veicoli.
Si osserva che i dati di immatricolazione, insieme a tutte le altre informazioni concernenti il veicolo, saranno comunque riportati dalla carta di circolazione, che resta ovviamente, come già con l'attuale normativa, documento collegato esclusivamente al veicolo.
Osserva altresì che la diretta riconducibilità della targa al proprietario potrebbe consentire una più efficace gestione dei provvedimenti emessi per violazione di norme del codice della strada: essi infatti saranno direttamente imputabili al titolare della targa e, quindi, del veicolo, eliminando quindi le problematiche, spesso riscontrate, e connesse alla attribuzione delle sanzioni all'effettivo titolare, nelle more delle procedure di trasferimento di proprietà del veicolo.
L'articolo 36 reca modifiche alla normativa concernente gli autoveicoli e i motoveicoli, che sono attualmente assoggettati al regime dei beni mobili registrati, previsto dall'articolo 2683 del codice civile.
Il comma 1 dispone che tali veicoli siano sottratti al predetto regime e sottoposti alla disciplina dettata dall'articolo 812 del codice per i beni mobili, mentre il comma 3 dispone l'abolizione del Pubblico registro automobilistico (PRA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 39 del disegno di legge in esame.
Ricorda che l'articolo 815 del codice civile prevede per i beni mobili iscritti in pubblici registri, fra i quali rientrano gli autoveicoli, un regime di circolazione giuridica controllata diverso da quello comune a tutti gli altri beni mobili (le disposizioni relative a questi ultimi si applicano infatti solo nei limiti in cui per essi non valgano norme più specifiche). In base al citato articolo 2683 del codice civile, il pubblico registro automobilistico (PRA) è lo strumento tramite il quale si realizza l'applicazione agli autoveicoli del regime di pubblicità previsto per i beni mobili registrati.
Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che tutti gli atti modificativi del diritto di proprietà, nonché quelli riguardanti diritti reali, locazione, sequestro e


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pignoramento dei veicoli stessi, debbono essere registrati nell'Archivio nazionale di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, ed annotati sulla carta di circolazione.
Ricorda, in proposito, che l'archivio nazionale dei veicoli opera presso il Dipartimento per i trasporti terrestri ed assolve a funzioni parzialmente diverse da quelle di competenza del PRA, pur riguardando atti e situazioni in larga parte coincidenti: l'articolo 225 del codice precisa infatti che l'archivio risponde a finalità di sicurezza stradale, e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato dei veicoli, degli utenti e dei relativi mutamenti.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, le funzioni assolte dall'archivio nazionale dei veicoli possono assorbire quelle attualmente attribuite al PRA, che, peraltro, trovano la loro origine in un contesto economico e sociale profondamente diverso da quello attuale; in particolare, sembra sostanzialmente superata la funzione di garanzia del credito attribuita ai veicoli. Per altri versi, il sistema della trascrizione degli atti di trasferimento di proprietà nel PRA, ai fini della opponibilità ai terzi, sembra - sempre secondo la citata relazione - non più rispondente ad effettive esigenze sociali, atteso che tali atti, già soggetti alla previa verifica da parte del notaio (o degli altri soggetti abilitati), dovranno essere registrati nell'archivio nazionale di cui all'articolo 225 del codice della strada, cui si potrà quindi fare riferimento in ogni caso di incertezza o di contestazione circa la titolarità dei diritti costituiti sui veicoli. Il superamento dell'attuale regime giuridico viene anche motivato dalla esigenza di agevolare e semplificare le procedure di compravendita delle auto, da un lato riducendone i tempi, e, dall'altro, limitandone i costi, in relazione alle tariffe amministrative gravanti sulle iscrizioni al PRA.
L'articolo 40 prevede le sanzioni applicabili per le violazioni delle norme concernenti gli adempimenti richiesti per la circolazione degli autoveicoli. Tali sanzioni sostituiscono quelle attualmente previste da alcune disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), che vengono infatti abrogate dal successivo articolo 41 del disegno di legge.
In particolare, il comma 1 dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433 per chi circoli con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione; analoga sanzione è prevista per il proprietario, il locatario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio. Alla predetta violazione consegue inoltre la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo quanto previsto dal codice della strada.
Il comma 2 dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per chi circoli con un rimorchio agganciato ad una motrice, senza che sulla carta di circolazione siano riportate le indicazioni relative alla caratteristiche del rimorchio stesso.
Il comma 3 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433 per chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi, e dispone che a tale violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle targhe, secondo quanto previsto dal codice della strada.
Il comma 4 prevede che i gestori di raccolta degli autoveicoli che smontino o distruggano tali mezzi senza prima avere restituito agli uffici competenti la targa e la carta di circolazione, sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale articolo prevede, al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1550 per i titolari dei centri di raccolta, concessionari o titolari di succursale, che violino le disposizioni relative alla demolizione dei veicoli previste dall'articolo 231, comma 5, del citato decreto legislativo, secondo cui i predetti soggetti sono tenuti, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo da demolire, comunicare l'avvenuta consegna e consegnare il


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certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.
Il comma 5 prevede una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300, per coloro che non provvedano all'annotazione e registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi all'acquisto delle posizioni giuridiche indicate dall'articolo 36, comma 2 del disegno di legge (diritto di proprietà, diritti reali e di garanzia, locazione con facoltà di acquisto, sequestro conservativo, pignoramento). La sanzione viene ridotta alla metà qualora si provveda al relativo adempimento entro trenta giorni dal termine che verrà stabilito con i regolamenti previsti dall'articolo 39.
Segnala che la sanzione prevista dal comma 5, ora illustrato, equivale sostanzialmente a quella (che prevede il pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.003) attualmente disposta dall'articolo 94, comma 3, del codice della strada, per coloro che non comunichino entro 60 giorni al PRA il trasferimento di proprietà, la costituzione di usufrutto o la stipula di locazione di un autoveicolo o, nello stesso termine, non informino il Dipartimento dei trasporti terrestri, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione.
In considerazione della particolare complessità del provvedimento in esame, si riserva di formulare ulteriori considerazioni e osservazioni nel corso delle successive sedute, nonché di formulare una compiuta proposta di parere allorché sarà pervenuto il testo del provvedimento eventualmente modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione attività produttive.

Daniele FARINA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 aprile 2007. - Presidenza del Vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.15.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2007.

Daniele FARINA, presidente, ricorda che sono all'esame della Commissione tre proposte di legge abbinate, vertenti sulla medesima materia e volte, con strumenti e soluzioni in parte coincidenti, a risolvere la questione della rilevante mole di fascicoli pendenti, riguardanti reati per i quali può essere in concreto irrogabile una pena alla quale sia applicabile il beneficio dell'indulto, concesso dalla legge n. 241 del 2006. Ricorda altresì che, ove si ritenesse di concludere l'esame preliminare, la Commissione dovrebbe optare tra l'adozione di un testo base tra le proposte in esame o la redazione di un testo unificato, eventualmente nominando un comitato ristretto al fine di predisporre la proposta di testo da sottoporre alla Commissione.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, ritiene che la fase dell'esame preliminare non possa dirsi certamente conclusa, ritenendo anzi necessario che la Commissione svolga un approfondito dibattito, all'esito del quale poter adottare un testo base. Esprime quindi perplessità sul fatto che l'istituto del patteggiamento, che pure è contemplato dalla proposta di legge C. 2147, possa rappresentare una soluzione adeguata al problema che si intende risolvere, se configurato secondo le modalità previste dalle proposte di legge degli onorevoli Balducci e Costa.


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Enrico COSTA (FI) ricorda come la sua proposta di legge e quella dell'onorevole Balducci siano state presentate nel mese di ottobre del 2006 e come l'inserimento delle stesse nel calendario della Commissione non sia stato particolarmente rapido, nonostante l'urgenza di provvedere. Rileva quindi come, in seguito, si sia deciso di nominare l'onorevole Palomba quale relatore e di rinviare ulteriormente l'inizio dell'esame in Commissione, sostanzialmente per permettere a quest'ultimo di presentare la propria proposta di legge. Tale proposta di legge, segnatamente, si pone in un'ottica diversa, e per certi versi alternativa, rispetto a quella delle altre due proposte precedentemente presentate, proponendo uno strumento - l'istituzione di sezioni stralcio - di lunga e difficile attuazione. Al contrario, l'utilizzo dell'istituto del patteggiamento appare una soluzione semplice ed agevole.
Sottolinea come il predetto appesantimento procedurale, con i conseguenti effetti dilatori sull'inizio dell'esame in Commissione, abbia il significato politico di esprimere un'implicita contrarietà di taluni gruppi di maggioranza nei confronti del preannunciato disegno di legge governativo sulla materia oggetto di esame, il quale si fonda sulla medesima ratio delle proposte di legge Costa e Balducci.
Ribadisce infine l'urgenza di provvedere, prima che qualsiasi intervento normativo diventi inutile.

Gaetano PECORELLA (FI) evidenzia come una qualsiasi proposta di legge volta ad affrontare le complesse problematiche giudiziarie scaturite dall'indulto concesso con la legge n. 241 del 2006, debba essere approvata in tempi rapidi. Le proposte di legge Costa e Balducci, che si collegano all'istituto del patteggiamento, appaiono preferibili, poiché presentano il vantaggio della semplicità; al contrario, l'istituzione delle sezioni stralcio previste dalla proposta di legge C. 2147 sarebbe lenta, complessa e farraginosa.
Sottolinea altresì come nulla impedisca di esaminare i provvedimenti separatamente: da un lato, le proposte di legge Balducci e Costa, che prevedono una soluzione adeguata ad affrontare un problema di natura urgente e contingente e, dall'altro, la proposta di legge Palomba, che predispone uno strumento utile per affrontare, in futuro, eventuali analoghe problematiche derivanti dalla concessione dell'indulto. Osserva quindi che sarebbe opportuno procedere al disabbinamento delle proposte di legge Balducci e Costa, affinché le stesse possano procedere autonomamente ed essere esaminate dalla Commissione, ove possibile, in sede legislativa.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) sottolinea di essere tra i firmatari della proposta di legge C. 2147 poiché ritiene che la soluzione del cosiddetto «patteggiamento allargato» non sia del tutto efficace. Tuttavia, non rilevando una contrapposizione di natura politica e ideologica sui provvedimenti in esame, bensì una sostanziale condivisione delle finalità degli stessi, ritiene che l'osservazione dell'onorevole Pecorella debba essere seriamente valutata.

Manlio CONTENTO (AN) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo ai provvedimenti in esame e, più in generale, a qualsiasi provvedimento del medesimo tipo, che non tengono conto degli interessi della persona offesa e, ove costituita, della parte civile. Ritiene inoltre che l'uso che si intende fare dell'istituto del patteggiamento sia del tutto improprio e, comunque, inefficace.

Marilena SAMPERI (Ulivo) evidenzia come la questione in esame, data la sua delicatezza e complessità, necessiti di un'istruttoria più completa ed approfondita, che potrà essere proseguita in altra seduta, nella quale siano presenti tutte le forze politiche.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) si associa alle considerazioni dell'onorevole Samperi.

Daniele FARINA, presidente, prendendo atto degli interventi degli onorevoli Sam peri


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e Buemi, ritiene opportuno, prima di rinviare l'esame dei provvedimenti, acquisire la posizione del Governo.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente che il Consiglio dei ministri ha approvato, nella riunione del 5 aprile 2007, lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, confisca e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie.
Tale schema di disegno di legge prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati coperti da indulto. In particolare, il pubblico ministero, acquisito il consenso dell'indagato, può chiedere al giudice per le indagini preliminari l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell'articolo 447 del codice di procedura penale. Nei procedimenti pendenti dinanzi al giudice di primo grado, alla prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della nuova legge, le parti potranno concordemente chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché sia già scaduto il termine per la sua proposizione. La presente norma si applicherebbe anche quando il giudice abbia disposto il giudizio abbreviato.
Chiarisce quindi che il Governo non è favorevole alla soluzione delle sezioni stralcio, ma è disposto a modificare la predetta procedura, prevedendo l'assenso della parte civile al patteggiamento.

Daniele FARINA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:


SEDE REFERENTE

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni. C. 506 Antonio Pepe, C. 537 Di Gioia, C 1944 Bordo e C. 1934 Folena.

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248 C. 1573 Maran.

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
C. 1857 Governo.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali. C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi.