XI Commissione - Resoconto di marted́ 24 aprile 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 aprile 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.
C. 506.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere - per i profili di competenza - sul testo dell'A.C. 506, adottato come testo base dalla Commissione di merito, così come risultante dagli emendamenti approvati.
Il provvedimento reca l'istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bari, di una sezione distaccata della Corte di assise di appello di Bari, entrambe con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera, nonché - a decorrere dall'anno 2008 - del tribunale per i minorenni. Conseguentemente, si prevede che alla data di istituzione dei nuovi uffici, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla Corte di appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di Foggia, alla sezione distaccata della Corte di assise di appello di Foggia o del Tribunale per i minorenni di Foggia, vengano devoluti a tali nuovi uffici.


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Quanto ai profili di interesse della Commissione, sottolinea che l'articolo 5 del testo in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le piante organiche della sezione distaccata della Corte di appello, della sezione distaccata della Corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Foggia. Fa poi presente che, poiché la disposizione fa riferimento ad una ridefinizione delle dotazioni organiche di altri uffici, la determinazione del personale necessario al funzionamento degli uffici da istituire dovrà avvenire attraverso la contemporanea riduzione delle dotazioni organiche degli altri uffici, e comunque nel limite di spesa autorizzata ai sensi del successivo articolo 5-bis.
Conclude, riservandosi di formulare la proposta di parere al termine del dibattito sul provvedimento in titolo.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2007.

Paola PELINO (FI) rileva che il Capo V del provvedimento in esame relativo alla semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, prevede un nuovo regime giuridico per i veicoli e la conseguente abolizione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presso l'ACI, ente pubblico non economico preposto alla tenuta di tale registro. Ricorda che, secondo le intenzioni del Governo, l'abolizione del PRA è da correlare alla qualificazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi come beni mobili e non più come beni mobili registrati, rendendo così necessaria la trascrizione di atti contrattuali già perfetti ed efficaci fra le parti, ai fini dell'opponibilità a terzi. Sottolinea come il provvedimento in titolo incida sul pubblico registro automobilistico, a cui va riconosciuto il merito di avere svolto, a decorrere dagli anni venti dello scorso secolo, un ruolo fondamentale nel tentativo, poi ampiamente riuscito, di far diventare l'auto un bene di massa attraverso la rateizzazione del prezzo di acquisto con garanzia ipotecaria. Ricorda che, secondo quanto sostenuto dal Governo, l'attuale regime giuridico della circolazione dei veicoli produce complicazioni burocratiche a costi elevati, colpendo in particolare le operazioni di compravendita dei veicoli e ostacolando pertanto la naturale espansione del mercato dell'auto. Al fine di ovviare a tali aspetti, si prevede l'eliminazione del regime giuridico degli autoveicoli come beni mobili registrati mediante l'abrogazione delle relative disposizioni del codice civile.
Fa presente che il PRA consente di assicurare, in base alle citate disposizioni del codice civile, la correttezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla necessaria funzione di pubblicità legale, che, in assenza del PRA, verrebbe ad essere compromessa. Ricorda che tale funzione del PRA è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 1997. Evidenzia come il PRA, gestito per legge dall'ACI, fin dalla sua istituzione è stato posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita attraverso le procure presso le Corti d'appello, cui sono riconnesse funzioni pubbliche fondamentali sul parco circolante. Ricorda poi come il PRA sia colleghi allo Sportello telematico dell'Automobilista (STA) introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2000 che ha semplificato i procedimenti relativi all'im


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matricolazione ed ai passaggi di proprietà dei veicoli. Sottolinea come i costi delle pratiche automobilistiche siano dovuti soprattutto al carico fiscale e non certo agli importi destinati al PRA che vanno, a seconda del tipo di formalità, da un minimo di euro 7,44 ad un massimo di euro 20,92 per un passaggio di proprietà, incidendo, quindi, in media per soli 15 euro.
Ricorda quanto precisato dalla relatrice nella seduta del 18 aprile in merito alla procedura di mobilità per il personale ACI già adibito al funzionamento del PRA: tale personale, all'esito della procedura di mobilità, ove considerato eccedente e ove non ricollocato, potrebbe essere collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 34 e 34-bis del citato decreto legislativo.
Evidenzia l'opportunità di un'attenta riflessione sull'abolizione del Pubblico Registro Automobilistico e sulle ricadute occupazionali conseguenti all'abolizione. Ritiene infatti che le disposizioni di cui agli articoli 36-41 del provvedimento andrebbero valutate nella loro reale connessione con la volontà riformatrice del provvedimento medesimo e nella loro ricaduta per circa 3.500 lavoratori ACI che rischiano la mobilità. Inoltre, segnala l'incongruenza del riferimento agli articoli 33 e 34 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamati dall'articolo 37 del disegno di legge in esame, riguardando entrambi fattispecie di mobilità conseguenti ad eccedenze di personale rilevate dalla Amministrazione e non, come nel caso di specie, derivanti da disposizioni di legge. Conclude, sottolineando che l'abolizione del PRA non apporterebbe alcun vantaggio ai cittadini né in termini di liberalizzazione né di risparmio né di semplificazione. Si dichiara quindi contraria a disposizioni che eliminano l'attuale regime di concorrenza fra pubblico e privato ed aboliscono un registro pubblico, perfettamente aggiornato ed informatizzato, con un sistema ibrido, non valido ai fini certificativi.

Augusto ROCCHI (RC-SE) sottolinea l'opportunità della soppressione degli articoli 19 e 20 del provvedimento in titolo, ritenendo che il meccanismo della autocertificazione per gli impianti a pressione e per gli apparecchi di sollevamento non risponda all'esigenza di garanzia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Pur condividendo l'obiettivo della semplificazione burocratica come strumento per favorire lo sviluppo del mondo imprenditoriale, ritiene non altrettanto condivisibile lo strumento della autocertificazione proprio in un ottica di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.
Quanto poi alle norme sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dichiara di condividere la finalità di snellimento delle procedure relative alle vicende automobilistiche. Ritiene comunque necessario considerare due aspetti problematici: il primo, relativo alle garanzie occupazionali del personale adibito al funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico, considerata la difficoltà di applicare l'istituto della mobilità per una parte del personale; il secondo, concernente il profilo organizzativo, e quindi le modalità attraverso cui viene garantito il passaggio dal Pubblico Registro Automobilistico al nuovo regime introdotto dal provvedimento in titolo. Conclude, evidenziando l'opportunità di inserire nel parere da trasmettere alla Commissione di merito la richiesta di soppressione degli articoli 19 e 20, nonché di evidenziare i profili problematici relativi al personale adibito al PRA sopra illustrati.

Gianni PAGLIARINI, presidente, esprime condivisione in ordine al complesso del provvedimento in titolo. Ritiene comunque necessarie specifiche riflessioni sugli articoli 19 e 20 in considerazione della rilevanza del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le norme richiamate infatti contemplano l'autocertificazione proprio in quei settori dove è dato rilevare statisticamente un nesso significativo con il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro. Con riferimento al titolo V del provvedimento relativo alla


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semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, si dichiara favorevole alla relativa finalità, ritenendo comunque necessario un approfondimento in ordine all'articolo 37 relativo al personale del Pubblico Registro Automobilistico. Ricordando che sono coinvolte nella sfera di applicazione della norma circa 6.000 persone, alcune con contratto di diritto pubblico altre con contratto di diritto privato, fa presente che l'articolo 37 del provvedimento prevede la mobilità del personale del PRA secondo quanto stabilito dagli articolo 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ritiene che tale norma produca effetti negativi sulla fiscalità generale, considerato che attualmente il personale ACI grava sul solo bilancio dell'ente, non rientrante tra gli enti che concorrono a formare il bilancio consolidato con lo Stato, trattandosi di ente finanziato dai diretti fruitori del servizio. Precisa al riguardo come, in caso di mobilità del personale verso altre amministrazioni pubbliche, i relativi costi finirebbero per incidere sul bilancio statale.
Sottolinea inoltre che la mobilità richiamata dall'articolo 37 non costituisca una effettiva forma di tutela dei lavoratori, in quanto non ne faciliterebbe la ricollocazione in considerazione delle disposizioni finanziarie vigenti e del contingentamento previsto per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Tale mobilità si tradurrebbe quindi, non in un semplice spostamento del personale pubblico all'interno della spesa complessiva prevista a tale scopo nel bilancio dello Stato, ma in nuove assunzioni, considerata l'autonomia di bilancio dell'ente.
Conclude, evidenziando la necessità di considerare l'impatto sociale di disposizioni comunque condivisibili in relazione alla finalità.

Carmen MOTTA (Ulivo) fa presente la necessità di chiarire - in relazione all'articolo 37 del provvedimento in esame - la collocazione che assumerà il personale del Pubblico registro Automobilistico a seguito dell'abolizione dello stesso. Ritenendo condivisibile l'obiettivo della semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, reputa non opportuno che il perseguimento di tale obiettivo si traduca in costi per i lavoratori.
Con riferimento poi agli articolo 19 e 20, ritiene necessario tenere in considerazione l'avvio al Senato dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ritiene infatti utile verificare se le disposizioni recate dagli articoli citati non possano trovare una più opportuna collocazione all'interno del provvedimento all'esame del Senato.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO dichiara di condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito odierno rispondenti alla esigenza di evitare che il perseguimento dell'obiettivo della semplificazione abbia effetti non sempre positivi sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sul piano delle garanzie occupazionali. Con riferimento all'articolo 19, fa presente che il Ministero della salute ha predisposto un emendamento soppressivo dell'articolo, che il Ministero del lavoro reputa condivisibile. Al riguardo fa presente che l'attuale competenza di organismi pubblici in ordine alla verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento risponde all'esigenza di imparzialità in sede di verifica. Comprende l'obiettivo della semplificazione della procedura per la verifica di tali impianti, ma ritiene comunque necessario considerare i rischi connessi alla autocertificazione sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ritiene poi utile una valutazione in ordine all'opportunità di esaminare le tematiche affrontate dagli articolo 19 e 20 nell'ambito del disegno di legge delega sulla sicurezza sui luoghi di lavoro all'esame al Senato.


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Fa inoltre presente la necessità di evitare lacune legislative conseguenti all'abrogazione del regio decreto 12 maggio 1927 n. 824, disposta dal comma 7 dell'articolo 19.
Conclude, dichiarando di condividere le osservazioni formulate in ordine alla disposizione sul personale del Pubblico Registro Automobilistico: ritiene infatti opportune forme di tutela dei relativi livelli occupazionali.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.