I Commissione - Resoconto di giovedì 26 aprile 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 26 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione del giorno della memoria di tutte le vittime del terrorismo C. 2489, approvata dalla 1a Commissione del Senato, C. 1071 Ascierto, C. 1361 Angela Napoli, C. 1995 Zanella e C. 2007 Zanotti.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni II, V e VII, dei quali dà conto.

Marco BOATO (Verdi) annuncia voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, pur confermando le proprie perplessità sulla scelta del 9 maggio come giorno della memoria. Ritiene infatti che la data del 12 dicembre, anniversario della strage di piazza Fontana, sarebbe stata più idonea perché quella strage rappresentò una svolta cruciale nelle strategie terroristiche.

Franco RUSSO (RC-SE) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, non condividendo la scelta del 9 maggio come giorno della memoria, per ragioni analoghe a quelle esposte dal deputato Boato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) annuncia voto favorevole sulla proposta di conferire


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il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Conflitto di interessi.
Testo base C. 1318 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 5.200 (vedi allegato), del quale illustra il contenuto. In particolare, sottolinea come il comma 10 di tale emendamento preveda che, in caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 6 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo. Il successivo comma 11 prevede quindi che, nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri e che a decorrere da tale momento gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci. Al contempo, l'ipotesi dell'inefficacia appare eccessiva in riferimento alle previsioni di cui al comma 7, lettera b), sembrando in tal caso opportuno limitarsi a prevedere la sola nullità. Segnala infine l'opportunità di valutare se il Presidente della Repubblica debba essere informato anche della decadenza di un soggetto dalla carica di sottosegretario, oltre che dalla carica di ministro.

Marco BOATO (Verdi) ritiene preferibile escludere tale eventualità, considerato che i soli ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, concorda con le considerazioni del deputato Boato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara di condividere l'impostazione dell'emendamento 5.200 del relatore. Sottolinea quindi l'opportunità di inserire nella formula di giuramento dei titolari di cariche di Governo un riferimento alla disciplina dell'incompatibilità.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda come tale indicazione sia già stata recepita nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene altresì che la nullità e inefficacia degli atti compiuti dal titolare della carica di Governo in situazione di incompatibilità debbano essere stabilite facendo salva ogni altra responsabilità.

Gabriele BOSCETTO (FI) si sofferma sul comma 1, lettera c), dell'emendamento 5.200 del relatore, nel quale non si circoscrivono le attività professionali o di lavoro autonomo il cui esercizio è precluso al titolare di cariche di Governo, come invece previsto nell'emendamento Bruno 5.4. Evidenzia inoltre il problema dell'impresa individuale, il cui titolare dovrebbe essere tutelato mediante il ricorso alla figura dell'institore. Poiché tali questioni sollevano problemi di ordine costituzionale, invita il presidente a valutare attentamente i profili indicati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, con riferimento alla prima delle questioni sollevate dal collega Boscetto, osserva che, nel caso di titolarità di un dicastero particolarmente rilevante, il problema potrebbe sorgere rispetto a qualsiasi attività professionale. Considera invece più serio il problema relativo all'im


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prenditore individuale, pur avendo qualche perplessità circa il fatto che la figura dell'institore costituisca la soluzione più corretta.

Domenico DI VIRGILIO (FI) ritiene eccessiva l'incompatibilità tra titolarità di una carica di Governo ed esercizio della libera professione, almeno per sottosegretari e viceministri. Ancora meno condivisibile, e dubbia sotto il profilo costituzionale, considera la sospensione dall'albo prevista dal comma 7, lettera a), dell'emendamento 5.200 del relatore.

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di concordare, il linea di principio, con il deputato Boscetto sul tema delle imprese individuali, pur ricordando come esistano anche imprese individuali particolarmente rilevanti. Anche in questi casi, comunque, bisogna garantire che non si creino commistioni di interessi: a tal fine, la figura dell'institore non appare adeguata, in quanto non garantisce la «cecità» del titolare di cariche di Governo. In generale, non considera punitivo che quanti ricoprono cariche di Governo debbano optare tra queste e l'esercizio della libera professione. Al riguardo, dichiara di condividere la soluzione prospettata al comma 10 dell'emendamento 5.200 del relatore.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che al comma 8 dell'emendamento 5.200 del relatore sarebbe opportuno esplicitare che la disposizione ivi contenuta si riferisce ai soli ministri. Suggerisce inoltre al presidente e relatore di valutare l'opportunità di anticipare al comma 7 del suo emendamento 5.200 la previsione di nullità e inefficacia attualmente contenuta al comma 11. Si chiede infine se sia effettivamente necessario mantenere nel provvedimento in esame la previsione di cui al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'emendamento citato, coincidendo essa con una disposizione costituzionale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara di concordare con il deputato Boscetto nel ritenere che l'incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'emendamento 5.200 del relatore sia eccessivamente estensiva, reputando preferibile la soluzione individuata nell'emendamento Bruno 5.4. Concorda altresì con il deputato Boscetto in ordine al problema dell'impresa individuale, ritenendo che la figura dell'institore possa costituire una soluzione accettabile. Osserva infatti che la completa «cecità», cui ha fatto riferimento il deputato Franco Russo, finirebbe per inibire l'accesso dei professionisti alle cariche di Governo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di condividere, in linea di massima, l'emendamento 5.200 del relatore, ma esprime alcune perplessità sulla previsione di cui alla lettera b) del comma 7, ritenendo forse preferibile la statuizione di un dovere assoluto di astensione. Osserva quindi, rivolto ai deputati Boscetto e Benedetti Valentini, che il provvedimento in esame deve innanzitutto salvaguardare la parità di accesso alle cariche pubbliche. Esso si limita a stabilire un'incompatibilità che, in quanto tale, lascia spazio per una libera scelta del soggetto interessato. Del resto, limitare l'incompatibilità alle attività professionali connesse all'azione di Governo, come nell'emendamento Bruno 5.4, rischia di rappresentare una soluzione ambigua e vaga. Quanto infine alla figura dell'institore per le imprese individuali, concorda con il deputato Franco Russo nel ritenere che essa non garantisca, come invece sarebbe auspicabile, la «cecità» del titolare di cariche di Governo.

Maurizio RONCONI (UDC) dichiara di condividere, in linea di massima, l'emendamento 5.200 del relatore, ma anche le perplessità espresse dal collega Boscetto. Osserva quindi, rivolto al deputato Bressa, che una rigida incompatibilità tra attività professionale e attività politica non tiene conto dell'intrinseca instabilità di quest'ultima. Analogo problema si pone, a suo avviso, per le imprese individuali, rispetto alle quali ritiene che si dovrebbe almeno compiere uno sforzo di distinguerle sulla


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base del fatturato o di altri criteri oggettivi. Quanto infine alle previsioni di cui al comma 7, lettera b), dell'emendamento 5.200 del relatore, dichiara di non condividerle, ritenendo che la nullità debba riferirsi solo agli atti posti in essere successivamente all'opzione.

Donato BRUNO (FI) ritiene che l'emendamento 5.200 del relatore introduca una discriminazione tra i lavoratori dipendenti, che possono beneficiare dell'aspettativa per cariche pubbliche, e i liberi professionisti o gli imprenditori. Ritiene inoltre che, nel caso delle imprese individuali, la figura dell'institore garantirebbe una maggiore parità di diritti rispetto ai lavoratori dipendenti ed eviterebbe di trasformare il provvedimento in esame in una «tagliola» verso alcune categorie sociali. Osserva comunque che possono essere individuate anche soluzioni alternative rispetto a quella dell'institore. Ritiene altresì che un periodo di trenta giorni risulti troppo breve ai fini dell'esercizio dell'opzione e che il riferimento alle attività professionali connesse con l'azione di Governo debba essere mantenuto. Osserva infine che la previsione di cui al comma 7, lettera b), dell'emendamento 5.200 del relatore, se riferita, come sembra, agli atti posti in essere dal soggetto interessato in qualità di libero professionista o imprenditore, non sia sostenibile.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), riferendosi a quanto detto da ultimo dal deputato Bruno, osserva che sarebbero semmai gli atti posti in essere dal soggetto interessato in quanto titolare di cariche di Governo a dover destare maggiori preoccupazioni.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di concordare con le considerazioni del deputato Bruno in ordine alla discriminazione tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti o imprenditori. Ritiene inoltre che la norma di cui al comma 1, lettera c), dell'emendamento 5.200 del relatore, nella parte relativa alle associazioni professionali, lasci aperto un problema relativamente all'attività dei soci diversi dal titolare di cariche di Governo. Osserva quindi che le considerazioni svolte dal deputato Bressa sembrano andare nel senso di un'incentivazione del professionismo politico, che invece non ritiene affatto opportuno incoraggiare. Al riguardo, ricorda anche come vi siano sottosegretari chiamati a ricoprire tale incarico per un breve lasso di tempo. Ritiene inoltre che dovrebbero essere attentamente valutati i problemi relativi alle attività professionali incompatibili con la titolarità di cariche di Governo e alle imprese individuali: del resto, il parere del relatore sull'emendamento Bruno 5.4 era stato favorevole. L'emendamento 5.200 del relatore crea inoltre un'ulteriore discriminazione tra l'imprenditore individuale e l'impresa societaria, che ritiene inaccettabile. Rileva inoltre come la soluzione della nullità e inefficacia degli atti posti in essere dal titolare della carica di Governo, ai sensi del comma 11 dell'emendamento 5.200 del relatore, non si allontani in modo significativo da un'ipotesi di decadenza dalla carica, che pure era stata accantonata. Ritiene infine che, in situazioni come quella in esame, ci si dovrebbe affidare alla reazione di biasimo da parte dell'opinione pubblica e degli organi di informazione nei confronti dei titolari di cariche di Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che la discussione svolta abbia messo in rilievo tre questioni fondamentali: la posizione dell'imprenditore individuale; le attività professionali connesse con l'azione di Governo e perciò incompatibili con la titolarità di cariche di Governo; la disciplina del periodo di tempo compreso tra l'accertamento dell'incompatibilità e l'esercizio dell'opzione. Osserva innanzitutto che la soluzione del blind trust, individuata all'articolo 7 per le società azionarie, appare eccessiva nel caso di imprese individuali. Per tali imprese, ritiene più opportuno lavorare intorno alle ipotesi del trust semplice o dell'institore, anche se tale seconda soluzione appare più debole. Quanto al periodo


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di tempo compreso tra l'accertamento dell'incompatibilità e l'esercizio dell'opzione, si potrebbe adottare la soluzione dell'astensione obbligatoria, suggerita dal deputato Bressa, fermo restando che il soggetto interessato che non intenda astenersi potrà comunque rivolgersi all'Autorità per richiedere apposita autorizzazione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che sarebbe forse preferibile introdurre un dovere di astensione dagli atti di Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, evidenzia le conseguenze che la soluzione suggerita dal collega Zaccaria potrebbe avere sull'attività del Governo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva tuttavia che si potrebbe comunque circoscrivere il dovere di astensione o individuare soluzioni temporanee, quali la delega di funzioni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che, in ordine alle attività professionali incompatibili con la titolarità di cariche di Governo, vi sia effettivamente il rischio di una differenziazione tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti o imprenditori e che ciò rappresenti un problema non trascurabile.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) condivide la necessità di individuare una soluzione equa, ma considera del tutto naturale che quanti ricoprono cariche di Governo siano chiamati a compiere una scelta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, premesso che per un lavoratore dipendente la scelta finirebbe per essere meno onerosa, rileva che quando l'attività professionale è assolutamente estranea all'azione di Governo, la differenziazione tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti o imprenditori rischia di essere irragionevole.

Graziella MASCIA (RC-SE) dichiara di ritenere importante che quanti ricoprono cariche di Governo si dedichino interamente a tale attività.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che il problema su cui intendeva richiamare l'attenzione era la parità di accesso alla carica di Governo e, al riguardo, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di consentire le attività professionali del tutto estranee all'azione di Governo.

Domenico DI VIRGILIO (FI) ribadisce che, a suo avviso, la titolarità di una carica di Governo non può determinare l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale, che peraltro, una volta interrotta, può essere assai difficile riprendere.

Donato BRUNO (FI) evidenzia il caso particolare di un soggetto che si dimetta da una carica societaria ma resti in carica finché la società non provvede alla sua sostituzione. Chiede al presidente e relatore di compiere un approfondimento su questo punto, perché i trenta giorni di tempo per l'esercizio dell'opzione potrebbero rivelarsi insufficienti.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti al suo emendamento 5.200 è fissato per le 14.30 di oggi.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede al presidente Violante di valutare se non sia meglio che egli si incarichi di riformulare il suo emendamento 5.200. Ribadisce inoltre che, nel caso di impresa individuale, ritiene preferibile la soluzione dell'institore, seppur con alcune eventuali limitazioni aggiuntive, piuttosto che quella del trust.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene preferibile la presentazione di subemendamenti al suo emendamento 5.200. Avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 7.250 (vedi allegato), che solleva alcune questioni di fondo, sulle quali intenderebbe ascoltare


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la posizione dei gruppi prima di esprimere il proprio parere. In particolare invita i gruppi a pronunciarsi in ordine a quali beni debbano essere presi in considerazione ai fini della disciplina dell'articolo 7. Al riguardo rileva che il Governo propone che l'Autorità possa ritenere sussistente il conflitto di interessi anche per patrimoni inferiori ai 15 milioni di euro e non costituiti da partecipazioni azionari; il Governo focalizza inoltre l'attenzione sulla partecipazione in imprese operanti in specifici settori strategici. Fa presente che, al momento, il testo base non considera rilevanti tutti i patrimoni, ma soltanto la titolarità di pacchetti azionari superiori ai 15 milioni di euro o di imprese operanti in regime di autorizzazione o concessione statale. Invita altresì i gruppi a pronunciarsi sulle altre opzioni di fondo prospettate dagli emendamenti presentati all'articolo 7, ed in particolare sul punto se l'istituto cui far ricorso per neutralizzare il conflitto di interessi debba essere il trust cieco o non invece la nomina di institore o il mandato fiduciario o altro.

Gabriele BOSCETTO (FI) ribadisce che il suo gruppo è assolutamente contrario a che l'obbligo di optare tra l'alienazione e la costituzione di un trust cieco si applichi anche ai beni patrimoniali diversi dai pacchetti azionari di valore superiore a quello individuato dal relatore come soglia ed è anzi dell'avviso che tale soglia debba essere elevata. Ritiene, del resto, che un conflitto di interessi possa discendere solamente dalla partecipazione a società imprenditoriali, e non certamente dalla titolarità di un patrimonio di altra natura, ancorché ingente. Esprime pertanto soddisfazione nel rilevare che questo sembra essere anche l'orientamento del relatore.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene per contro che la disciplina dell'articolo 7 non debba riguardare soltanto le partecipazioni azionarie, bensì estendersi a tutto il patrimonio, ove esso sia, per composizione o entità, tale da generare una situazione di conflitto di interessi.

Franco RUSSO (RC-SE) concorda sulla necessità di prendere in considerazione tutto il patrimonio al di sopra di una certa soglia, e non soltanto le partecipazioni azionarie. Ritiene infatti che il conflitto di interessi possa nascere anche dal possesso di un considerevole numero di appartamenti in locazione o di vasti terreni. Quanto allo strumento per superare il conflitto di interessi, ribadisce la propria preferenza per l'istituto del trust cieco, perché, a differenza degli altri istituti proposti, quali la nomina di institore o il mandato fiduciario, assicura il soddisfacimento di un'esigenza essenziale in questo ambito, vale a dire appunto la cecità del titolare del patrimonio rispetto all'allocazione del patrimonio stesso: col trust cieco, infatti, il trustee ha l'obbligo di tener nascosto al disponente l'impiego che viene fatto del suo patrimonio. Si dichiara infine soddisfatto della soluzione individuata dal relatore con l'emendamento 5.200, che, come richiesto dal suo gruppo, soddisfa l'esigenza di garantire l'automatismo tra mancato esercizio dell'opzione e decadenza dalla carica di Governo. Insiste, infine, sulla necessità di trovare una soluzione al problema dell'imprenditore individuale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene invece che gli obblighi previsti dall'articolo 7 debbano discendere unicamente dalla titolarità di un patrimonio azionario ingente e tale da far sorgere una situazione di conflitto di interessi. A suo avviso, un patrimonio di natura diversa, come può essere un immobile o un'opera d'arte, non ha alcuna rilevanza pubblica in quanto non può in nessun modo condizionare il titolare della carica di Governo e distrarlo dal perseguimento dell'interesse pubblico.

Donato BRUNO (FI) ritiene che l'obbligo di alienare o di costituire il trust cieco dovrebbe essere limitato ai pacchetti azionari superiori ad una certa soglia e relativi a settori specifici e particolarmente rilevanti per l'interesse pubblico. Reputa peraltro preferibile far ricorso al modello


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del mandato fiduciario, eventualmente modificandolo secondo le esigenze di specie, in quanto il trust cieco, a differenza del trust semplice, è un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano e del quale non si conoscono esattamente i contorni né si è verificata la costituzionalità.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere pienamente la posizione espressa dal deputato Franco Russo.

Gabriele BOSCETTO (FI) osserva che è opportuno evitare soluzioni normative che possano apparire improntate ad una logica sostanzialmente espropriativa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che nell'ordinamento italiano è già prevista la possibilità che un soggetto sia obbligato a vendere un proprio pacchetto azionario: per esempio là dove ciò serva a far venir meno una posizione dominante. A suo giudizio, non può pertanto ipotizzarsi l'incostituzionalità di un tale obbligo.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che l'emendamento D'Alia 8.9 è stato riferito all'articolo 7 e riformulato con il numero 7.90 (vedi allegato). Passando quindi all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.250del Governo; invita al ritiro degli emendamenti Licandro 7.23 e Bruno 7.3, degli identici emendamenti Adenti 7.4 e 7.24, nonché degli emendamenti Mascia 7.5, Franco Russo 7.6 e Adenti 7.7, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno 7.9. Ritiene che l'emendamento Franco Russo 7.13 contenga una proposta condivisibile, ma giudica eccessivo prevedere che la verifica dell'Autorità sia addirittura semestrale. Ricorda che l'emendamento 7.26 del Governo è stato ritirato. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mascia 7.15, Bruno 7.16 e 7.17. Invita al ritiro degli emendamenti Franco Russo 7.18 e 7.27 del Governo, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.28 del Governo. Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7 e sugli articoli aggiuntivi Franco Russo 7.01 e 7.02.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritira l'emendamento 7.27 del Governo. Esprime, per il resto, parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO (FI) chiede un chiarimento sul comma 10 dell'articolo 7, nel quale si prevede che l'Autorità attesti l'avvenuta trasformazione del patrimonio da parte del trustee. Fa presente che il trustee non ha l'obbligo di vendere, potendo limitarsi a gestire il patrimonio del disponente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che nell'attuale testo base per il trustee si prevede l'obbligo di trasformare il patrimonio del disponente, ossia di venderlo, se esso supera una certa soglia; rinvia, al riguardo, al comma 4 dell'articolo 8. Diversamente, il trust non potrebbe essere cieco.

Donato BRUNO (FI) ritiene invece che proprio perché il trust è cieco, e quindi nascosto a tutto il mercato, il trustee debba essere libero di regolarsi come crede e non possa quindi essere obbligato a vendere, tanto più che l'esistenza di un obbligo di legge in tal senso determinerebbe una distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici sapranno, non appena un certo soggetto assume la carica di Governo, che le sue quote societarie dovranno essere messe in vendita. Per contro, è nella natura del trust cieco consentire al trustee di agire liberamente, con il solo limite di perseguire l'interesse del disponente o del beneficiario. Ritiene inoltre che non abbia senso prevedere che il titolare della carica di Governo possa o alienare i beni personalmente o farli alienare da un trustee.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che la gestione in trust non potrebbe rimanere nascosta: nel caso, ad esempio,


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di azioni con diritto di voto, alla prima assemblea degli azionisti il titolare della carica di Governo saprebbe che il trustee non ha venduto le sue azioni.

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che l'esigenza da soddisfare è che il mercato non sappia che cosa il trustee fa del pacchetto azionario del titolare della carica di Governo. Non è a suo avviso essenziale prevedere che tale pacchetto azionario venga venduto.

Donato BRUNO (FI) ritiene opportuno procedere ad una audizione del Presidente della Consob per ottenere chiarimenti sulle conseguenze che deriverebbero dall'introduzione dell'istituto del trust cieco. A suo avviso, si potrebbe procedere all'audizione già nella mattina di mercoledì 2 maggio.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea che l'esigenza è quella di assicurare che il conflitto di interessi sia rimosso. Ritiene che, ove il trustee non alienasse il pacchetto azionario, sarebbe impossibile nascondere al disponente la sorte della sua proprietà.

Donato BRUNO (FI) esprime il timore che l'obbligo di alienare sia stato pensato espressamente al fine di penalizzare il leader del centro destra, Silvio Berlusconi.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, concorda sul fatto che se il trustee non vendesse sarebbe impossibile tenere nascosto al titolare della carica del Governo la gestione dei suoi beni.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente che se un soggetto ha il controllo di un'azienda individuata, il suo conflitto di interessi si supera soltanto privandolo della posizione dominante.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che l'obbligo di vendere previsto per il trustee rappresenti un'ulteriore vessazione nei confronti del disponente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che tale soluzione è stata adottata in altri paesi.

Donato BRUNO (FI) ricorda che in Italia vige una legge in materia di conflitto di interessi, che è stata elaborata nel tentativo di cercare il miglior equilibrio possibile tra i molti e diversi interessi che si tratta di toccare. La sua parte politica è disponibile ad una riforma della disciplina, ma a condizione che sia ispirata a criteri di equità e che non sia finalizzata a perseguitare l'avversario politico. A suo avviso la previsione contenuta nel testo base del relatore è incostituzionale per violazione delle disposizioni che proteggono il diritto di proprietà e l'accesso alle cariche pubbliche in condizioni di parità.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ribadisce che il problema è quello di tener conto di tutte le fattispecie possibili del conflitto di interessi. Ricorda che il caso di Berlusconi non è l'unico e che il conflitto di interessi sussiste anche in capo ad alcuni esponenti del centro sinistra. Al fine di rimuovere il conflitto di interessi è essenziale che il titolare della carica di Governo non sappia dove è allocato il suo patrimonio, e per questo occorre che tale patrimonio sia trasformato in modo che non si sappia quale contenuto ha assunto.

Maurizio RONCONI (UDC), premesso che anche l'opposizione intende risolvere il problema del conflitto di interessi, ritiene che si debba però intendersi su quale sia lo strumento normativo più idoneo. Sottolinea che il suo gruppo non è favorevole al trust cieco, che, così come è configurato nel testo base, rappresenta di fatto un esproprio ed è incostituzionale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che la stessa «legge Frattini» prevede in taluni casi l'obbligo di vendita, senza che ciò sia stato ritenuto incostituzionale. Fa riferimento, in particolare, all'ultimo articolo della citata legge.

Donato BRUNO (FI) obietta che in quel caso la vendita forzata costituisce una


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sanzione per un illecito. Il caso previsto dal testo base è del tutto diverso in quanto impone la vendita come condizione per l'accesso alla carica di governo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti al suo emendamento 5.200 e all'emendamento 7.250 del Governo alle ore 14.30 di oggi. Sospende quindi l'esame, che riprenderà alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 15.15.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati subemendamenti al suo emendamento 5.200 e di aver egli stesso presentato subemendamenti al fine di proporre alla Commissione anche ulteriori soluzioni normative. Passando all'espressione dei pareri, raccomanda l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.5.200.12, volto a precisare che l'incompatibilità non vale per le professioni manifestatamente estranee alla carica di Governo ricoperta; 0.5.200.14, che consente agli imprenditori individuali di costituire trust per la gestione dei propri patrimoni ovvero di affidare gli stessi ad institori fino alla cessazione della carica di Governo, fermo restando l'obbligo previsto all'articolo 7, per i patrimoni al di sopra dei quindici milioni di euro, di attivare il trust cieco, ovvero di dismettere il patrimonio; e 0.5.200.13, che sopprime i commi 7 e 9 dell'emendamento 5.200. Osserva che tale subemendamento, se approvato, precluderebbe i successivi subemendamenti Bruno 0.5.200.3, Franco Russo 0.5.200.5, Zaccaria 0.5.200.10 e Bruno 0.5.200.4. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento Bruno 0.5.200.6. Con riferimento al subemendamento Zaccaria 0.5.200.11, rileva che si può convenire sul secondo periodo, ma non sul primo, che prevede la dichiarazione da parte dell'Autorità della decadenza dalla carica di Governo per chi non eserciti l'opzione tra tale carica e il mantenimento della situazione di incompatibilità. Ritiene infatti preferibile la soluzione individuata dall'emendamento che attribuisce valore di scelta per il mantenimento della posizione incompatibile all'eventuale silenzio dell'interessato. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti, fatta eccezione per il subemendamento Bruno 0.5.200.2, che invita i presentatori a ritirare, trattando della medesima materia affrontata dal proprio subemendamento 0.5.200.14.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) rileva che non vi è contraddizione tra la soluzione individuata dal testo dell'emendamento 5.200 ed il suo submendamento 0.5.200.11, che infatti intende stabilire in termini certi il momento in cui si verifica la decadenza.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime le proprie perplessità in ordine ad una procedura che vedrebbe un'autorità amministrativa indipendente dichiarare la decadenza da incarichi di Governo.

Donato BRUNO (FI) giudica eccessiva la dichiarazione di decadenza dalla carica di Governo da parte dell'Autorità amministrativa indipendente e osserva che si potrebbe invece ipotizzare di affidare all'Autorità il compito di comunicare il decorso del termine, con gli effetti che ne derivano ai sensi del comma 10 dell'emendamento 5.200.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ribadisce che già nel testo attuale dell'emendamento 5.200 si prevede, in caso di silenzio dell'interessato, la decadenza dalla carica. Conseguentemente il suo subemendamento intende solo definire con esattezza il momento della decadenza, che coinciderebbe con quello della dichiarazione dell'Autorità.

Donato BRUNO (FI) osserva che il testo dell'articolo 5, anche come riformulato dal relatore con l'emendamento 5.200, si limita a colpire le situazione soggettive di conflitto di interessi, vale a dire tutte le


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situazioni in cui si manifesti incompatibilità tra la carica di Governo e cariche professionali o proprietà di aziende o detenzione di partecipazioni azionarie, al fin di evitare il rischio che il titolare della carica di Governo persegua interessi privati nell'esercizio delle proprie funzioni. Non sono invece colpite le situazioni oggettive di conflitto di interessi, vale a dire quei casi in cui un atto di Governo, indipendentemente dalla posizione soggettiva del ministro che lo ha predisposto, reca un vantaggio specifico a determinati soggetti ed è motivato da un interesse del ministro stesso, più che da un interesse pubblico, come in particolare può esemplificarsi per le cooperative.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) rileva che sanzionare anche le situazioni «oggettive» cui fa riferimento il deputato Bruno significherebbe paralizzare ogni attività pubblica, in quanto l'esercizio di pubblici poteri comporta normalmente vantaggi per determinate categorie. L'essenziale è che l'ispirazione dell'atto sia il perseguimento del complessivo interesse pubblico.

Donato BRUNO (FI) ritiene che si possano individuare casi manifesti in cui l'azione di Governo è ispirata a criteri di tutela di interessi particolari.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che al contrario, a suo parere, la distinzione cui fa riferimento l'onorevole Bruno sia di difficile individuazione, prefigurando il rischio di individuare un potenziale conflitto di interessi in moltissime situazioni. Al riguardo, fa l'esempio delle disposizioni che esentavano gli immobili di enti ecclesiastici dal pagamento dell'ICI.

Donato BRUNO (FI) si dichiara perplesso sull'esempio fatto dal presidente Violante. Ritiene che si verifichi invece un palese conflitto di interessi quando un'azione di Governo va a vantaggio di determinati soggetti e a svantaggio di altri, provocando anche una turbativa dei principi della libera concorrenza. Si tratta di una fattispecie che si può verificare nei confronti del sistema cooperativo, mentre non si può verificare per gli immobili degli enti ecclesiastici.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ricorda che il sostegno al sistema cooperativo è presente anche nel testo della Costituzione. Ritiene peraltro estranee alla problematica del conflitto di interessi affrontata dal provvedimento in esame le situazioni richiamate dal collega Bruno.

Donato BRUNO (FI) osserva che, al di là delle proprie posizioni soggettive, si verificano casi in cui deputati eletti in particolare zone del paese sono inevitabilmente soggetti a forti pressioni da parte di centri di interesse locali, ai quali molto difficilmente possono sottrarsi o che, per contro, possono avere interesse ad assecondare.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che, al di là del merito delle osservazioni compiute dall'onorevole Bruno, l'aspetto problematico sia costituito dall'individuare la formula con cui recepire le preoccupazioni da lui sollevate ed invita l'onorevole Bruno a dare il suo contributo in tal senso. Nel merito, osserva comunque che le situazioni di turbativa del mercato richiamate dovrebbero essere già a legislazione vigente affrontate dall'Autorità garante della concorrenza.

Jole SANTELLI (FI) ricorda che già nel corso dell'esame era stato sollevato il problema se definire conflitto di interessi gli eventuali vantaggi che un ministro possa attribuire alle imprese finanziatrici della propria campagna elettorale. In quella occasione anche i deputati della maggioranza avevano convenuto che si trattava di un conflitto di interessi.

Donato BRUNO (FI) ribadisce l'esigenza di affrontare il problema del conflitto di interessi dal punto di vista oggettivo, oltre che da quello soggettivo.


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Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che le situazioni richiamate dal collega Bruno non possono essere ricondotte alle fattispecie di conflitto di interessi come disciplinate dal provvedimento in esame. Rileva inoltre che il diritto amministrativo contempla tutta una serie di altri strumenti per dichiarare l'illegittimità di atti, quali lo sviamento di potere e l'irragionevolezza.

Donato BRUNO (FI) osserva in assenza di una norma legislativa non vi può essere definizione di un atto amministrativo come viziato da un «conflitto di interessi» oggettivo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rileva che l'aspetto problematico consiste nell'individuare in termini chiari il rapporto tra il titolare di carica di Governo e le persone che si avvantaggiano dell'atto.

Carlo COSTANTINI (Idv) ritiene che la fattispecie richiamata dal collega Bruno non debba essere sanzionata con l'incompatibilità, di cui all'articolo 5, ma con l'obbligo di astensione.

Franco RUSSO (RC - SE) giudica pertinenti le preoccupazioni del collega Bruno. Ritiene però che la fattispecie da lui individuata rientri nell'obbligo di astensione di cui all'articolo 1, comma 2, che fa riferimento infatti anche alle decisioni che possano incidere sulla situazione patrimoniale di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto alla generalità dei destinatari del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che anche l'articolo 6, nel disciplinare l'obbligo generale di astensione, fa riferimento agli atti che incidono su terzi. Si tratta pertanto di innestare in tale disposizione una formula che consenta di fare riferimento a varie tipologie di legame di interesse con tali terzi.

Donato BRUNO (FI) chiede se la disposizione del decreto-legge Bersani che ha consentito la distribuzione di farmaci nelle cooperative sarebbe configurabile ai sensi del presente provvedimento come fattispecie di conflitto di interessi, tale da suscitare un obbligo di astensione.

Franco RUSSO (RC -SE) ritiene che, nel caso richiamato dal collega Bruno, ai sensi del provvedimento, si configurerebbe un obbligo di astensione, in quanto la moglie del ministro Bersani è farmacista.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 5.200 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Donato BRUNO (FI), con riferimento al subemendamento 0.5.200.12 del relatore, ritiene necessario sopprimere la parola «assolutamente».

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che il termine «assolutamente» possa avere una sua valenza, al fine di definire meglio ed entro confini più netti la portata della disposizione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nell'accedere all'osservazione dell'onorevole Bruno, riformula in tal senso il proprio subemendamento 0.5.200.12, che invita ad approvare.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sul subemendamento del relatore 0.5.200.12, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento 0.5.200.12 (nuova formulazione) (vedi allegato), risultando precluso il subemendamento Bruno 0.5.200.1

Franco RUSSO (RC -SE) chiede se il subemendamento 0.5.200.14 preveda una specifica tutela per i piccoli imprenditori, nel senso di attenuare per tali soggetti la disciplina per i conflitti di interesse, e se, in particolare, la fattispecie del piccolo imprenditore possa essere distinta da quella dell'imprenditore individuale, che


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invece può detenere anche consistenti patrimoni.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che il subemendamento in discussione deve essere letto insieme alla disposizione dell'articolo 7. Per tutti i soggetti, siano essi imprenditori individuali, ovvero società, con un patrimonio superiore a 15 milioni di euro, l'articolo 7 prevede infatti l'istituto del blind trust, mentre per i soggetti al di sotto di tale soglia imprenditori individuali interviene il subemendamento, prevedendo la costituzione del trust ovvero la nomina di institori.

Franco RUSSO (RC -SE) ritiene che anche con riferimento alla figura dell'imprenditore individuale dovrebbe essere individuata una soglia patrimoniale al di sopra della quale far scattare l'obbligo di costituzione di trust ovvero di nomina di institore. Con riferimento alla figura dell'institore, chiede poi se si tratti dell'istituto più adatto, trattandosi di un soggetto che agisce sulla base di una procura, e quindi in contraddizione con l'istituto del blind trust.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rileva che l'istituto del blind trust è previsto unicamente per i grandi patrimoni, superiori a quindici milioni di euro. Per gli imprenditori al di sotto di tale soglia si prevedono gli istituti del trust ovvero dell'institore, che in entrambi i casi, comunque, agiscono su procura e quindi non sono ciechi.

Donato BRUNO (FI) suggerisce di inserire la nozione di piccolo imprenditore utilizzata nella legge fallimentare, nel senso di prevedere l'esclusione in toto di tale figura dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) invita alla ragionevolezza nell'individuare i criteri di esclusione dall'applicazione della disciplina del conflitto di interessi. Vi sono infatti imprenditori individuali di notevoli dimensioni e società di dimensione assai piccola.

Carlo COSTANTINI (Idv) osserva che il subemendamento in esame consente di definire una fattispecie altrimenti esclusa dalla disciplina.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene necessario trovare il modo per distinguere all'interno della figura dell'imprenditore individuale, individuando una soglia al di sotto della quale la disciplina sul conflitto di interesse non trovi applicazione.

Gabriele BOSCETTO (FI) rileva che l'articolo 7 fa riferimento solo alle partecipazioni azionarie e quindi anche l'imprenditore individuale con patrimonio superiore a 15 milioni di euro non rientra nella fattispecie per cui è prevista l'applicazione del blind trust.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, alla luce del dibattito svolto, riformula il proprio subemendamento 0.5.200.14 inserendo a seguire un comma 2-ter, che prevede che l'incompatibilità di cui alla lettera d) non operi nei confronti dei piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile. Invita pertanto all'approvazione del proprio subemendamento 0.5.200.14, come riformulato.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sul subemendamento 0.5.200.14, come riformulato.

Franco RUSSO (RC -SE) avverte che il suo gruppo approva con riserva il contenuto del comma 2-bis del subemendamento e ritiene che sulla questione si dovrà tornare nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donato BRUNO (FI) ritira il proprio subemendamento 0.5.200.2.

La Commissione approva il subemendamento 0.5.200.14 (nuova formulazione) (vedi allegato).


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Donato BRUNO (FI), con riferimento al contenuto del comma 4 dell'emendamento 5.200, chiede se la possibilità di aspettativa senza assegno possa essere contemplata anche per i dipendenti privati, con particolare riferimento ai dirigenti.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che tale fattispecie è prevista, fatta salva l'ipotesi di dirigenti che hanno sottoscritto un contratto privato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), con riferimento al subemendamento 0.5.200.13 del relatore, rileva l'opportunità di affiancare alla soppressione dei commi 7 e 9 dell'emendamento 5.200 una specificazione al comma 6, nel senso di prevedere che a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato della situazione di incompatibilità, decorra l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6.

Donato BRUNO (FI) concorda con le osservazioni del collega Zaccaria.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di riformulare il subemendamento Zaccaria 0.5.200.10 riferendone il contenuto al comma 6 e sopprimendo conseguentemente i commi 7 e 9.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) riformula il proprio subemendamento 0.5.200.10 nel senso indicato dal presidente Violante.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritira il proprio subemendamento 0.5.200.13.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio subemendamento 0.5.200.5.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Zaccaria 0.5.200.10, come riformulato.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Zaccaria 0.5.200.10 (nuova formulazione) (vedi allegato), risultando conseguentemente preclusi i subemendamenti Bruno 0.5.200.3 e 0.5.200.4. La Commissione approva quindi il subemendamento Bruno 0.5.200.6.

Donato BRUNO (FI) illustra il proprio subemendamento 0.5.200.7, che prevede la soppressione del comma 10, in modo tale da non porre in capo all'Autorità la determinazione della decadenza dalla carica di Governo per chi si trovi in situazione di incompatibilità.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) esprime perplessità sulla soppressione del comma 10.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che, permanendo il comma 10, la decisione sulla permanenza in carica di un ministro risulterebbe affidata ad un'autorità amministrativa.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che la decisione non sarebbe dell'Autorità, ma del soggetto interessato.

Donato BRUNO (FI) rileva che la considerazione del collega Bressa risulterebbe condivisibile in assenza del termine rigido, previsto dall'emendamento, decorso il quale si deve intendere che l'interessato rinunci alla carica di Governo. Qualora infatti la situazione di incompatibilità faccia riferimento a una situazione palesemente inesistente, quale la presunzione di possesso di azioni invece non detenute, l'interessato si troverebbe nell'impossibilità di optare e quindi decadrebbe dalla carica.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che, nel caso paventato dall'onorevole Bruno, vi sarebbe la possibilità di impugnare gli atti dell'Autorità prevista dall'articolo 14.

Gabriele BOSCETTO (FI) rileva, anche con riferimento al successivo subemendamento Bruno 0.5.200.8, che la volontà ispiratrice del suo gruppo è quella di


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impedire decadenze di titolari di cariche di Governo senza coinvolgere il Parlamento. Ricorda che in una precedente seduta anche il presidente Violante aveva espresso un avviso simile.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che in una precedente seduta era stato affrontato il problema, giungendo tuttavia alla conclusione che si dovesse evitare un eccessivo affollamento di soggetti «intermediari», che agirebbero tra la dichiarazione di incompatibilità e la decadenza. Presenta quindi il subemendamento 0.5.200.15, che invita ad approvare, volto a prevedere l'inserimento, dopo le parole «entro il termine prescritto» delle parole «salvo il caso di impugnazioni ai sensi dell'articolo 14».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sul subemendamento 0.5.200.15 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bruno 0.5.200.7 e 0.5.200.8, approva il subemendamento del relatore 0.5.200.15 e respinge quindi il subemendamento Bruno 0.5.200.9.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), con riferimento al proprio subemendamento 0.5.200.11, ribadisce che la previsione di un'esplicita dichiarazione di decadenza risulterebbe auspicabile.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta il subemendamento 0.5.200.16 (vedi allegato), che invita ad approvare, volto a recepire una parte del subemendamento Zaccaria 0.5.200.11. Tale subemendamento è volto ad inserire, dopo le parole «l'Autorità informa» le parole «del mancato esercizio dell'opzione», dopo le parole «presidente del consiglio dei Ministri» le parole «e l'interessato» ed, in fine, le parole «salva ogni sua ulteriore, eventuale, responsabilità».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sul subemendamento del relatore 0.5.200.16.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira il proprio subemendamento 0.5.200.11 ed annuncia il proprio voto di astensione sul subemendamento 0.5.200.16 del relatore.

La Commissione approva il subemendamento del relatore 0.5.200.16 e l'emendamento 5.200 (nuova formulazione), come risultante dai subemendamenti approvati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.200, come risultante dai subemendamenti approvati, si intendono preclusi gli emendamenti Costantini 5.12, Bruno 5.5 e 5.7, 5.16 (nuova formulazione) del Governo, Bruno 5.8 e 5.9, precedentemente accantonati. Invita quindi i membri della Commissione a formulare proposte relativamente ai quesiti da porre al presidente della Consob nell'audizione che si è convenuto di svolgere per approfondire le tematiche sottese alla disciplina del blind trust.

Donato BRUNO (FI) ritiene che il punto fondamentale da approfondire sia quello della tutela delle garanzie del proprietario dei beni che vengono conferiti nel trust. Uno dei quesiti da porre al presidente della Consob è quello relativo alla compatibilità costituzionale dello strumento del blind trust, ritenendo incostituzionale obbligare un soggetto a spogliarsi di un'impresa per poter accedere alle cariche di Governo. Si potrebbe inoltre chiedere quale sia il rischio di depauperamento del patrimonio conferito in trust, così da approfondire la questione della responsabilità dell'operato del trustee.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime le proprie perplessità in ordine all'ipotesi di porre questioni di costituzionalità da parte della Commissione parlamentare competente in materia.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che si debba chiedere al presidente della Consob un chiarimento in ordine alle misure che assicurano la cecità dell'operato del trustee.

Donato BRUNO (FI) sottolinea la criticità dell'istituto del blind trust, evidenziando


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di contro che lo strumento del trust in sé non comporterebbe i problemi che scaturiscono invece dal blind trust. Evidenzia in particolare come sia sufficiente garantire la separazione tra la titolarità dei beni e chi li amministra, evitando di imporre vincoli di segretezza che non comportano apprezzabili vantaggi rispetto al problema delle incompatibilità. Giudica quindi negativamente l'istituto del blind trust, auspicando che si possa trovare un'altra soluzione al fine di risolvere situazioni di incompatibilità, ritenendo ad esempio più opportuno applicare uno degli istituti già previsti dal codice civile.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea che il trust in generale può essere uno strumento molto utile per velocizzare la realizzazione di opere pubbliche come spesso è accaduto in molti comuni e può essere anche uno strumento utile per tutelare le prerogative e le esigenze di persone con gravi handicap mentali. Propone in conclusione che, alla luce del dibattito svoltosi, i temi oggetto dell'audizione possano essere i seguenti: trust e tutela costituzionale del diritto di proprietà, casi di obblighi di alienazione di partecipazioni azionarie, responsabilità del trustee.

La Commissione concorda.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, riprendendo l'esame degli emendamenti al testo base, avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato) all'emendamento 7.250 del Governo. Le questioni sollevate si incentrano sul punto se il trust cieco debba riguardare soltanto i pacchetti azionari o anche altri beni.

Maurizio RONCONI (UDC) ritiene che il Governo dovrebbe chiarire cosa intenda quando prevede che l'Autorità prenda in considerazione «prioritariamente» i patrimoni al di sopra dei 15 milioni di euro.

Donato BRUNO (FI) fa presente che il suo gruppo ha presentato il subemendamento 0.7.25.2, che sopprime l'avverbio «prioritariamente» e che inoltre specifica che l'unico patrimonio rilevante è quello azionario.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che tutto il patrimonio di un soggetto è potenzialmente rilevante e deve essere oggetto di osservazione. Va infatti verificarto caso per caso dall'Autorità se il possesso di un certo bene possa determinare un conflitto di interessi, tenuto conto dell'incarico di Governo che l'interessato riveste.

Franco RUSSO (RC-SE) concorda con il deputato Zaccaria e valuta favorevolmente il comma 2 dell'emendamento 7.250 del Governo, che fa riferimento ai patrimoni, non solo azionari, al di sopra del 15 milioni di euro, ma nel contempo consente all'Autorità di esaminare anche i patrimoni di ammontare inferiore. Ritiene che debbano essere considerati tutti i beni sucettibili di produrre un reddito nell'immediato, quali proprietà immobiliari in locazione o redditi derivanti da terreni.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che non abbia senso limitare la previsione ai soli patrimoni azionari, come ritiene il gruppo di Forza Italia, in quanto anche il patrimonio non azionario può essere rilevante per il conflitto di interessi, tenuto conto di circostanze.

Donato BRUNO (FI) ritiene per contro che il patrimonio non azionario non sia rilevante per il conflitto di interessi. In ogni caso potrebbe essere previsto, in questo caso, un trust semplice, non cieco.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiarisce che, con l'emendamento 7.250, il Governo ha inteso tener conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito svolto nelle precedenti sedute in relazione al tipo di patrimonio che va preso in considerazione come rilevante per il conflitto di interessi. È disponibile, peraltro, ad eventuali riformulazioni che si rendano necessarie per chiarire o precisare i singoli aspetti della disciplina.

Jole SANTELLI (FI) non ritiene che possa essere considerata una situazione di


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conflitto di interessi quella che vede un soggetto quale proprietario di un determinato numero di appartamenti nel centro storico di una grande città, considerando quindi troppo ampia la definizione di conflitto di interessi sottesa all'emendamento del Governo.

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene invece che la situazione delineata dal deputato Santelli costituisca una situazione tipica di conflitto di interessi ed immagina il caso di un ministro dei beni culturali che adotti atti che valorizzano le sue proprietà nel centro storico di una città come Roma.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea che al problema in discussione deve comunque applicarsi la norma che riguarda la situazione di incompatibilità degli imprenditori.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che il relatore potrebbe assumersi il compito di predisporre un nuovo testo dell'articolo 7 che tenga conto dei rilievi emersi nel corso della seduta odierna.

Donato BRUNO (FI) ritiene necessario rivedere il testo per quel che riguarda i limiti quantitativi superati i quali scatta l'obbligo del trust, sottolineando che si tratta di una materia delicata sulla quale occorre incidere in modo da non svilire le prerogative dei proprietari di beni. Evidenzia inoltre la propria posizione favorevole ad un sistema che colpisca l'atto e che quindi intervenga successivamente sui proprietari piuttosto che preventivamente, sottolineando altresì come su una materia del genere occorre riflettere bene sull'opportunità di conferire poteri molto rilevanti ad autorità indipendenti che non hanno la qualifica di organo costituzionale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, si riserva di presentare un emendamento volto a riformulare il testo degli articoli 7 e 8, tenendo conto delle varie istanze emerse nel corso della discussione. Quindi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 18.