I Commissione - Giovedì 3 maggio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 7 MAGGIO 2007


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ALLEGATO 1

Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati (C. 1667 Brugger).

EMENDAMENTO 2.1 DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE 2.01

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: Art. 2 - (Copertura finanziaria). 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.1.Il relatore.

Sopprimerlo.
0. 2. 01. 1.Donadi, Mura, Belisario.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: né mediante trasferimento di beni e di servizi.

Conseguentemente: al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 2. 01. 2.Donadi, Mura, Belisario.

Al comma 5, sopprimere le lettere b) ed f).
0. 2. 01. 3.Donadi, Mura, Belisario.

Al comma 5, sopprimere la lettera f).
0. 2. 01. 4.Donadi, Mura, Belisario.

Sopprimere il comma 6.
0. 2. 01. 5.Donadi, Mura, Belisario.

Al comma 6, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente:
Tale personale non ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, di enti pubblici e società con capitale interamente o parzialmente pubblico.
0. 2. 01. 6.Mura, Belisario.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
7. Beneficia del rimborso elettorale anche la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e che abbiano avuto il riconoscimento di gruppo parlamentare ad almeno un ramo del parlamento.
0. 2. 01. 7.Catone.


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ALLEGATO 2

Conflitto di interessi. (Nuovo testo C. 1318 Franceschini).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 7.200

All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: consistenza del patrimonio aggiungere la seguente: mobiliare.
0. 7. 200. 1. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

All'articolo 7, comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di governo).

1. Le cariche di cui all'articolo 3 sono incompatibili:
a) con la proprietà di un patrimonio superiore a 15 milioni di euro in beni la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) con la proprietà di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, tranne che si versi nell'ipotesi di cui al comma 2-ter dell'articolo 5.

2. L'Autorità, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Consob, dell'Autorità Antitrust e di altre eventuali autorità di settore interessate, accerta entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 6.
3. Della comunicazione e dell'invito indicato nel comma 2 vengono informati dall'Autorità il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il presidente del Consiglio dei Ministri. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri. L'invito ad esercitare l'opinione o ad eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 2 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 14, si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo.
5. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il


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presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
6. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere dal momento della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
7. Il titolare della carica di governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con l'Autorità un piano per conseguire l'obbiettivo. La causa dì incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data dì pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito ad esercitare l'opzione o ad eliminare la causa di incompatibilità.
0. 7. 200. 2. Boato, Bressa, Franco Russo.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: patrimonio aggiungere la parola: mobiliare.
0. 7. 200. 3. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.
0. 7. 200. 4. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
0. 7. 200. 5. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

All'articolo 7, comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di governo).

1. Le cariche di cui all'articolo 3 sono incompatibili:
a) con la proprietà di un patrimonio superiore a 15 milioni di euro ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato in beni la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) con la proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, tranne che si versi nell'ipotesi di cui al comma 2-ter dell'articolo 5.

2. L'Autorità, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Consob, dell'Autorità antitrust e di altre eventuali autorità di settore interessate, accerta entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 6.
3. Della comunicazione e dell'invito indicato nel comma 2 vengono informati dall'Autorità il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il presidente del Consiglio dei Ministri. Per la carica di sottosegretario e viceministro


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vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri. L'invito ad esercitare l'opinione o ad eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 2 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 14, si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo.
5. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
6. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere dal momento della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
7. Il titolare della carica di governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con l'Autorità gli adempimenti necessari per conseguire l'obbiettivo. La causa dì incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data dì pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito ad esercitare l'opzione o ad eliminare la causa di incompatibilità.
0. 7. 200. 2. (Nuova formulazione) Boato, Bressa, Franco Russo.

All'articolo 7, al comma 2, lettera a), dopo le parole: milioni di euro aggiungere le seguenti: ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato che.

Conseguentemente eliminare le parole: in beni la cui natura.
0. 7. 200. 6. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

All'articolo 7, al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: superiore a dieci milioni.
0. 7. 200. 7. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2, alla lettera d), dopo la parola: patrimoniale aggiungere la parola: mobiliare.
0. 7. 200. 8. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi di impresa individuale si applica il comma 2-bis dell'articolo 5.
0. 7. 200. 50. Il Relatore.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 2 per cento fino a: 10 per cento con le seguenti: 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 20 per cento.
0. 7. 200. 9. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al capoverso articolo 7, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il titolare della carica di governo che abbia la proprietà o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di una impresa di cui al comma 2, lettera c), deve optare per il mantenimento della carica di governo o il mantenimento della proprietà o del controllo dell'impresa. La situazione di incompatibilità può essere superata con la rinuncia alla concessione o autorizzazione.
0. 7. 200. 10. Zaccaria.


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Al comma 6, sostituire le parole: 10 giorni con le parole: 30 giorni.
0. 7. 200. 11. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

All'articolo 7, dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 le Autorità si pronunciano nel loro parere anche sulle misure a loro avviso ritenute necessarie per prevenire il conflitto d'interessi. Qualora si debba procedere alla istituzione di un trust cieco, le Autorità si pronunciano altresì sulle misure che il trustee deve assumere per garantire l'effettiva cecità del trust. All'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto d'interessi. Il parere delle Autorità è comunicato immediatamente al titolare della carica di governo; il parere è altresì allegato alle deliberazioni dell'Autorità.
0. 7. 200. 12. Franco Russo, Bressa, Zaccaria, Boato.

Al comma 7, sostituire le parole: entro il con le parole: entro l'ulteriore.
0. 7. 200. 13. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 8, dopo la parola: l'alienazione sopprimere le parole: dell'impresa o.
0. 7. 200. 14. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 8, sostituire le parole: dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute con le seguenti: delle partecipazioni.
0. 7. 200. 55. Il Relatore.

Al comma 8, dopo la parola: partecipazioni sopprimere le parole: su questa.
0. 7. 200. 15. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

All'articolo 7, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Il trust istituito ai sensi dell'articolo 8 ha ad oggetto solo valori mobiliari.
0. 7. 200. 16. Bressa, Franco Russo, Zaccaria, Boato.

All'articolo 7, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui ai commi precedenti risulti che il titolare della carica di Governo possiede la titolarità o il controllo anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di un'impresa nei settori di cui al comma 2 lettera b), ovvero che svolge prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di cui al comma 2 lettera c), l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e, qualora l'entità della stessa sia superiore a 8 milioni di euro, lo invita a procedere all'alienazione della quota eccedente, ovvero , nel caso si partecipazione azionaria, alla cessione delle azioni eccedenti i predetti 8 milioni di euro.
0. 7. 200. 17. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Sopprimere il comma 9 e conseguentemente al comma 11 dopo le parole: per l'alienazione aggiungere le parole: statale o parziale.
0. 7. 200. 18. Bruno, Boscetto, Santelli, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. L'opzione di cui al comma 8 deve essere comunicata all'Autorità con atto scritto entro 30 giorni del ricevimento della deliberazione.
0. 7. 200. 19. Bruno, Boscetto, Santelli, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 12, capoverso articolo 7, sostituire la parola: 120 con la seguente: 90.
0. 7. 200. 20. Zaccaria.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di governo una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del trust ai fini di cui alla presente legge è valido e che l'interessato é in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge.
0. 7. 200. 21. Bruno, Boscetto, Santelli, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

All'articolo 7, sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'Autorità rilascia una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del trust ai fini di cui alla presente legge è valido e che il trustee ha proceduto alla trasformazione del patrimonio nella misura ritenuta necessaria dall'Autorità stessa, nei termini previsti all'articolo 8, comma 3.
0. 7. 200. 22. Franco Russo, Mascia, Frias.

All'articolo 7, al comma 13, sostituire le parole: Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 8 con le seguenti: Completati gli adempimenti di cui ai commi precedenti.
0. 7. 200. 23. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 14 sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
0. 7. 200. 24. Bruno, Boscetto, Santelli, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

All'articolo 7, al comma 15, dopo le parole: atto istitutivo aggiungere le seguenti: del trust.
0. 7. 200. 25. Mascia, Franco Russo.

Al comma 15, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
0. 7. 200. 26. Bruno, Boscetto, Santelli, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 16 aggiungere in fine le seguenti parole: in tal caso decade immediatamente dalla carica.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 18.
0. 7. 200. 27. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 16, capoverso articolo 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e pertanto decade dalla carica medesima.
0. 7. 200. 28. Zaccaria.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, salvo le impugnazioni di cui all'articolo 14, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 50.000 euro a 150.000. Nel caso di persistente mancato esercizio dell'opzione si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo, in tal caso decade immediatamente dalla carica.
0. 7. 200. 29. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.


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Sostituire il comma 16, con il seguente:
11. Ove non venga esercitato il diritto di opzione entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero non vengano realizzate le alienazioni necessarie o la costituzione del trust, entro i termini previsti dalla legge e per responsabilità dell'interessato, l'Autorità riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche la fine dell'eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 17 e 18.
0. 7. 200. 30. Bruno, Boscetto, Santelli, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Nel caso di cui al comma 16, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro l'interessato, il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca della nomina del ministro interessato.
0. 7. 200. 31. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. Le deliberazioni di incompatibilità accertate dall'Autorità assumono efficacia con Decreto del Presidente della Repubblica quando riferite al Presidente del Consiglio dei ministri o a Ministri, e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando riferite a viceministri, Sottosegretari e commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
0. 7. 200. 32. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso articolo 7-bis, sopprimere le parole: salvo che l'Autorità disponga diversamente.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: Se l'Autorità non ha disposto diversamente,.
0. 7. 200. 33. Zaccaria.

All'articolo 7-bis, al comma 2 sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
0. 7. 200. 34. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

All'articolo 7-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi di incompatibilità.
0. 7. 200. 35. Zaccaria, Franco Russo, Bressa, Boato.

ART. 7.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 7.
(Separazione degli interessi).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 7, l'Autorità provvede


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comunque agli accertamenti, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
2. L'Autorità procede a norma del presente articolo:
a) quando il titolare della carica di governo possieda un patrimonio superiore a 15 milioni di euro in beni la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di governo attribuitegli, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) quando il titolare della carica di governo possieda, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
c) quando l'impresa del titolare della carica di governo svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato;
d) quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nel medesimo settore di mercato, superiore a dieci milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

3. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 2 ed il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera d) del comma 2 sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
4. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 10 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
5. Nei casi previsti dalla lettera d) del comma 2 l'Autorità valuta, in particolare, se il governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera.
6. L'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi il conflitto di interessi di cui al comma 2, chiede il parere della Commissione nazionale per la le società e la borsa, dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e delle competenti autorità di settore, concordando un termine breve, non superiore a dieci giorni, per l'espressione del parere.
7. L'Autorità, acquisiti i pareri degli enti indicati nel comma precedente, con la informativa di cui al comma 2, qualora ne esistano i presupposti, convoca l'interessato, gli comunica la configurabilità del conflitto di interessi, e lo invita, qualora non condivida le valutazioni pervenutegli, a trasmettere le sue osservazioni entro il termine di quindici giorni.
8. L'Autorità, valutate le osservazioni dell'interessato, se ritiene che si configuri il conflitto di interessi, delibera di invitarlo ad optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle indicate soglie di rilevanza, indicando tale misura, ovvero la costituzione di un trust a norma dell'articolo 8 della presente legge.
9. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di costituire un trust con le caratteristiche di cui all'articolo 8 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un analogo trust.
10. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 8.


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11. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione, alla stessa deve provvedersi, secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un trust con le caratteristiche di cui all'articolo 8.
12. Il completamento delle operazioni di alienazione previste nel piano di cui al comma 11 deve avvenire entro i successivi centoventi giorni, prorogabili dall'Autorità per non più di altri centoventi giorni, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.
13. Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 12, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere, secondo quanto previsto dall'articolo 6, i casi in cui è tenuto comunque ad astenersi.
14. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un trust come disciplinato all'articolo 8, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.
15. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di elementi dell'atto costitutivo ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
16. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 14, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo.
17. Nel caso di cui al comma 16, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere il presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
18. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere da tale momento tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

Art. 7-bis.
(Effetti dell'invito all'opzione).

1. Dal momento dell'invito all'opzione di cui al comma 8 dell'articolo 7, l'esercizio del diritto di voto delle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, facciano parte delle attività patrimoniali degli interessati, è sospeso sino all'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, salvo che l'Autorità disponga diversamente.
2. Se l'Autorità non ha disposto diversamente, nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società nelle quali i titolari delle cariche di governo possiedono partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono convocate dagli organi statutariamente competenti per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori.
3. Se l'assemblea non è convocata nel termine indicato nel comma 2, il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, su ricorso dell'Autorità, ordina per decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.
4. Con l'invito all'opzione l'Autorità stabilisce, con propria deliberazione scritta, che, in attesa del completamento


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delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo, che si trovi in una delle situazioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 6, deve astenersi dal prendere decisioni, partecipare a deliberazioni o adottare provvedimenti in materie che possano configurare conflitto di interessi.
7. 200. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 8.200 del relatore

Sopprimere il comma 4.
0. 8. 200. 1. Il Governo.

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: prevedere il potere di aggiungere le seguenti: trasformazione.
0. 8. 200. 3. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: individuare un trustee aggiungere le seguenti: che viene scelto sull'interno di una lise predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, fra gli iscritti all'Albo dei gestori.
0. 8. 200. 4. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: individuare un trustee aggiungere le seguenti: che viene scelto sull'interno di una lise predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, fra gli iscritti all'Albo dei gestori.
0. 8. 200. 4. (Nuova formulazione) Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro 90 giorni dalla istituzione del trust, ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 13, il trustee provvede alla trasformazione del patrimonio conferito nella misura indicata dall'Autorità.
0. 8. 200. 5. Zaccaria.

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis)
essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 39.
0. 8. 200. 2. Franco Russo, Bressa, Zaccaria, Boato.

Al comma 10, dopo le parole: codice civile aggiungere il seguente periodo: sulle controversie concernenti l'attività del gestore si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17 terzo comma della convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.
0. 8. 200. 6. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disciplina del trust).

1. Ai trust istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.
2. La legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge.


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3. In ogni caso, i suddetti trust per ottenere l'approvazione dell'Autorità, devono conformarsi, alle disposizioni di cui al presente articolo, non devono essere idonei ad eludere le disposizioni della presente legge, devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.
4. Il trust istituito a norma dei commi 1 e 2 deve esser riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge nonché ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione.
5. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve in ogni caso:
a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati motivi, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente;
b) prevedere il potere di gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al successivo comma 4;
d) individuare i beneficiari del trust; il beneficiario può coincidere anche con il disponente;
e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un «guardiano», indicarlo nell'Autorità, la quale vigila, in ogni caso, sul corretto andamento del trust, secondo quanto previsto al comma 12; in tal caso l'atto istitutivo del trust dovrà prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, salvo che sussista dolo o colpa grave;
f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, avanti ad un conciliatore nominato dall'Autorità o da soggetto o ente dalla stessa individuato;
g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee soggetti all'approvazione dell'Autorità.

6. Il trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee;
c) avere una consolidata esperienza in materia di trust;
d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;
g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del trust;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei tre anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del trust;
i) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi


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conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
m) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
p) avere una copertura assicurativa, rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, congrua rispetto all'entità del patrimonio gestito;
q) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

7. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;
b) non comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo, o ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 8, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
c) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust costituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha costituito un trust di cui è trustee;
e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti penali o civili nei suoi confronti per malagestione o violazione degli obblighi fiduciari che gli fanno carico e quindi dimettersi dall'ufficio;
g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in trust da parte del conferente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del trust;
h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari, e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo di trust, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;
i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.


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8. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il conferente individua entro quaranta giorni un nuovo trustee da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 7.

9. Qualsiasi comunicazione tra la carica di governo, eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo, altri eventuali beneficiari o le persone di cui all'articolo 4 comma 8.
10. Il trustee, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 10, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile.
11. Non sono ammesse clausole di esclusione della responsabilità del trustee in caso di:
a) divulgazione di informazioni relative al trust ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo, o autorizzate dall'Autorità;
b) conflitto di interessi come inteso al comma 6, lettera c), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del trust prescelta dal disponente.

12. Il trustee che violi le prescrizioni della presente legge può essere revocato dall'Autorità o dal disponente previa autorizzazione dell'Autorità. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del trustee, il titolare della carica di Governo che ha costituito il trust provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.
13. Il trustee che incorre in una delle condotte di cui al comma 9 non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti ai sensi della presente legge.
14. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del trust sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto istitutivo del medesimo.
8. 200. Il relatore.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, posseduti dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4, eseguite in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento nel trust di cui all'articolo 8 di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini della costituzione del trust e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. Ove la legge regolatrice del trust o l'atto di costituzione prevedano che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto in parte imputati al patrimonio stesso, questi ultimi sono regolati dalle norme fiscale relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
9. 02. (Nuova formulazione) Governo.


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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9.0.200.

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 9-bis.
0. 9. 0. 200. 1. Governo.

Al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 9-ter sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
0. 9. 0. 200. 2. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Disposizioni fiscali).

1. Il trasferimento di beni mobili al trustee, o dal trustee ai beneficiari al termine del trust, non da luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
2. Il trasferimento di beni immobili al trustee, o dal trustee ai beneficiari al termine del trust, è esente da ogni imposta diretta o indiretta.
3. L'atto istitutivo di trust è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
4. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati ai beneficiari secondo come l'atto istitutivo prevede e secondo la tipologia di reddito ai quali tali proventi afferiscono. Il trustee applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 9-ter.
(Violazioni all'obbligo di dichiarazione).

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dall'articolo 4 al titolare della carica di governo, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.
2. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.
3. La sanzione prevista nel comma 2 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
4. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 8 dell'articolo 4 al coniuge, a parenti ed affini entro il secondo grado nonché alle persone stabilmente conviventi con il titolare della carica di governo non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.
5. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma precedente, la Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
6. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione, di cui al presente articolo, il Presidente dell'Autorità informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.

Art. 9-quater.
(Violazioni dell'obbligo di astensione).

1. In caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dall'articolo 6, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
2. In ogni caso, l'Autorità informa senza ritardo l'autorità giudiziaria.

Conseguentemente,
all'articolo 4, sopprimere i commi da 10 a 15;


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all'articolo 6, sopprimere il comma 6;
prima dell'articolo 9-
ter, aggiungere il seguente capo: «Capo II-bis - Sanzioni».
9. 0. 200. Il relatore.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Violazioni all'obbligo di dichiarazione).

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dall'articolo 4 al titolare della carica di governo, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.
2. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.
3. La sanzione prevista nel comma 2 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
4. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 8 dell'articolo 4 al coniuge, a parenti ed affini entro il secondo grado nonché alle persone stabilmente conviventi con il titolare della carica di governo non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.
5. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma precedente, la Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
6. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione, di cui al presente articolo, il Presidente dell'Autorità informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.

Art. 9-ter.
(Violazioni dell'obbligo di astensione).

1. In caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dall'articolo 6, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
2. In ogni caso, l'Autorità informa senza ritardo l'autorità giudiziaria.

Conseguentemente,
all'articolo 4, sopprimere i commi da 10 a 15;
all'articolo 6, sopprimere il comma 6;
prima dell'articolo 9-
ter, aggiungere il seguente capo: «Capo II-bis - Sanzioni».
9. 0. 200. (Nuova formulazione) Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 10.200

Al comma 1 sopprimere le parole: e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari ovvero un vantaggio economicamente rilevante e.
0. 10. 200. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: idoneo ad con le seguenti: allo scopo di.
0. 10. 200. 2. Il Governo.


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Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 10. 200. 3. Il Governo.

Al comma 4, sopprimere le parole: da un convivente del medesimo.
0. 10. 200. 4. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 4, sostituire le parole da: un'impresa fino alla fine del comma con le seguenti: imprese o società di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero con le quali abbia intrattenuto rapporti di lavoro o di gestione o dalle quali abbia ottenuto finanziamenti o contributi per lo svolgimento di campagne elettorali per elezioni popolari.
0. 10. 200. 5. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, oltre alle sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ottenuto.
2. Si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 20.000 euro a chi, rivestendo una delle cariche indicate nel primo comma dell'articolo 2, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, idoneo ad arrecare ad altro componente dello stesso organo cui egli appartiene, al di lui coniuge, al parente o affine entro il secondo grado, o a persona con lui stabilmente convivente per ragioni diverse dal lavoro domestico, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale fanno parte quel componente, il coniuge o le altre persone sopraindicate. Quando il vantaggio è conseguito si applica altresì la sanzione prevista nel comma 1.
3. La decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.
4. La stessa sanzione è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3, se, in presenza delle stesse condizioni, il medesimo vantaggio economico è conseguito dal coniuge, da un parente o affine entro il secondo grado, da un convivente del medesimo, o da un'impresa di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
10. 200. Il relatore.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di


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interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, oltre alle sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ottenuto.
2. Si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 20.000 euro a chi, rivestendo una delle cariche indicate nel primo comma dell'articolo 2, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, idoneo ad arrecare ad altro componente dello stesso organo cui egli appartiene, al di lui coniuge, al parente o affine entro il secondo grado, o a persona con lui stabilmente convivente per ragioni diverse dal lavoro domestico, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale fanno parte quel componente, il coniuge o le altre persone sopraindicate. Quando il vantaggio è conseguito si applica altresì la sanzione prevista nel comma 1.
3. La decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.
4. La stessa sanzione è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 che, in presenza delle stesse condizioni, arreca consapevolmente il medesimo vantaggio economico al coniuge, a un parente o affine entro il secondo grado, a persona stabilmente convivente con il medesimo non a scopo di lavoro domestico o da un'impresa di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
10. 200. (Nuova formulazione) Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 11.250.

Sopprimerlo.

Conseguentemente,
al comma 1 dell'articolo 4, alinea, sostituire le parole:
di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10 con le seguenti: garante della concorrenza e del mercato;
all'articolo 7 come modificato dall'emendamento 7.200 del Relatore le parole: , dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sono soppresse;
l'articolo 12 come modificato dall'emendamento 12.100 del Relatore è sostituito con il seguente:

Art. 12.

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 297, è integrato di 50 unità.
L'articolo 13 come modificato dall'emendamento 13.100 del Relatore è sostituto con il seguente:

Art. 13.

1. L'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato esercita, in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione, tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3.
2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che


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garantiscono ai soggetti cui si applicano le disposizioni della presente legge la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
3. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
0. 11. 250. 1. Ronconi.

Al comma 1, sopprimere le parole: per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Conseguentemente, alla rubrica e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: per la prevenzione e il contrasto della corruzione.
0. 11. 250. 2. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 1, sostituire le parole: per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre con la seguente: sulle.

Conseguentemente, alla rubrica e ovunque ricorrano, sostituire le parole: per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre con le seguenti: sulle.
0. 11. 250. 2. (Nuova formulazione) Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
coloro che esercitano o abbiano esercitato nei cinque anni precedenti un mandato parlamentare italiano o europeo.
0. 11. 250. 3. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:
d-bis)
coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
0. 11. 250. 4. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: terzo grado o conviventi con le seguenti: secondo grado.
0. 11. 250. 5. Bruno, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente».
0. 11. 250. 6. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni di dissenso con le seguenti: a maggioranza dei componenti, salvo gli eventuali casi di astensione di cui al comma 8, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni di dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
0. 11. 250. 7. Franco Russo, Mascia, Frias.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Istituzione dell'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituita l'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi e per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, uno, con funzione di presidente, nominato dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.
3. L'elezione da parte di ciascuna Camera ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Vengono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Possono far parte dell'Autorità i professori ordinari di università in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
5. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta regionale, o di amministratore locale, come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al terzo grado o conviventi di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 3.

6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 8, lettera a).
7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
g) candidarsi in elezioni popolari o sostenere pubblicamente candidati in elezioni popolari.

8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza,


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e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
9. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 3 quando:
a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti o consulenti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni ed il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
b) titolare di una carica di Governo;
c) giudice costituzionale;
d) membro del Consiglio superiore della magistratura, se non in quanto membro di diritto;
e) componente di altra Autorità indipendente;
f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
g) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
i) Presidente di Regione o Provincia autonoma, nonché componente dei relativi Consigli o Giunte;
l) Presidente di Provincia o Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. L'adozione di qualunque atto, deliberazione o decisione da parte dell'Autorità deve avvenire a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso.
14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente,
all'articolo 4:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole:
Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi aggiungere le seguenti: e per la prevenzione


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e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione

prima dell'articolo 11:
aggiungere il seguente capo:
«Capo III - Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi».

all'articolo 12:
al comma 2, dopo le parole:
Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inserire le seguenti: , nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3-bis,
al comma 3, premettere le seguenti parole: Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3-bis,
dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.;
al comma 4, aggiungere in fine le parole: nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.;

all'articolo 13:
dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario, ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

all'articolo 18:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
per l'anno 2007, quanto a 2.350.000 di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1.580.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 641.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 30.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 399.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
per l'anno 2008, quanto a 1.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 4.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
per l'anno 2009: quanto 900.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 2.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 2.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.


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all'articolo 19:
aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soppresso.
11. 250. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,.
12. 100. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: si avvale inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 100. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 3, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.
14. 200. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 15.100. del relatore.

Sopprimerlo.

Conseguentemente
Al comma 1 dell'articolo 3 aggiungere, infine, le seguenti parole:
nonché ai Presidenti, agli assessori e ai presidenti dei consigli di Regioni compatibilmente con quanto indicato dall'articolo 16, ai Presidenti, agli assessori e ai presidenti dei consigli di Province, ai Sindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli di Comuni superiori ai quindicimila abitanti.
all'articolo 7 comma 2 lettera c), come modificato dall'emendamento 7.200 del Relatore,
dopo le parole:
rilasciata dallo Stato sono aggiunte le seguenti: dal Comune o dalla Provincia.
0. 15. 100. 1. Ronconi.

Al comma 1 sostituire le parole: Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con le seguenti: Ministro per le Riforme istituzionali, il Ministro dell'Interno.
0. 15. 100. 2. Governo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge e in particolare dal comma 1-bis del presente articolo, per:
a) integrare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», relativamente alla disciplina del conflitto di interessi;


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b) dettare disposizioni per assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge, e per prevenire e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2 della presente legge, con riguardo ai Presidenti delle Regioni e dei membri delle Giunte regionali.

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite dalla presente legge.

Conseguentemente:
al medesimo articolo 15:
al comma 2, sostituire le parole:
il decreto legislativo di cui al comma 1 con le seguenti: i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a);
al comma 3, sostituire le parole: il decreto legislativo di cui al comma 1 con le seguenti: i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a);
alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dei Presidenti di Regione e dei membri della Giunte regionali;

all'articolo 16:
sopprimere il comma 1;
sostituire la rubrica con la seguente:
Principi in materia di incompatibilità dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali.
15. 100. Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
15. 200. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: su delega della predetta autorità, inserire le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
17. 100. Il Relatore.