VIII Commissione - Giovedì 3 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 (Nuovo testo C. 585 Di Gioia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Dussin.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Criteri per la ripartizione dei fondi).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2, annualmente, fino al completamento della ricostruzione, fissa le seguenti priorità:
a) il Comune di San Giuliano di Puglia, quale Comune totalmente evacuato;
b) i Comuni indicati nei decreti ministeriali 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, colpiti da evento sismico, con scosse di intensità pari o superiori al VI grado della scala Mercalli;
c) i rimanenti comuni indicati nell'articolo 1».
2. 01.Astore.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Dussin.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Compiti delle regioni).

1. Le regioni provvedono alla ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, prodispongono, d'intesa con gli enti locali interessati, il quadro complessivo dei danni, il relativo fabbisogno e il programma finanziario della ricostruzione, e destinano le risorse a disposizione alle seguenti tipologie di intervento:
a) ricostruzione o recupero di edifici di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici;
b) ricostruzione o recupero dell'edilizia residenziale pubblica e delle opere di urbanizzazione secondaria;
c) ricostruzione o recupero dell'edilizia residenziale privata;
d) ripristino e incentivazione delle attività produttive».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. 2.Dussin.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Dussin.


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ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Dussin.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Dussin.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Dussin.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Dussin.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1.Dussin.

Sopprimere il comma 1.
9. 2.Dussin.

Sopprimere il comma 2.
9. 3.Dussin.

Sopprimere il comma 3.
9. 4.Dussin.

Sopprimere il comma 4.
9. 5.Dussin.

Sopprimere il comma 5.
9. 6.Dussin.

Sopprimere il comma 6.
9. 7.Dussin.

Sopprimere il comma 7.
9. 8.Dussin.

Sopprimere il comma 8.
9. 9.Dussin.

Sopprimere il comma 9.
9. 10.Dussin.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1.Dussin.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1.Dussin.


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ALLEGATO 2

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 (Nuovo testo C. 585 Di Gioia).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Nel corso della seduta del 14 marzo 2007, nell'ambito dell'attività del comitato ristretto, è stato elaborato un nuovo testo che rispetto al precedente introduce sostanziali novità.
In particolare, sono stati ridotti gli stanziamenti in origine previsti per le finalità che il disegno di legge si propone di perseguire, in virtù del fatto che a favore del Molise e della Puglia nella finanziaria 2007 sono state assegnate risorse per nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Inoltre, sono state recepite le osservazioni di questo Ministero sul necessario coordinamento tra il disegno di legge in esame ed i precedenti interventi normativi adottati al fine di soddisfare le esigenze delle regioni colpite da eventi sismici. Nello specifico si fa riferimento alle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - emanate su iniziativa del Dipartimento della protezione civile - e dalla legge 245/2002, che ha istituito Commissari delegati nelle persone dei Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. Infatti, nel nuovo testo è stato inserito l'articolo 11 che fa salva l'applicazione del citato impianto normativo.
È stato infine accolto l'invito di questo Ministero, con specifico riferimento all'articolo 9, a coordinare il testo con il codice appalti. Tuttavia al riguardo continua a non condividersi la deroga che viene prevista al comma 7 dello stesso articolo 9 ove si stabilisce che «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico eseguiti da privati, singoli o riuniti in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui al medesimo». Infatti ai sensi dell'articolo 32 del nuovo codice solo i lavori affidati da privati fino all'importo di un milione di euro, ancorché fruenti di contributo pubblico, non sono soggetti ad alcuna delle disposizioni del Codice stesso. Nella proposta normativa invece si introduce una deroga generalizzata senza prevedere il tetto individuato dal legislatore nel codice appalti.
Si ritiene pertanto necessario precisare la soglia di riferimento ai fini dell'applicazione del codice appalti eliminando una deroga che, oltre ad essere inopportuna in quanto in contrasto con l'attuale normativa in vigore, rischia di sottostare a profili di incompatibilità con il diritto comunitario.
Si evidenzia, inoltre, che è da ultimo intervenuto sul provvedimento il parere della Ragioneria generale dello Stato, che ha richiesto alle Amministrazioni competenti, da un lato, un'apposita relazione tecnica indicante la stima del fabbisogno complessivo, le assegnazioni fino ad ora effettuate ed il fabbisogno residuo e, dall'altro, la modifica di specifiche parti del testo al fine di renderlo più compatibile con le esigenze di controllo della spesa pubblica.
Preliminarmente, si riferisce al riguardo che questo dicastero ha evidenziato l'impossibilità di redigere una relazione tecnica nelle forme rituali; infatti, è lo stesso progetto di legge a demandare a successive intese istituzionali di programma


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tra Governo, regioni ed enti locali, ovvero agli enti territoriali a seconda dei casi, la pianificazione dettagliata dei futuri interventi di ricostruzione, che dovranno avvenire sulla base di criteri selettivi da individuarsi da parte di regioni e comuni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in aderenza ai principi generali indicati dalla stessa legge; quanto sopra, evidentemente, sempre e solo entro i limiti dello stanziamento di fondi previsto dall'articolo 2, da assegnarsi in ragione dei predetti indici di priorità.
Con specifico riferimento alle ulteriori richieste di modifica del testo, si formulano i seguenti elementi di valutazione da sottoporre all'attenzione della Commissione, in attesa che sulle problematiche esposte si pronunci, come da prassi, la Commissione bilancio, parimenti investita dell'esame del provvedimento in sede consultiva:
1. Art. 1, commi 2 e 3: Al fine di non determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria la Ragioneria richiede di esplicitare che ai comuni di cui all'articolato si applicano solo le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame. La conseguenza della modifica richiesta sembra consistere nell'esclusione dei predetti comuni dai benefici finanziari previsti da altre disposizioni di legge quale, da ultimo, la legge finanziaria 2007. È quindi necessario che la Commissione valuti con attenzione la richiesta di modifica, tenuto conto che l'attuale formulazione del testo non sembra in ogni caso idonea a generare negativi effetti sulla spesa; il provvedimento, infatti, prevede un ammontare complessivo massimo di spesa da ripartire tra gli ipotetici beneficiari solo fino all'esaurimento del budget inizialmente fissato, con effetti neutri per la finanza pubblica fatta eccezione per quelli già indicati nel provvedimento stesso;
2. Art. 2, comma 1: Viene richiesto di specificare le modalità di riparto dello stanziamento di euro 150 milioni previsto dalla proposta di legge. Al riguardo, si rileva che lo stesso progetto di legge demanda a successive intese istituzionali di programma tra Governo, regioni ed enti locali, ovvero agli enti territoriali a seconda dei casi, la pianificazione dettagliata dei futuri interventi di ricostruzione, sulla base dei quali potrà poi determinarsi la ripartizioni dei relativi fondi; poiché non sembra possibile, in assenza delle preventiva individuazione delle azioni da porre in essere, pervenire ad un concreto riparto dello stanziamento, si demanda alla Commissione l'eventualità di riformulare la disposizione nel senso richiesto;
3. Art. 2, comma 2: La Ragioneria chiede di indicare quali finalizzazioni si intende ridurre nell'ambito del «Fondo speciale» dello stato di previsione del MEF. L'osservazione è corretta è potrà, pertanto, provvedersi nel senso richiesto anche secondo modalità che saranno esplicitate dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Art. 2, commi 3 e 4: Viene eccepito che lo Stato non può autorizzare la contrazione di mutui da parte delle regioni con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato stesso ma, eventualmente, concedere contributi pluriennali. Conseguentemente, viene evidenziata la necessità di prevedere che il contributo di euro 35 milioni sia destinato alle finalità di cui al comma 1 e non a quelle di cui al comma 3, poiché non corrette. Peraltro, per quanto concerne nello specifico la copertura finanziaria, la Ragioneria rileva che sugli accantonamenti dei ministeri interessati non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti allo scopo indicato. Andrà conseguentemente valutata l'opportunità di modificare la norma nel senso richiesto con la contestuale riduzione delle somme da stanziare in modo da assicurare la copertura finanziaria richiesta;
5. Art. 3, comma 1: Viene chiesto di specificare se trattasi di risorse previste dalla proposta di legge o di quelle autorizzate a legislazione vigente o entrambe. L'osservazione è fondata, alla luce delle diverse fonti normative che prevedono contributi per la ricostruzione. Si ritiene, di conseguenza, che il testo possa essere


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modificato in modo da esplicitare che l'intesa istituzionale di programma è da utilizzare per la programmazione di tutti gli interventi di ricostruzione, ivi compresi quelli già autorizzati con altri atti normativi;
6. Art. 3, comma 3: Si rileva come le attività previste alle lettere c), d) ed e) possano creare oneri non quantificabili senza che sia specificato se esse gravino o meno sulle risorse stanziate dalla legge. Al riguardo, si osserva che l'articolo 3 comma 1 specifica che l'intesa istituzionale di programma ha ad oggetto anche l'aspetto relativo alle risorse, nell'ambito del quale verranno dettagliatamente definiti gli oneri necessari allo svolgimento delle attività ivi previste che graveranno nel contesto dei finanziamenti introdotti dalla proposta di legge. In ogni caso, la Commissione dovrà valutare l'opportunità di recepire in toto la proposta della Ragioneria eventualmente specificando, in maniera più dettagliata, le modalità attraverso cui far ricadere gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e) nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge;
7. Artt. 5, 6 e 7: La Ragioneria chiede di specificare che gli interventi previsti dalle singole disposizioni saranno realizzati con le risorse stanziate nella proposta di legge. In realtà, la specificazione richiesta sembra già contenuta nell'articolo 2, comma 1, nonché nelle finalità definite nell'ambito di ciascun articolo in contestazione che, individuando gli obiettivi perseguiti, circoscrive il contesto di riferimento. Si demanda, in ogni caso, alla Commissione l'opportunità di modificare il testo nel senso richiesto;
8. Art. 8, commi 1 e 2: La Ragioneria esprime parere contrario sulla disposizione in quanto l'impiego del CNR, di tecnici degli enti locali e dei VV.FF potrebbe creare oneri non quantificabili. Al riguardo si osserva che le attività previste dalla proposta sembrano riconducibili, per larga parte, ai compiti ordinari che vengono esplicati dagli organi sopra specificati e, pertanto, non sono idonee a determinare oneri aggiuntivi. Ciò premesso, si demanda alla Commissione ogni valutazione in merito all'accoglibilità della proposta eventualmente prevedendo espressamente che eventuali oneri aggiuntivi potranno essere coperti a valere sulle risorse complessive stanziate nel provvedimento in esame;
9. Art. 8, comma 3: è stato chiesto di integrare la disposizione in modo da prevedere che le somme sono versate in conto entrate dello Stato e che la riassegnazione deve essere disposta con decreti del MEF. Non si rilevano, al riguardo, problemi ostativi ad una riformulazione della norma nel senso richiesto;
10. Art. 9, comma 2: Viene eccepito che la deroga al codice dei contratti pubblici non è conforme ai principi comunitari. L'osservazione è da tempo condivisa da questo dicastero ed è già stata presentata in questa sede. È dunque opportuna la modifica del testo nel senso richiesto;
11. Art. 9, comma 3: viene eccepito che appare non comprensibile il richiamo all'articolo 53 del codice appalti, in quanto norma di carattere generale, ai fini dell'accelerazione del procedimento in caso di ripristino o restauro di opere pubbliche danneggiate. Non si hanno, al riguardo, osservazioni, ritenendosi al contrario che la disposizione, così come formulata, può ingenerare difficoltà interpretative lasciando intendere una facoltatività nell'applicazione del codice appalti. Per analoghe ragioni risultano condivisibili le osservazioni relative ai successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo 9;
12. Art. 11: La Ragioneria chiede di prevedere, nel contesto della norma, il preventivo assenso del Dipartimento per la protezione civile. Al riguardo si osserva che la norma stessa, di mero richiamo alla disciplina vigente, già stabilisce l'applicazione del decreto legge 245/2002, il quale introduce un ruolo attivo della Protezione Civile nell'ambito della fattispecie in esame; sicché sembra superflua la richiesta di modifica.