VI Commissione - Marted́ 8 maggio 2007


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ALLEGATO

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. C. 2272-bis Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2272-bis, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale;
rilevato come il provvedimento si proponga l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico del Paese, attraverso un insieme articolato di interventi, ia sul piano della tutela della concorrenza, sia sul piano della tutela dei consumatori, sia su quello della riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi;
evidenziato come l'intervento legislativo si ponga in significativa consonanza con le misure già introdotte nel corso del primo anno di legislatura al fine di incrementare il livello di apertura concorrenziale di molti settori dell'economia nazionale, proseguendo in quel processo di liberalizzazione che costituisce uno degli elementi qualificanti del programma di Governo;
segnalata l'opportunità proseguire lungo tale piano di azione, al fine di estendere ulteriormente la portata delle misure di liberalizzazione e di proseguire negli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa, dedicando, in tale contesto, particolare attenzione al settore tributario, al fine di migliorare la qualità dei rapporti tra Fisco e contribuenti e di contribuire in tal modo ad assicurare un più elevato livello di ottemperanza agli obblighi tributari;
evidenziato favorevolmente il contenuto dell'articolo 21, il quale si pone l'obiettivo di ampliare la partecipazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale delle società, al fine di ridurre la dipendenza delle imprese stesse dal capitale di debito, in un'ottica di modernizzazione del sistema produttivo nazionale che appare decisivo per superare molte degli ostacoli alla crescita del sistema economico del nostro Paese;
condivisa la finalità, posta a fondamento dell'articolo 32, recante la nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto, di proseguire gli interventi legislativi già adottati del Governo per riequilibrare i rapporti tra risparmiatori e sistema bancario e favorire una migliore trasparenza delle condizioni contrattuali, in un'ottica di rafforzamento e modernizzazione del sistema finanziario nazionale nel suo complesso;
valutato positivamente l'obiettivo della norma di delega di cui all'articolo 33, relativa alla modernizzazione degli strumenti di pagamento, al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, nonché di favorire la trasparenza delle transazioni finanziarie, che può costituire uno strumento utile per il contrasto all'evasione fiscale ed ai fenomeni del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, nonché al finanziamento delle attività terroristiche;
sottolineata l'esigenza che la riforma del regime giuridico dei veicoli, da tempo


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attesa e certamente necessaria, venga realizzata ponendo la necessaria attenzione a tutti gli aspetti di criticità che tale intervento comporta, al fine di contemperare gli obiettivi di snellimento burocratico con quello di garanzia delle transazioni, di tutela dei contraenti e di protezione della sicurezza della circolazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento all'articolo 36, il quale prevede l'abolizione del pubblico registro automobilistico, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, unitamente agli articoli da 37 a 41, sia in considerazione dei rischi sul piano della certezza giuridica e della sicurezza nelle transazioni relative ai veicoli che tali previsioni possono determinare, sia in considerazione del venir meno di un ammontare rilevante di entrate tributarie derivanti dell'imposta di bollo sulle formalità di trascrizione; in alternativa, provveda la Commissione a riformulare la disposizione, nel senso di prevedere la semplificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, unificandoli in un procedimento unico di registrazione dei dati, prevedendo di sostituire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà con una carta del veicolo, nonché eventualmente anche attraverso l'abolizione del Pubblico registro automobilistico e l'istituzione, presso l'Automobile Club d'Italia, di un Registro automobilistico nazionale;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), la quale prevede l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di società di capitali sottoscritto o acquistato da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ovvero la possibilità di dedurre dal reddito imponibile una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso nel capitale stesso di tali OICVM, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la previsione agevolativa ivi contenuta si applica agli OICVM italiani ed esteri, nonché agli intermediari finanziari esercenti attività di assunzione di partecipazioni iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) sempre con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la previsione secondo cui la successiva alienazione della parte acquisita determina la cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi, non comporta la restituzione dell'agevolazione fruita fino a quel momento;
c) con riferimento all'articolo 21, comma 5, il quale contiene la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle deleghe di cui al medesimo articolo 21 e di cui all'articolo 33 non debbano complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valuti la Commissione di merito se l'introduzione di agevolazioni di natura fiscale in favore di società, non possa invece comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cui sussistenza potrebbe contrastare con la clausola di invarianza degli oneri prevista dalla disposizione;
d) con riferimento all'articolo 32, comma 1, il quale prevede che siano nulle le clausole aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, le clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e le clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, valuti la Commissione di merito se tali norme non debbano


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essere più appropriatamente formulate come novella al codice civile, relativamente alla disciplina del contratto di apertura di credito;
e) con riferimento all'articolo 33, comma 1, contenente disposizioni di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere maggiormente conto, con particolare riguardo ai criteri indicati nella lettera h), delle competenze attribuite dall'ordinamento attuale alla Banca d'Italia, anche quale componente del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, anche al fine di assicurare il coordinamento tra le varie autorità operanti nel settore;
f) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera a) la quale indica, tra i criteri di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, la progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto la nozione di «moneta elettronica», che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-ter), del Testo unico bancario, indica un «valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente», appare utilizzata in senso atecnico, escludendo, ad esempio, dalla disciplina in esame le carte di credito;
g) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), la quale prevede la graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni, e ad altri soggetti appartenenti a «specifiche categorie economiche», valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in considerazione dell'eccessiva genericità, ai fini dell'esercizio della delega, dell'espressione «specifiche categorie economiche», comprendendo in tale categoria anche le imprese di investimento;
h) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera e), la quale prevede l'introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto anche in questo caso la nozione di «moneta elettronica» appare utilizzata in senso atecnico, nonché di chiarire il meccanismo che dovrà consentire l'introduzione di incentivi ad invarianza del gettito;
i) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera f), la quale dispone la revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, prevedendo la revisione, in termini più favorevoli, del trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il meccanismo che dovrà rendere più favorevole il trattamento tributario ed assicurare, al contempo, l'invarianza del gettito;
l) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera m), la quale dispone che si debba prevedere l'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e


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delle banche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, la quale prevede la stipula di convenzioni soltanto con la società Poste italiane S.p.A. o con banche, mentre non prevede che le stesse convenzioni possano essere stipulate, al fine di garantire parità di concorrenza, con intermediari emittenti carte di pagamento ovvero con istituti di moneta elettronica abilitati ai sensi del Testo unico bancario;
m) con riferimento al comma 6 dell'articolo 33, il quale dispone che le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe in esso contenuto debbano essere adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, valuti la Commissine di merito l'opportunità di tenere conto, ai fini del necessario coordinamento dell'azione normativa e regolamentare, il ruolo attualmente svolto dalla Banca d'Italia e riconosciuto dalle stesse disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, il quale prevede, agli articoli 38 e 62 il coinvolgimento della Banca d'Italia in materia di pagamenti informatici, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi;
n) con riferimento all'articolo 38, il quale disciplina la tassazione degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti su veicoli, in conseguenza dell'abolizione del pubblico registro automobilistico, disposta dall'articolo 36 del disegno di legge, e dell'obbligo, previsto dallo stesso articolo, di registrare i suddetti atti nell'archivio nazionale dei veicoli, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, prevedendo che l'imposta di trascrizione, continui ad applicarsi «alla registrazione degli atti», piuttosto che agli atti stessi, nonché di individuare con precisione il momento a decorrere dal quale la predetta imposta si applicherà in conseguenza della registrazione degli atti nell'archivio nazionale dei veicoli, anziché per le formalità eseguite nel pubblico registro automobilistico, di cui si dispone l'abolizione.