VII Commissione - Marted́ 8 maggio 2007


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ALLEGATO 1

5-00746 Dioguardi e De Simone: Problemi inerenti lo svolgimento del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici della Regione Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, sulla base di notizie riportate dalla stampa e di un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Palermo da parte di alcuni candidati, formula alcune osservazioni circa lo svolgimento del corso-concorso per dirigenti scolastici nella regione Sicilia; in particolare, esprime dubbi circa la piena legittimità dei criteri di composizione della commissione esaminatrice e sull'equità dei giudizi espressi in sede di correzione degli elaborati dei vari candidati ed invoca, quindi, il riesame degli elaborati attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice.
Va fatto presente che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 assegna la gestione delle procedure concorsuali alla sede regionale e che le responsabilità delle relative operazioni sono attribuite al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, con le eventuali conseguenze previste dall'ordinamento vigente in tema di responsabilità dirigenziale.
Il competente Direttore scolastico regionale, riferendo in proposito, ha confermato che, in effetti, candidati non ammessi alle prove orali hanno presentato ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia il quale, in alcuni casi, ha emesso ordinanze ingiungendo di ridefinire il processo valutativo degli elaborati.
A questo riguardo, il Direttore scolastico regionale ha riferito di «avere ottemperato in tutto e per tutto alle ordinanze del TAR ed ha rilevato, in particolare, che dalle ordinanze stesse risulta che il procedimento valutativo degli elaborati deve essere ridefinito dalla Commissione giudicatrice (diversa sottocommissione)». Non è stato dunque previsto dal TAR di fare effettuare le rivalutazioni da parte di una commissione giudicatrice diversa bensì di una sottocommissione diversa; cosa che è stata fatta, come riferito dal medesimo Direttore scolastico regionale.
A conferma della corretta esecuzione dei provvedimenti cautelari di cui trattasi, il Direttore generale regionale ha fatto presente che il TAR, pronunciandosi in sede cautelare sui motivi aggiunti al ricorso già pendente, proposti da candidati che in sede di riesame non hanno ottenuto una valutazione superiore al minimo, ha respinto la nuova domanda di sospensione «Considerato che, nella sostanza, l'ordinanza cautelare ... è stata correttamente eseguita avendo la Commissione (diversa Sottocommissione) ridefinito il procedimento valutativo degli elaborati con il loro riesame collegiale e con la formulazione di un giudizio esplicitamente, sia pur sinteticamente motivato» (vedasi, per tutte, l'Ordinanza del TAR Sicilia, sede di Palermo, n. 1338/06).
Il TAR Sicilia si dovrà ora pronunciare nel merito dei ricorsi pendenti.
Quanto all'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Palermo da parte di alcuni candidati, si è in attesa dell'esito degli accertamenti in corso.


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ALLEGATO 2

5-00627 De Simone e Dioguardi: Inquadramento di personale scolastico transitato dal comune di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto all'Onorevole interrogante, prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, che ha previsto il passaggio nei ruoli dello Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, il Comune di Palermo decise di riqualificare il personale, che svolgeva nelle scuole elementari le mansioni di bidello, tramite un corso non selettivo; analoga decisione è stata assunta dalla Provincia pur senza ricorrere ad alcun corso di riqualificazione. Entrambi gli Enti locali inquadrarono il personale suddetto nel IV livello senza però mutarne le mansioni.
Alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 il personale ha continuato a svolgere le mansioni di bidello pur se retribuito come «esecutore» (ex IV livello funzionale).
Il problema è però nato dal fatto che il nuovo contratto collettivo degli Enti Locali inquadrava gli esecutori nell'area B, e non prevedeva per questa qualifica mansioni che attengono alla pulizia dei locali.
Appena il Comune e la Provincia hanno manifestato l'intenzione di trasferire allo Stato il personale ATA, questo si è rifiutato di svolgere le mansioni che per tutto il 1999 aveva svolto; da parte sua l'Amministrazione scolastica ha ritenuto quindi che, nel caso che l'Ente locale non avesse accolto la richiesta di opzione di quasi tutto il personale di restare presso l'Ente di appartenenza, si sarebbe reso necessario il transito nei ruoli dello Stato.
La Provincia di Palermo ha rigettato la richiesta di opzione; anche il Comune di Palermo ha operato in tal senso dando però esecuzione, con effetto retroattivo, ai contratti degli Enti Locali e modificando il precedente mansionario. Tutto il personale in questione è transitato pertanto nei ruoli dello Stato.
Questi provvedimenti hanno evidentemente provocato forme di protesta e un interminabile contenzioso. Nel 2002 decisioni della Magistratura hanno riconosciuto il diritto di tale personale ad essere inquadrato non come collaboratore scolastico ma come aiutante tecnico o assistente amministrativo; l'Amministrazione è ricorsa in appello in considerazione del fatto che il numero del personale coinvolto era tale da creare problemi di consistente soprannumero nei su indicati profili.
In appello la Magistratura ha accolto la tesi dell'Amministrazione scolastica secondo cui qualora le mansioni non risultassero coincidenti con quelle del collaboratore scolastico dovevano essere considerati illegittimi i provvedimenti con i quali l'Amministrazione provinciale aveva respinto le richieste degli esecutori di restare presso l'Ente stesso.
In tale contesto si inquadra la vicenda dei dipendenti del Comune di Palermo ai quali fa riferimento l'Onorevole interrogante. Per questo personale, com'è noto, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza di I grado del 3 ottobre 2002, ha sancito il diritto dei medesimi ad essere inquadrati nel profilo «B2» del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, anziché in quello di collaboratore scolastico dell'area «A» del medesimo contratto.


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L'allora Centro Servizi di Palermo, appena venuto a conoscenza del dispositivo di questa sentenza, con nota del 4 dicembre 2002, consegnata a mano il 5 dicembre 2002, ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, come per tutti i casi analoghi, di promuovere l'appello.
Con nota del 16 dicembre 2002, l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto presente di non reputare opportuno proporre appello avverso la sentenza sulla base del solo dispositivo, nella considerazione che era prossima la pubblicazione della decisione formalmente sollecitata con apposita istanza rivolta alla cancelleria del Tribunale di Palermo - sezione lavoro.
Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Palermo ha precisato che agli atti dello stesso ufficio non risulta notificata la sentenza in questione, e cioè la sentenza n. 2689 del 2002, per la quale l'ufficio medesimo, come già detto, aveva richiesto appello sulla base della conoscenza del dispositivo.
Nell'udienza del 9 dicembre 2004 la Corte di Appello, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto. Nella motivazione della decisione si rileva che «la sentenza di I grado risulta notificata al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 13 giugno 2003, mentre l'appello risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte il 6 agosto 2003 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, spirato il 13 luglio 2003».
Questi sono i fatti.
L'Amministrazione a questo punto ha dovuto dare esecuzione alla decisione in parola essendosi formata la cosa giudicata.
Il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, su conforme parere del Ministero, ha ravvisato la necessità di attivare appositi percorsi di qualificazione e di riconversione professionale finalizzati all'acquisizione di competenze particolarmente mirate; ciò in considerazione che tale personale, sebbene rivendicasse l'inquadramento nel profilo di assistente tecnico e assistente amministrativo, di fatto, anche dopo il passaggio di livello contrattuale disposto a suo tempo dal Comune di Palermo (dal III al IV ex EE.LL.) ha continuato a svolgere le mansioni di collaboratore scolastico, pur percependo lo stipendio del livello superiore. Si è ovviamente tenuto conto dei titoli culturali e di servizio realmente posseduti dal personale in questione.


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ALLEGATO 3

5-00146 Caparini e Goisis: Salvaguardia dell'arte rupestre della Valcamonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'importante azione di Coordinamento progettuale e operativo tra i vari enti coinvolti nella gestione, nell'amministrazione e nella ricerca, condotta nel 2004-2005 dalla Soprintendenza competente è sfociata nell'elaborazione del Piano di Gestione del sito UNESCO n. 94 «Arte Rupestre della Valle Camonica», importante lavoro che costituisce la base di una serie organizzata di piani e di azioni condivisi.
Gli aspetti di tutela, conservazione e valorizzazione del sito sono stati affrontati in modo sistematico e propositivo nell'ambito del Piano di Gestione.
L'attuazione dei piani sistematici per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del sito proposti nel Piano di Gestione e condivisi con gli Enti territoriali e locali necessitano di adeguati finanziamenti, ad oggi non disponibili nei bilanci ordinari degli enti gestori.
Sul problema della conservazione del patrimonio, sottolineato dagli atti di vandalismo registrati in valle negli ultimi anni, va innanzitutto precisato che non è corretto mettere sullo stesso piano danneggiamenti a copie o ricostruzioni (come nel caso delle due capanne all'interno della Riserva regionale delle Incisioni rupestri di Ceto, Cimbrego e Paspardo), che, pur indizio di un fenomeno preoccupante di vandalismo, generano solo danni economici e non irrimediabili perdite del bene culturale. Duole constatare che molti dei danneggiamenti, di varia entità, sono avvenuti proprio all'interno dei Parchi e delle zone aperte al pubblico (nei casi citati sottoposte alla gestione degli enti locali), ma inadeguatamente dotate, quando non del tutto prive, di personale di vigilanza.
Occorre sottolineare la mancanza, a livello locale, di una cultura della tutela del bene, affidato, salvo pochi casi, solo al senso civico della popolazione locale e dei visitatori.
A questo si aggiunga che a volte gli stessi enti locali che finanziano le ricerche sul patrimonio d'arte rupestre del loro territorio, con l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici o in regime di concessione ministeriale, contestualmente negli stessi luoghi autorizzano opere edilizie di varia entità, nonostante la legislazione nazionale vigente per la tutela e le normative specifiche adottate dai piani dei Parchi, ove esistenti.
Risulta evidente che, con scarsi mezzi e personale, perde efficacia anche qualsiasi Piano di tutela e valorizzazione. Il Piano di gestione, peraltro, ha già prospettato soluzioni che salvaguardino alcune delle località citate per vandalismi o per scorretto approccio: è il caso, ad esempio, del Masso dei Corni Freschi di Darfo, inserito nel perimetro di un Parco e del quale si è programmata l'acquisizione, la conseguente perimetrazione e valorizzazione.
Quanto ai lamentati «danni causati dall'incontrollata proliferazione delle infrastrutture nei pressi se non addirittura a ridosso delle aree istoriate», si sottolinea che tutti i grandi lavori pubblici realizzati o progettati in Valle Camonica sono stati e sono oggetto di sistematici interventi di archeologia preventiva (valutazione preliminare, indagini preventive, assistenza in


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corso d'opera, studio dei progetti di valorizzazione) coordinati e diretti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, secondo una prassi ormai consolidata nella quale sviluppo sostenibile e tutela sono stati rispettati.
Per quanto attiene la conservazione delle rocce con incisioni, minacciate non solo dai rischi antropici, ma in misura molto maggiore dalla situazione ambientale e climatica, si sottolinea che la Soprintendenza per i beni archeologi della Lombardia ha affrontato fin dal 1980 il problema a livello teorico e pratico:
a livello teorico, con la collaborazione dei massimi istituti nazionali specializzati (Istituto Centrale del restauro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il CNR - Centro «G. Bozza» per lo studio del degrado della pietra, Milano) e con la partecipazione a progetti nazionali per la conservazione (la Carta del rischio: progetto sulle rocce con incisioni della Valle Camonica e Valtellina, diretto dall'ICR, 1997);
a livello pratico con annuali campagne di restauro condotte in modo sistematico dal 1980, non solo all'interno dei Parchi Nazionali, ma anche in Parchi e proprietà di altri Enti e soggetti per diffondere una cultura della conservazione che, al pari della cultura e della tutela, ancora oggi stenta ad essere recepita e perseguita localmente, fatti salvi rari ed isolati, seppur lodevoli esempi (i restauri intrapresi dal Comune di Darfo Boario Terme nel Parco Comunale di Luine e, nel 2005, quelli promossi dal Consorzio dei Comuni nella Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri).

Nell'ambito della sistematica azione conservativa, la Soprintendenza ha messo a punto nel 1997 e via via potenziato anche un accurato sistema di documentazione e monitoraggio per le incisioni rupestri. Il sistema ha l'obiettivo di facilitare la sistematica documentazione e conoscenza delle incisioni e di approntare piani sistematici di restauro e manutenzione.
Il sistema è stato preso ad esempio anche da organismi internazionali, come il Centro UNESCO di Parigi.
Il sistema, scelto anche tra le «buone pratiche» dei siti UNESCO dall'Ufficio Lista del Ministero, è stato presentato anche a livello europeo nel recente XV Congresso UISPP di Lisbona (4-9 settembre 2006).
La salvaguardia e la valorizzazione di un simile patrimonio passano attraverso la consapevolezza delle comunità locali e la loro volontà di tutelarlo come bene identitario e come risorsa.
Per quanto riguarda il personale, si sta cercando di aumentare il numero degli addetti alla vigilanza.
Nel 2003 la Direzione regionale della Lombardia ha promosso la procedura per avere personale in mobilità da altri enti pubblici, individuando 8 persone interessate a rientrare con il lavoro in Valle Camonica in quanto ivi residenti.


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ALLEGATO 4

5-00773 Frassinetti: Indicazioni ministeriali per la redazione dei libri di testo delle scuole primarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le indicazioni nazionali per i piani di studio della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nei loro assetti pedagogici, didattici e organizzativi, sono state assunte dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come regolamento transitorio per l'attuazione della riforma del primo ciclo di istruzione.
La natura transitoria di tale regolamento comporta, quanto prima, un suo assestamento definitivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge n. 53 del 2003, per dare certezza alle scuole, facendo tesoro, nel contempo, delle criticità emerse in sede di prima applicazione.
Tra i primi impegni affrontati dal Ministero quindi vi è stato quello di ridefinire e razionalizzare dette indicazioni per pervenire, da una parte, al regolamento definitivo e, dall'altra, alla puntualizzazione ed essenzializzazione degli obiettivi specifici di apprendimento in esse contenute.
La complessa e delicata revisione degli obiettivi specifici di apprendimento e la ridefinizione del relativo regolamento per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state avviate di recente con l'intento di consegnarne una prima strutturazione alle istituzioni scolastiche per il prossimo anno scolastico.
A tal fine è stato prima avviato un dialogo virtuoso tra il mondo della ricerca scientifica e quello della scuola, è stata poi costituita una Commissione di esperti, provenienti dal mondo della scuola e dell'università, a cui si è chiesto di lavorare per la stesura delle nuove indicazioni nazionali.
Di tutto ciò è stata data ampia informazione sia con le note di indirizzo del Ministero, diramate il 31 agosto 2006, sia con apposita informativa alle scuole, diramata il 31 gennaio 2007. Nell'occasione non sono stati fatti specifici riferimenti ai libri di testo.
La Commissione nazionale ha, al momento, elaborato due documenti di carattere generale, il primo «Cultura, scuola, persona» finalizzato a delineare la cornice culturale entro la quale si svolge l'azione educativa e didattica della scuola; il secondo «Il curricolo nella scuola dell'autonomia» di carattere pedagogico-didattico, indirizzato a delineare l'idea di scuola, quale oggi si presenta nel nuovo quadro dell'autonomia. I due testi di indirizzo sono stati sottoposti all'analisi dei principali soggetti culturali e professionali che operano nel mondo dell'istruzione e della ricerca, che si sono espressi attraverso numerose audizioni e produzione di propri documenti, fornendo alla Commissione importanti elementi di riflessione.
Tali documenti sono stati resi disponibili sul sito del Ministero e trasmessi alle istituzioni scolastiche, con l'intento di favorire una riflessione larga e partecipata, nelle modalità che più saranno ritenute opportune e praticabili. Inoltre, verrà aperto un forum come parte di una più ampia strategia di promozione del dibattito e di collaborazione con le istituzioni scolastiche, le comunità scientifiche e professionali, l'associazionismo.
In previsione dei cambiamenti che potranno essere introdotti nella ridefinizione dei piani di studio e degli obiettivi specifici


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di apprendimento è sembrato opportuno, anche nei rapporti con l'editoria scolastica, invitare i diversi soggetti interni ed esterni al mondo della scuola ad adottate misure più flessibili ed aperte nei confronti dei modificandi obiettivi di apprendimento.
Tale flessibilità, riferita anche all'impiego degli strumenti didattici, si colloca nella logica della transizione verso assestamenti definitivi dei piani di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento. In attesa, in data 23 aprile 2007, è stata emanata l'annuale circolare per l'adozione dei libri di testo nella quale sono state ricordate le varie fasi del procedimento, che si esplica anche attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione e che vedono il coinvolgimento di genitori, e nella scuola secondaria superiore, anche di studenti. La circolare indica anche i tempi per tale adempimento e richiama le innovazioni introdotte dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, finanziaria 2007, circa l'estensione della gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore, nonché in ordine al noleggio dei libri scolastici.