VII Commissione - Resoconto di marted́ 8 maggio 2007


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INTERROGAZIONI

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Emerenzio BARBIERI. - Intervengono il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 9.40.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI, presidente, propone di svolgere l'interrogazione Frassinetti 5-00773 al termine dello svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

5-00746 Dioguardi e De Simone: Problemi inerenti lo svolgimento del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici della Regione Sicilia.

Il viceministro della pubblica istruzione Mariangela BASTICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).


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Daniela DIOGUARDI (RC-SE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, osservando che nel concorso per dirigenti scolastici si sarebbero dovuti rispettare maggiormente i principi della legalità e della certezza del diritto. Ritiene, altresì, che si debba nuovamente procedere alla correzione di tutti gli elaborati consegnati.

5-00627 De Simone e Dioguardi: Inquadramento di personale scolastico transitato dal comune di Palermo.

Il viceministro della pubblica istruzione Mariangela BASTICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Daniela DIOGUARDI (RC-SE), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando l'adozione di provvedimenti per tutelare i lavoratori in possesso di titoli di studio necessari allo svolgimento di determinate mansioni.

5-00146 Caparini e Goisis: Salvaguardia dell'arte rupestre della Valcamonica.

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Davide CAPARINI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ringraziando la presidenza della Commissione per la tempestiva calendarizzazione dell'interrogazione in titolo. Ritiene, tuttavia, che la risposta del sottosegretario Marcucci sia evasiva rispetto ai quesiti posti nell'atto ispettivo da lui presentato, chiedendo di conoscere gli impegni che il Governo intende assumere, a fronte dei rilievi formulati dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

5-00773 Frassinetti: Indicazioni ministeriali per la redazione dei libri di testo delle scuole primarie.

Il viceministro della pubblica istruzione Mariangela BASTICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Paola FRASSINETTI (AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della riposta del rappresentante del Governo, che giudica tuttavia esauriente nella forma ma non esaustiva nei contenuti. Osserva, in particolare, che attraverso l'adozione di atti amministrativi da parte del Ministro della pubblica istruzione, si intende modificare surrettiziamente la cosiddetta riforma Moratti, senza l'adozione di interventi normativi specifici. Sottolinea, infine, l'importanza dei programmi di storia per la conoscenza dell'identità culturale e sociale del Paese.

Emerenzio BARBIERI, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 24 Realacci e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosalba BENZONI (Ulivo), relatore, osserva che il testo unificato risultante dall'esame con emendamenti di sette progetti di legge - di cui il disegno di legge C. 1607


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di iniziativa governativa - che recano disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza, porta importanti modifiche alla legge n. 91 del 1992; legifera, altresì, su una disposizione attualmente contenuta in un provvedimento di natura regolamentare fissando per legge il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza; interviene con nuove norme a rimuovere disparità di trattamento tuttora esistenti tra cittadini per effetto della legge n. 555 del 1912, disparità riconosciuta dalla Corte costituzionale e rimosse dalla legge n. 123 del 1983 con effetto solo dal 1o gennaio 1948 e non retroattivo. Infine, il testo detta, con gli articoli 17, 18, 19, disposizioni volte al coordinamento delle norme regolamentari, norme transitorie nonché di copertura finanziaria.
Rileva che la maggior parte delle proposte di legge alla base del testo unificato si pongono l'obiettivo di superare l'attuale prevalenza nel nostro ordinamento del principio dello jus sanguinis rispetto al criterio dello jus solii, previsto in via residuale limitatamente ai nati nel territorio italiano aventi genitori ignoti o apolidi e, comunque, nei casi in cui non sia possibile attribuire la cittadinanza dei genitori. Lo straniero nato in Italia, esclusi i casi precedenti, può attualmente acquisire la cittadinanza nel caso abbia risieduto legalmente e ininterrottamente nel Paese fino alla maggiore età e dichiari entro un anno di volerla acquisire. Altro aspetto sul quale il testo interviene è quello dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio: l'attuale normativa prevede un requisito di residenza in Italia troppo breve, tale da lasciare spazio al cosiddetto fenomeno dei «matrimoni di comodo», che il presente testo unificato intende eliminare con l'allungamento a due anni del periodo di residenza legale del coniuge straniero sul territorio della Repubblica.
Rileva, altresì, che ulteriori problematiche affrontate dal provvedimento in esame riguardano l'esigenza di una maggiore armonizzazione della normativa nazionale con quella degli altri Paesi europei, non solo sotto il profilo dei principi, ma anche dal punto di vista dei tempi di naturalizzazione, che la legge n. 91 del 1992 fissa nella misura più lunga tra i paesi Unione europea, nonché l'opportunità di introdurre una pluralità di soluzioni in risposta a situazioni molto diverse poste dal fenomeno dell'immigrazione, profondamente modificatosi negli ultimi anni.
Osserva che il testo affronta il tema dei minori stranieri, nati in Italia o entrati in età precoce, che seguono nel nostro Paese percorsi formativi e che vivono accanto ai loro coetanei italiani condividendone in gran parte cultura, lingua, abitudini; per questi nuovi cittadini è importante superare la condizione di estraneità, che con le norme attuali si prolunga fino alla maggiore età, ed essere inseriti in un reale processo di integrazione e di acquisizione del senso di appartenenza a una comunità; l'obiettivo, posto in particolare dal progetto di legge C. 1462, di integrare il processo di acquisizione della cittadinanza, oggi mero adempimento burocratico, in un iter che contenga anche elementi di reale integrazione culturale e linguistica, pur nel rispetto delle culture di provenienza; rivedere e aggiornare le norme che riguardano i motivi di preclusione alla concessione della cittadinanza.
Aggiunge che le modifiche introdotte dal testo unificato, segnatamente quelle relative alla competenza della VII Commissione, all'articolato della legge n. 91 del 1992 sono ispirate, non solo dall'esigenza di riequilibrare il principio dello jus sanguinis, oggi prevalente, rispetto a quello dello jus solii (modifiche all'articolo 1 con l'introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 e dei commi 2-bis e 2-ter), ma anche dall'opportunità di introdurre il principio dello jus domicilii, in particolare per i minori entrati in Italia entro il quinto anno di età e per quelli che frequentano cicli di istruzione nel nostro Paese (nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, e modifiche articolo 9, comma 1. L'articolo 2 del testo in esame introduce, infatti, all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, il comma 2-bis, che prevede per il minore


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straniero l'acquisizione della cittadinanza su istanza dei genitori o del soggetto esercente la patria potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese d'origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado, ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ex legge n. 62, ovvero un percorso di istruzione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. La stessa facoltà può essere esercitata, al raggiungimento della maggiore età, dal minore che abbia gli stessi requisiti e che faccia apposita dichiarazione entro due anni da tale data.
Ricorda che la norma si pone l'obiettivo di creare condizioni di maggiore favore per i minori che si formano nel nostro Paese con la frequenza di percorsi scolastici e professionali. Ciò, del resto, appare del tutto condivisibile perché risponde all'esigenza di una precoce integrazione dei minori stranieri in un percorso di piena cittadinanza. Osserva, tuttavia, che il nuovo comma 2-bis non contiene alcun riferimento temporale, ai fini del raggiungimento del requisito, rispetto alla permanenza in Italia sia del minore sia dei genitori; il tempo di permanenza necessario viene, di conseguenza, determinato dalla durata del ciclo di istruzione o formazione frequentato e risulta molto variabile. Ritiene opportuno introdurre nella norma un riferimento temporale più preciso, come contenuto nelle proposte di legge n. 24 e n. 1607, nonché un riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico, in corso o già espletato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
Sottolinea, inoltre, che le modifiche introdotte dall'articolo 10 del testo unificato all'articolo 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, prevedono che la cittadinanza possa essere concessa, al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia. Osserva che, anche in questo caso, risultano assenti riferimenti temporali che definiscano la stabilità e la durata della residenza in Italia; inoltre, per i minori stranieri, la norma appare come una ripetizione, con condizioni di minore favore, in quanto inserita in un articolo relativo alla concessione della cittadinanza, di quanto previsto all'articolo 2.
Per quanto riguarda, infine, l'articolo 5 del testo unificato, osserva che è previsto, con l'introduzione dell'articolo 5-ter alla legge n. 91 del 1992, che l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione sia sottoposta a verifica riguardante la conoscenza della lingua italiana equivalente al livello A2 del portfolio europeo delle lingue, come capacità di comunicazione semplice su argomenti familiari e comuni; la conoscenza sufficiente della vita civile italiana; la conoscenza dei principi fondamentali dei storia e cultura italiana, educazione civica, Costituzione repubblicana. Sulle modalità di accertamento dei titoli e di svolgimento del colloquio volto all'accertamento, il testo fa riferimento all'articolo 25 della legge n. 91 del 1992, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia. Ritiene necessario che la deliberazione sia assunta anche con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, vista la presenza di norme che riguardano livelli di preparazione e competenza linguistica, nonché di cultura storica e civica, oltre alla valutazione di titoli e lo svolgimento di attività per la loro acquisizione.

Emerenzio BARBIERI (UDC), osservato che il testo unificato in esame affronta una questione molto seria, oggetto di grande divaricazione tra le forze politiche, e considerata altresì l'importanza del parere da esprimere sul provvedimento riguardante il conflitto d'interessi, riterrebbe opportuno fosse fissato un congruo termine per approfondire le indicate proposte di legge assegnate all'esame in sede consultiva della Commissione cultura.

Antonio PALMIERI (FI) concorda con la proposta del collega Barbieri, ribadendo


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che vi è da parte del gruppo cui appartiene grande attenzione sul tema della riforma della disciplina della cittadinanza, che coinvolge direttamente molti cittadini italiani.

Paola FRASSINETTI (AN) condivide l'esigenza di svolgere un esame approfondito e non superficiale delle proposte di legge assegnate all'esame in sede consultiva della Commissione cultura.

Paola GOISIS (LNP) condivide l'esigenza di approfondire l'esame delle proposte di legge in discussione, come indicato dal collega Barbieri.

Pietro FOLENA, presidente, ricordato che l'esame del provvedimento in materia di cittadinanza era stato previsto già a partire dalla settimana passata, sottolinea che il prescritto parere dovrà essere espresso dalla Commissione entro la giornata di domani. Nel rilevare, inoltre, che il presidente della Commissione non ha la facoltà di prorogare i tempi assegnati per l'espressione del parere, manifesta comunque disponibilità ad approfondire le tematiche inerenti i provvedimenti all'ordine del giorno, nel rispetto dei tempi assegnati alla Commissione per l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), intervenendo sul merito del testo unificato in esame, esprime apprezzamento per la puntualità e completezza della relazione svolta dalla collega Benzoni, in particolare per quanto riguarda la proposta di prevedere anche il concerto del Ministro della pubblica istruzione sulla deliberazione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge sulla cittadinanza. Paventa, altresì, un impatto esplosivo delle disposizioni recate dal provvedimento in esame sulla scuola italiana, soprattutto per quanto riguarda i minori che potranno richiedere la cittadinanza soltanto se avranno frequentato un percorso di studi completo. Osserva, quindi, che, se alla scuola viene attribuita una funzione fondamentale nel riconoscimento del diritto di cittadinanza, ad essa devono essere assicurate le necessarie risorse finanziarie.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE), visto che si parla tanto di difesa della famiglia da più parti anche a sproposito, sottolinea innanzitutto che la proposta di legge in esame contribuisce a ridurre la perdurante discriminazione tra famiglie italiane e famiglie straniere. Considera d'altra parte un'importante risorsa per i minori immigrati l'apprendimento della lingua italiana. Ritiene d'altra parte prioritario il riconoscimento formale dei diritti di istruzione, rispetto al reperimento delle coperture finanziarie, ribadendo come il riconoscimento della cittadinanza potrà consentire l'acquisizione di una completa integrazione sociale da parte degli immigrati.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ribadisce innanzitutto che di famiglia ce ne è una sola ed è quella riconosciuta come tale dalla Costituzione, formata da un uomo e una donna. Non condivide poi nel merito quanto previsto dal comma 1, lettera b-bis) del testo unificato, che riduce a cinque anni, senza interruzioni, la residenza legale sul territorio italiano ai fini dell'ottenimento della cittadinanza per chi sia nato da genitori stranieri. Rileva, altresì, che è necessario che gli immigrati possano scegliere una sola cittadinanza, ritenendo di primaria importanza lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate per l'integrazione scolastica degli studenti stranieri. Ricorda infatti che in molti piccoli comuni mancano proprio le risorse necessarie per consentire il buon funzionamento degli istituti scolastici. Ritiene inoltre necessario prevedere anche il Ministro della pubblica istruzione tra i soggetti indicati per l'adozione dei provvedimenti di attuazione della proposta di legge in esame. Auspica, infine, che nel parere della Commissione siano recepiti gli elementi critici emersi nel corso della discussione.

Paola FRASSINETTI (AN), nell'esprimere un orientamento contrario alla relazione svolta dalla collega Benzoni, sottolinea


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che per acquisire la cittadinanza italiana è necessario conoscere la cultura e la storia del Paese.

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conflitto di interessi.
Nuovo testo C. 1318 Franceschini.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge sul conflitto di interessi, sui cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ha l'obiettivo di definire una normativa caratterizzata da efficacia, equità, trasparenza e modernità, nell'adeguamento dell'Italia ai Paesi europei e agli Stati Uniti per quel che riguarda la commistione tra interessi pubblici e privati. Negli Stati Uniti la legislazione in materia è a fondamento della democrazia americana, caratterizza la qualità dell'etica pubblica, si fonda sulla responsabilità individuale e sulla controllabilità di chi esercita cariche pubbliche. Aggiunge che negli USA tutti coloro che esercitano una funzione pubblica in campo legislativo o giudiziario o esecutivo sono tenuti alla incompatibilità con funzioni private attraverso l'astensione o l'obbligo di alienazione o forme di blind trust. Sono scelte che caratterizzano la democrazia di un Paese e l'equilibrio tra funzioni dello Stato e sanciscono l'autonomia del Governo e la libera concorrenza di mercato. Sottolinea, del resto, che è proprio la necessità di aggiornare il principio della separazione dei poteri pubblici con l'avvento di nuovi poteri, fra i quali quello mediatico, che obbliga alla soluzione del conflitto di interessi.
Evidenzia quindi che nel provvedimento in esame un ruolo determinante è affidato all'insediamento di un'autorità di competenza. La scelta normativa è nella direzione della incompatibilità, del modello di blind trust, della scelta di agevolare percorsi preventivi, di segnalare che non si discute di comportamenti o di intenzioni della persona che governa, ma della eliminazione di situazioni oggettive che possono dare luogo a conflitto di interessi. Da questo punto di vista, si attendono norme trasparenti ed efficaci che affrontino in altra sede legislativa il tema della ineleggibilità. Ritiene che non vi sia dubbio quindi che il Paese abbia bisogno di una legge moderna e più efficace di quella attualmente in vigore, anche per la diversa relazione di rappresentanza fra società, politica, istituzioni.
Nel merito, ricorda che il provvedimento in discussione risulta dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo, nonché delega al Governo per l'integrazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali e principi in materia di conflitti di interessi dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali. Precisa che si tratta di un testo che coinvolge in minima parte i profili di competenza della Commissione, ma che riveste in ogni caso una certa rilevanza per gli aspetti che evidenzierà.
Ricorda in particolare che l'articolo 1 ribadisce che i titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati, avendo l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. Si ribadisce inoltre che i titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente


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incidere sulla situazione patrimoniale di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. Sottolinea che ai fini dell'articolo 2 del testo in esame, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Ai sensi del successivo comma 1-bis del medesimo articolo 2 esiste quindi conflitto di interessi anche nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo, ovvero del Presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del Presidente o del componente di una giunta provinciale, del Sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Lo stesso vale - ai sensi del comma 2 - in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.
Rinvia quindi alle disposizioni di cui al Capo III recante norme in materia di prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi. Segnala in particolare per i profili di competenza l'articolo 12, in materia di separazione degli interessi, in base al quale si procede, tra l'altro, all'accertamento degli interessi in conflitto quando il titolare della carica di governo possieda, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. Rinvia per le specifiche modalità di accertamento al contenuto dell'articolo 12.
Aggiunge infine che il Capo VI reca norme a sostegno privilegiato nel settore radiotelevisivo. In particolare l'articolo 23 disciplina le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi, stabilendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità, accertano che le imprese radiotelevisive che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni superiori ai quindicimila abitanti, ai candidati presidenti di Provincia, ai candidati Presidenti di Regione e ai capi delle coalizioni nel corso delle campagne elettorali, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Precisa che a norma di legge il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1.
Il successivo articolo 24 prevede invece che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello


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nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo. Si prevede in particolare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo. In caso di accertamento delle violazioni indicate, quindi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese. Aggiunge che si prevede in ogni caso che la medesima Autorità presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei media in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici, relazionando anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.
Rileva infine che la copertura finanziaria del provvedimento in esame grava anche sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali. In considerazione del fatto che i dicasteri indicati risultano già avere limitate disposizioni finanziarie, riterrebbe quindi necessario che la Commissione di merito individuasse un'altra copertura finanziaria in ordine agli indicati Ministeri.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, sulla base delle considerazioni esposte.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di impianti sportivi.
C. 2217 Giancarlo Giorgetti.

Norme generali sul sistema educativo di istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia.
C. 1278 Garagnani, C. 1299 Diliberto e C. 1600 di iniziativa popolare.

Istituzione del Museo della musica «Casa Piccinni» in Bari.
C. 658 Sasso.