V Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007


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ALLEGATO

Conflitto di interessi. (Nuovo testo C. 1318).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si è esaminato il dossier al nuovo testo del provvedimento in oggetto relativo all'analisi degli effetti finanziari.

Articolo 4. Si condividono le osservazioni svolte dalla Commissione Bilancio della Camera in merito all'organico e alle spese di funzionamento dell'Autorità. Si evidenzia la non congruità di un trattamento economico medio pari a 34.000 euro annui; lo stesso è sottostimato rispetto a quello previsto per i dipendenti della Banca d'Italia che è più del doppio di quello indicato (80.000 euro).
In ogni caso sull'articolo 4 da parte dello scrivente si è osservato quanto segue:
l'aggancio al trattamento economico giuridico della Banca d'Italia configura l'attribuzione al personale di uno status di particolare favore che andrebbe rivisto in considerazione dell'esigenza di rigoroso contenimento della spesa pubblica;
la previsione del Segretario Generale, appare censurabile in quanto, a legislazione vigente, solo alcune Autorità indipendenti lo hanno introdotto.

Appare opportuno che si dimostri la congruenza con l'autorizzazione di spesa anche in relazione al comma 3 dello stesso articolo in riferimento al numero massimo di assunzioni a tempo determinato consentite.

Articolo 5, comma 2, articolo 27, com- ma 3. In merito ai chiarimenti richiesti circa la soppressione dell'atto Camera si fa presente di concordare e di aver rilevato che con riferimento alla prevista soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione ed al conseguente trasferimento di funzioni all'Autorità, che nel testo va inserita apposita disposizione rivolta a stabilire la destinazione delle risorse già stanziate dalla legge n. 3 del 2003 e dalla legge n. 311 del 2004 per il funzionamento del citato Alto Commissario.

Articolo 5, commi 4 e 5. Nel condividere le considerazioni del Servizio bilancio in ordine alla necessità che la collaborazione delle Amministrazioni pubbliche con l'Autorità avvenga mediante l'impiego di personale già in servizio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si ritiene in ogni caso opportuno che la disposizione in esame venga integrata con espressa previsione che tale attività di collaborazione venga assicurata dalle Amministrazioni con l'utilizzo delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 5. Si rileva la necessità che l'apposito Nucleo operi nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti, come peraltro specificato dalla nonna stessa.
Relativamente agli eventuali disequilibri organizzativi concernenti il personale si fa presente che i compiti che lo stesso Nucleo andrebbe a svolgere rientrano nelle mansioni tipiche del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale attribuisce al Corpo della Guardia di Finanza tutti i compiti di polizia con


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finalità e tutela degli interessi economico finanziari nazìonalì e dell'Unione europea ed inoltre (articolo 3) di collaborazione con gli organi costituzionali.

Articolo 17 (Regime fiscale). La presente disposizione prevede che alle plusvalenze realizzate a seguito di operazioni di vendita, disposte in attuazione della proposta di legge in esame, di azioni, di altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, e in generale di tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 58 del 1998 posseduti dai soggetti titolari di cariche di governo, si applica in ogni caso al regime fiscale previsto per le partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche, che potrebbe risultare più favorevole rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente in caso di cessioni di partecipazioni qualificate.
Non si ritiene però che dalla disposizione in esame possano derivare effetti negativi in termini di gettito erariale in quanto si stima che l'eventuale effetto negativo derivante dalle operazioni di dismissione di partecipazioni qualificate, che si sarebbero comunque realizzate anche in assenza della disposizione in esame, non sia superiore al maggior gettito derivante dal volume da operazioni di dismissione che saranno operate in attuazione della presente proposta di legge.