VII Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Norme in materia di cittadinanza
(Testo unificato C. 24 Realacci e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
premesso che:
il nuovo comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. n. 91 del 1992 non contiene alcun riferimento temporale rispetto alla permanenza in Italia né del minore né dei genitori, per maturare il requisito, per cui il tempo di permanenza necessario viene di conseguenza determinato dalla durata del ciclo di istruzione o formazione frequentato, risultando molto variabile;
le modifiche introdotte all'articolo 9 comma 1 della legge n. 91 del 1992 dall'articolo 10 del testo unificato in esame prevedono che la cittadinanza possa essere concessa al raggiungimento della maggiore età al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, in mancanza di riferimenti temporali che definiscano la stabilità e la durata della residenza in Italia;
in riferimento alle modalità di accertamento dei titoli e di svolgimento del colloquio volto all'accertamento, il testo unificato fa riferimento all'articolo 25 della legge n. 91 del 1992 che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli Esteri e dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia;
tenuto conto dell'esigenza da parte degli istituti scolastici di disporre di risorse adeguate per affrontare i compiti connessi alle finalità della legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
appare opportuno introdurre all'articolo 2, in ordine all'articolo 4, comma 2bis della legge n. 91 del 1992 un riferimento temporale più preciso, come contenuto nelle proposte di legge C. 24 e C. 1607, nonché un riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico, in corso o già espletato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999; pertanto, si propone l'acquisizione della cittadinanza per i minori di cui al comma 2 bis, inserito all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, sia condizionata ai seguenti requisiti: 1) frequenza per almeno cinque anni complessivi in istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o in corsi di formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica; 2) rispetto delle norme relative all'obbligo scolastico, in relazione all'età;
b) all'articolo 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, risulta opportuno prevedere riferimenti temporali che definiscano la stabilità e la durata della residenza in Italia, superando l'attuale formulazione


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della norma che, per i minori stranieri, appare come una ripetizione, con condizioni di minor favore - in quanto inserita in articolo relativo alla concessione della cittadinanza - di quanto previsto all'articolo 2;
c) appare opportuno che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, in ordine alle modalità di accertamento dei titoli e di svolgimento del colloquio volto all'accertamento, sia assunta anche con il concerto del Ministro della Pubblica Istruzione, vista la presenza di norme che riguardano livelli di preparazione e competenza linguistica, nonché di cultura storica e civica, oltre alla valutazione di titoli e lo svolgimento di attività per la loro acquisizione;
d) appare altresì opportuno che la legge preveda specifiche risorse da assegnare agli istituti scolastici per i maggiori oneri derivanti dall'inserimento di alunni stranieri e per le attività di supporto e di sostegno destinate alla loro integrazione.


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ALLEGATO 2

Norme in materia di cittadinanza
(Testo unificato C. 24 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
premesso che:
il nuovo comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. n. 91 del 1992 non contiene alcun riferimento temporale rispetto alla permanenza in Italia né del minore né dei genitori, per maturare il requisito, per cui il tempo di permanenza necessario viene di conseguenza determinato dalla durata del ciclo di istruzione o formazione frequentato, risultando molto variabile;
le modifiche introdotte all'articolo 9 comma 1 della legge n. 91 del 1992 dall'articolo 10 del testo unificato in esame prevedono che la cittadinanza possa essere concessa al raggiungimento della maggiore età al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, in mancanza di riferimenti temporali che definiscano la stabilità e la durata della residenza in Italia;
in riferimento alle modalità di accertamento dei titoli e di svolgimento del colloquio volto all'accertamento, il testo unificato fa riferimento all'articolo 25 della legge n. 91 del 1992 che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli Esteri e dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia;
tenuto conto dell'esigenza da parte degli istituti scolastici di disporre di risorse adeguate per affrontare i compiti connessi alle finalità della legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere che la definizione delle modalità di accertamento dei titoli e di svolgimento del colloquio volto all'accertamento, sia stabilita anche con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, vista la presenza di norme che riguardano livelli di preparazione e competenza linguistica, nonché di cultura storica e civica, oltre alla valutazione di titoli e lo svolgimento di attività per la loro acquisizione;
2) appare altresì necessario che il testo unificato preveda specifiche risorse da assegnare agli istituti scolastici per i maggiori oneri derivanti dall'inserimento di alunni stranieri e per le attività di supporto e di sostegno destinate alla loro integrazione;
e con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno introdurre all'articolo 2, in ordine all'articolo 4, comma 2-bis della legge n. 91 del 1992 un riferimento temporale più preciso, come contenuto nelle proposte di legge C. 24 e C. 1607, nonché un riferimento all'adempimento


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dell'obbligo scolastico, in corso o già espletato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999; pertanto, si propone l'acquisizione della cittadinanza per i minori di cui al comma 2-bis, inserito all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, sia condizionata ai seguenti requisiti: 1) frequenza per almeno cinque anni complessivi in istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o in corsi di formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica; 2) rispetto delle norme relative all'obbligo scolastico, in relazione all'età;
b) all'articolo 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, risulta opportuno prevedere riferimenti temporali che definiscano la stabilità e la durata della residenza in Italia, superando l'attuale formulazione della norma che, per i minori stranieri, appare come una ripetizione, con condizioni di minor favore - in quanto inserita in articolo relativo alla concessione della cittadinanza - di quanto previsto all'articolo 2.


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ALLEGATO 3

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1318, recante: «Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. Delega al governo per l'integrazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali. Princìpi in materia di conflitti di interessi dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali», come risultante dagli emendamenti;
premesso che la copertura finanziaria del provvedimento in esame grava sui capitoli di bilancio dei Ministeri dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali, dicasteri che risultano già avere limitate disposizioni finanziarie;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario che la Commissione di merito individui una copertura finanziaria che non gravi sui bilanci dei Ministeri dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali.


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ALLEGATO 4

Risoluzione 7-00071 Goisis: Tutela e valorizzazione dell'arte rupestre della Valcamonica.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premesso che:
l'arte rupestre di Val Camonica è patrimonio dell'umanità inserito dall'UNESCO nella lista mondiale dei siti di eccezionale e universale valore culturale;
una modesta percentuale del giacimento archeologico ed iconografico (circa il 30 per cento) è attualmente inserita in aree protette di differente tipologia giuridica (parchi di competenza comunale, regionale e nazionale) non sempre sufficienti a garantirne la salvaguardia e, al contempo una «sostenibile fruibilità» pubblica;
durante la sessione annuale UNESCO, tenutasi in Cina nel luglio 2004, dopo venticinque anni dal suo inserimento nella «World Heritage List», è stata segnalata l'assenza di una precisa delimitazione geografica delle aree istoriate e di un complessivo piano di gestione delle stesse ed è stata avviata una procedura di verifica globale sullo «stato di salute» dell'arte rupestre della Val Camonica;
ai tradizionali problemi di conservazione causati dall'inquinamento atmosferico e dall'azione degli agenti naturali (esfoliazioni e distacchi superficiali, attacchi di organismi biologici quali muschi, licheni e alghe) si somma la deliberata azione dell'uomo che, con atti vandalici o indagini invasive non ortodosse, mette a repentaglio un patrimonio inestimabile;
i fattori che hanno reso possibile il degrado del patrimonio archeologico camuno sono da cercare nella libera fruizione delle rocce istoriate (con la sola eccezione del Parco nazionale di Naquane), nella mancanza di educazione e di sensibilizzazione nei confronti di un bene culturale unico e di tutti, nella costante assenza di procedimenti giudiziari e/o indagini relative agli ignoti vandali e nell'assenza di coordinamento progettuale e operativo tra i vari enti coinvolti nella gestione, nell'amministrazione e nella ricerca;
la Sovrintendenza per i beni archeologici, di concerto con gli enti e le amministrazioni competenti, ha redatto un Piano di gestione del primo sito italiano riconosciuto dall'UNESCO, volto all'individuazione delle modalità più idonee per una gestione coordinata dell'importante patrimonio culturale,

impegna il Governo

ad intraprendere azioni mirate per la tutela e la valorizzazione del Sito UNESCO n. 94, «Arte rupestre della Valle Camonica», volte alla tutela del patrimonio e alla crescita di un bacino culturale di rilievo internazionale.
(8-00052)
«Goisis, Caparini, Folena, Bono, Benzoni, Frassinetti, Ghizzoni».


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ALLEGATO 5

Risoluzione 7-00158 Frassinetti: Adozione di iniziative nelle scuole, al fine di educare ad una pratica sportiva senza violenza.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premesso che:
i recenti gravi fatti avvenuti a Catania fuori dallo stadio in occasione della partita Catania-Palermo hanno riaperto il problema della violenza che circonda il mondo del calcio;
uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;
anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, che vedano coinvolti anche i genitori e le associazioni interessate volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo anche momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.
(8-00053)
«Frassinetti, Folena, Barbieri, Ghizzoni, Goisis, Filipponio Tatarella, Benzoni».