I Commissione - Resoconto di mercoledì 16 maggio 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma del Governo.
C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2576 cost. Franco Russo e C. 2578 cost. D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2007.


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Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge costituzionale C. 2576 Franco Russo, recante «Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di nomina e revoca dei ministri e di disciplina della mozione di sfiducia nei riguardi del Governo», e C. 2578 D'Alia, recante «Modifiche agli articoli 56, 92 e 94 della Costituzione in materia di composizione e di elezione della Camera dei deputati nonché di forma del Governo», delle quali è stato disposto l'abbinamento, in quanto vertono sulla stessa materia di quelle già all'ordine del giorno.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, integra la relazione svolta nella seduta dell'8 maggio scorso al fine di illustrare i contenuti delle proposte di legge costituzionale C. 2382 Bianco, C. 2576 Franco Russo e C. 2578 D'Alia, che sono state abbinate.
Per quanto concerne la proposta C. 2576, del deputato Franco Russo ed altri, osserva che essa è volta a modificare l'articolo 92 della Costituzione prevedendo la nomina e la revoca dei singoli ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. La proposta, inoltre, mira ad istituire, nel quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, l'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva. La disposizione prevede che la mozione di sfiducia indichi un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione stessa. Qualora non dovesse ottenere la fiducia nei quindici giorni successivi, il Capo dello Stato deve sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni.
Si sofferma quindi sulla proposta di legge C. 2578 del deputato D'Alia, che è volta ad intervenire sugli articoli 56, 92 e 94 della Costituzione. L'articolo 1 sostituisce l'articolo 56 della Carta costituzionale, prevedendo, in particolare, che il numero dei deputati è stabilito dalla legge e che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La modifica dell'articolo 92 della Costituzione, prevista dall'articolo 2, prevede la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di nominare e revocare i ministri. Infine, la proposta in questione mira a sostituire l'articolo 94 della Costituzione, stabilendo in particolare che sia la sola Camera dei deputati ad accordare o revocare la fiducia e che la stessa Camera possa revocare la fiducia presentando una mozione di sfiducia che deve indicare il nome di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e il programma di Governo. Tale proposta, pertanto, interviene sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, definiti sul modello del cancellierato tedesco.
Illustra quindi la proposta di legge del deputato Gerardo Bianco C. 2382. Al riguardo fa presente che la relazione di accompagnamento evidenzia che il provvedimento riproduce integralmente i contenuti di una proposta di legge presentata il 5 maggio 1992 (atto Camera n. 536). La relazione sottolinea come l'esigenza di dare l'avvio ad un processo di riforma delle istituzioni è da tempo largamente avvertita nell'opinione pubblica ed ha assunto un'importanza crescente nel dibattito politico degli ultimi anni. I livelli per l'attuazione della riforma delle istituzioni sono costituiti dalle modifiche apportabili, da un lato, con la legislazione ordinaria e, d'altro lato, con il più complesso procedimento delle leggi di revisione costituzionale. Sotto il primo profilo, significativa ma forse scarsamente considerata, è stata l'approvazione della legge di riforma degli enti locali e della legge sul procedimento amministrativo, che hanno rappresentato il primo tentativo di adeguamento della struttura dello Stato alle nuove esigenze, in vista del superamento della concezione di tipo autoritativo dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino in favore di nuove forme di partecipazione della collettività all'attività amministrativa. Con lo strumento della legge ordinaria può essere realizzata la riforma elettorale.
L'obiettivo principale della proposta di legge costituzionale in questione è quello di assicurare la stabilità del Governo e


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l'efficacia dell'azione governativa, armonizzando tali fini con quelli generali di adeguamento delle istituzioni alle nuove esigenze della collettività. La riforma dell'articolo 92 della Costituzione prevede che il Governo della Repubblica è composto anche dai sottosegretari di Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti, mediante appello nominale a seguito di un dibattito sul documento politico-programmatico presentato al Parlamento dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale sono indicate le linee fondamentali della politica che intende seguire. Il candidato è comunque designato dal Presidente della Repubblica. Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun candidato risulta eletto, il Presidente della Repubblica scioglie le due Camere. Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 93 della Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto i ministri e può revocarli. Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.
La riforma dell'articolo 94 della Costituzione è volta in particolare a stabilire che il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
L'articolo 4, nel sostituire l'articolo 95 della Costituzione, prevede in particolare che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
La proposta in questione, inoltre, inserisce nel testo costituzionale l'articolo 70-bis, volto a prevedere che, nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, restando alla fonte regolamentare la disciplina specifica.
L'articolo 6 inserisce l'articolo 77-bis, che prevede che, per l'attuazione del proprio programma, il Governo può chiedere l'approvazione senza emendamenti di norme legislative, anche di principio, alle Camere. La mancata approvazione non comporta obbligo di dimissioni. Infine si prevede che i regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo.
L'articolo 7, infine, sostituendo l'articolo 88 della Costituzione, prevede che, salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui all'articolo 92, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, si richiama alla relazione svolta dal deputato Amici, riservandosi tuttavia di intervenire nel corso del seguito dell'esame, il cui esito positivo sarà a suo giudizio legato alla attenzione che la Commissione saprà


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porre al fine di limitare l'oggetto dell'intervento di modifica.

Felice BELISARIO (IdV), dopo avere ringraziato i relatori, si sofferma preliminarmente sulla questione relativa all'ampiezza delle riforme che si intendono approvare. Al riguardo osserva infatti che una riforma che investa la riforma del bicameralismo, il ruolo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni del Capo dello Stato con riferimento alla nomina del Capo dell'Esecutivo e che introduca nell'ordinamento costituzionale la cosiddetta sfiducia costruttiva andrebbe incontro ad un iter legislativo complesso dagli esiti incerti. Qualora invece la Commissione dovesse concentrare l'esame solo sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo per lo stesso la possibilità di nominare e revocare i ministri, il relativo esame avrebbe senz'altro un percorso semplificato. Ritiene tuttavia cha la Commissione potrebbe altresì valutare l'opportunità di incidere sul bicameralismo, limitandosi tuttavia a prevedere che la fiducia sia concessa dalla sola Camera dei deputati.

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene che il percorso seguito dalla Commissione, volto in questa prima fase a concentrare l'esame sugli articoli 92 e 94 della Costituzione, rappresenti una soluzione ragionevole, ferme restando tuttavia le conseguenza che una tale riforma produrrà su altre parti del testo costituzionale, che saranno inevitabilmente oggetto di esame, incluso il bicameralismo.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che era stato convenuto di procedere, sulle riforme della Costituzione, concentrando l'esame dapprima sugli articoli 92 e 94 e quindi, in un secondo momento, sulla materia del bicameralismo, ed in particolare sulle funzioni da attribuire al Senato ed, infine, sulla riforma dell'articolo 117. In proposito ritiene preferibile tenere separate le materie oggetto di riforma anche al fine di consentire ai cittadini di comprendere in modo chiaro l'oggetto delle singole riforme.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara preliminarmente di condividere il percorso testè illustrato dal presidente Violante relativamente alle modalità d'esame delle riforme costituzionali. In proposito tuttavia ritiene che sia necessario individuare, relativamente alle diverse questioni, i punti di collegamento tra di esse. Una volta stabilito che la forma di governo deve restare di tipo parlamentare, il ruolo del Presidente del Consiglio potrà essere diversamente modulato a seconda delle modalità che si stabiliranno per la concessione della fiducia.
Ritiene quindi che sia possibilie esaminare la questione relativa alla nomina e revoca dei ministri, come pure la possibilità di attribuire la competenza a concedere la fiducia all'Esecutivo ad una sola Camera, essendo le due questioni collegate. Per quanto concerne la cosiddetta sfiducia costruttiva rileva che essa, pur investendo le prerogative del Capo dello Stato in materia di nomina del Presidente del Consiglio, resta comunque nell'alveo della forma di governo parlamentare.
Conclude affermando tuttavia l'opportunità che la Commissione, pur all'interno di una valutazione complessiva delle proposte di riforma costituzionale, concentri l'esame su quelle in ordine alle quali si registra un'ampia convergenza.

Marco BOATO (Verdi) ritiene utile riflettere sul percorso da seguire per l'esame delle proposte di riforma costituzionale, anche per evitare di ripetere gli errori che in passato hanno impedito di portare a compimento analoghe iniziative. Ricorda in particolare il lavoro delle Commissioni bicamerali De Mita-Jotti, nella XI legislatura, e D'Alema, nella XIII legislatura, nonché l'articolato provvedimento approvato nella XIV legislatura dalla maggioranza di centrodestra e sottoposto, senza successo, al referendum confermativo. Alla luce di tali esperienze, ritiene opportuno che si eviti di lavorare ad un'organica riforma della parte seconda della Costituzione,


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e che si ricorra invece ad interventi circoscritti, anche plurimi e coordinati tra loro. Valuta favorevolmente la scelta del presidente Violante di nominare due relatori, uno di maggioranza ed uno di opposizione, in quanto ciò contribuisce a creare le condizioni politiche per una riforma condivisa da una larga maggioranza. Ricorda che l'Unione si è impegnata con gli elettori ad evitare in futuro l'approvazione di riforme costituzionali, oltre che elettorali, che non riscuotano un consenso molto ampio e comunque superiore a quello della maggioranza di Governo.
Passando al dettaglio delle questioni che dovranno essere affrontate nell'ambito delle riforme costituzionali, ricorda innanzitutto l'esigenza di apportare alcune modifiche al titolo V della parte seconda, anche alla luce dell'esperienza attuativa della riforma varata dal centrosinistra nel 2001. Fa peraltro presente che in quella legislatura la Commissione parlamentare presieduta da D'Alema lavorò ad un progetto di riforma assai ampio, su molti punti del quale c'era il consenso dell'opposizione di centrodestra, anche se le difficoltà politiche che ne determinarono poi l'abbandono finirono col travolgere anche le parti condivise, con l'eccezione di quella relativa ai principi del giusto processo, che furono introdotti nell'articolo 111 con una maggioranza estremamente alta, ben superiore ai due terzi dei componenti.
Ricorda che la maggioranza di centrosinistra portò avanti, dopo la fine dell'esperienza della bicamerale D'Alema, anche altre iniziative di riforma, tra cui quella della forma di Governo. Premesso che tale riforma poggiava sugli istituti della revoca dei ministri e della sfiducia costruttiva, chiarisce che il progetto di legge costituzionale C. 2335 in titolo, da lui presentato nella corrente legislatura, ripropone alla lettera la proposta formulata dai gruppi del centrosinistra nella XIII legislatura. Ha ritenuto che fosse un atto dovuto, da parte sua, che fu relatore sul provvedimento, anche per riannodare il filo del discorso che allora si interruppe. Condivide, in ogni caso, la proposta di legge C. 2479, che ha sottoscritto, la quale da una parte prevede la possibilità di revoca dei ministri e dall'altra limita alla sola Camera dei deputati il rapporto fiduciario, che peraltro si instaurerebbe nei confronti del solo Presidente del Consiglio.
Quanto alla revoca dei ministri, sottolinea che si tratta di un istituto che permetterà tra l'altro di evitare quelle crisi di Governo finalizzate soltanto a consentire l'avvicendamento di alcuni ministri, i cosiddetti «rimpasti», di cui è fittamente segnata la storia repubblicana. Quanto invece alla sfiducia costruttiva, concorda con il deputato Zaccaria sul fatto che si può verificare se esista in Commissione una convergenza sul punto. Ricorda che si tratta di un istituto che ha dato buona prova in Germania, avvisando però che gli istituti stranieri non sempre si lasciano impiantare senza problemi in ordinamenti diversi da quelli in cui sono sorti. Quanto, infine, all'attribuzione della fiducia alla sola Camera dei deputati, ritiene che questo possa essere considerato come un primo passo in direzione del pieno superamento dell'attuale bicameralismo perfetto, in linea con altri Paesi di democrazia avanzata. Fa presente che le due ipotesi di lavoro, la sfiducia costruttiva e la fiducia alla sola Camera dei deputati, non sono in contraddizione ma anzi complementari. Quanto all'obiezione che in questo modo si inciderebbe sul potere del Presidente della Repubblica di individuare il Presidente del Consiglio, rileva che non si tratterebbe di uno stravolgimento dell'assetto costituzionale, anche perché di fatto tale potere è già oggi limitato per effetto delle trasformazioni politico-istituzionali degli ultimi tredici anni, le quali hanno portato a far sì che il Presidente del Consiglio venisse nelle ultime quattro legislature designato direttamente dal corpo elettorale al momento delle elezioni politiche.
Rilevato poi che esiste una relazione stretta tra la riforma del bicameralismo e la riforma elettorale, in quanto l'attribuzione della fiducia alla sola Camera consentirebbe di prevedere alla Camera e al Senato sistemi elettorali anche molto diversi, e ricordato che la riforma elettorale


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è incardinata al Senato, segnala l'esigenza di fornire all'altro ramo del Parlamento indicazioni chiare sul percorso di riforme costituzionali che si intende seguire, in modo che il Senato ne possa tenere conto in sede di esame della legge elettorale.
Per quanto riguarda le proposte relative al numero dei parlamentari e all'età minima per l'elettorato attivo e passivo, avverte di aver presentato una proposta di legge, non ancora assegnata, che fissa a diciotto anni l'età per essere eletti alle Camere, esattamente come è previsto per i Consigli regionali e per i consigli degli enti locali. Avverte inoltre di aver presentato anche una proposta di legge volta a modificare gli articoli 66 e 134 per consentire il ricorso, in caso di elezioni contestate, alla Corte costituzionale, in modo da superare la difficoltà insita nell'attuale sistema della verifica dei poteri, che in sostanza non è più in linea con l'attuale modello bipolare, in quanto affida alla maggioranza parlamentare il potere di decidere sulla validità dell'elezione dei suoi stessi esponenti. In conclusione, dichiara la propria disponibilità a valutare anche altri profili di riforma, oltre a quelli della revoca dei ministri e della sfiducia riservata alla sola Camera dei deputati.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, fa presente che anche la proposta di legge C. 2578, già all'esame della Commissione, prevede l'abbassamento a diciotto anni dell'età per essere eletti alle Camere.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) ritiene che le proposte di legge in titolo abbiano il pregio di prefiggersi interventi limitati ma importanti e concreti, anche perché tali da conformare il testo costituzionale ai mutamenti già intervenuti nella costituzione materiale del Paese con l'avvento del bipolarismo e della designazione diretta del Presidente del Consiglio da parte del corpo elettorale. Ritiene in ogni caso essenziale chiarire il ruolo che dovrà avere in futuro il Senato, perché questo è un punto decisivo anche per la valutazione delle proposte di riforma in materia di Governo all'esame della Commissione. Si dichiara per il resto favorevole ad un iter celere dei provvedimenti in esame e disponibile a valutare l'estensione dell'intervento ad altri profili, in particolare a quello del numero dei parlamentari e dell'età per essere eletti.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) osserva che quella di procedere attraverso riforme circoscritte non è un'esigenza dei cittadini, ma una necessità derivante dalle difficoltà interne alla classe politica, che non è riuscita finora ad accordarsi su riforme di ampio contenuto. Nel dettaglio, dichiara di condividere in particolare la proposta di legge C. 2479 e di ritenere perciò importante una riflessione su quale dovranno essere in futuro la composizione e il ruolo, soprattutto nel procedimento legislativo, del Senato. Concorda in ogni caso sul fatto che il bicameralismo perfetto è oggi un fattore di lentezza del procedimento legislativo, e quindi di inefficienza perché impedisce che la decisione legislativa intervenga nei tempi rapidi e ristretti richiesti dalla velocità di trasformazione dell'economia e della società nel mondo contemporaneo.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che il punto dell'età anagrafica per essere eletti alle Camere possa essere affrontato già in questa fase, come anche quello del numero dei parlamentari. Ritiene per contro che l'istituto della sfiducia costruttiva, implicando che in Parlamento si possa formare una maggioranza diversa da quella uscita dalle elezioni politiche, potrebbe non armonizzarsi con l'attuale sistema politico-istituzionale e suscitare perplessità presso alcuni; personalmente si dichiara pronto a discuterne.

Marco BOATO (Verdi) osserva che potrebbe trattarsi della stessa maggioranza, che però vota la fiducia ad un diverso Presidente del Consiglio.

Luciano VIOLANTE, presidente, rileva che non sarebbe agevole accertare che si tratti esattamente della stessa maggioranza, potendo intervenire al suo interno


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mutamenti e passaggi di schieramento. In ogni caso, considerato che si tratta di un punto suscettibile di valutazioni diverse, invita i componenti della Commissione a riflettere sull'eventualità di tenerne conto nel prosieguo dell'esame. Invita altresì a riflettere sulla possibilità di prevedere che la mozione di sfiducia debba essere presentata dalla maggioranza assoluta dei componenti dalla Camera, anziché soltanto da un decimo com'è attualmente previsto. In tal modo si eviterebbe l'attuale utilizzo improprio della mozione di sfiducia come strumento per esprimere biasimo nei confronti del Governo o di un singolo ministro. Ricorda infatti che non è mai accaduto nell'esperienza repubblicana che un Governo si dimettesse a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia.

Graziella MASCIA (RC-SE), premesso che sulle proposte di legge in esame il suo gruppo si riserva di intervenire più diffusamente nella prossima seduta, rileva che non si può escludere pregiudizialmente dalla discussione la sfiducia costruttiva, che fa senz'altro parte della materia in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiarisce che il suo intendimento è di evitare che gli argomenti in discussione divengano troppi, in quanto questo potrebbe ritardare o impedire l'approvazione di quelle riforme sulle quali c'è un generale consenso. A suo avviso, la Commissione dovrebbe concludere l'esame delle proposte di legge in titolo prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, concentrandosi a tal fine sui punti condivisi, per procedere poi a settembre all'esame della riforma del bicameralismo e successivamente a quella dell'articolo 117 della Costituzione. Preannuncia quindi che, se non vi sono obiezioni, il suo orientamento è quello di concludere l'esame preliminare nella seduta di martedì 29 maggio e di procedere, quindi all'adozione di un testo base.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede al presidente Violante di valutare la possibilità di rinviare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 203 ed abbinate, recante «Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale», già fissato per le ore 12 di oggi.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che si possa acconsentire al rinvio richiesto dal deputato Boscetto.

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.
C. 1593 Pedrizzi, C. 2048 De Simone, C. 2327 Mazzoni e C. 2469 Forgione.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2007.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) e Jole SANTELLI (FI), relatori, chiedono al presidente Violante di poter disporre di altro tempo ai fini della predisposizione del testo unificato. Premesso infatti di averne elaborato una bozza, segnalano l'esigenza di un approfondimento su alcuni punti problematici della materia derivanti dall'incertezza dell'attuale quadro normativo, che si è formato attraverso la stratificazione successiva di numerosi provvedimenti parziali.

Luciano VIOLANTE, presidente, concorda sull'opportunità di un approfondimento, tenuto conto che la finalità del provvedimento è quella di riordinare la materia e considerata anche la necessità di verificare la normativa regionale in materia, in modo da avere un quadro completo delle disposizioni che prevedono beneficiin


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favore dei soggetti in titolo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, tranne quelli della II Commissione giustizia, che ha rinviato a domani l'espressione del parere, e della V Commissione bilancio. Per quanto riguarda quest'ultima, il suo presidente, l'onorevole Duilio, ha testé comunicato per iscritto che nel corso dell'odierna seduta il rappresentante del Governo ha segnalato sul testo unificato in esame numerosi profili problematici di carattere finanziario. Il presidente Duilio ha precisato che, alla luce di ciò, la V Commissione ha scelto di non procedere all'espressione del parere, il quale non avrebbe potuto, allo stato, che essere contrario, ed ha preferito rimettere alla I Commissione la valutazione dell'opportunità di apportare al testo le modifiche occorrenti per superare le difficoltà evidenziate dal Governo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, chiarisce che la V Commissione ha discusso una nota nella quale la Ragioneria generale dello Stato, dopo aver esaminato una precedente nota del Ministero dell'interno volta a fornire elementi per la quantificazione dei nuovi e maggiori oneri derivanti per la finanza pubblica dall'attuale formulazione del testo unificato, ha espresso diverse perplessità, sostanzialmente ritenendo che alcuni oneri siano stati sottostimati e che altri non siano quantificabili. Ciò premesso, rileva di non avere elementi né per contestare la valutazione della Ragioneria generale dello Stato, né per apportare al testo tutte le modifiche occorrenti per garantirne la copertura finanziaria sulla base dello stanziamento inizialmente preventivato.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi per domani, in modo da poter tenere conto sia del parere della II Commissione, sia delle risposte che il Ministero dell'interno fornirà in relazione alle diverse difficoltà di carattere finanziario evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, concorda con il presidente Violante. Preannunciato che non potrà peraltro essere presente alla seduta di domani, presenta fin da oggi gli emendamenti da lui predisposti al fine di recepire i pareri delle Commissioni che si sono già espresse e di apportare al testo alcune correzioni di carattere formale (vedi allegato).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole su tutte le proposte emendative del relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione su tutte le proposte emendative del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.500, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 7.500 e 14.500 del relatore nonché l'articolo aggiuntivo 16.0500 del relatore.

Jole SANTELLI (FI) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per l'Assemblea.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri.
C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 36/2007: Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.
Emendamenti C. 2567, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, deputato Naccarato, rileva che gli emendamenti al provvedimento in titolo contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.55.