II Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Modifica alla legge sulla cittadinanza. Testo unificato C. 24 Realacci ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che il testo unificato in esame sembra voler allargare sensibilmente l'area di concessione della cittadinanza;
ritenuto che:
a) la concessione della cittadinanza non possa derivare da un automatismo determinato pressoché esclusivamente dalla presenza dello straniero sul territorio italiano, ma debba essere piuttosto subordinata ad una effettiva verifica nei confronti di costui dell'appartenenza sociale alla comunità e dell'adesione ai principi costituzionali del nostro Paese. In tale ottica, l'ottenimento della cittadinanza dovrebbe essere la conclusione di un processo in cui lo straniero sia perfettamente integrato nella comunità nella quale ha deciso di risiedere, configurandosi come una sorta di «premio» che giunge al termine di un percorso che vede lo straniero partecipe e attivo;
b) la nuova disciplina in materia di cittadinanza dovrebbe tener conto di alcuni principi fondamentali quali: la subordinazione della concessione della cittadinanza alla costante presenza sul territorio italiano, senza rilevanti interruzioni, dello straniero; la possibilità per i genitori dei minori nati in Italia di scegliere la cittadinanza da attribuire ai figli; la differenziazione del trattamento dei coniugi stranieri che vivono in Italia rispetto a quelli che risiedono all'estero; la previsione di idonee procedure che consentano di verificare l'effettiva integrazione degli stranieri in Italia, la quale si dovrebbe fondare su un livello almeno medio di conoscenza della lingua italiana, quale, ad esempio, quello corrispondente al terzo anno di scuola media inferiore, sull'effettiva conoscenza della storia e cultura italiana ed europea nonché dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, così come sulla reale integrazione sociale e sulla conoscenza, l'accettazione ed il rispetto, anche in ambito familiare, dei principi fondamentali della Costituzione, oltre che il rispetto degli obblighi fiscali; l'effettiva integrazione degli stranieri richiedenti la cittadinanza dovrebbe essere verificata non solo attraverso un «test scritto» per la verifica delle conoscenze richieste, ma anche attraverso la pratica di informazioni e di verifiche domiciliari, anche effettuate dai servizi sociali, per accertare le reali condizioni di vita degli stranieri; la soppressione della doppia cittadinanza;
in riferimento all'articolato del testo unificato in esame, rilevato che:
a) si segnala il palese contrasto tra l'obiettivo di favorire lo ius soli e la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, in materia di minori stranieri, in quanto, in base all'articolo 1, per permettere l'acquisizione della cittadinanza dei figli nati in Italia, i genitori stranieri devono risiedere nel territorio italiano da almeno uno o cinque anni, a seconda dei casi, mentre, secondo l'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, la cittadinanza può essere concessa per i minori


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non nati in Italia che abbiano semplicemente frequentato in Italia un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado (o anche secondaria superiore) ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale, senza prevedere nessun obbligo di residenza regolare, né per i minori, né per i loro genitori;
b) in relazione all'articolo 3 appare eccessivamente limitato il di residenza richiesto, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, per i coniugi stranieri e con particolare riferimento allo straniero residente all'estero, per cui sembrerebbe più opportuno prevedere un periodo di residenza maggiore, che potrebbe essere di tre anni per i coniugi stranieri che risiedono in Italia e di sei anni per i residenti all'estero;
c) la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di residenza richiesto per la concessione della cittadinanza appare eccessivamente breve, in quanto, da un lato, si sovrappone nella sostanza ai requisiti previsti dal Testo unico sull'immigrazione per la richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo, mentre, dall'altro lato, non sono previsti strumenti e procedure che consentano di verificare l'effettiva integrazione attraverso elementi rigorosi di accertamento dell'avvenuto inserimento sociale degli stranieri. Per tale ragione appare opportuno elevare il termine di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera a) ad almeno sette anni, evitando così che l'Italia si ponga tra i Paesi europei più permissivi, rischiando di rendere del tutto omogenei i presupposti per l'acquisizione del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo e quelli per l'acquisizione della cittadinanza;
d) qualsiasi progetto di legge che intenda disciplinare direttamente o indirettamente il fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione sociale e culturale dello straniero, non possa più prescindere da una riflessione sul contenuto della «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione», predisposta da un Comitato scientifico appositamente nominato dal Ministro dell'Interno, trattandosi di un documento nato dalla consultazione con associazioni e organizzazioni del mondo dell'immigrazione, religiose e sociali, che raccoglie principi e valori che, in piena armonia con la Costituzione, forniscono un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, nonché uno strumento per diffondere una migliore conoscenza dei problemi dell'immigrazione e del multiculturalismo. La Carta dei valori si propone, anzitutto, di affermare il principio che ogni cittadino immigrato debba godere di tutti i diritti previsti dal nostro sistema, ma debba anche avere gli stessi doveri «senza coni d'ombra e zone franche». Principi fondamentali sono la centralità della persona umana e la sua dignità alla base dell'idea dell'integrazione, l'uguaglianza fra uomo e donna in qualunque momento della vita sociale e il diritto alla libertà religiosa. Appare pertanto opportuno prevedere nel testo che siano introdotti elementi concreti ai fini della reale verifica dell'integrazione sociale dello straniero, anche recependo quali indicatori dei fattori di integrazione, richiesti ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, il rispetto dei principi condivisi nella «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione. I principi sanciti da tale documento, elaborati ai fini dell'immigrazione in Italia, non possono a maggior ragione non essere ritenuti imprescindibili per la concessione della cittadinanza a cittadini non italiani, per lo più immigrati che sono già soggetti alla loro osservanza per libera determinazione assunta con la sottoscrizione della «Carta» ad opera delle organizzazioni che li rappresentano. Sarebbe singolare, pertanto, che ciò che è richiesto allo straniero dal primo giorno in cui entra nel nostro Paese diventi nel tempo del tutto irrilevante ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, non essendo in alcun modo richiesta, a norma del testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali, alcuna verifica circa l'adesione ai nostri valori ed ai nostri principi costituzionali;


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e) appare opportuno, anche per finalità preventive, prevedere la revoca della concessione della cittadinanza nel caso in cui successivamente, ma comunque entro un determinato periodo di tempo, si verifichi uno dei motivi di preclusione dell'attribuzione della cittadinanza di cui all'articolo 6;
f) Appare, inoltre, necessario riflettere sulla doppia cittadinanza, poiché l'acquisizione «facilitata» della cittadinanza dovrebbe essere controbilanciata dalla consapevolezza della perdita della cittadinanza straniera;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) l'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, relativo ai minori stranieri, sia coordinato con le previsioni dell'articolo 1, capoversi b-bis) e b-ter), prevedendo anche al predetto capoverso 2-bis, un periodo di residenza legale di almeno uno dei genitori stranieri del minore;
2) all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, siano sostituite le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni» nonché siano sostituite le parole: «dopo tre anni» con le seguenti: «dopo sei anni»;
3) all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, lettera a) siano sostituite le parole: «da almeno cinque anni» con le seguenti: «da almeno sette anni»;
4) all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 5-ter», siano introdotti elementi concreti ai fini della reale verifica dell'integrazione sociale dello straniero, anche recependo quali indicatori dei fattori di integrazione, richiesti ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, il rispetto dei principi condivisi nella «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione» nonché siano introdotti elementi di effettiva verifica a mezzo di servizi pubblici;
5) all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sia sostituita la lettera c) con la seguente: «c) dalla conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, nonché dalla comprovata condivisione e pratica dei principi fondamentali di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.»;
6) all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 6», sia prevista la revoca della perdita della cittadinanza, per il caso in cui le fattispecie preclusive si perfezionino dopo l'acquisto della cittadinanza ovvero entro un determinato periodo, non inferiore a tre anni, dalla data del predetto acquisto;
7) sia soppresso l'articolo 12;

e con la seguente osservazione:
a) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la rubrica, sostituendo le parole: «Conoscenza della lingua italiana» con le seguenti: «Condizioni per l'attribuzione della cittadinanza».


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ALLEGATO 2

Modifica alla legge sulla cittadinanza. Testo unificato C. 24 Realacci ed abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Daniele Farina.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97. Atto n. 80.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
richiamati i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 5, comma 2, della legge comunitaria 2005 nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
considerato che:
a) le nozioni di «allevatore», di «autorizzazione» e di «certificato di idoneità», pur non trovando la propria definizione nel Regolamento (CE) n. 1 del 2005, costituiscono elementi di determinazione delle fattispecie sanzionatorie di cui al provvedimento in esame;
b) le fattispecie di illecito amministrativo di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sanzionano condotte riconducibili in parte ad illeciti penali già previsti dall'ordinamento come, ad esempio, l'articolo 544-ter del codice penale in materia di maltrattamento di animali, per cui appare necessario inserire una clausola di salvaguardia dell'applicazione della sanzione penale, nel caso in cui il fatto costituisca reato;
c) appare necessario che agli articoli 5, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, comma 7, e 9, comma 3, sia soppresso il riferimento all'obbligazione solidale, prevedendo, in suo luogo, la sanzione amministrativa anche nei confronti degli organizzatori e detentori, in ottemperanza al principio della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto degli animali, previsto dal Regolamento, al fine di evitare che i trasportatori rimanessero l'unico soggetto responsabile delle violazioni.
d) appare opportuno che, all'articolo 5, comma 2, sia inserita, tra le fattispecie di irregolarità documentale, anche quella del mancato possesso del certificato veterinario all'interno del veicolo per tutta la durata del trasporto;
e) appare opportuno che, all'articolo 6, comma 3, sia precisato cha la fattispecie riguarda il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore, noleggiatore o soltanto vettore;
f) appare opportuno che, all'articolo 6, sia previsto che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo si applicano anche in caso di mancanza o di non conformità del certificato di omologazione dei contenitori utilizzati per il trasporto su strada o per via navigabile;
g) appare opportuno che le fattispecie di illecito amministrativo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, siano formulate, distinguendole, anche sotto il profilo dell'entità della sanzione, in base alla gravità del fatto, facendo espresso riferimento alle ipotesi di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1 del 2005, capi I, II, II, IV e VI, aventi ad oggetto, rispettivamente: l'idoneità al trasporto degli animali,


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i mezzi di trasporto, le pratiche di trasporto, il trasporto via mare ed i lunghi viaggi;
h) appare opportuno che, all'articolo 8, commi 1 e 2, sia precisato che l'applicazione della sanzione accessoria sia condizionata alla definitività dell'accertamento delle violazioni;
i) all'articolo 8, comma 12, appare opportuno prevedere l'obbligatorietà dell'emanazione, da parte del Ministero della salute, del provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare il trasporto di animali sul territorio nazionale nei confronti dei trasportatori di altro Stato membro, che abbiano commesso le violazioni indicate nel decreto, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e di scambio di informazioni;
l) all'articolo 9 appare necessario che siano previste sanzioni accessorie anche per le violazioni reiterate dei commi 3 e 4 dell'articolo 7, secondo quanto previsto dal Regolamento;
m) all'articolo 9, comma 4, appare opportuno precisare che, in caso di esecuzione degli obblighi e prescrizioni previsti da tale articolo da parte dell'autorità amministrativa, le relative spese sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento;
n) non sono previste dallo schema di decreto legislativo sanzioni amministrative applicabili nei casi in cui gli operatori dei centri di raccolta omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del Regolamento, nonché il titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1, del Regolamento, opera un trasporto eccedendo i limiti dell'autorizzazione ottenuta;
o) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, appare opportuno includere, fra i soggetti tenuti a fornire informazioni su richiesta delle autorità di controllo, anche i conducenti e i guardiani.
p) appare necessario sanzionare il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se questo non è eseguito direttamente, nonché di comunicare all'autorità competente le modifiche intervenute relativamente alle informazioni ed ai documenti di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1, del Regolamento;
q) appare opportuno prevedere che i proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni previste dal provvedimento in esame affluiscano al Bilancio dello Stato per essere poi assegnate alla disponibilità del Ministero della salute, con vincolo di destinazione delle somme così derivate in favore di interventi di protezione degli animali durante il trasporto;
r) appare necessario prevedere: che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, entro il 5 gennaio 2008; che alla suddetta data, ogni richiamo a tale certificato di idoneità contenuto nel decreto, deve intendersi riferito all'attestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532; che i predetti corsi di formazione possono essere realizzati da enti, istituti, associazioni di categoria e associazioni professionali in maniera indipendente o in collaborazione tra loro, con oneri a carico degli interessati, previa verifica ed approvazione del programma da parte del ministero della salute;
s) all'articolo 13, comma 3, appare necessario non escludere l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 532 del 1992, in quanto altrimenti troverebbero applicazione le sanzioni del predetto decreto legislativo, anziché quelle previste dal provvedimento in esame;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, siano delineate le nozioni di «allevatore», di «autorizzazione» e di «certificato di idoneità»;
2) alle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sia premessa la clausola: «Salvo che il fatto costituisca reato»;
3) agli articoli 5, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, comma 7, e 9, comma 3, sia soppresso il riferimento all'obbligazione solidale, prevedendo, in suo luogo, la sanzione amministrativa anche nei confronti degli organizzatori e detentori;
4) all'articolo 7, commi da 1 a 4, le fattispecie di illecito amministrativo siano formulate distinguendole, anche sotto il profilo dell'entità della sanzione, in base alla gravità del fatto, facendo espresso riferimento alle ipotesi di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1 del 2005, capi I, II, II, IV e VI;
5) sia previsto che gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa da - 400 a - 1.600;
6) sia previsto che il titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendo i limiti dell'autorizzazione ottenuta, è soggetto alla sanzione amministrativa da - 5.000 ad - 20.000;
7) all'articolo 8, comma 12, le parole «può adottare», siano sostituite dalla seguente: «adotta»;
8) all'articolo 9 appare necessario che siano previste sanzioni accessorie anche per le violazioni reiterate dei commi 3 e 4 dell'articolo 7;
9) sia previsto che il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, è soggetto alla sanzione amministrativa da - 200 a - 800;
10) sia previsto che il trasportatore che omette di comunicare entro quindici giorni all'autorità competente le modifiche intervenute relativamente alle informazioni ed ai documenti di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da - 200 a - 800;
11) all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate a favore di interventi di protezione degli animali durante il trasporto»;
12) all'articolo 13, dopo il comma 2, siano inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, entro il 5 gennaio 2008. Fino alla suddetta data, ogni richiamo a tale certificato di idoneità contenuto nel presente decreto, deve intendersi riferito all'attestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
2-ter. I corsi di formazione di cui al comma 2-bis possono essere realizzati da enti, istituti, associazioni di categoria e associazioni professionali in maniera indipendente o in collaborazione tra loro, con oneri a carico degli interessati, previa verifica ed approvazione del programma da parte del ministero della salute.»;


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13) all'articolo 13, comma 3, siano soppresse le parole da: «, ad eccezione» fino alla fine del comma;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, tra le fattispecie di irregolarità documentale, quella del mancato possesso del certificato veterinario all'interno del veicolo per tutta la durata del trasporto;
b) all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare cha la fattispecie riguarda il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore, noleggiatore o soltanto vettore;
c) all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo si applicano anche in caso di mancanza o di non conformità del certificato di omologazione dei contenitori utilizzati per il trasporto su strada o per via navigabile, indicando altresì la normativa di riferimento per il procedimento di omologazione;
d) all'articolo 8, commi 1 e 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'applicazione della sanzione accessoria è condizionata alla definitività dell'accertamento delle violazioni;
e) all'articolo 9, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di esecuzione dei predetti obblighi e prescrizioni da parte dell'autorità amministrativa, le relative spese sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento»;
f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di inserire, fra i soggetti tenuti a fornire informazioni su richiesta delle autorità di controllo, anche i conducenti e i guardiani.


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ALLEGATO 4

Isitituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni. C. 506 Antonio Pepe, C. 537 Di Gioia, C. 1944 Bordo e C. 1934 Folena.

EMENDAMENTO

Art. 5-bis.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Per il funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e per l'istituzione ed il funzionamento del tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 10.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2-bis. Per la corresponsione dell'indennità di trasferimento da attribuire al personale da impiegare presso le sezioni di cui all'articolo 1 ed il tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di 339.500 euro.
2-ter. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, 11.039.500 euro per l'anno 2008 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a un milione di euro per l'anno 2007, a 11.039.500 euro per l'anno 2008 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
5-bis.1 Il Relatore.