II Commissione - Resoconto di mercoledì 16 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 11.50

Modifica alla legge sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 24 Realacci ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 19 articoli, modifica profondamente la legge n. 91 del 1992, che reca la disciplina per l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. Tale disciplina rientra sotto vari profili nella competenza della Commissione giustizia in quanto, oltre ad essere strettamente connessa all'ambito di estensione della capacità giuridica della persona fisica, che varia notevolmente a seconda il soggetto sia o meno titolare dello status di cittadino, coinvolge molteplici istituti civilistici e, fra questi, il matrimonio, la residenza, la filiazione e l'adozione. I predetti istituti, in particolare, rappresentano elementi costitutivi delle molteplici fattispecie previste dal provvedimento in esame per l'acquisto della cittadinanza: fattispecie complesse il cui perfezionamento, talvolta, richiede anche il compimento di un atto negoziale da parte del soggetto che abbia acquistato la capacità d'agire col raggiungimento della maggiore età ovvero del rappresentante legale.
Procede quindi all'illustrazione degli aspetti più rilevanti del testo unificato.
L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 introducendo due nuove ipotesi di acquisto della cittadinanza conseguenti alla nascita in relazione a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni (lettera b-bis), nonché a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno (lettera b-ter).
L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 in materia di acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Si stabilisce che lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Rispetto al testo vigente è stato eliminato il requisito temporale della non interruzione della residenza e si è equiparata l'ipotesi della nascita a quella dell'ingresso in Italia entro il quinto anno di età. Una vera e propria novità è data dalla disposizione che collega l'acquisizione della cittadinanza alla circostanza che siano stati frequentati corsi di istruzione o formazione professionale. In particolare, si prevede che il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale (secondo l'ordinamento del Paese di origine) se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. Come vedremo, tale disposizione suscita alcune perplessità.
L'articolo 3, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, detta la nuova disciplina dell'acquisto della cittadinanza con riferimento alle fattispecie del matrimonio e dell'adozione del maggiorenne. In


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particolare, il nuovo comma 1 prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all' articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. A norma del nuovo comma 2, i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il nuovo comma 4, infine, stabilisce che lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione, senza interruzioni.
L'articolo 4 introduce il nuovo articolo 5-bis alla legge n. 91 del 1993 in relazione all'acquisizione della cittadinanza italiana. Si distingue tra lo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e lo straniero cittadino di altri Paesi. Per il primo, al quale è parificato lo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, è posto come requisito per l'acquisizione della cittadinanza italiana la residenza per almeno tre anni. Per il secondo, invece, devono sussistere ulteriori requisiti in aggiunta a quello temporale della residenza, che, comunque, è fissato in cinque anni, anziché tre. Gli altri requisiti che devono sussistere per l'acquisizione della cittadinanza attengono al reddito (non deve essere inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ed ad alcuni elementi in base ai quali sarebbe riscontrabile la reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica. Tale riscontro risulterebbe da una qualificata conoscenza della lingua italiana parlata, dalla conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia, nonché dalla conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione. Ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è affidato il compito di determinare i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei requisiti predetti. Si stabilisce, inoltre, che l'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana.
L'articolo 6, nel sostituire l'articolo 6 della legge n. 91 del 1992, ridisegna la disciplina dei motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, tutti di natura penalistica. In primo luogo, si tratta della condanna relativa ai reati contro la personalità dello Stato italiano ovvero ad uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale del Ruanda o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale nonché della condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia. Costituisce ostacolo per la concessione della cittadinanza anche la dichiarazione di delinquenza abituale. È precisato che l'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato ad una pena detentiva non superiore ai due anni ovvero sia intervenuta la riabilitazione


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o l'estinzione del reato. Sono poi previste le fattispecie che determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. La sospensione, in particolare, consegue all'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero all'inizio dell'azione penale per uno dei reati di cui sopra, ovvero all'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera ovvero ai provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure alla sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale per l'ex Jugoslavia o dal Tribunale internazionale del Ruanda o dalla Corte penale internazionale. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta.
L'articolo 7 modifica la disciplina del decreto di attribuzione della cittadinanza, di cui all'articolo 7 della legge n. 91 del 1992; l'articolo 8 disciplina la procedura di reiezione delle istanze; l'articolo 9 introduce l'articolo 8-bis alla legge n. 91 del 1992, il quale disciplina la procedura di reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, relativo alla concessione della cittadinanza. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 9 prevede che, ai fini della concessione della cittadinanza, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito. Per quanto concerne le ipotesi in cui la cittadinanza può essere acquistata, viene sostituita la lettera b) del comma 1. Per cui, in base alla nuova disciplina, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, anche al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età.
Gli articoli 11 e 15 del provvedimento in esame hanno per oggetto la disciplina del giuramento. Oggetto del giuramento è l'osservazione della Costituzione della Repubblica italiana, il rispetto dei principi fondamentali ed il riconoscimento dei diritti e dei doveri dei cittadini e della pari dignità sociale di tutte le persone.
L'articolo 12 inserisce l'articolo 11-bis nella legge 91 del 1992, secondo cui, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera. In sostanza, si ammette la doppia cittadinanza.
L'articolo 14 apporta talune modifiche al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, che riguarda i casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza.
L'articolo 16 ha per oggetto le modalità di computo del periodo di residenza legale; l'articolo 17 riordina la disciplina di attuazione; l'articolo 18 si riferisce alle disposizioni transitorie, mentre l'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.
Per quanto riguarda i profili di merito, si evidenzia che il testo unificato in esame sembra voler allargare sensibilmente l'area di concessione della cittadinanza italiana.
Va rilevato come parte dei componenti della Commissione Affari costituzionali, nel corso dell'esame in sede referente, abbia cercato di modificare il testo base attraverso la presentazione di numerosi emendamenti, allo scopo di riaffermare il principio secondo il quale la concessione del diritto di cittadinanza non può derivare da un automatismo semplice e scontato, dovuto pressocchè esclusivamente alla semplice presenza «fisica» dello straniero sul territorio italiano.
Sembrerebbe logico, infatti, che la concessione della cittadinanza debba essere subordinata ad una effettiva verifica dell'appartenenza sociale alla comunità e dell'adesione ai principi costituzionali del nostro paese. E questo impone un mutamento di approccio nella definizione dei criteri per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di un cittadino extracomunitario, oggi regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.


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L'iter per la concessione della cittadinanza attualmente non tiene conto di aspetti fondamentali quali, ad esempio, la capacità di parlare la nostra lingua o la conoscenza e l'accettazione della nostra storia, del nostro sistema istituzionale e delle regole basilari della nostra società. L'ottenimento della cittadinanza dovrebbe, piuttosto, essere la conclusione di un processo che vede lo straniero perfettamente integrato nella comunità nella quale ha deciso di risiedere, invece che conseguire ad un semplice e burocratico atto amministrativo totalmente slegato dal contesto sociale nel quale l'immigrato intende integrarsi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dovrebbe essere un «premio» che necessariamente deve giungere al termine di un percorso che vede lo straniero partecipe e attivo.
Per questi motivi, la nuova disciplina sulla cittadinanza dovrebbe tener conto di alcuni principi fondamentali che, solo in minima parte, trovano già espressione nel testo in esame: anche se nel rispetto del principio dello ius soli, la concessione della cittadinanza dovrebbe essere strettamente legata ad una costante presenza sul territorio italiano, senza rilevanti interruzioni; i genitori dei minori nati in Italia dovrebbero avere la possibilità di scegliere la cittadinanza da attribuire ai figli; in linea di principio, il periodo di residenza obbligatoria per la richiesta della cittadinanza potrebbe pure essere ridotto, ma il suo dimezzamento da dieci a cinque anni può apparire eccessivo; occorrerebbe differenziare il trattamento dei coniugi di cittadini italiani che vivono in Italia rispetto a quelli che risiedono all'estero; occorre altresì, e tale punto appare particolarmente qualificante, stabilire idonee procedure che consentano di verificare l'effettiva integrazione degli stranieri in Italia, la quale si dovrebbe fondare su un livello almeno medio di conoscenza della lingua italiana, quale potrebbe essere quello corrispondente al terzo anno di scuola media, sull'effettiva conoscenza della storia e cultura italiana ed europea nonché dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, così come sulla reale integrazione sociale e sulla conoscenza, l'accettazione ed il rispetto, anche in ambito familiare, dei principi fondamentali della Costituzione, oltre che il rispetto degli obblighi fiscali. L'effettiva integrazione degli stranieri richiedenti la cittadinanza dovrebbe,poi, essere verificata non solo attraverso un «test scritto» per la verifica delle conoscenze richieste, ma anche attraverso la pratica di informazioni e di verifiche domiciliari, anche effettuate dai servizi sociali, per accertare le reali condizioni di vita degli stranieri. Appare opportuno, infine, sopprimere la possibilità di avere la doppia cittadinanza.
Alla luce delle considerazioni e dei principi ora esposti, ritiene quindi possano essere segnalati taluni punti critici del testo in esame.
Segnala, in primo luogo, il palese contrasto tra l'obiettivo di favorire lo ius soli e la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, in materia di minori stranieri. Mentre, infatti, in base all'articolo 1, per permettere l'acquisizione della cittadinanza dei figli nati in Italia, i genitori stranieri devono risiedere nel territorio italiano da almeno cinque anni, a norma dell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, del testo in esame la cittadinanza può essere richiesta per i minori non nati in Italia che abbiano semplicemente frequentato in Italia un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado (o anche secondaria superiore) ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale, senza prevedere nessun obbligo di residenza regolare, né per i minori, né per i loro genitori.
Ritiene, quindi, opportuno inserire una condizione volta a stabilire che l'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, relativo ai minori stranieri, sia coordinato con le previsioni dell'articolo 1, che introduce il principio dello jus soli, prevedendo anche al predetto capoverso 2-bis, un periodo di residenza legale di almeno uno dei genitori stranieri del minore che intende acquisire la cittadinanza italiana per un uguale periodo di cinque anni.
Sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, appare opportuno coordinare il


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testo dei capoversi 2, 2-bis e 2-ter, al fine di individuare con precisione quale disciplina si applichi allo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età e quale al minore figlio di genitori stranieri. In particolare, appare opportuno specificare se ai minori di cui al capoverso 2 sia applicabile anche la disciplina di cui al capoverso 2-bis.
Quanto all'articolo articolo 3 appare, poi, troppo limitato il periodo e troppo modesta la differenza per quanto riguarda il periodo di residenza richiesto, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, ai coniugi stranieri che risiedono in Italia (due anni) e a quelli che risiedono all'estero (tre anni). Sembrerebbe più opportuno prevedere un periodo di residenza maggiore, che potrebbe essere di tre anni per i coniugi stranieri che risiedono in Italia e di sei anni per i residenti all'estero.
Non vi è, inoltre, equilibrio tra il nuovo periodo di residenza obbligatoria richiesto per presentare l'istanza di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5, che viene praticamente dimezzato (cinque anni anziché dieci) e l'introduzione di strumenti di verifica dell'integrazione linguistica e sociale. Questi ultimi, infatti, sono circoscritti unicamente alla conoscenza della lingua parlata, della vita civile dell'Italia, dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione. Sembrerebbe opportuno, invece, compensare la riduzione del periodo di residenza obbligatoria prevedendo strumenti e procedure che consentano di verificare l'effettiva integrazione attraverso elementi rigorosi di accertamento dell'avvenuto inserimento sociale degli stranieri. Il periodo di residenza di cinque anni è, poi, effettivamente troppo breve: in questo modo, infatti, il testo licenziato dalla Commissione sovrappone nella sostanza i requisiti previsti dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998) per la richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo e le condizioni per la presentazione dell'istanza per la cittadinanza. Potrebbe essere posta una condizione volta ad elevare il termine di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera a) ad almeno sette anni. Solo in tal modo si può evitare che l'Italia si ponga tra i Paesi europei più permissivi, rischiando di rendere del tutto omogenei i presupposti per l'acquisizione del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo e quelli per l'acquisizione della cittadinanza.
Occorre, inoltre, verificare i motivi preclusivi alla presentazione dell'istanza della cittadinanza di cui all'articolo 6 del testo in esame ed, in particolare, la presenza delle violazioni amministrative previste dal Testo unico in materia di immigrazione nonché riflettere sulla doppia cittadinanza, poiché l'acquisizione «facilitata» della cittadinanza dovrebbe essere controbilanciata dalla consapevolezza della perdita della cittadinanza straniera.
Con particolare riferimento all'articolo 6, inoltre, appare necessario prevedere la revoca della perdita della cittadinanza, per il caso in cui le fattispecie preclusive perfezionino dopo l'acquisto della cittadinanza ovvero entro un certo periodo dalla data del predetto acquisto.
Osserva, infine, che qualsiasi progetto di legge che intenda disciplinare direttamente o indirettamente il fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione sociale e culturale dello straniero, non possa più prescindere da una riflessione sul contenuto della «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione», predisposta da un Comitato scientifico (presieduto dal prof. Carlo Cardia) appositamente nominato, sei mesi fa, dal Ministro dell'Interno e firmata al Viminale lo scorso 23 aprile. Tale documento, nato dalla consultazione con associazioni e organizzazioni del mondo dell'immigrazione, religiose e sociali, raccoglie un insieme di principi e valori che, in piena armonia con la Costituzione, forniscono un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, nonché uno strumento per diffondere una migliore conoscenza dei problemi dell'immigrazione e del multiculturalismo.
La Carta dei valori si propone, anzitutto, di affermare il principio che ogni cittadino immigrato debba godere di tutti


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i diritti previsti dal nostro sistema, ma debba anche avere gli stessi doveri «senza coni d'ombra e zone franche». Principi fondamentali sono la centralità della persona umana e la sua dignità alla base dell'idea dell'integrazione, l'uguaglianza fra uomo e donna in qualunque momento della vita sociale e il diritto alla libertà religiosa.
Vengono sottolineati, peraltro, i fattori identitari della società italiana. In particolare, si pone in rilievo il fatto che l'Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, che, a sua volta, è basato «sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struttura monogamica»; inoltre, si afferma il principio secondo il quale «l'ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa».
Principi come questi, elaborati ai fini dell'immigrazione in Italia, non possono a maggior ragione non essere ritenuti imprescindibili per la concessione della cittadinanza a cittadini non italiani, per lo più immigrati che sono già soggetti alla loro osservanza per libera determinazione assunta con la sottoscrizione della «Carta» ad opera delle organizzazioni che li rappresentano. Sarebbe davvero singolare, pertanto, che ciò che è richiesto allo straniero dal primo giorno in cui entra nel nostro Paese diventi nel tempo del tutto irrilevante ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, non essendo in alcun modo richiesta, a norma del testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali, alcuna verifica circa l'adesione ai nostri valori ed ai nostri principi costituzionali.
Al parere potrà essere apposta una condizione volta a stabilire che all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 5-ter, siano introdotti elementi concreti ai fini della reale verifica dell'integrazione sociale dello straniero, anche recependo quali indicatori dei fattori di integrazione, richiesti ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, il rispetto dei principi condivisi nella «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.
Formula quindi una proposta di parere con condizioni ed una osservazione (vedi allegato 1).

Daniele FARINA (RC-SE) esprime un giudizio fortemente critico nei confronti della proposta di parere del relatore, contestandone radicalmente sia il metodo che il contenuto. Ricorda quindi che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione giustizia in sede consultiva, manifestando quindi perplessità sul fatto che, tramite una siffatta proposta di parere, si intenda stravolgere completamente un testo rientrante nella competenza prevalente della Commissione affari costituzionali, per di più attraverso una serie di argomentazioni non tecnico-giuridiche, vertenti su questioni rientranti nella competenza della Commissione giustizia, ma di carattere prettamente politico.
Ritiene che non vi sia alcun dubbio sul fatto che l'acquisto della cittadinanza debba essere considerato un diritto, mentre è assolutamente da respingere l'impostazione in base alla quale essa costituirebbe invece una sorta di premio. Ritiene altresì che l'istituto della revoca della cittadinanza presenti forti profili di incostituzionalità e che la proposta di parere, in ogni caso, non abbia affrontato i reali aspetti di criticità della disciplina in esame.
Presenta quindi una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (AN) concorda con molti degli aspetti evidenziati dal relatore nella sua proposta di parere, che contiene spunti e rilievi di grande interesse, che meritano di essere approfonditi.
Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Daniele Farina, rileva che il testo trasmesso dalla Commissione affari costituzionali non configura l'acquisto della cittadinanza come un diritto, non potendosi quindi affermare che la proposta di parere del relatore si ponga, sotto questo profilo, come un elemento di discontinuità.


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Ritiene che le preoccupazioni manifestate dal relatore siano fondate e condivisibili. In particolare, appare evidente che la conoscenza della lingua italiana non possa essere di per sé sufficiente per valutare il livello di integrazione dello straniero nella comunità italiana ma che sia necessaria, a tal fine, quantomeno la condivisione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.
Quanto all'aspetto della riduzione dei termini per l'acquisto della cittadinanza, ritiene che sarebbe più opportuno intervenire al fine di ridurre i tempi, estremamente lunghi, del relativo procedimento amministrativo, anziché incidere sui presupposti normativi per l'acquisto. È evidente, comunque, che possano prevedersi norme più favorevoli nei confronti di chi nasce e compie i propri studi in Italia.
Chiede quindi che i lavori della Commissione siano organizzati in modo da garantire il tempo sufficiente per approfondire gli aspetti problematici del provvedimento, riservandosi di esprimere la posizione del proprio gruppo all'esito del dibattito.

Pino PISICCHIO, presidente, con riferimento ai rilievi dell'onorevole Daniele Farina, ricorda che il provvedimento in esame rientra sotto vari profili nella competenza della Commissione giustizia, anche perché la disciplina della cittadinanza, come già rilevato dal relatore, coinvolge in modo rilevante molteplici istituti di diritto civile. Pertanto, la proposta di parere del relatore si colloca pienamente negli ambiti di competenza della Commissione.
Con riferimento all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 maggio prossimo e che i lavori della Camera saranno sospesi nel corso della prossima settimana in vista delle elezioni amministrative. Pertanto, la Commissione deve esprimere il parere entro domani.
In considerazione della richiesta dell'onorevole Contento ed al fine di consentire a tutti i membri della Commissione di compiere i dovuti approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile 2007.

Paola BALDUCCI (Verdi), con riguardo alle norme contenute nel titolo V del provvedimento in esame, osserva che l'articolo 36 prevede la modifica del regime giudico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, i quali non saranno più sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati ai sensi degli articoli 2683, numero 3), e 2810, commi secondo e terzo, del codice civile. Parallelamente viene disposta l'abolizione del P.R.A. e si prevede che «Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione».
Sottolinea come la modifica introdotta dall'articolo 36 sia tutt'altro che di scarso rilievo, poiché incide direttamente sulla disciplina civilistica dei cosiddetti beni mobili registrati: gli autoveicoli, che oggi sottoposti alla registrazione, domani sarebbero considerati semplici «beni mobili». Si tratta di una modifica rilevantissima, che avrebbe dovuto implicare una diretta competenza anche della Commissione giustizia: sarebbe stato, in altri ter


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mini, opportuno e consigliabile che il provvedimento fosse assegnato in sede referente alle Commissioni riunite II e X, posto che tra le competenze della Commissione giustizia rientra, tra l'altro, la disciplina contenuta nel codice civile, come precisato nella circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, n. 3.
Osserva quindi che il mutamento del regime giuridico dei veicoli appare criticabile, perché fa venire meno una obiettiva garanzia giuridica per gli utenti. Con la trasformazione degli autoveicoli in semplici beni mobili e con la soppressione del PRA, gli acquirenti di autoveicoli correranno più rischi perché avranno meno garanzie di fronte alle frodi dei venditori: è tutta da verificare, peraltro, l'efficacia della registrazione nell' archivio nazionale dei veicoli nel garantire i cittadini dalle possibili frodi.
Ricorda che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum finalizzato all'abrogazione dell'intero testo del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, riguardante la «Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», nella sentenza n. 42 del 1997 ebbe a rilevare come «per diverse esigenze sociali, la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo risponda ad un interesse più generale». Va, quindi, sottolineata l'assoluta rilevanza anche pubblica delle funzioni assolte dal PRA, che assicura la certezza di informazioni fondamentali che sono necessarie alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria, alle agenzie fiscali e alle pubbliche amministrazioni.
L'abolizione del P.R.A. e il passaggio di parte delle sue competenze all'archivio nazionale dei veicoli non produrrà risparmi di tempo, posto che già oggi il PRA è interamente automatizzato ed effettua il contestuale aggiornamento dei documenti del veicolo (carta di circolazione e certificato di proprietà), nonché il rilascio delle targhe in tempo reale in un unico punto. Senza contare che tutti gli uffici territoriali del PRA operano in costante aggiornamento, senza alcun ritardo nella gestione dei dati.
Ricorda altresì che il PRA non riceve alcun tipo di finanziamento dello Stato, per cui il costo del servizio è assicurato dalle basse tariffe dovute dagli utilizzatori del servizio in base ad apposite tabelle stabilite dal Ministero della Giustizia (le tariffe variano da un minimo di 7, 44 a un max di 20,92 euro). Bisogna considerare, inoltre, che nell'ambito dei costi sostenuti dagli utenti, ad esempio, per un passaggio di proprietà, la fetta più rilevante è data dall'IPT (imposta provinciale di trascrizione). Ad essa si aggiungono altre voci, tra cui i bolli e i diritti. Con l'abolizione del PRA non si avranno, quindi, reali benefici economici per i cittadini-utenti, vista la clausola di invarianza degli oneri e del gettito prevista per legge: per cui non ci sarà un percepibile abbassamento del costo gravante sui cittadini perché resteranno le tasse e i bolli già esistenti. Inoltre, con la chiusura degli uffici provinciali dell'ACI, finirà per ridursi la possibilità di accesso dei cittadini al registro. Per cui, un domani il cittadino dovrà comunque rivolgersi alle agenzie private per il disbrigo delle pratiche automobilistiche con un sicuro aumento dei costi di intermediazione
Sottolinea la necessità di considerare l'aspetto riguardante i posti di lavoro che andranno perduti: la messa in mobilità collettiva del personale ACI, già adibito al PRA, presenta problematiche di non scarso significato sociale. Sebbene l'articolo 37 preveda che tale personale conservi comunque il posto di lavoro, bisognerà comprendere quale sarà il futuro reimpiego di questi lavoratori altamente specializzati, con il rischio di vedere disperse le loro importanti professionalità in mansioni assolutamente diverse.
Esprime perplessità anche con riguardo agli aspetti sanzionatori del titolo V del provvedimento in esame. Si riferisce,


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in particolare, all'articolo 40, comma 3, il quale stabilisce che «Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni». Tale norma finisce per depenalizzare la falsificazione delle targhe, mentre oggi chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. Anche questa è una valutazione che è destinata ad incidere sulla materia codicistica (codice penale), e come tale avrebbe dovuto consigliare l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite II e X.
Sottolinea l'esigenza di ulteriori problemi con riguardo alle sanzioni dirette a colpire l'abbandono di rifiuti, di cui al combinato disposto degli articoli 231 e 255 del codice dell'ambiente (norma, quest'ultima che punisce il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta). L'articolo 231, comma 5, dispone che la «cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Il testo del disegno di legge in esame non è stato coordinato con le previsioni del codice dell'ambiente, per cui potrebbero sorgere problemi per l'applicabilità della fattispecie amministrativa con riguardo alla mancata osservanza delle regole in tema di veicoli fuori uso.
Chiede in conclusione che il relatore, nel formulare la propria proposta di parere, tenga conto dei seguenti rilievi: 1) sia meglio precisato il contenuto dell'articolo 36, laddove prevede la registrazione di taluni atti nell'Archivio nazionale dei veicoli, chiarendone l'efficacia rispetto ai terzi, in modo da garantire i diritti dei legittimi titolari e acquirenti dei relativi diritti sui veicoli già soggetti all'iscrizione al PRA; 2) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 40 del disegno di legge, in quanto punisce con sanzione amministrativa, anziché penale, l'abusiva produzione e la distribuzione di targhe; 3) siano coordinate le norme del titolo V in materia di abolizione del PRA con le sanzioni amministrative previste dal combinato disposto degli articoli 231 e 235 del codice dell'ambiente in tema di veicoli fuori uso.

Pino PISICCHIO, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 12.25.


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Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
Atto n. 80.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2007.

Franco GRILLINI (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Luigi SCOTTI condivide la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 maggio 2007.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Luigi VITALI, indi del presidente Pino PISICCHIO.

La seduta comincia alle 15.15.

Isitituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.
C. 506 Antonio Pepe, C. 537 Di Gioia, C 1944 Bordo e C. 1934 Folena.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2007.

Luigi VITALI, presidente, avverte che le Commissioni I, V e XI hanno espresso il parere di competenza sul testo base come risultante dagli emendamenti approvati. In particolare, la I Commissione ha espresso parere favorevole, l'XI Commissione ha espresso parere contrario, mentre la V Commissione ha apposto una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Alla luce di tali pareri il relatore ha presentato un emendamento volto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis, che accoglie alla lettera i rilievi espressi dalla V Commissione (vedi allegato 4).

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce le proprie perplessità sulla scelta della Commissione giustizia di esaminare una serie di proposte di iniziativa parlamentare volte ad intervenire sulla materia della geografia giudiziaria attraverso singoli interventi diretti a modificare circoscrizioni o distretti giudiziari in assenza di un criterio uniforme. A tale proposito, ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione sospendesse l'esame del provvedimento in attesa che il Governo chiarisca se siano stati elaborati specifici criteri per la costituzione di nuovi uffici giudiziari.

Luigi VITALI (FI), presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario della Commissione in quota opposizione.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) esprime la contrarietà del gruppo dell'Ulivo nei confronti di interventi puntuali e parziali


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in materia di geografia giudiziaria, considerando che tale metodo, come dimostrato da taluni interventi normativi effettuati nelle precedenti legislature, appare dannoso e controproducente.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che in linea teorica la soluzione migliore sia sicuramente quella di risolvere il problema in una prospettiva organica. Tuttavia, poiché allo stato non sussistono le condizioni per ottenere il consenso di tutti i soggetti interessati ad un'eventuale intervento organico in materia di geografia giudiziaria, occorre optare per la soluzione più realistica e ed intervenire anche con provvedimenti parziali, al fine di impedire una paralisi normativa in tale settore.

Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che il realismo dell'onorevole Pecorella abbia una sua logica, ma sottolinea che, oltre alla scelta di attendere la presentazione di una proposta normativa organica ed alla scelta di intervenire con provvedimenti parziali, vi sia una terza possibilità, rappresentata dalla definizione di criteri di carattere generale per intervenire in materia di geografia giudiziaria.
Fermi restando le prerogative dell'opposizione con riferimento al provvedimento in esame, sottolinea di essere contrario ad interventi di natura parziale. Ricorda altresì che la Commissione XI ha espresso un parere contrario sul provvedimento in esame.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario della Commissione in quota opposizione e che la Commissione sarebbe in grado di concludere oggi stesso l'esame in sede referente. Rileva, tuttavia, che dal dibattito sono emerse talune perplessità che potrebbero consigliare di intraprendere un percorso di ulteriore approfondimento. Chiede quindi al relatore di esprimere la propria opinione al riguardo.

Antonio LEONE (FI), relatore, sottolinea che la proposta di legge C. 506 è sì iscritta nel calendario della Commissione in quota opposizione, ma è anche abbinata ad altre proposte di legge presentate da esponenti dei gruppi di maggioranza. Emerge quindi un'esigenza generale e condivisa di intervenire in materia di geografia giudiziaria, anche con provvedimenti parziali, attraverso i quali dare delle concrete risposte alle specifiche esigenze di razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari, espresse alle diverse aree del nostro territorio.
Ricorda quindi che la proposta di legge C. 506 non intende istituire una nuova corte d'appello, ma prevede un intervento molto più limitato, rappresentato dall'istituzione di una sezione distaccata di una corte d'appello già esistente.
Dichiara di comprendere l'esigenza di una riforma organica ed, in particolare, i rilievi degli onorevoli Palomba e Tenaglia i quali, peraltro, proprio in quanto ex magistrati, dovrebbero comprendere le reali esigenze alla base della proposta di legge C. 506.
Conclusivamente, ritiene che, se vi è un atteggiamento pregiudizialmente contrario nei confronti di un provvedimento dell'opposizione, sia inutile che la Commissione prosegua l'esame. Se, invece sussistono le condizioni per riflettere con serenità, chiede ai colleghi della Commissione di attendere ancora prima di assumere una decisione definitiva sul provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito e dell'intervento del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
C. 845 Satta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 maggio 2007

Pino PISICCHIO, presidente, rileva che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Dopo avere avvertito


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che il provvedimento sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel programma dell'Assemblea per il mese di giugno e che l'esame in Commissione è stato avviato sin dall'8 febbraio scorso. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 29 maggio 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizione in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato alle vittime dei reati.
C. 1705 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che l'esame in sede referente del provvedimento è stato avviato sin dal 1o febbraio 2007. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 29 maggio 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella e C. 1731 Balducci.
(Esame e rinvio).

Paola BALDUCCI, relatore, rileva preliminarmente che tutti i provvedimenti abbinati intendono porre rimedio all'attuale inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale. Infatti, la necessità di prevedere nell'ambito del sistema penale un insieme di norme omogenee che tutelino l'ambiente appare ormai ineludibile, a fronte dell'allarme sociale prodotto dai diffusi comportamenti illeciti in campo ambientale e, in particolare, delle forme di criminalità organizzata presenti nelle attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.
Ricorda, inoltre, che la necessità di una complessiva rivisitazione del sistema penale in materia ambientale proviene dalla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui ambito i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili, per i quali, al fine di ottenere l'immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione.
Le proposte di legge presentano alcuni aspetti comuni: si presentano tutte sotto forma di novella al codice penale e prevedono il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa, ciò anche al fine di evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l'esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni.
Nel passare all'esame delle singole proposte di legge, osserva che le proposte di legge C. 25 Realacci ed altri e C. 283 Pezzella, sono di contenuto pressoché identico e constano di un solo articolo, volto ad introdurre nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».


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Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento ambientale». Si tratta di un reato di pericolo consistente nell'introduzione nell'ambiente, in violazione di specifiche normative, di sostanze o radiazioni che provochino il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua, dell'aria e del suolo. Il delitto è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra 1 e 5 anni, congiunta con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Nella proposta di legge C. 25 l'importo della multa varia da 2.582 a 15.494 euro.
Il medesimo articolo prevede, poi, due specifiche circostanze aggravanti, strutturate sulla base di una progressività nelle sanzioni a seconda della gravità del danno arrecato. La prima circostanza riguarda il caso in cui dall'inquinamento ambientale derivi il danno effettivo all'ambiente o il pericolo alla vita e all'incolumità delle persone. In questo caso la sanzione prevista è quella della reclusione compresa tra 2 e 6 anni, congiunta con la multa da 15.000 a 50.000 euro. Nella proposta di legge C. 25 l'importo della multa varia da 15.494 a 51.646 euro. La seconda circostanza riguarda l'ipotesi in cui dal predetto comportamento derivi un disastro ambientale, sanzionato, con la reclusione compresa tra 3 e 10 anni congiunta con la multa da 25.000 a 150.000 euro. Nella proposta di legge C. 25 l'importo della multa varia da 25.823 a 154.947 euro.
In relazione a questa fattispecie, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire espressamente la nozione di «disastro ambientale».
Il comma 4 contiene, poi, una specifica clausola al fine di evitare che un eventuale giudizio di bilanciamento delle circostanze possa comportare una eccessiva diminuzione delle sanzioni previste. Si prevede, infatti, che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma del nuovo articolo 452-bis non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.
L'articolo 452-ter introduce la fattispecie della «distruzione del patrimonio naturale». Si tratta, anche in questo caso, di un reato di pericolo che può essere commesso da chi, violando disposizioni legislative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale. La pena prevista per il nuovo delitto è la reclusione da 1 a 5 anni, congiunta con la multa (da 5.000 a 25.000 euro nella proposta di legge C. 283 e da 5.165 a 25.823 euro nella proposta di legge C. 25).
In relazione al contenuto di tale disposizione penale si segnala che essa si limita a prevedere esclusivamente il pericolo di deterioramento del patrimonio naturale non trattando, quindi, il caso di effettiva distruzione dei beni giuridici protetti dalla nuova fattispecie.
L'articolo 452-quater introduce il reato di «frode in materia ambientale». La fattispecie consiste nella falsificazione od omissione anche parziale di documentazione prescritta dalla normativa ambientale al fine di commettere i delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis ovvero di conseguirne l'impunità. La pena, determinata solo nel massimo, è quella della reclusione fino a 4 anni; anche in tal caso, la multa, sempre congiunta alla sanzione detentiva, diverge leggermente nelle due proposte in esame essendo di un massimo di 10.000 euro nella proposta C. 283 e di 10.839 nella proposta C. 25).
In relazione alla necessità di contrasto alle cosiddette «ecomafie», l'articolo 452-quinquies prevede un generico aumento delle pene previste per i delitti contemplati dal nuovo titolo VI-bis nel caso in cui questi siano stati posti in essere da uno degli associati ad una associazione per delinquere di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e sempre che la commissione del reato rientri tra le finalità dell'associazione.
L'articolo 452-sexies disciplina una forma di ravvedimento operoso, analogo a quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56, del codice penale, prevedendo che se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.


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Una specifica disposizione è introdotta, poi, nel codice penale per le fattispecie colpose d'inquinamento ambientale e di distruzione del patrimonio naturale. L'articolo 452-septies prevede infatti la riduzione da un terzo alla metà delle pene rispettivamente stabilite per le citate fattispecie.
Da ultimo, l'articolo 452-octies prevede, come conseguenza della condanna riportata per taluno dei citati nuovi reati ambientali, l'applicazione di talune pene accessorie stabilite dal Capo III del Libro primo del codice penale: l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Si prevede, altresì, come conseguenza della condanna o della pena patteggiata, il ripristino a spese del condannato, ove possibile, dello stato dell'ambiente.
La proposta di legge C. 49 Paolo Russo e altri introduce nel libro secondo del codice penale il Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».
Il nuovo articolo 452-bis del codice penale prevede il delitto di «violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale». Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque violi disposizioni legislative in materia di «tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico».
Osserva come tale formulazione sembri accedere ad un concetto ampio ed unitario di ambiente, comprensivo anche dei cosiddetti beni culturali. Tale previsione sembra raccordarsi con quanto disposto dal nuovo articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che enumera tra le materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
L'articolo in esame delinea, inoltre, una serie di circostanze aggravanti speciali, che conducono progressivamente ad un aumento della pena detentiva quando dal reato derivi: pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; un danno per un'area naturale protetta; una lesione personale; una lesione grave; una lesione gravissima; la morte.
La norma contiene, infine, una specifica clausola sul bilanciamento delle circostanze al fine di evitare l'applicabilità di sanzioni inadeguate alla gravità dell'illecito. È così stabilita, da un lato, l'impossibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti concorrenti con le indicate aggravanti, dall'altro, che le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.
L'articolo 452-ter individua, poi, il delitto di «associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale». Costruita sul modello di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la disposizione individua l'associazione in tre o più persone e sanziona la commissione in forma associata del traffico illecito di rifiuti e degli illeciti ambientali di nuova introduzione. In relazione al grado di partecipazione si distingue: colui che promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione: punito con la reclusione non inferiore a 15 anni; colui che si limita a partecipare all'associazione: punito con la reclusione non inferiore a 8 anni. In relazione, poi, al numero e alla qualità degli associati viene invece previsto un generico aumento di pena se: il numero degli associati è maggiore o uguale a 10; all'associazione partecipino pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che operano in materia ambientale. In relazione ai precedenti penali, è prevista un'ulteriore aggravante per colui che partecipa all'associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale avendo già riportato condanne per: associazione a delinquere di tipo mafioso; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso.
L'articolo 452-quater sanziona chiunque, colposamente, violando le disposizioni


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legislative in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, ma anche del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, causa un danno all'ambiente. La sanzione prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il reato è aggravato se il danno è arrecato a un'area naturale protetta: in quel caso la reclusione è da 1 a 4 anni.
Il nuovo articolo 452-quinquies disciplina il delitto di «frode in materia ambientale», che consiste nella falsificazione od omissione di documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero nell'uso di tale documentazione falsa o illecitamente ottenuta per la commissione di uno dei delitti contro l'ambiente di cui al codice penale. La sanzione è la reclusione da 2 a 8 anni. Il comma 2 specifica che è «illecitamente ottenuto», l'atto falsificato o conseguito tramite corruzione o minaccia al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).
L'articolo 452-sexies prevede alcune circostanze attenuanti. Il comma 1 dispone una diminuzione della pena dalla metà ai due terzi per colui che, pur avendo commesso uno dei delitti contro l'ambiente, collabora con l'autorità adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori: ricostruendo il fatto ovvero individuandone gli autori ovvero sottraendo risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Il comma 2 prevede che la pena sia dimezzata quando - nei delitti di cui all'articolo 452-bis, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 452-quater - l'autore, prima del dibattimento, si fa carico della messa in sicurezza, della bonifica e, se possibile, del ripristino dello stato dei luoghi. In relazione alla bonifica, la disposizione prevede che il giudice possa sospendere il procedimento per un termine congruo a consentire all'imputato di eseguire le operazioni richieste e accedere così all'attenuante. Ai sensi del successivo articolo 452-septies la bonifica dei luoghi è richiesta anche per poter eventualmente accedere alla sospensione condizionale della pena.
L'articolo 452-septies individua le pene accessorie in caso di condanna per uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal codice penale: interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a 5 anni; interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a 5 anni; incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; pubblicazione della sentenza penale di condanna.
Al riguardo, osserva che la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dalla proposta di legge in un periodo non inferiore a 5 anni è sostanzialmente diversa dalla previsione generale contenuta nell'articolo 28 del codice penale, ai sensi del quale l'interdizione temporanea non può durare più di 5 anni.
Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che tanto in caso di condanna, quanto in caso di patteggiamento, il giudice deve ordinare la bonifica e - se possibile - il ripristino dello stato dei luoghi. L'adempimento di tali obblighi consente l'eventuale concessione della sospensione condizionale delle pena.
Il nuovo articolo 452-octies, in relazione ai delitti contro l'ambiente, prevede la confisca obbligatoria delle cose che furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, anche quando il procedimento si concluda con una sentenza patteggiata. Inoltre, in caso di condanna per il delitto di violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale o per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale, il giudice deve ordinare la confisca anche del prezzo o del profitto del reato ovvero, in alternativa, la confisca dei beni di cui il reo abbia disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. In ogni caso dovranno essere garantiti i diritti dei terzi in buona fede.
L'articolo 2 della proposta di legge in esame estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, ai reati in


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materia ambientale. Il medesimo articolo inserisce, inoltre, nell'ambito del predetto decreto legislativo i nuovi articoli 25-septies e 26-bis.
L'articolo 25-septies è diretto a determinare l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente per i delitti in materia ambientale di nuova introduzione: tale sanzione è, in via generale, stabilita fino ad un massimo di 500 quote; il profitto di notevole entità o il danno grave all'ambiente comportano invece una sanzione da 200 a 600 quote. Alla commissione dei reati conseguono le citate sanzioni interdittive per la durata di almeno un anno.
L'articolo 26-bis prevede, invece, che se la persona giuridica nel cui interesse o per il cui vantaggio è stato commesso il delitto contro l'ambiente informa tempestivamente del fatto la pubblica autorità, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 25-septies è ridotta dalla metà a due terzi e non si procede a pubblicazione della sentenza di condanna.
L'articolo 3 della proposta di legge C. 49 interviene sul trattamento sanzionatorio e la confisca a seguito di delitti contro l'ambiente. In particolare, il comma 1, esclude l'applicabilità delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 ai delitti contro l'ambiente. Inoltre, il comma 2, modificando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (cosiddetto «decreto Scotti-Martelli»), inserisce i reati ambientali tra quelli per cui è prevista - come conseguenza della relativa condanna - la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui - anche per interposta persona fisica o giuridica - risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
L'articolo 4 della proposta di legge estende alle indagini sulla criminalità ambientale le tecniche investigative sperimentate nei procedimenti in materia di crimine organizzato e di criminalità grave, prevedendo che, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, possa essere disposto - per esigenze investigative - il differimento o l'omissione di atti normalmente obbligatori come i mandati di cattura, di arresto, di sequestro, etc. (comma 1). Per le stesse ragioni - al fine di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero individuare o catturare i responsabili dei delitti contro l'ambiente - gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza dandone avviso, anche telefonico all'autorità giudiziaria (comma 2); quest'ultima impartirà alla polizia giudiziaria disposizioni utili per controllare gli sviluppi dell'attività criminosa (comma 3). Laddove vi siano ragioni di urgenza le disposizioni possono essere richieste e impartite oralmente, emettendo il relativo provvedimento nelle successive 24 ore (comma 4).
L'articolo 5 interviene invece sull'articolo 51 del codice di procedura penale per estendere la competenza della procura distrettuale antimafia alle indagini relative ai reati associativi finalizzati al crimine ambientale. In particolare, inserendo il richiamo all'articolo 452-ter nel comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di rito, si include il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale fra i delitti per i quali indagini e accusa sono di competenza della procura distrettuale antimafia.
La proposta di legge C. 1731 Balducci ed altri, composta da un solo articolo, novella il libro II del codice penale al fine di inserirvi il nuovo titolo VI bis, rubricato «Dei delitti contro l'equilibrio ambientale e per la tutela del territorio e del mare».
Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento diffuso». Si punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, provoca nell'ambiente, con immissione di sostanze di qualunque tipo, uno stato di inquinamento diffuso, determinando il pericolo di un rilevante danno allo stato dell'aria o dell'acqua o del suolo. La pena della reclusione è da due a cinque anni e quella pecuniaria da euro 150.000 a euro 500.000 nel caso in cui si verifichi il danno indicato al precedente comma 1, o se dal


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fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone. La medesima pena della reclusione da due a cinque anni è stabilita ove dallo stato di inquinamento diffuso derivino lesioni dirette o indirette a danno di una o più persone, ivi comprese situazioni di trasmissioni genetiche compromesse. Nella medesima fattispecie è prevista, altresì, l'applicazione della multa da euro 300.000 a euro 800.000. Infine, si prevede che se dal fatto deriva un disastro ambientale la reclusione è da tre a dieci anni e la multa da euro 150.000 a euro 500.000.
L'articolo 452-ter, rubricato «Distruzione di ambienti naturali protetti», contiene disposizioni volte a tutelare la flora, la fauna e il patrimonio naturale esistente all'interno di una area protetta.
Il comma 1 sanziona con la reclusione da uno cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina con inquinamenti, con opere di modifica o comunque con interventi di qualsiasi natura, la distruzione dei citati beni protetti, ovvero un loro rilevante danno.
Il comma 2 prevede che nel caso in cui tale violazione sia stata posta in essere a seguito dell'emanazione di un apposito atto amministrativo illegittimo, la medesima pena detentiva e pecuniaria sopra indicata si applica, altresì, al soggetto firmatario del citato provvedimento, il quale, risponde, quindi, dell'illecito in esame in concorso con l'autore materiale della violazione. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il comma 3 stabilisce il principio generale in base al quale, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico dei soggetti responsabili.
Il nuovo articolo 452-quater definisce, poi, la nuova fattispecie penale della «Gestione sistematica illecita di rifiuti».
Il comma 1 sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, per qualunque fine, in violazione delle norme di settore nazionali ed europee, illegalmente, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti.
Il comma 2 contempla, poi, il caso in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta volta a modificare, fittiziamente, la reale natura dei rifiuti al fine di sottrarli alle ordinarie procedure riguardanti i rifiuti. Nello specifico, tale comma stabilisce che la citata pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 50.000 a 300.000 euro, si applica, altresì, nel caso in cui l'attività di cui al primo comma sia attuata «mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali tesi a mutare in via fraudolenta la natura o la classificazione dei rifiuti, declassificando i medesimi o trasformandoli fittiziamente in materiali qualificati come esenti dalle regole gestionali sui rifiuti». Nel caso in cui trattasi di rifiuti particolarmente pericolosi, la pena della reclusione è da tre a otto anni e quella della multa da euro 100.000 a euro 500.000.
Il comma 4, contempla due distinte fattispecie rappresentate, nel primo caso, dal fatto che il comportamento descritto al precedente comma 1 sia stato posto in essere in virtù di un provvedimento amministrativo illegittimo; nel secondo caso, dal fatto che il compimento del citato atto illecito sia stato agevolato da un pubblico dipendente. Viene quindi fissato il principio generale in base al quale il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale sono stati posti in essere i comportamenti illeciti indicati dai precedenti commi 1 e 2 risponde in concorso con l'autore materiale del reato secondo le pene indicate da tali commi.
Il secondo periodo del comma 4, prevede, poi, l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni e la multa da euro 100.000 a euro 500.000 nei confronti del pubblico dipendente che con proprie azioni, anche omissive, agevolato i comportamenti di cui al primo e secondo comma, stabilendo, altresì, che


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in caso di sua condanna o patteggiamento si applichi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il comma 5 prevede quindi, a carico di tutti i responsabili l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Da ultimo, il comma 6 dell'articolo 452-quater prevede una fattispecie di carattere generale volta a sanzionare una serie di comportamenti finalizzati alla commissione di uno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI del libro II del codice penale. In particolare, viene sanzionato con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 50.000, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI del libro secondo del codice penale, ovvero al fine di conseguirne l'impunità, pone in essere taluna delle seguenti condotte: realizza atti fraudolenti; compie analisi non veritiere; fa uso di atti fraudolenti o non veritieri; omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale; fa uso di ogni tipo di documentazione falsa; fa uso di documentazione in se stessa non falsa ma applicando la medesima in modo fraudolento ad attività non corrispondenti.
L'articolo 452-sexies (rectius: articolo 452-quinquies), rubricato «Aggravante per associazione per delinquere», prevede un generico aumento delle pene previste per i delitti contemplati dal nuovo titolo VI-bis nel caso in cui questi siano stati posti in essere da uno degli associati ad una associazione per delinquere di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e sempre che la commissione del reato rientri tra le finalità dell'associazione.
L'articolo 452-septies (rectius: articolo 452-sexies), rubricato «Delitti colposi contro l'ambiente» disciplina l'ipotesi colposa dei reati fin qui descritti stabilendo, al riguardo, che le pene previste dai rispettivi articoli sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 maggio 2007.

Oggetto decreto-legge 36/07: Misure urgenti in materia di consigli giudiziari.
C. 2567, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.