XII Commissione - Resoconto di mercoledì 16 maggio 2007


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INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00059 Cordoni: Parere del Consiglio Superiore di Sanità sul riconoscimento dell'acqua minerale naturale Amorosa (Comune di Massa).

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, su richiesta del presentatore e acquisita la disponibilità del Governo, lo svolgimento della interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-00871 Mazzaracchio: Differenze di trattamento da parte di alcune regioni riguardo al ticket sui medicinali.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Salvatore MAZZARACCHIO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto. Pur condividendo


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l'obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica, ritiene infatti che il ricorso a farmaci generici che hanno, come principio attivo, molecole diverse da quelle contenute nei farmaci non generici sia in contrasto con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

5-00935 Poretti: Promozione di una efficace politica di prevenzione del tumore polmonare.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donatella PORETTI (RosanelPugno) replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatta e precisa che l'interrogazione era finalizzata a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di porre in essere una strategia integrata per la prevenzione dei tumori polmonari, non limitata alle pur necessarie campagne contro il fumo.

5-00775 Mancuso: Iniziative normative volte a vietare la vendita di droghe da parte dei cosiddetti smart-shop.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Gianni MANCUSO (AN) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Sottolinea quindi come il fenomeno degli smart-shop non debba essere sottovalutato: in Italia, infatti, esistono circa cento esercizi commerciali in cui è possibili acquistare sostanze che producono effetti simili a quelli provocati dalle sostanze stupefacenti vietate dalla legislazione vigente. Rileva tuttavia che la risposta del rappresentante del Governo non fornisce sufficienti indicazioni su come lo stesso Governo intenda intervenire per porre rimedio a tale situazione. Invita infine il Governo a vigilare attentamente sull'attività degli smart-shop e a valutare l'opportunità di rendere più restrittiva la normativa in materia.

Mimmo LUCÀ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario.
Doc. XXII, n. 8 Palumbo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento in esame propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. La Costituzione prevede che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse» (articolo 82, primo comma). L'inchiesta può dunque essere deliberata anche da una sola Camera. Nell'ambito degli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività di controllo del Parlamento, l'inchiesta rappresenta quello più incisivo e penetrante del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze: l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, dispone infatti che la Commissione parlamentare d'inchiesta «procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Appare quindi evidente la differenza dall'indagine conoscitiva, che, pur essendo anch'essa preordinata a finalità conoscitive, non attribuisce all'organo titolare dell'indagine poteri coercitivi per l'acquisizione delle informazioni. I poteri


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coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. Osserva quindi che gli avvenimenti di questi giorni, dai decessi avvenuti per uno scambio di attacchi fra ossigeno e protossido di azoto nell'ospedale di Castellaneta all'anziano morto per una caduta dalla barella su cui era stato disposto in attesa di essere ricoverato, hanno riproposto all'attenzione dei cittadini, con molta forza, la questione della sicurezza delle cure e degli errori nel settore sanitario. È pur vero che su questa questione c'è una tendenza dei mezzi di informazione a dare un'ampia rappresentazione delle vicende inerenti la cosidetta «malasanità», puntando a massimizzare l'impatto sull'attenzione del lettore. Da una ricerca fatta dal CENSIS nel 2000 emerge infatti che la stampa presta una notevole attenzione a questo tema, ricorrendo a strumenti «tecnici» che rendono l'articolo carico di attrattiva, focalizzando l'attenzione del lettore. C'è quindi un'attenta e approfondita descrizione di singoli eventi eclatanti, che vengono trattati in modo da colpire l'immaginario degli utenti, con un forte coinvolgimento emotivo, generando così correnti di paura e condanna che finiscono per investire l'intero universo in cui gli eventi hanno luogo e lo stesso modo di affrontare la tematica. Rileva altresì che molto meno praticato è il ricorso all'analisi, all'interpretazione ed all'inchiesta «in profondità» che consenta di valutare meglio le cause degli errori ed i possibili rimedi. E purtroppo anche autorevoli Associazioni - vedi il recente convegno organizzato dall'AIOM - aumentano l'allarmismo fornendo dati non validati da alcuna autorevole ricerca scientifica. È facilmente comprensibile infatti che la delicatezza del tema richiede un grande senso di responsabilità nel dare riferimenti all'ordine di grandezza su cui si vuole intervenire. In proposito, ricorda che le ricerche internazionali, condotte con metodologie diverse, indicano percentuali di errori che vanno da un minimo intorno al 4 per cento a un massimo di poco superiore al 10 cento. Questi ultimi sono probabilmente più aderenti alla realtà in quanto provengono da dati raccolti in Australia e Nuova Zelanda, all'interno di un progetto di miglioramento della qualità. Australia e Nuova Zelanda hanno costruito, a partire dal 1996, un sistema di monitoraggio degli errori, denominato AISM (Australian Incident Monitoring System), che si basa sulla segnalazione spontanea, con una tutela legislativa specifica che garantisce la confidenzialità dei dati raccolti. Un sistema simile è stato implementato in Gran Bretagna a partire dal 2000 e, pur avendo dei dati che non vengono considerati ancora pienamente affidabili e riferiti in gran parte alle strutture di ricovero, ha consentito un rapporto al Parlamento inglese nel quale si riporta che nel 2005 si sono verificati circa 1 milione di incidenti in corsia, con 2000 eventi fatali. Negli USA non ci sono dati certi: un rapporto curato dall'IOM (Institute Of Medicine), un'agenzia non profit di ricerca sanitaria, nel 1999 stimava in almeno un milione gli americani che ogni anno riportano danni dalle cure che vengono loro prestate dalle strutture sanitarie ed in 100.000 quelli che ne hanno come conseguenza la morte. Dopo quel rapporto, nel febbraio 2000, fu lanciato negli USA un piano nazionale per la prevenzione degli errori medici, basato sulla costituzione di un Centro Nazionale per la Sicurezza dei Pazienti, sull'obbligo per tutti gli ospedali di dotarsi di un sistema di prevenzione degli errori, sulla promozione della sicurezza nell'uso dei farmaci e su un sistema nazionale di segnalazione obbligatoria di tutti gli errori sanitari. Fa quindi presente che in Italia i dati sono molto variabili, non esistendo un sistema di raccolta unico ed omogeneo, e vanno dai 14.000 decessi per errori medici previsti dall'AAROI ai 50.000 previsti da Assinform. La cifra più vicina al reale, paragonandola per popolazione e sistema con quella dei Paesi con metodi di rilevazione più corretti, è probabilmente quella più bassa, avvalorata anche da una ricerca del CINEAS (Consorzio Universitario


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per l'Ingegneria delle Assicurazioni) del Politecnico di Milano, la quale afferma che circa il 4 per cento degli approssimativamente 8 milioni di italiani ricoverati è vittima di errori medici in corsia, con circa 14.000 decessi. L'emergere degli errori ha portato a un notevole incremento della spesa, sia per i danni causati sia per il contenzioso instaurato sia per i costi delle assicurazioni che sono in forte crescita. Partendo da queste riflessioni, il provvedimento in esame prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta per distinguere i casi di malpractice da quelli di errore vero e proprio ed approfondire, anche in sede scientifica, le cause di tali errori sanitari. Passa quindi a illustrare i contenuti del provvedimento, ricordando come l'articolo 1 stabilisca che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con la finalità di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private. L'articolo 2 è costituito da cinque commi che dettano disposizioni in ordine alla composizione e durata della Commissione. Il comma 1, nel prevedere che la Commissione è composta da venti duputati, nominati dal Presidente della Camera, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, stabilisce che deve essere in ogni caso assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, provvede alla convocazione della Commissione per procedere alla costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 2). La Commissione elegge, quindi, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un presidente, due vicepresidente e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento della Camera (comma 3). Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione è fissato in dodici mesi dal suo insediamento (comma 4). Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, la Commissione presenta all'Assemblea una relazione conclusiva sulle indagini svolte (comma 5). L'articolo 3, costituito da un unico comma, descrive i compiti della Commissione. In particolare, sono attribuite alla suddetta Commissione le seguenti competenze: indagare sulla quantità e sulla gravità degli errori sanitari compiuti dal personale medico e paramedico nelle strutture sanitarie pubbliche e private; valutare gli effetti di tali errori in termini di perdite di vite umane o di danni alla salute dei pazienti; individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, accertando, tra l'altro, la loro imputabilità all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie ovvero alla responsabilità del personale medico o paramedico; indagare sulle cause degli errori, con particolare riferimento alle carenze di formazione del personale medico e paramedico, individuando gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi di tale personale; verificare l'eventuale esigenza di rafforzare le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari, individuando altresì le ulteriori misure utili al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità delle strutture sanitarie e amministrative, sia pubbliche che private; ottimizzare i controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private; individuare ogni altro intervento correttivo per il miglioramento della qualità del sistema sanitario nazionale. L'articolo 4 disciplina, in sei commi, i poteri e i limiti della Commissione. Ai sensi del comma 1, la Commissione, in conformità a quanto previsto all'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, alla Commissione è riconosciuto il potere di acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti; analoga facoltà è data alla Commissione con riferimento ad atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari (comma 2). Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria siano coperti dal segreto: in tali casi, ove l'Autorità giudiziaria richieda il mantenimento del segreto, la Commissione dispone la segretazione degli atti. Il comma 4 fa salva la


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facoltà di opporre il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (cosiddetto segreto professionale). Il comma 5 specifica che alle testimonianze rese davanti alla Commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. In base al comma 6, la Commissione individua gli atti e i documenti dei quali è vietata la divulgazione, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono comunque coperti dal segreto gli atti, i documenti e le assunzioni di testimoni, attinenti a procedimenti giudiziari, nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse. L'articolo 5 è suddiviso in due commi, che recano disposizioni relative all'obbligo del segreto. Il comma 1 prevede l'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 (atti sui quali l'autorità giudiziaria abbia richiesto il mantenimento del segreto) e 6 (atti e documenti di cui è previsto il divieto di divulgazione o che attengono a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari) in capo ai seguenti soggetti: componenti la Commissione; personale addetto; ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali all'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codipe penale (comma 2). L'articolo 6 è composto da sei commi che regolamentano l'organizzazione dei lavori della Commissione. La Commissione svolge la sua attività in conformità agli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati, i quali dettano disposizioni in materia di svolgimento di inchieste parlamentari (comma 1). Prima di avviare i lavori, la Commissione adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti (comma 2). È previsto che le sedute della Commissione sono pubbliche, salva la facoltà della Commissione stessa di deliberare, a maggioranza semplice, che le riunioni si svolgano in seduta segreta (comma 3). Per l'assolvimento delle sue funzioni, alla Commissione è riconosciuto il potere di avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari e di ricorrere alle altre collaborazioni che ritenga necessarie (comma 4). Il comma 5 stabilisce altresì che la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera, mentre il comma 6 pone a carico del bilancio interno della Camera le relative spese di funzionamento. Osserva quindi che il problema degli errori nel campo sanitario è un problema che esiste, che è oggetto di attenzione molto forte nell'opinione pubblica e che è probabilmente conosciuto solo in parte. Quindi si potrebbe pensare che l'istituzione di siffatta Commissione sia un atto doveroso da parte del Parlamento. Dichiara tuttavia di nutrire delle perplessità in ordine soprattutto a tre ordini di riflessioni. La prima questione è che il Senato, con deliberazione del 19 luglio 2006, ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. La delibera istitutiva della citata Commissione monocamerale prevede, all'articolo 2, comma 6, che la Commissione acquisisce, tra l'altro, elementi conoscitivi sul risk management, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina, con l'obiettivo principale della riduzione dei rischi clinici, per i quali sono richiesti indirizzi e metodi sistematici preventivi, basati su un sistema di identificazione tempestiva degli eventi avversi» [lettera l)] nonché «sui dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani» [lettera m)]. Ricorda altresì che, sulla stessa materia, sono state costituite presso il Senato analoghe Commissioni di inchiesta nella XIII (Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario) e XIV legislatura (Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e


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il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno). Pur essendo il provvedimento in esame più centrato sulla questione degli errori in sanità, giudica inevitabile un sovrapporsi di competenze e azioni che rischia di creare confusione, senza considerare che l'analisi dell'errore senza un'adeguata conoscenza della complessità tecnico-organizzativa delle attività, delle interazioni professionali che si stabiliscono, dei processi decisionali che vi intervengono, rischia di ricondurre le responsabilità in gran parte al cosiddetto «errore umano». Per questo ritiene che una Commissione che abbia un terreno di lavoro più ampio sia in grado di inquadrare meglio la problematica, valutare meglio le dinamiche che la supportano e suggerire soluzioni più idonee, di tipo strutturale. La seconda questione attiene ai cosiddetti «costi della politica»: in questi mesi, sui mezzi di informazione c'è stata una notevole evidenza di questo elemento, tanto che lo stesso Ufficio stampa della Camera ha ritenuto opportuno documentarla. L'evidenza è che, malgrado i buoni propositi, il Parlamento italiano costa quasi quanto la somma dei costi delle omologhe Camere in Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, e dunque ritiene che da parte di tutti occorra un grande senso di responsabilità quando si vanno a prospettare ulteriori organismi che per la loro attività necessitano di risorse economiche, umane, strutturali. La terza questione attiene al rapporto fra informazione ed errori in sanità. Come ha già avuto modo di ricordare, c'è la tendenza da parte dei mezzi di informazione a «caricare» emozionalmente questa materia e dunque avverte il pericolo che la decisione di occuparsi di questo delicato problema al di fuori di un contesto generale che riguardi il funzionamento del sistema sanitario italiano, rischi di offuscare gravemente le figure dei medici e dei professionisti sanitari nella considerazione dei cittadini. E tutti sanno quanto conti, nei risultati, la fiducia dei cittadini verso questi operatori. Desidera infine ricordare che il Governo, sia quello precedente sia l'attuale, si è mosso su questo terreno cercando di dare risposte ad una giusta domanda di sicurezza delle cure. In particolare, nel 2003 fu istituita la Commissione tecnica sul rischio clinico che ha elaborato in un documento, titolato «Risk management in Sanità. Il problema degli errori», una raccolta di riflessioni e raccomandazioni utili agli operatori sanitari. È stata anche attivata una rilevazione nazionale sulle iniziative per la sicurezza del paziente nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. Anche il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 indica strategie da adottare per la gestione del rischio clinico. Nel 2005, è stato avviato il progetto di ricerca «La promozione dell'innovazione e la gestione del rischio», finanziato dal Ministero della salute con la partecipazione di nove regioni, due aziende ospedaliere, un ateneo universitario e un soggetto privato che ne è anche cofinanziatore. Infine, proprio lo scorso venerdì 11 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della salute, un disegno di legge che introduce nell'ordinamento disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, che inizierà tra breve il suo iter in Parlamento, consentendo di dare un contributo fattivo nell'interesse dei cittadini e degli operatori. Ritiene quindi, sulla base delle riflessioni esposte, che sia necessario valutare attentamente la questione, ma individuando uno strumento più appropriato della Commissione di inchiesta.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di parto.
Testo unificato C. 589 Lucchese, C. 1237 Palumbo, C. 1447 Bianchi e Poretti, C. 1611 Poretti, C. 1923 Governo, C. 1632 Dioguardi, C. 1754 Zanotti e Nicchi e C. 2230 Consiglio regionale del Piemonte.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2007.


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Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 9 maggio il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che successivamente, constatata la difformità tra i rispettivi pareri, l'esame degli emendamenti era stato rinviato ad altra seduta al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, conferma il parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.14, confermando altresì l'invito al ritiro dell'analogo emendamento 1.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 subordinatamente a una sua riformulazione. Sugli emendamenti 1.1 e 1.16, modificando il suo precedente avviso, esprime parere favorevole. Conferma il parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE, modificando il suo precedente avviso, esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 1.11, 1.10, 1.18, 1.17, 1.9, 1.8, 1.15, 1.19, 1.12, 1.5 e 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Palumbo 1.4.

Giuseppe PALUMBO (FI) illustra il suo emendamento 1.3 volto a riunificate in un'unica lettera le disposizioni contenute nella lettera g) e nella lettera d), raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Palumbo 1.3 e approva l'emendamento Dioguardi 1.16.

Giuseppe PALUMBO (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, ritenendo che l'inciso «da valutare con indicatori scientifici adeguati» - che il suo emendamento intende sopprimere - sia pleonastico.

Katia ZANOTTI (Ulivo) non condivide l'emendamento 1.1 e invita il presentatore a ritirarlo, ritenendo importante che la qualità dell'assistenza nel periodo perinatale sia valutata con indicatori scientifici adeguati.

Giuseppe PALUMBO (FI), accogliendo le osservazioni della collega Zanotti, ritira il suo emendamento 1.1.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, propone di riformulare l'emendamento 1.7 nel senso di riferirlo all'articolo 6 e quindi per il momento di accantonarlo.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO (FI) illustra il suo emendamento 1.2, volto a chiarire che l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere - prevista alla lettera m) - debba riguardare piuttosto le figure professionali dei ginecologi e delle ostetriche del territorio e delle strutture ospedaliere.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, ritiene troppo riduttivo limitare l'integrazione alle sole figure professionali dei ginecologi e delle ostetriche.

Katia ZANOTTI (Ulivo) concorda con il relatore.

Mimmo LUCÀ, presidente, propone di riformulare l'emendamento 1.2 nel senso di sostituire le parole «tra territorio e strutture ospedaliere» con le seguenti «tra servizi e prestazioni territoriali e strutture ospedaliere».

Katia ZANOTTI (Ulivo) esprime qualche perplessità sulla riformulazione proposta dal presidente, in quanto l'integrazione non dovrebbe limitarsi a servizi territoriali e strutture ospedaliere ma estendersi a tutte le prestazioni professionali interessate.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, ritiene più opportuno respingere per il momento l'emendamento, rinviando ad una


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fase successiva le valutazioni relative ad una modifica della lettera m).

La Commissione respinge l'emendamento Palumbo 1.2.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.13: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Brugger 1.14.
Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.3, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Palumbo 2.2 e 2.3.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira il suo emendamento 2.5.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.4 del relatore. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira il suo emendamento 5.2.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 5.3 e parere favorevole sull'emendamento 5.1, limitatamente alle parole «i protocolli ostetrici in uso presso le singole strutture ospedaliere, ambulatoriali e consultoriali», aggiungendole alla fine del comma 1.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 5.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Giuseppe PALUMBO (FI) osserva, riguardo all'emendamento 5.1, che il riferimento ai «protocolli ostetrici in uso presso le strutture ospedaliere, ambulatoriali e consultoriali» può apparire eccessivo e irrealistico, in quanto riferibile a tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE), accogliendo le osservazioni del collega Palumbo, ritiene che si possano aggiungere alla fine del comma 1 le sole parole «e i protocolli ostetrici».

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, modificando il suo precedente avviso alla luce del dibattito svolto, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 5.1.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira il suo emendamento 5.1.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.


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Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 6.4, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.6.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.8, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole «territoriali extraospedalieri», e sull'emendamento 6.9. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 6.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Giuseppe PALUMBO (FI) riformula l'emendamento 6.8 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato 4).

La Commissione approva gli emendamenti Palumbo 6.8 (nuova formulazione) e 6.9.

Giuseppe PALUMBO (FI) ritira il suo emendamento 6.10 ritenendo che le finalità perseguite da tale emendamento possano essere realizzate mediante la riformulazione dell'emendamento 1.7, precedentemente accantonato.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento 1.7 nel senso di riferirlo all'articolo 6, sostituendo le parole «assistenza domiciliare integrata alla madre e al neonato» con le parole «assistenza ostetrica domiciliare».

Donatella PORETTI (RosanelPugno) dichiara la propria contrarietà alla riformulazione dell'emendamento 1.7, perché ritiene che esso attribuisca alle ostetriche un ruolo eccessivo, a scapito delle altre figure professionali interessate.

Roberto ULIVI (AN) dichiara di concordare con le considerazioni del deputato Poretti.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE), alla luce del dibattito svoltosi, riformula il suo emendamento 1.7 che prende il numero 6.50 (vedi allegato 4).

La Commissione approva l'emendamento Dioguardi 6.50 (ex Dioguardi 1.7).

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) dichiara di ritirare l'emendamento 6.7, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 7.6 e 7.5.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 ove riformulato nel senso di sostituire la parola «infermieristiche» con la seguente «ostetriche» e 7.3. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 7.4 e 7.2.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Lalla TRUPIA (Ulivo) non comprende perché debba espungersi dal comma 1 dell'articolo 7 il riferimento alle competenze infermieristiche.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, accogliendo le osservazioni del deputato Trupia propone di riformulare l'emendamento 7.1 nel senso di sostituire le parole «sia mediche sia infermieristiche» con le seguenti «mediche, ostetriche ed infermieristiche».

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) riformula il suo emendamento 7.1 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Dioguardi 7.1 (nuova formulazione) e Palumbo 7.3.


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Giuseppe PALUMBO (FI) illustra il suo emendamento 7.4 volto a stabilire che la guardia medica anestesiologica di cui al comma 4 debba essere costituita da almeno due ginecologi, un anestesista, un neonatologo, al fine di garantire l'assistenza necessaria in caso di emergenza.

Roberto ULIVI (AN) annuncia voto favorevole sull'emendamento 7.4, ritenendo che esso non sia in contrasto con l'autonomia delle regioni in materia sanitaria.

Donatella PORETTI (RosanelPugno), pur condividendo in linea di principio l'emendamento 7.4, ritiene che esso ponga rilevanti problemi sotto i profili della copertura finanziaria.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, conferma il parere contrario sull'emendamento 7.4.

La Commissione respinge l'emendamento Palumbo 7.4.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 7.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 8.3, 8.1, 8.2 e 8.4.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Cancrini 8.5.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 8.5.

Donatella PORETTI (RosanelPugno) fa suo l'emendamento 8.5.

La Commissione approva l'emendamento Cancrini 8.5, fatto proprio dal deputato Poretti.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.4: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ulivi 9.3.
Approva quindi l'emendamento Palumbo 9.1.

Giuseppe PALUMBO (FI) illustra il suo emendamento 9.2 volto a ridurre la percentuale di rimborso delle spese sostenute per il parto a domicilio.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palumbo 9.2 e Poretti 9.5.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.6: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 10.4, 10.5, 10.1 e 10.3.

Donatella PORETTI (RosanelPugno), avendo erroneamente riferito il suo emendamento 10.2 all'articolo 10 anziché, come


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sarebbe stato corretto, all'articolo 12, si riserva di riformularlo al momento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 17.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 20.35.

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia.
C. 439 Cancrini e C. 1856 Di Virgilio.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, fa presente che entrambe le proposte di legge n. 439 Cancrini e n. 1856 Di Virgilio mirano a garantire l'estensione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica a tutti i cittadini che possono trarne beneficio (articolo 1). A tal fine, l'articolo 2 della proposta n. 439 prevede che le strutture delle ASL procedono al vaglio delle richieste di trattamento psicoterapeutico formulate direttamente dall'utente, o, per suo conto, dai servizi sociali dei comuni o da quelli penitenziari. I soggetti per i quali si riconosce l'indicazione ad un trattamento psicoterapeutico sono indirizzati, qualora i presidi delle ASL non possano provvedervi direttamente, a strutture private o professionisti accreditati, per la valutazione della motivazione al trattamento (in collaborazione con i responsabili del servizio) e per l'effettuazione della prestazione psicoterapeutica. L'articolo 2 della proposta n. 1856 reca una disciplina analoga a quella della proposta n. 439, precisando tuttavia che le richieste di trattamento psicoterapeutico possono essere formulate solo dalle strutture alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione. Sono ritenute valide unicamente le richieste presentate previa diagnosi, formulate o confermate da uno specialista in psichiatria. L'articolo 3 di entrambe le proposte indica i requisiti necessari all'accreditamento dei professionisti. In particolare, sono richiesti: iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; abilitazione all'attività di psicoterapeuta riconosciuta ai sensi della normativa vigente; assenza di rapporti di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e, ai sensi della proposta n. 439, anche con le strutture private accreditate. Possono inoltre accedere all'accreditamento le strutture private (associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale) in cui operino professionisti aventi i requisiti sopra descritti (comma 1). Ai sensi del comma 2, è inoltre disciplinato l'accreditamento delle strutture pubbliche e private e dei professionisti, formati presso le stesse, in grado di assicurare il trattamento dei minori vittime di maltrattamenti o di abusi. Per le predette strutture si richiede, in aggiunta ai requisiti descritti per le altre, una documentata e adeguata attività professionale nel settore del trattamento dei minori. Nella proposta n. 1856 è inoltre disciplinato, con modalità analoghe a quelle fissate per gli interventi relativi ai minori maltrattati o abusati, l'accreditamento per i trattamenti destinati ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e obesità. Sempre


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ai fini dell'accreditamento (comma 3), si prevede che i centri di psicoterapia ed i singoli professionisti documentino l'attività di supervisione clinica svolta dai docenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'istruzione. L'articolo 4 delle proposte in esame disciplina il sistema di partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di psicoterapia che vengono assimilate alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni, che possono essere prescritte singolarmente o per cicli, effettuando i pagamenti direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti, sulla base del nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali ammesse dal Servizio sanitario nazionale. Sono comunque esclusi dal pagamento i cittadini che hanno diritto all'esenzione totale (comma 1). La remunerazione ed il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati (comma 2) sono definiti dalle regioni, sentiti gli ordini professionali, ai sensi della disciplina che regola i contratti tra le regioni medesime e le strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di cui agli articolo 8-quinquies e 8-sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In tale ambito, la proposta n. 439 precisa che la remunerazione non deve comunque superare la misura minima delle tariffe indicate dagli ordini professionali. Entrambe le proposte dispongono poi l'attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo da parte dei presidi delle ASL sui centri di psicoterapia ed i professionisti accreditati presso i quali sono indirizzati i pazienti, con la finalità di verificare la qualità delle prestazioni erogate. È altresì prevista la possibilità di istituire da parte delle regioni, in collaborazione con le ASL, appositi osservatori regionali per la raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia e i singoli professionisti accreditati (comma 3). La proposta n. 439 stabilisce che la certificazione concernente l'astensione dal lavoro dei pazienti in trattamento può essere rilasciata sia dai professionisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che dagli psicoterapeuti convenzionati (comma 4). Ai sensi dell'articolo 5, tutte le strutture sanitarie presso le quali, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono svolte le attività psicoterapeutiche organizzano corsi di tirocinio destinati agli allievi delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. Le strutture sanitarie in questione e le predette scuole di specializzazione stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore ed il numero di allievi da ospitare. Le attività di tirocinio devono essere supervisionate da professionisti del servizio o dai didatti delle scuole. L'articolo 6 della proposta n. 1856 indica, infine, le modalità di copertura degli oneri, valutati a decorrere dal 2006 in 150 milioni di euro annui, derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 4 della proposta medesima. In particolare si dispone: un aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui; un aumento proporzionale della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro l'anno. La proposta n. 439 non reca invece disposizioni specifiche sulla copertura degli oneri; a tal proposito, nell'ambito della relazione illustrativa viene evidenziato che «i costi degli interventi psicoterapici saranno compensati con il parallelo risparmio in termini di calo della spesa farmaceutica e degli interventi di ospedalizzazione». Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta in ordine al seguito dell'esame alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Domenico DI VIRGILIO (FI), riservandosi di intervenire più diffusamente in


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seguito, auspica che il provvedimento in esame sia valutato con attenzione e serietà dai colleghi della Commissione trattandosi di iniziative legislative di particolare rilievo. Ritiene altresì che sia utile, nel prosieguo dell'esame, procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato.
C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.