XIII Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti
(COM(2007)17 def)

DOCUMENTO FINALE PRESENTATO DAL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, a norma dell'articolo 127 del regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)17 def.), presentata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2007;
acquisito il parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che si allega;
tenuto conto degli elementi conoscitivi e valutativi emersi dall'audizione dei deputati italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo svolta dalle Commissioni riunite XIII e XIV il 3 maggio 2007, nonché dall'attività conoscitiva svolta mediante audizioni informali dei soggetti operanti nel settore e della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
preso atto che l'approvazione definitiva della riforma è prevista entro il prossimo 30 giugno;
premesso che:
la proposta presentata dalla Commissione europea modifica in ampia parte la normativa delle organizzazioni comuni dei mercati attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;
l'esigenza di un riforma del settore scaturisce dai rilevanti cambiamenti che si sono registrati nell'ultimo decennio, che hanno accentuato le difficoltà di fronteggiare, da una parte, la pressione della grande distribuzione e, dall'altra, la concorrenza dei paesi terzi; contestualmente occorre assicurare la coerenza della disciplina del settore con la generale riforma della PAC definita nel 2003;
la proposta presentata dalla Commissione intende altresì garantire la compatibilità con le regole stabilite nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e rispettare la neutralità di bilancio della riforma;
in relazione agli obiettivi e vincoli sopra richiamati, la riforma proposta dalla Commissione europea si caratterizza principalmente per i seguenti elementi:
a) un impulso alla concentrazione dell'offerta, mediante il potenziamento, l'ampliamento e l'estensione dei compiti delle organizzazioni dei produttori; a tal fine si prevede la possibilità per i produttori agricoli di aderire ad organizzazioni diverse per differenti prodotti, in modo da favorire la libertà di aggregazione dei produttori e la specializzazione per prodotto delle singole organizzazioni; si affida alle organizzazioni dei produttori la gestione delle crisi; si prevede, in presenza di


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determinate condizioni, la possibilità di estendere anche ai produttori non aderenti le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale e in materia di ritiro; vengono stabiliti maggiori incentivi per le fusioni tra organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori di Stati membri con una bassa concentrazione dell'offerta; viene favorita la delega di competenze alle associazioni delle organizzazioni di produttori; si propone l'elaborazione da parte degli Stati membri di una strategia nazionale relativa ai programmi operativi;
b) l'estensione del regime di pagamento unico alle superfici coltivate ad ortofrutticoli; contestualmente viene previsto il disaccoppiamento degli aiuti a favore degli ortofrutticoli trasformati e si elimina il divieto di utilizzare i terreni a cui si applica il regime di pagamento unico per la coltivazione degli ortofrutticoli e delle patate da consumo;
c) l'attribuzione alla Commissione europea della facoltà di stabilire norme di commercializzazione per i prodotti del settore ortofrutticolo, che possono riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura;
considerato che:
la riforma ha un impatto rilevante sugli interessi dell'agricoltura italiana, dal momento che l'Italia rappresenta il primo Paese produttore europeo di ortofrutta, fornendo il 24,3 per cento alla produzione complessiva di ortaggi dell'Unione europea a 25 Stati membri e il 29 per cento della produzione complessiva di frutta;
sulla proposta di riforma del settore ortofrutticolo presentata dalla Commissione europea si è aperto nel Paese un ampio confronto e dibattito, che ha coinvolto le organizzazioni del settore agricolo, le associazioni sindacali e tutti i soggetti operanti nella filiera; da tale dibattito e confronto, come è emerso anche dall'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni XIII e XIV, sono emerse valutazioni largamente condivise rispetto ai seguenti profili più rilevanti:
a) l'esigenza che, all'interno del livello massimo complessivo delle risorse destinate alla politica agricola comune, come determinato dalle prospettive finanziarie, si individuino misure volte a riequilibrare la dotazione destinata al settore ortofrutticolo, che riceve soltanto il 3,4 per cento della quota del bilancio comunitario relativa agli interventi di mercato in agricoltura, mentre rappresenta il 17 per cento della produzione agricola complessiva dell'Unione europea;
b) l'esigenza di incrementare l'aiuto finanziario comunitario relativo al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, che nella proposta della Commissione europea viene limitato al 4,1 per cento della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione, e, in particolare, di assicurare alle organizzazioni di produttori risorse aggiuntive per la gestione delle crisi di mercato;
c) l'esigenza di definire un periodo transitorio che permetta di pervenire in modo graduale al disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati, in particolare per quanto riguarda il settore del pomodoro da industria, al fine di evitare che il disaccoppiamento totale determini una forte riduzione della produzione, con pesanti ricadute economiche e sociali;
d) l'obiettivo di introdurre in ambito comunitario l'indicazione d'origine dei prodotti freschi e trasformati;
rilevato che:
il 9 maggio 2007, nell'ambito della procedura di consultazione, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato una relazione ed una proposta di risoluzione che recano numerosi e rilevanti emendamenti alla proposta di regolamento predisposta dalla Commissione europea;


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le modifiche che la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo invita ad adottare corrispondono in ampia misura alle esigenze evidenziate dai soggetti operanti nel settore ortofrutticolo italiano;
in particolare la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo raccomanda:
a) l'innalzamento dal 4,1 al 6 per cento del limite massimo dell'aiuto finanziario comunitario in proporzione in proporzione all'entità che gli aiuti alla produzione per i prodotti ortofrutticoli trasformati hanno rappresentato rispetto al valore della produzione commercializzata;
b) l'istituzione di un apposito Fondo di sicurezza per il finanziamento delle misure da adottare in caso di crisi grave;
c) il mantenimento del divieto di utilizzare i terreni ai quali si applica il regime di pagamento unico per la produzione di ortofrutticoli;
d) l'attribuzione agli Stati membri della facoltà di sostituire i pagamenti unici per determinati prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione con un aiuto comunitario alla superficie;

impegna il Governo

per quanto concerne i negoziati a livello comunitario relativi alla definizione della riforma del settore ortofrutticolo, a conformarsi ai seguenti indirizzi:
1) sostenere iniziative volte a riequilibrare la dotazione finanziaria destinata al settore ortofrutticolo rispetto all'incidenza del settore stesso sulla produzione agricola complessiva dell'Unione europea;
2) aumentare dal 4,1 al 6 per cento il livello massimo dell'aiuto finanziario comunitario per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, eventualmente riservando l'incremento del contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per le quali il livello del finanziamento comunitario è fissato al 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta, anziché al 50 per cento;
3) istituire un apposito fondo di finanziamento per le misure di gestione delle crisi di mercato, nel quale confluiscano, tra l'altro, le risorse destinate ai ritiri di mercato, nonché i risparmi derivanti dalla non piena utilizzazione dei fondi destinati all'attuazione dei programmi operativi, e che comunque sia alimentato da un aiuto comunitario per almeno i due terzi della spesa sostenuta; individuare altresì apposite regole, che, mediante l'utilizzo di tale fondo, garantiscano l'applicazione delle misure di gestione della crisi anche a vantaggio dei produttori non associati, in particolare in tutte le situazioni in cui l'offerta di questi ultimi sia prevalente;
4) definire un periodo transitorio che preceda l'applicazione del disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati; a tal fine, prevedere che la quota degli aiuti disaccoppiata fin dal 2008 non superi in ogni caso il 50 per cento dell'importo complessivo e stabilire che la quota restante, dal 2008 al 2013, sia destinata ad un aiuto al reddito parametrato alla superficie coltivata e subordinato, oltre che al rispetto della condizionalità, alla consegna di un quantitativo minimo di prodotto per ettaro alle organizzazioni di produttori che cedano tale produzione alle industrie di trasformazione, sulla base di appositi contratti sottoscritti con queste ultime;
5) con riferimeNto all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, demandare agli Stati membri la disciplina della possibilità di utilizzare i terreni compresi nel regime di pagamento unico per le produzioni ortofrutticole e di patate da consumo, mediante l'individuazione delle singole colture alle quali si applica tale possibilità e la definizione delle modalità e dei tempi con cui viene introdotta;
6) per quanto concerne le norme di commercializzazione, prevedere l'obbligo


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di inserire in etichetta l'indicazione dell'origine dei prodotti, nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi, e dei prodotti agricoli di base, nel caso dei prodotti di prima trasformazione;
7) più in generale, sempre per quanto concerne le norme di commercializzazione, mantenere a livello comunitario un quadro normativo specifico, evitando una completa deregolamentazione della materia, anche al fine di assicurare un livello omogeneo ed elevato di rispetto delle regole poste a tutela della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti in tutti gli Stati membri; contestualmente, prevedere a livello comunitario e nazionale specifiche azioni volte a potenziare i controlli alle frontiere sui prodotti importati da paesi extracomunitari per garantire il rispetto dei medesimi standard igienico-sanitari imposti ai prodotti comunitari e impedire gravi forme di concorrenza sleale, quali la distribuzione di prodotti provenienti da Paesi terzi come prodotti di Stati membri;
8) intraprendere a livello comunitario opportune iniziative per introdurre in sede internazionale standard comuni relativi alle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo che garantiscano il rispetto delle Convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
a livello nazionale, in sede di attuazione della riforma del settore ortofrutticolo:
1) a predisporre un piano strategico nazionale che permetta una maggiore coerenza tra le misure previste nei programmi operativi e quelle finanziate nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale;
2) a adottare a livello nazionale ulteriori misure che favoriscano l'aggregazione dei produttori ortofrutticoli;
3) a adottare iniziative idonee a consolidare e sostenere le organizzazioni e gli accordi interprofessionali, promuovendo il ricorso alle intese di filiera e ai contratti quadro;
4) a valutare l'opportunità di porre in essere ulteriori azioni che, accompagnandosi ai programmi operativi, intervengano sugli elementi strutturali del comparto ortofrutticolo italiano, sostenendone la competitività (misure di riduzione del costo del lavoro definite in rapporto alle specifiche caratteristiche delle attività agricole; misure che favoriscano l'abbattimento degli altri costi di produzione e di commercializzazione; rafforzamento dei produttori nel rapporto con la grande distribuzione); in questo contesto, a individuare, a livello nazionale, una cabina di regia per il settore ortofrutticolo che operi, sia in fase di elaborazione del piano strategico nazionale sia nella fase di attuazione, per rafforzare la coerenza tra gli interventi inseriti nei diversi programmi operativi;
5) a definire in accordo con la Commissione europea modalità idonee a permettere la tempestiva attivazione del Fondo per le crisi di mercato previsto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come strumento di accompagnamento e sostegno all'introduzione della nuova disciplina del settore ortofrutticolo.


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ALLEGATO 2

Interventi nel settore agricolo.
(C. 1746-undecies Governo)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 148.

Sopprimerlo.
148. 1. Zucchi, Franci, Servodio, Cesini, D'Ulizia, Satta, Lombardi, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Tutela transitoria delle denominazioni protette).

1. L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, si applicano anche alle denominazioni protette a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, sottoposte al controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*148. 01. Zucchi, Franci, Cesini, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Tutela transitoria delle denominazioni protette).

1. L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, si applicano anche alle denominazioni protette a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, sottoposte al controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*148. 02. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Proroga termini codice alimentare).

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2008».
148. 03. Zucchi, Cesini, Servodio.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni per le produzioni vitivinicole).

1. L'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è soppresso.
*148. 04. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni per le produzioni vitivinicole).

1. L'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è soppresso.
*148. 05. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Produzione di zuccheri non derivanti dall'uva).

1. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È consentita inoltre la produzione di zuccheri di frutta non derivanti dall'uva anche in stabilimenti dedicati alla rettifica del mosto d'uva alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
148. 06. Fiorio, Zucchi, Cesini.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di contenitori di olio di oliva).

1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati, e confezionati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente. La violazione delle disposizioni relative alla presentazione al consumo dell'olio d'oliva è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale, fino a dodici mesi».
148. 07. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Norme per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura).

1. I prodotti fitosanitari diretti ad essere utilizzati per il diserbo e per la cura delle piante, sia agricole, sia ornamentali, devono essere prescritti da professionisti in possesso di specifico titolo di studio del settore agrario, iscritti ai relativi Albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze. Tali prescrizioni devono consistere, in particolare, nel rilascio di ricette intestate, sottoscritte e vidimate dal professionista allo scopo abilitato, ed in cui che siano indicate il periodo ed il luogo di utilizzo del prodotto, la specie vegetale oggetto dell'intervento, il principio attivo da utilizzare ed eventualmente il corrispondente formulato commerciale, i dosaggi, le modalità di applicazione, i tempi di carenza ed ogni ulteriore indicazione utile al corretto impiego del fitofarmaco, anche in relazione alle garanzie di salubrità del prodotto agroalimentare destinato al consumatore finale, ed alle cautele


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da osservare ai fini dell'utilizzo dei fitofarmaci nell'ambiente urbano.
148. 08. Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e coadiuvanti).

1. Il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 è soppresso.
148. 09. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 271, si applica», sono aggiunte le seguenti: «su tutto il territorio nazionale,»;
b) le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui», sono così sostituite: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli investimenti degli imprenditori agricoli oggetto del presente comma non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».
148. 010. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Interventi a sostegno delle imprese che adottano sistemi di certificazione finalizzati a garantire l'origine dei prodotti e l'assenza di organismi geneticamente modificati).

1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'indicazione di origine dei, loro prodotti e delle materie prime da cui sono ottenuti e/o l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari alla totalità delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta.
148. 011. Dozzo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Applicazione IVA nei programmi del Reg. CE 2080/05).

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009, nei confronti delle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento CE 19 dicembre 2005 n. 2080 e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dello stesso Regolamento sono equiparate, rispettivamente, a quelle di cui all'articolo 2, comma 3, e di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
148. 012. Servodio, Cesini, Zucchi.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni nel settore agroalimentare e di semplificazione).

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
148. 013. Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquote IVA).

Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-duodevicies inserire il seguente:
a) 127-undevicies: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A/II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 a A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.
148. 014. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma precedente i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto.
148. 015. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi).

1. All'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«3. Si considera conduzione associata anche la coltivazione di prodotti vegetali per conto di terzi».
148. 016. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di registrazione di contratti di affitto di fondi rustici).

1. Nella tariffa, parte II, «Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso», del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Atti di fondi rustici, situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera i cinquecento euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.200.000,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.
148. 017. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Trasferimento del maso chiuso).

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è soppresso;
b) dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con dichiarazione specifica, a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
2. L'assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle Entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore


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o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001 n. 17.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
"A decorrere dal 1o gennaio 2008 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento"».

148. 018.
Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 in materia di esonero dei lavoratori dipendenti non residenti dalle forme pensionistiche complementari).

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 non si applicano ai lavoratori dipendenti non residenti nel territorio dello Stato.

148. 019.
Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Semplificazione della procedura di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237).

1. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, e successive modifiche e integrazioni, ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, può avvenire sulla base delle dichiarazioni rese dai creditori riguardanti tutti i crediti in essere nei confronti dei soci garanti, in deroga a quanto disposto al comma 2 del citato articolo n. 126 della legge n. 388 del 2000, nei limiti delle garanzie prestate dai soci e delle somme iscritte al passivo delle procedure concorsuali, al netto di quanto già incassato per ciascuno dei predetti crediti. In tal caso lo Stato, previa verifica degli accertamenti relativi alle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, procede al pagamento applicando, con riferimento ai crediti complessivi, le seguenti misure percentuali: 85 per cento fino a 500.000,00 euro; 75 per cento tra 500.000,00 e 2 milioni di euro; 70 per cento tra 2 e 10 milioni di euro; 60 per cento oltre 10 milioni di euro. È fatta salva l'azione di regresso dello Stato nei confronti dei soggetti garanti non aventi titolo all'intervento in base alle disposizioni vigenti.

148. 021.
Zucchi, Servodio, Cesini.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203).

1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. L'obbligo di comunicazione e il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45 della presente legge».

148. 022.
Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici, in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 23, comma terzo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola. La predetta attività di assistenza può essere svolta esclusivamente dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

148. 023.
Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, inserire il seguente comma:
2-bis. La proposta di cui al precedente comma, può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati ai sensi dell'articolo 124, comma 2 lettere a) e b). L'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'esclusione dall'attivo di beni strumentali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

148. 024.
Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Norme di semplificazione in materia polizze assicurative in agricoltura).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

148. 025.
Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia e di investimenti rurali).

1. Nell'ambito delle procedure e degli atti amministrativi riguardanti l'edilizia in zone agricole, ogni progetto relativo a costruzioni rurali e manufatti produttivi destinati ad attività pertinenti all'uso agricolo e agli interventi di trasformazione del territorio ad esse corrispondenti, deve essere approvato, sia sotto il profilo tecnico, sia economico, da professionisti in possesso di specifico titolo di studio del settore agrario, iscritti ai relativi Albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze. Tali approvazioni devono altresì essere certificate da una specifica relazione tecnico-economica atta a dimostrare il rispetto dei parametri di razionalità e funzionalità tecnica, di benessere degli animali, di sostenibilità economica, ambientale e paesaggistica dell'investimento.


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2. Le disposizioni relative alle approvazioni delle procedure e degli atti amministrativi ed alle relative certificazioni di cui al comma 1, si applicano anche agli investimenti relativi alle misure ed agli interventi per lo sviluppo rurale, sostenuti tramite spese pubbliche, ed in particolare tramite qualsiasi contributo pubblico diretto al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, o il bilancio di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee; nonché qualsiasi spesa di natura analoga. Ai fini del presente comma, è assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo volto al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

148. 026.
Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

148. 027.
Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al fine di ridurre la frammentazione poderale e di incentivare processi di aggregazione degli imprenditori agricoli che consentano di raggiungere una dimensione poderale in linea con la media europea e per sostenere nuovi investimenti in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche che siano in grado di accrescere la competitività degli imprenditori agricoli verso i mercati europei e internazionali, viene concessa alle cooperative agricole di conduzione associata dei terreni, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, una defiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 30 per cento.
2. Alle cooperative di cui al precedente comma è altresì concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese inerenti i seguenti interventi: miglioramento, costruzione o acquisto, di beni immobili funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, ad attività complementari realizzate all'interno delle stesse aziende agricole; lavori straordinari di sistemazione del terreno per assicurare la regimazione delle acque e garantire la percorribilità da parte di macchine, compresa la viabilità interna aziendale; contratti di compravendita e contratti di locazione finanziaria (leasing), di macchine motrici e operatrici e di attrezzature (compresi i sistemi informatici, telematici e relativi programmi) impiegate nella produzione agricola o nelle attività complementari realizzate all'interno delle aziende agricole; spese generali, come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.
3. La misura delle agevolazioni di cui ai precedenti commi è incrementata del 10 per cento se le cooperative di conduzione di terreni, di cui al presente articolo, hanno come fine anche la produzione di colture bioenergetiche.


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4. In favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel CNEL, che sviluppano programmi di promozione delle cooperative di conduzione, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti nonché attività di formazione e qualificazione di profili funzionali alla realizzazione delle iniziative di aggregazione, di cui al presente articolo, sono stanziati venticinque milioni di euro all'anno per il triennio 2008/2011.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più decreti concernenti le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

148. 028.
D'Ulizia.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. In favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel CNEL, che sviluppano programmi di promozione delle cooperative di conduzione, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti nonché attività di formazione e qualificazione di profili funzionali alla realizzazione delle iniziative di aggregazione, e promuovono, altresì, azioni per incentivare processi di aggregazione degli imprenditori agricoli al fine di ridurre la frammentazione poderale in modo da raggiungere una dimensione in linea con la media europea, sono stanziati cinque milioni di euro all'anno per il triennio 2008/2011.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più decreti concernenti le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

148. 029.
D'Ulizia.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione agricola e forestale).

1. I fabbricati dei soggetti equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono da intendersi rurali anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
2. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: alle parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
3. Alle cooperative forestali equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

148. 030.
Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni particolari in materia di cooperazione agricola e di impianti demaniali).

1. Gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 1o luglio 1977, n. 403, all'articolo 3, lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché all'articolo 4


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della legge 8 novembre 1986, n. 752, già riservati in favore delle cooperative agricole di rilevanza nazionale e loro consorzi, sono estesi anche agli enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico. Conseguentemente restano confermati i contributi in conto capitale già erogati in attuazione dei decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, in favore del Comune di Sanremo, proprietario della struttura.

148. 031.
Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione agricola e di impianti demaniali).

1. Gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 1 luglio 1977, n. 403, all'articolo 3, lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché all'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, già riservati in favore delle cooperative agricole di rilevanza nazionale e loro consorzi, sono estesi anche agli enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico. Conseguentemente restano confermati i contributi in conto capitale concessi con i decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, in favore del Comune di Sanremo, proprietario della struttura.

148. 032.
Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Gestione delle risorse idriche a fini irrigui).

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica di gestione delle risorse idriche, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del consiglio dei ministri ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni dal Comitato partecipano i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Comitato individua, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento:
a) alla riduzione del rischio idro-geologico;
b) alla gestione delle risorse idriche;
c) alla realizzazione di opere finalizzate alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di impianti di invaso, adduzione, presa e distribuzione delle acque;
d) al monitoraggio dell'approvvigionamento e dell'utilizzo delle acque;
e) alla formulazione di proposte di modifica della legislazione vigente in materia di uso delle acque, manutenzione del territorio e difesa degli assetti idrogeologici.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi individuati dal Comitato, è istituito un fondo, denominato «Fondo per la gestione delle risorse idriche», la cui dotazione è determinata annualmente, su base triennale, dalla legge finanziaria. Tale Fondo è iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione


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del Ministero dell'economia e delle finanze.
148. 033.
Dozzo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Priorità per l'assegnazione dei finanziamenti del Fondo rotativo per Kyoto).

1. All'articolo l, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

* 148. 034.
Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1112 della legge n. 296 del 2006, in materia di pratiche forestali mitigatrici del deperimento del carbonio nei suoli).

1. Al comma 1112, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
f-bis) pratiche di gestione forestali sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

* 148. 035.
Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Conservazione del patrimonio forestale).

1. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

148. 036.
Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Interventi per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nella politica energetica nazionale).

1. In coerenza con gli interventi previsti dalla legge 1 giugno 2002, n. 120 di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997, l'agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Ai fini del presente articolo, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati


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localizzati in aree rurali a destinazione agricola. In particolare, si intende per:
a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;
b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ottenuti da biomasse di origine agricola.

2. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite al comma 1 sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può promuovere la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.
3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La sottoscrizione di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge.
5. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:
a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 1l marzo 2006, n. 81;
b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;
c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 3;
d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.

7. Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente legge sono annualmente determinate, su base triennale, dalla legge finanziaria.
148. 037.Dozzo.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di C02, nel rispetto del Protocollo di Kyoto, per il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per uso energetico e per conversione in biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (pellets e simili), la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, non può superare la quantità di 50 kg. Eventuali deroghe sono autorizzate con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e con il ministro delle attività produttive.
148. 038.Bellotti.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
5. Il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
6. Dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
148. 039.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Rifinanziamenti nel settore agricolo).

Al fine di favorire nel territorio agricolo lo sviluppo di piccoli e medi impianti di potenza non superiore a 1,5 MW per la produzione di biogas per il quale viene stanziato un fondo di 50 milioni di euro cui potranno accedere esclusivamente le


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aziende agricole singole o in forma associata.
148. 040.Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Produzione di oli vegetali per autoconsumo).

1. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali, non modificati chimicamente, e li impiegano, per autoconsumo quale carburante nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate, non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione, detenzione e cessione prodotti soggetti ad accisa.
148. 041.Zucchi, Cesini, Servodio.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al fine di consentire lo sviluppo degli studi sulle biomasse è conferito al Centro di ricerca sulle biomasse dell'Università di Perugia il contributo di 3 milioni di euro.
148. 042.Bellotti.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Agevolazioni per la lotta contro le epizoozie nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006 recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia», è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 per la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli che soddisfano i requisiti previsti nel punto «V.B.4. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie» di cui alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 319 del 27 dicembre 2006.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle aziende di allevamento bufalino della regione Campania e con particolare riguardo a quelle della provincia di Caserta, in favore dei proprietari o dei detentori di cui all'articolo 8 della citata ordinanza 14 novembre 2006, interessati dalla notifica ufficiale della positività e tenuti all'abbattimento dei relativi capi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 destinata al finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'abbattimento dei capi positivi e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere, previa attestazione della macellazione dei capi abbattuti, già presenti in azienda alla data di entrata in vigore della ordinanza ministeriale del 14 novembre 2006, di cui al comma 1 del presente articolo o nati nella stessa azienda e regolarmente registrati nella banca dati nazionale ai sensi della circolare del ministero della salute dei 28 luglio 2005, recante «indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, pubblicata nella Gazzetta


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Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, secondo criteri ed importi stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 3;
b) indennità per il riavviamento delle aziende bufaline nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi a seguito della rilevazione positiva di presenza di brucellosi nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro un limite per capo da sostituire rispetto a quello abbattuto, e sino ad un limite massimo d'importo per azienda, allo scopo fissati ai sensi del decreto di cui al comma 3. In tale decreto possono essere previste altre forme d'indennizzo, alternative all'indennità per la sostituzione dei capi abbattuti, in particolare per quelle aziende che non sono in grado di riprendere rapidamente la propria dimensione originaria, sia per carenza di capi da sostituire, sia per difficoltà correlate a problematiche di organizzazione aziendale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, sulla base degli orientamenti comunitari di cui al comma 1, gli interventi da attuare e gli importi relativi a ciascuna delle misure di cui al comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2007, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
(Sospensione degli adempimenti tributari e contributivi, nonché di quelli relativi a operazioni di finanziamento).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dispone a favore degli allevatori dei capi bufalini di cui al comma 2 dell'articolo 1, la sospensione per 24 mesi dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per 24 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata ordinanza ministeriale del 14 novembre 2006, i pagamenti dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione ha luogo in 12 rate mensili senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi, per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), nonché da Sviluppo Italia spa, contratte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (del presente decreto). Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 800.000 euro per l'anno 2007, in 1.200.000 euro per l'anno 2008 e in 400.000 euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
148. 043Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modificazioni alla legge n. 281 del 1963).

1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque produce per farne commercio, o per impiegarli nella produzione


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di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, in impianti non debitamente autorizzati, è punito con l'ammenda da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 e con la sospensione dell'attività sino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni».
2. All'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00";
b) al comma 2, le parole da: "mangimi contenenti" fino alle parole: "per mangimi" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti disciplinati dalla presente legge".

3. All'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000";
b) al comma 2, le parole: "più grave" sono soppresse e le parole da: "sostanze" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000";
c) al comma 3, le parole da: "prodotti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla presente legge, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 66.000";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osserva le disposizioni ivi previste.

4. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963 n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3 della presente legge, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
148. 044.Servodio, Cesini.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Allevamento di animali).

1. All'articolo 6, comma 8-novies, lettera b), del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 luglio 2008 sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio 2008.

Conseguentemente:
2. Le disposizioni di cui all'ultimo capoverso del punto 22 dell'allegato previsto


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dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, acquistano efficacia a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni scientifiche maggiormente riconosciute, gli esperti veterinari della Commissione Europea e il Corpo Forestale dello Stato. Con il decreto di cui al presente comma, sono definite le modalità di attuazione e i criteri per l'applicazione, sulla base delle risultanze di uno studio veterinario sulla fattibilità tecnico-scientifica in termini di benessere animale e sulla relativa sostenibilità socio-economica per gli operatori.
148. 045.Zucchi, Servodio.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Piano avicolo e cunicolo nazionale).

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Piano nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti degli allevamenti avicoli e cunicoli. Le dotazioni finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al suddetto Piano sono annualmente determinate attraverso la legge finanziaria e sono assegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
148. 046.Dozzo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Adeguamento delle norme sull'attività cinotecnica e dell'ENCI ai principi della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia).

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul benessere degli animali ed in particolare dei principi della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, alla legge 23 agosto 1993, n. 349, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 è fatto obbligo osservare i principi e le disposizioni recate dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata nel 1987 dal Consiglio d'Europa. Per tale scopo, gli interventi di chirurgia che si rendono necessari per conformare gli animali agli standard di razza, devono essere effettuati dal medico veterinario che in tali circostanze agisce promuovendo progetti complessivi di «partnership» responsabile tra uomo e animale.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ENCI adegua il proprio statuto in modo da prevedere che:
1) il Presidente dell'ente stesso sia eletto dall'Assemblea su indicazione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;
2) il direttore generale dell'ente ed il direttore dell'ufficio del libro siano assunti attraverso bando di concorso pubblico che preveda che il Direttore Generale sia in possesso di laurea ed abbia diretto aziende pubbliche o private con un bilancio di almeno 5 milioni di euro, e che il Direttore dell'Ufficio del libro sia in possesso di titolo di laurea in zootecnia o materie affini;
3) la commissione tecnica centrale (CTC) sia costituita da ulteriori commissioni


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tecniche, in particolare una per ciascuna razza o gruppo di razze, che abbiano principalmente il compito di studiare e determinare i criteri e gli indirizzi generali per il miglioramento delle relative razze e in tal senso di mettere in condizione, previa opportuna consultazione, la CTC di deliberare sulle proposte dell'Ufficio Centrale del libro;
4) l'ENCI abbia anche il compito di sviluppare, d'intesa con l'Osservatorio Cinologico Multidisciplinare (OCIM), i ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, competenti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attività di informazione e di comunicazione verso il pubblico, in particolare elaborando soluzioni da proporre, in riferimento alle nuove necessità che sorgono in seno al rapporto tra cane e uomo nella società, attraverso azioni di informazione, formazione e di comunicazione;
1-quater. Alle modifiche dello statuto dell'ENCI, di cui al comma 1-ter, e fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, provvedono collegialmente tre Commissari, nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad essi è dato anche il compito di proporre al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche alle norme vigenti al fine di conseguire un migliore adattamento delle stesse alle peculiarità dell'allevamento del cane di razza. Tali modifiche sono apportate tramite decreti dello stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte nell'ambito delle vigenti risorse del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
b) all'articolo 4, nel comma 1, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano", sono inserite le seguenti: "in accordo con l'ENCI e con l'OCIM".

2. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
148. 047.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Agevolazioni per il trasporto alveari).

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1066, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne tutti i veicoli adibiti in via permanente al trasporto degli alveari.
148. 048. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Mantenimento dell'efficienza della struttura ministeriale).

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo l, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
* 148. 049. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 2005, n. 244.
* 148. 050. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Mantenimento dell'efficienza della struttura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
* 148. 051.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.71, la parola: "undici" è sostituita dalla seguente: "tredici".
2. All'attuazione del comma 1 si provvede entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter dell'articolo l del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-ter.
148. 052. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,».
2. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio


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triennale 2007-2009, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
148. 053.Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni per l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità).

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le parole: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
2. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e al personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
*148. 054.Zucchi, Franci, Cesini, Fundaro, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni per l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità).

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le parole: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
2. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e al personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
*148. 055.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione, l'importo minimo e massimo delle suddette sanzioni viene aumentato del 50 per cento.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 affluiscono, per una quota pari al 50 per cento, in apposito capitolo di bilancio del centro di responsabilità amministrativa - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dello stato di previsione


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del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - al fine di finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
148. 056.Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 20, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: «la somma di Lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 860».
2. I laboratori dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono autorizzati ad effettuare, a richiesta delle pubbliche amministrazioni, analisi di prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario.
3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e commisurate al costo effettivo del servizio.
4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2, nonché quelle di revisione effettuate ai sensi dell'articolo l, comma 8-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2004, n. 204, dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, affluiscono in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare ed in particolare quelle di studio e di ricerca di nuove metodiche nell'analisi per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
148. 057.Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. L'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono considerati, indipendenti dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente».
2. Il secondo comma dell'articolo 223-terdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 è soppresso.
148. 058.Marinello, Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Potenziamento dell'organico del Corpo forestale dello Stato).

1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del


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territorio con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del Testo Unico impiegati civili dello Stato e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinare alla predetta data di approvazione della graduatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 800.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
148. 059.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Potenziamento dell'organico del Corpo forestale dello Stato).

1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico impiegati civili dello Stato e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinare alla predetta data di approvazione della graduatoria.
148. 060.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Per gli anni 2007 e 2008, le vacanze organiche nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, diminuite delle posizioni in soprannumero nei ruoli stessi, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, ferma restando la subordinazione delle assunzioni al rilascio delle autorizzazioni in deroga al divieto di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2005, n. 311 e agli altri limiti previsti dalla legislazione vigente. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori.
148. 061.Cesini, Lion.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato).

1. Al fine di potenziare la sorveglianza nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC), in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357


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e per il rispetto delle misure di protezione individuate dal presente decreto, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis) e all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico impiegati civili dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
148. 062.Cesini, Lion, Zucchi, Lombardi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato).

1. Al fine di potenziare la sorveglianza nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC), in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e per il rispetto delle misure di protezione individuate dal presente decreto, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis) e all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico impiegati civili dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*148. 063.Cesini, Lion, Zucchi, Lombardi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato).

1. Al fine di potenziare la sorveglianza nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC), in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e per il rispetto delle misure di protezione individuate dal presente decreto, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis) e all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico impiegati civili dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente


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utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*148. 064.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Stabilizzazione degli operai forestali assunti ai sensi della legge 124/85).

1. All'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «nell'ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto», sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'aggiuntivo stanziamento di un milione di euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
148. 065.Cesini, Lion.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, compresi i limiti di statura, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.».

2. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della, legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 come modificato dal presente articolo.
3. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1991, n. 138 e dalla data stessa i riferimenti normativi a tali decreti, contenuti nella normativa vigente, si intendono ai predetti regolamenti.
148. 066.Cesini, Lion.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Integrazione delle sezioni di polizia giudiziaria).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione», sono aggiunti, in fine, le seguenti parole; «nonché del Corpo Forestale dello Stato, limitatamente ai reati ambientali».
148. 067.Cesini, Lion, Zucchi, Lombardi, Franci, Maderloni, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353).

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo Forestale dello Stato, il secondo


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periodo del comma 5, dell'articolo 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi, articolabili in nuclei radiomobili e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo medesimo».
2. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
148. 068.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Nuclei operativi speciali).

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo Forestale dello Stato anche in relazione alle esigenze di protezione civile e di controllo del territorio, il secondo periodo del comma 5, dell'articolo 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi, articolabili in nuclei operativi speciali (NOS) e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo medesimo».
148. 069.Cesini, Lion, Zucchi, Lombardi, Servodio, Franci, Maderloni.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Autorizzazione di spesa per le attività del Corpo Forestale dello Stato in materia di tutela delle risorse idriche montane).

1. Per fare fronte alle maggiori esigenze del Corpo Forestale dello Stato, connesse alle attività di controllo delle risorse idriche e del territorio lacuale e montano della Regione Lombardia, ed in particolare per rafforzare la sorveglianza degli obiettivi sensibili, tra cui il lago di Idro, e dei corpi idrici che invasano acqua da utilizzare anche per fini agricoli o per sopperire alle crisi irrigue dei periodi di siccità, nonché per favorire il processo di risistemazione, conservazione e di recupero del sito lacuale del Lago di Idro, quale area sensibile e sito di interesse comunitario, compromesso nel corso degli anni dall'eccessivo e irrazionale sfruttamento delle sue acque per usi produttivi, se del caso concorrendo all'esecuzione di interventi di bonifica dei luoghi steppizzati, di ripopolamento di avifauna e di specie ittiche soprattutto nel tratto iniziale del suo effluente naturale, anche attraverso processi di recupero naturalistico e botanico, sono autorizzate le seguenti spese, per i relativi fini:
a) 45 mila euro per fare fronte agli oneri di funzionamento del Corpo Forestale dello Stato nella Regione Lombardia;
b) 400 mila euro per le spese di investimento e per misure operative relative al Corpo Forestale dello Stato nella Regione Lombardia;
c) un milione di euro in favore del Corpo Forestale dello Stato affinché provveda alla realizzazione di interventi di recupero e di rinaturalizzazione del sito lacuale del Lago di Idro, tramite opere di bonifica dei luoghi steppizzati, di ripopolamento di avifauna e di specie ittiche soprattutto nel tratto iniziale del suo effluente naturale, processi di recupero naturalistico e botanico ed attività di risanamento delle acque superficiali del medesimo lago allo scopo di assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo. Ai fini della presente disposizione, è fatto obbligo rispettare il deflusso minimo vitale dall'incile naturale del Lago di Idro nel fiume


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Chiese ed in tal senso è vietata qualsiasi operazione che possa essere in grado di determinare l'abbassamento del livello naturale della superficie del medesimo lago al di sotto della quota che garantisce tale deflusso minimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte, quanto a 45 mila euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell' unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quanto a 400 mila euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale, «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e quanto a un milione di euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell' unità previsionale di base di conto capitale, «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
148. 070.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato).

1. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma l, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 208, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «Guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti: «, nonché del Corpo forestale dello Stato».
* 148. 071.Cesini, Lion, Zucchi, Lombardi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni relative al Corpo forestale dello Stato).

1. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro


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dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 208, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «Guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti: «, nonché del Corpo forestale dello Stato».
* 148. 072.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Interventi di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Ai fini della nomina degli organi di vertice delle Agenzie e degli enti economici e non economici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ferme restando le procedure previste dalle vigenti leggi, valgono le seguenti regole riguardo: ai requisiti, alla durata degli incarichi ed alla possibilità che gli stessi siano ripetuti; alle incompatibilità rispetto alla contemporanea assunzione di incarichi politici presso il Ministero vigilante. In particolare:
a) i Presidenti, i consiglieri di amministrazione e i membri degli organi di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica, sono scelti tra personalità di alta qualificazione tecnica, scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente nel quale sono nominati;
b) gli incarichi di cui al presente comma hanno durata quinquennale, non possono, in assoluto, essere attribuiti per più di due volte e sono incompatibili con qualsivoglia altro incarico di natura politica o di diretta collaborazione nell'ambito degli uffici di Gabinetto di qualsiasi Ministero.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano anche ai direttori generali degli enti ed agenzie di cui al presente articolo, ferme restando le procedure di nomina previste dalle vigenti leggi.
3. Con l'entrata in vigore della presente legge tutti gli incarichi in essere negli enti e nelle Agenzie di cui al presente articolo. Il periodo cessato è considerato come primo periodo svolto e l'eventuale nuova attribuzione dell'incarico è possibile solo per un altro quinquennio. Nel caso gli incarichi cessati, per effetto del presente comma, riguardassero posizioni già attive da più di cinque anni, la cessazione è da considerare definitiva.
4. Gli Istituti e gli enti di ricerca di cui agli articoli del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono soppressi e le relative risorse umane finanziarie e patrimoniali sono trasferite al Consiglio per la ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 454 del 1999. Con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al trasferimento di cui al presente comma.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la società AGECONTROL S.p.a è posta in liquidazione e le funzioni e le risorse ad essa già attribuite sono trasferite all'Istituto centrale per la repressione frodi ed alle regioni, ferme restando le funzioni di controllo attribuite ad AGEA, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento di cui al presente comma.
148. 073.Dozzo.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Ruolo ad esaurimento per i direttori del C.R.A.).

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di approvazione dello Statuto e dei regolamenti del CRA, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento. I risparmi di spesa derivanti da cessazioni dal servizio dei direttori di cui sopra confluiranno nel valore della dotazione organica del CRA».
* 148. 074.Servodio, Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
Disposizioni relative al personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura).

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di approvazione dello Statuto e dei regolamenti del CRA, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento. I risparmi di spesa derivanti da cessazioni dal servizio dei direttori di cui sopra confluiranno nel valore della dotazione organica del CRA».
* 148. 075.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni relative al personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura).

1. Il comma 4 dell'articolo 9, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di approvazione dello Statuto e dei regolamenti del CRA, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento. I risparmi di spesa derivanti da cessazioni dal servizio dei direttori di cui sopra confluiranno nel valore della dotazione organica del CRA».
* 148. 076.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Rafforzamento della ricerca nel settore dell'ingegneria agraria).

1. All'allegato I al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti istituti:
Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-Enama;
IMAMOTER del Consiglio Nazionale delle Ricerche.


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2. Il Consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è autorizzato a deliberare la costituzione di un Centro di ricerca per l'ingegneria agraria, nell'ambito degli istituti a cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive modificazioni, come rideterminati ai sensi del comma l.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
148. 077.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche all'articolo 7 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454).

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 6, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede alla valorizzazione in regime di concorrenza, tramite affidamento in regime di concessione o altra forma pertinente, dei beni immobili degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I, non essenziali alle attività istituzionali degli istituti stessi. Tale valorizzazione è finalizzata principalmente a rendere maggiormente efficace e meno onerose le attività istituzionali e di ricerca del Consiglio. Per tale scopo, i proventi derivanti dall'attuazione del presente comma confluiscono nelle entrate di cui di cui all'articolo 6 e sono utilizzate prioritariamente per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo 3».
148. 078.Fundarò, Lion.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Mobilità del personale ISMEA).

1. Al personale delle sedi periferiche dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA, chiuse a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, si applicano, fino al 31 dicembre 2007, le disposizioni in materia di mobilità dei dipendenti pubblici previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
* 148. 079.Servodio, Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Mobilità personale dell'ISMEA).

1. Al personale delle sedi periferiche dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA, chiuse a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, si applicano, fino al 31 dicembre 2007, le disposizioni in materia di mobilità dei dipendenti pubblici previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
* 148. 080.Delfino, Ruvolo, Martinello.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Personale a tempo determinato dell'ENSE).

1. Al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli delle sementi prodotte secondo i cicli stagionali, le disposizioni di cui all'articolo l, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificate dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano all'Ente nazionale sementi elette.
148. 081.Servodio, Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Operatività di I.S.A. s.p.a.).

l. All'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2006, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n.248, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il contributo annuale dello Stato relativo al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, di cui al comma 1 lettera e), limitatamente alla quota capitale costituisce, a tutti gli effetti di legge, versamento in conto futuro aumento di capitale del socio, fin dalla data del trasferimento di cui al comma 1.
6-ter. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "sono estesi ad altri settori della produzione agricola" sono aggiunte le seguenti: ", zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura".
6-quater. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici" sono aggiunte le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura".».
148. 082.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Norme relative a I.S.A. spa).

1. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta 1a seguente:
«d-bis) ulteriori disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b) per un importo di euro 150.000.000;».
148. 083.Zucchi, Cesini, Servodio.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Agricoltura di montagna e biodiversità).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono un censimento delle specie vegetali e animali di montagna, al fine di preservare la biodiversità di queste aree.
2. Nel rispetto della Convenzione sulla biodiversità approvata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e seguendo le indicazioni della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 e, in particolare del protocollo «agricoltura di montagna», lo Stato e le regioni possono approvare programmi specifici che garantiscono la conservazione e la valorizzazione del germoplasma autoctono della montagna.


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3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono tutte le misure utili a promuovere l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.
4. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di rispettiva competenza favoriscono tutte le misure utili a consolidare e sviluppate la zootecnia di montagna, mantenendovi le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato tra consistenza delle superfici foraggiere e quella degli allevamenti, nonché a mantenere negli allevamenti la diversità di razze peculiari alle diverse zone montane.
6. Nell'ambito delle azioni finanziate dal Piano forestale nazionale di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dal 1o gennaio 2008, per le spese sostenute dai gestori di superfici forestali in funzione della certificazione delle attività forestali ecocompatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
148. 084.Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Imprenditoria in montagna).

1. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle Regioni a Statuto speciale, gli enti territorialmente competenti.».
2. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «agricolo».
3. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti da imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
4. La priorità di cui al comma 3 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai 40 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti sia composta per almeno il cinquanta per cento da donne.
148. 085.Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Risoluzione del contenzioso previdenziale agricolo in materia di agevolazioni contributive per le aree montane).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il comma 1, dell'articolo


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44, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla non cumulabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. I giudizi promossi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le procedure di riscossione e di recupero relativi alle somme derivanti dalla vigenza dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come soppresso dal comma 1 del presente articolo, sono nulli a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2007 ed in 3 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
148. 086.Lion, Fundarò.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Contributi previdenziali imprese agricole in aree montane).

1. I datori di lavoro agricolo operanti in territori montani e zone agricole svantaggiate, che in data precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno ricevuto in pagamento dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in esecuzione di sentenze definitive, somme derivanti dalla mancata applicazione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, sono esonerati dall'obbligazione, sorta a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto legge, di restituzione di dette somme all'ente previdenziale qualora non ancora eseguita alla data di pubblicazione della presente legge.
2. I giudizi promossi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le procedure di riscossione e recupero relativi alle somme di cui al primo comma, in corso alla data di pubblicazione della presente legge, non possono essere proseguiti e sono abbandonati.
148. 020.Franci, Cesini, Zucchi, Servodio.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Fascia di rispetto per corsi d'acqua montani).

1. Per i corsi d'acqua esistenti nei territori di montagna la regione, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato e del corso d'acqua, con particolare riferimento al dislivello esistente tra il corso d'acqua e il terreno circostante, può stabilire una fascia di rispetto di estensione inferiore da quella prevista dall'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
148. 087. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni, risul
tanti,


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successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.
148. 088. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Centro Nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione, ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione e successive evoluzioni.
3. Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali possono essere utilizzati, in convenzione con i competenti enti locali, per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli possono fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipocatastale, da determinarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
148. 089. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Al comma 275 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le parole: «della pesca».
* 148. 090. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Al comma 275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le parole: «della pesca».
* 148. 091. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Luciano Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «per


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gli anni 2001, 2002 e 2003 e» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2008, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:
birra: euro 2,45 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 71,50 per ettolitro;
alcol etilico: euro 835,00 per ettolitro anidro.
148. 092. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:
«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";
b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».
3. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
148. 093. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2007».
2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma precedente le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007,


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ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
148. 094. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Sospensione di applicazione studi di settore per la pesca).

1. Gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 33l, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono sospesi per l'anno di imposta 2005 e per i due periodi di imposta successivi, per il settore della pesca in acque marine lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1. - studio di settore SG90U.
148. 095. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, fino all'entrata in vigore della presente legge.
148. 096. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
148. 097. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la mercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
148. 098. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,


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con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: «società commerciali» aggiungere le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice Civile».
148. 099. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
148. 0100. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Recupero aiuti di Stato illegittimi).

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n.561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.
2. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
148. 0101. Servodio, Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, é così sostituito:
«Gli oneri di installazione e funzionamento relativi al sistema di localizzazione e controllo, mediante rilevazione satellitare,


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delle navi da pesca nazionali, previsto dal Regolamento (CEE) n. 2847/93 e successive modificazioni; gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
148. 0102. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetto blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
2. All'onere relativo all'attuazione del precedente comma stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
148. 0103. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Riassegnazioni in favore del Programma nazionale triennale della pesca e acquacoltura).

1. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato, sono riattribuiti ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere destinati all'attuazione delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura relativamente all'associazionismo ed alla cooperazione.
148. 0104. Franci, Zucchi, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni a favore degli eredi dei marittimi deceduti in mare).

1. Dopo il comma 5-quater, dell'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-quinques) Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 10 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi successivamente all'anno 2001, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5-sexies) All'onere derivante dall'attuazione di cui al precedente comma, determinato nel limite massimo di 500 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 469 e successive modificazioni».
148. 0105. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo per le vittime del mare).

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
148. 0106. Servodio, Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, può, con apposite convenzioni, incaricare i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali. Per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può promuovere e stipulare con i CASP, oltre che con le Associazioni nazionali di categoria, convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di Consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità anche in forma di Organizzazioni di produttori;


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c) messa a punto di sistemi di controllo e tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;
d) agevolazioni al sistema del credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.
148. 0107. Franci, Zucchi, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.
2. Lo sportello unico di cui al comma 1, può essere gestito direttamente dall'Amministrazione, o attraverso apposite convenzioni con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'Economia, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo Sportello Unico.
148. 0108. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori ittici).

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio culturale di aree vocate per la pesca, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori ittici di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.
148. 0109. Franci, Zucchi, Servodio, Barbatella, Bellanova, Brandolini, Fiorio, Fogliari, Maderloni, Oliverio, Pertoldi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. La pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca costiera locale, pesca costiera litoranea e pesca costiera ravvicinata.
2. La pesca costiera locale si esercita nelle acque marittime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, articolo 1 punto 40 fino ad


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una distanza di tre miglia dalla costa con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.
3. La pesca costiera litoranea si esercita nelle acque marittime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, articolo 1 punto 41 fino ad una distanza di sei miglia dalla costa con navi di quarta categoria.
4. Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca costiera ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza. L'autolimitazione delle attività di pesca entro venti miglia può essere richiesta dall'armatore all'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561.
5. La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
6. La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.
148. 0110. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. La pesca marittima professionale è l'attività economica destinata alla cattura di organismi animali o vegetali, nelle acque salse e/o salmastre del demanio marittimo così come definito dalle norme nazionali e comunitarie nonché, limitatamente ai cittadini italiani, nelle acque internazionali, nonché negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca, per destinarli alla vendita e/o alla refrigerazione e/o alla congelazione e/o alla trasformazione.
2. La pesca marittima professionale è esercitata dalle imprese di pesca di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1968, n. 1639, in possesso di licenza di pesca con i sistemi e gli attrezzi indicati nella licenza stessa.
3. La pesca scientifica è l'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta da ricercatori, istituti scientifici e Università riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico con catture limitate dalle vigenti leggi e con il divieto di vendita e/o baratto, sotto qualsiasi forma, del prodotto di tale tipo di pesca.
148. 0111. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca a livello di ciascuna direzione marittima.
2. I distretti di cui al precedente comma hanno le seguenti finalità:
a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;
b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale;
c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca,


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in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.
148. 0112. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei parchi e delle riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali é vietata la pesca professionale senza la prescritta autorizzazione, sono individuati con mezzi e strumenti di segnalazione, internazionalmente riconosciuti.
2. L'istituzione di parchi e riserve marine di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è disposta con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
148. 0113. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata fino a 40 miglia;
4) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazione di attrezzi di pesca sono atte alla pesca costiera litoranea fino a 6 miglia nonché le navi che per idoneità alla navigazione o per dotazione di attrezzi di pesca o per autolimitazione dell'armatore sono destinate alla pesca locale entro 3 miglia dalla costa;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

2. L'assegnazione della rispettiva categoria spetta, sentito l'Ente tecnico, al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro dei Trasporti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
148. 0114. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Le navi di quinta categoria non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale, fatta eccezione per la pesca del novellame da ripopolamento in periodi e zone autorizzate dall'Amministrazione.
2. Le navi di quinta categoria operano in acque salmastre e salse di lagune, sacche, delta ed estuari di fiumi nonché in mare fino ad un miglio dalla costa.


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3. Le navi asservite agli impianti di acquacoltura eserciti in mare aperto con gabbie galleggianti o sommerse, possono essere in possesso di licenza ad uso privato anziché di licenza di pesca.
148. 0115. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. È considerata acquacoltura marittima ogni attività esercitata nelle acque salse e/o salmastre del demanio marittimo così come definito dalle norme nazionali e comunitarie nonché, limitatamente ai cittadini italiani, nelle acque internazionali liberamente soggette ai moti di marea che ne assicurino il ricambio, con azioni di pulizia dei fondali, semina, allevamento, stabulazione, eventuale depurazione e raccolta di specie piscicole, molluschicole ed algali indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine conseguito.
148. 0116. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola: «ospitalità,» è inserita la seguente: «di ristorazione,».
148. 0117. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:
d-bis) tre rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative.

2. All'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sostituire le parole: «associazioni riconosciute» con le seguenti parole: «associazioni ambientaliste o cooperative della pesca e loro consorzi o associazioni».
3. All'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, inserire il seguente ultimo periodo: «Se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca la sanzione è ridotta ad un quarto».
4. All'articolo 30, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «unità da diporto» aggiungere «o da pesca» e sostituire le parole: «il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e)» con le seguenti: «i divieti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), d) ed e)».
148. 0118. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto alla fine il seguente comma: «Se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca la sanzione è ridotta di un quarto nel caso di esibizione all'Autorità marittima competente della documentazione mancante entro le 24 ore successive alla contestazione».
148. 0119. Servodio, Franci, Zucchi, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Satta.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al comma 1".
148. 0120. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 4 luglio 1965, n. 963).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 inserire il seguente comma:
1-bis. Per la determinazione dell'osservanza dei divieti di capi alla lettera a) del comma 1, non sono considerate fonti di prova le risultanze dei sistemi di controllo satellitare (SCP), di cui al Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 e successive modificazioni.
148. 0121. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave).

1. Il nulla osta di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, viene obbligatoriamente rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende rilasciato. In ogni caso, le disposizioni di cui al predetto articolo 15 della legge n. 413 del 1984 non si applicano nel caso di demolizione con trasferimento della licenza di pesca su altra imbarcazione stante il medesimo armatore.
148. 0122. Franci, Zucchi, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 203, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: «Su ogni nave» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione di quelle da pesca inferiori alle 10 tonnellate che esercitano la pesca locale o ravvicinata,».
148. 0123. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'articolo 245 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Ai marittimi iscritti alla 3a categoria addetti o da destinare alla pesca con navi minori abilitate alla pesca entro 6 miglia dalla costa e all'acquacoltura in acque salate e salmastre non è richiesta la visita di cui all'articolo 323 del codice della navigazione nonché le visite biennali.
148. 0124. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.


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Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, allegato al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, l'articolo 14 è così sostituito: «La mancanza o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10 nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purché sia normale il senso cromatico.
Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa di inidoneità purché l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque decimi.
È inoltre previsto che la mancanza di forza visiva, di cui ai precedenti due commi, può essere corretta attraverso l'obbligo di portare lenti correttive, così come il rilascio della patente di guida.
La correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativi di navigazione, risulta ostativa se l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo.
Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'articolo 22 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
148. 0125. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. All'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, allegato al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, alla fine del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «senso cromatico», aggiungere il seguente periodo: «ad eccezione dei casi in cui la mancanza di forza visiva possa essere corretta da obbligo di portare idonee lenti correttive».
148. 0126. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disciplina dell'attività di bunkeraggio in autobotte).

1. Le operazioni di bunkeraggio in autobotte sono equiparate alle operazioni di bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina, al fine di garantire la concorrenza di tale servizio pubblico essenziale.
2. Per bunkeraggio in autobotte si intendono tutte quelle operazioni dirette al


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rifornimento di gasolio sac (denaturato) per uso motopesca a mezzo autobotte con contalitri.
3. Il Comandante del porto, con ordinanza, disciplina le operazioni di bunkeraggio secondo criteri di sicurezza ed economicità, onde garantire la massima concorrenza di tale servizio pubblico con il rifornimento a mezzo distributore fisso.
4. Le procedure di autorizzazione non potranno superare le 12 ore (6 ore in caso di emergenza comprovata), dal momento in cui dovrà essere rilasciata l'autorizzazione.
5. La ditta autorizzata al bunkeraggio dovrà inviare comunicazione preventiva al Comando locale dei Vigili del Fuoco, comunicando il personale impiegato nel bunkeraggio, il giorno e l'ora dello stesso. 6. Il personale impiegato dalla ditta che effettua il bunkeraggio in autobotte, in numero massimo di due unità, dovrà aver svolto adeguato corso di specializzazione antincendio ed antinquinamento presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ed avere in dotazione le attrezzature necessarie.
7. L'articolo 47 del decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 è abrogato.
148. 0127. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

ART. 153.

Sopprimerlo.
153. 1. Zucchi, Franci, Cesini, Fundarò, Lombardi, D'Ulizia, Servodio, Satta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: "251" aggiungere le seguenti: "e dell'articolo 19-bis, comma terzo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157";
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppresse le parole: «o gli istituti riconosciuti a livello regionale».
153. 2. Mellano.

Al comma 2, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
153. 3. Mellano.