I Commissione - Giovedì 17 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche. C. 2161 Governo (testo base) e abbinate (C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: «criteri» con la seguente: «principi», e dopo le parole «di efficacia,» aggiungere le seguenti: «di imparzialità,».
1. 8. La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole «di efficacia,» aggiungere le seguenti: «di imparzialità,»;
2) sostituire il comma 1-ter con il seguente «1-ter. Per i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative deve essere assicurato il rispetto dei criteri di cui al comma 1.».
1. 9. La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
Oa) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole «di efficacia,» aggiungere le seguenti: «di imparzialità,»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole «il rispetto dei», aggiungere le seguenti: «criteri e dei».
1. 10. La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini., Benedetti Valentini.

Al comma 1 premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1, sostituire il comma 1-ter con il seguente: «I rapporti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi generali di cui al comma 1 e delle disposizioni sul procedimento e sul provvedimento amministrativo previsto dalla presente legge».
1. 19. Costantini, Belisario.

Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» con le seguenti: «pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, al capoverso articolo 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «amministrazioni statali» fino alla fine del comma con le seguenti:
«pubbliche amministrazioni. Gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i


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termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza».
1. 26. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso articolo 2, comma 4, con il seguente:
«4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che entrano in vigore entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per procedimenti di propria competenza, si uniformano al contenuto del presente comma».

Conseguentemente, al capoverso articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. Qualora non si provveda, e comunque nelle more dell'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 4, il termine è di novanta giorni».
1. 27. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 4, sopprimere dalle parole: «della sostenibilità» alle parole: «tutelati e».
1. 11. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 4, dopo la parola «giorni» inserire le seguenti: «e comunque non superiori a centottanta giorni».
1. 12. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «o di altre pubbliche amministrazioni».
1. 1. Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».
1. 16. Costantini, Belisario.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, dopo le parole: «degli interessi coinvolti nel procedimento» aggiungere le seguenti: «, comunque in misura non inferiore a euro 25».
1. 2. Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «e comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
1. 13. Belisario, Costantini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sette».
1. 18. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».
*1. 3. Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».
*1. 17. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 2-ter.
1. 22. Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo le parole: «Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili» aggiungere le seguenti: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
1. 15. Belisario, Costantini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il ritardo nella conclusione del procedimento riconducibile al mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 determinano in capo alle pubbliche amministrazioni le medesime conseguenze previste dal precedente articolo 2-bis».
1. 14. Costantini, Belisario.

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4. Il responsabile del procedimento, su richiesta degli interessati e comunque d'ufficio, con periodicità mensile, fornisce puntuali e corrette informazioni circa lo svolgimento del procedimento"».
1. 7. Zaccaria.

Al comma 1, lettera d), capoverso 2), comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: «l'organo» con le seguenti: «il funzionario o i componenti dell'organo».
1. 4. Zaccaria.

Al comma 1, lettera e), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato» con le seguenti: «il funzionario o i componenti dell'organo competente ad adottare il provvedimento non possono essere chiamati».
1. 5. Zaccaria.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 20, comma 4, le parole: «il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente» sono soppresse.
1. 24. Santelli, Biancofiore.

Al comma 1 aggiungere, infine, la seguente lettera:
f) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili».


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2) al comma 5, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse.
1. 20. Pedica, Belisario, Mura, Evangelisti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, all'ultimo periodo sostituire le parole: «termine di un anno» con le seguenti: «entro centottanta giorni».
1. 28. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».
1. 23. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dai precedenti commi 4 e 5, la somma di cui al medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità».
1. 6. Zaccaria.

Al comma 5, sopprimere le parole: statali e gli enti pubblici nazionali.
1. 25. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 3.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.
3. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole: «pubblici servizi, gli stessi partecipano» con le seguenti: «pubblici servizi o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono essere convocati».
6. 5. Biancofiore, Santelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «professori di ruolo» sono sostituite con le seguenti: «professori universitari di ruolo».
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'esame e le decisioni sulle richieste di riesame dei dinieghi di accesso di cui al precedente articolo 25, comma 4, è costituita una Sottocommissione della quale fanno parte i membri scelti tra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di cui uno in funzione di supplente, ed i professori in materie giuridiche, di cui uno in funzione di supplente. La sottocommissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di carriera.
6. 3. Zaccaria.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"Art. 29.
(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni relative agli effetti del ritardo nella conclusione del procedimento previste dall'articolo 2-bis, quelle dell'articolo 11, dell'articolo 15, degli articoli del capo IV-bis, dell'articolo 25, commi 4, 5, 5-bis e 6, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto delle disposizioni della presente legge concernenti i diritti all'accesso ai documenti amministrativi, alla partecipazione degli interessati ai procedimenti, alla conclusione dei procedimenti entro il termine prefissato con provvedimento espresso e motivato e prestano i servizi burocratici necessari per assicurare il diritto degli interessati a che vi sia un responsabile della regolarità e della celerità per ogni procedimento che li riguarda, il quale sia tenuto quanto meno allo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla presente legge, e a che sia assicurato il diritto dei cittadini ad essere informati sulla organizzazione e le attività delle amministrazioni approntando quanto meno gli strumenti informatici previsti dal Codice per l'amministrazione digitale e dal Testo Unico per la documentazione amministrativa.
3. Per attuare il principio di proporzionalità nella limitazione delle libertà economiche, anche semplificando le modalità di regolazione delle attività private, le Regioni prevedono e disciplinano l'adozione degli istituti della dichiarazione di inizio di attività e del silenzio con valore di assenso nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa. Le disposizioni dettate in proposito dalla presente legge costituiscono principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.
4. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze non possono limitare l'ambito dei diritti attribuiti dalla presente legge né determinare livelli inferiori per le prestazioni previste dalla stessa. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere previsti casi ulteriori nei quali non si applicano gli istituti della dichiarazione d'inizio dell'attività o di silenzio con valore di assenso.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"».
6. 2. Zaccaria.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali» con le seguenti: «a tutte le amministrazioni pubbliche».
6. 6. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 3 aggiungere, infine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 29, aggiungere il seguente comma: «3. Le medesime garanzie sono assicurate ai cittadini rispetto alle attività dei soggetti privati preposti all'esercizio delle attività amministrative operanti in ambito locale».
6. 10. Costantini, Belisario.


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Sopprimere il comma 4.
6. 7. Biancofiore, Santelli.


Al comma 4, capoverso Art. 29-bis, comma 4, sopprimere dalle parole: «gli altri servizi» alla parola: «nonchè».
6. 8. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimere i commi 5 e 6.
*6. 1. La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Hozmann.

Sopprimere i commi 5 e 6.
*6. 9. Bocchino, Saglia.

Sopprimere i commi 5 e 6.
*6. 4. Boato.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «può non» fino a: «30 luglio 1999, n. 286» con le seguenti: «non può essere attribuito».
7. 2. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può non» con le seguenti: «non deve».
7. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Capo I-bis
NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DEL RENDIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Art. 9-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche).

1. È istituita l'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. È organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di disciplina e gestione dell'impiego pubblico e privato. Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi, o cariche i n partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che hanno rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
2. Il presidente e due componenti sono designati dal Governo e le designazioni sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente è designato dalla delegazione regionale presente in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Un componente è designato dalla delegazione


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degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
4. Al presidente dell'Autorità compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
5. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è soppresso. Il suo personale è trasferito all'Autorità.
6. Il Comitato dei garanti, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. La banca dati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è trasferita all'Autorità. Il comitato tecnico scientifico e l'osservatorio di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999 sono soppressi. Le loro funzioni sono trasferite all'Autorità. La soppressione produce effetti all'atto della prima nomina dei componenti dell'Autorità. Fino a tale data, le funzioni dell'Autorità sono svolte dal comitato tecnico scientifico in carica.
8. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla, base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli degli organi soppressi di cui ai commi 5, 6 e 7. Alla copertura dei relativi posti si può provvedere per trasferimento interno alla pubblica amministrazione o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
9. L'Autorità svolge le funzioni di valutazione previste dall'articolo 9-ter della presente legge a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'Autorità svolge le sue funzioni di indirizzo e di supporto anche a favore delle regioni e degli enti locali. L'attività dell'Autorità è volta a garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi emanati in attuazione degli articoli 9-ter e 9-quater. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle migliori esperienze attuate a livello


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internazionale nel campo della valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni.
11. L'attività di valutazione dell'Autorità è basata sul principio della massima trasparenza. I risultati della sua attività sono pubblici. L'Autorità pubblica i risultati della sua attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali è basata tale attività, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Nel sito INTERNET dell'Autorità sono resi pubblici i commenti e le proposte inviati da parte di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi e di osservatori qualificati, di giornalisti specializzati e di sindacati sui risultati dell'attività di valutazione. Sul medesimo sito sono altresì pubblicate eventuali segnalazioni e informazioni inviate dai cittadini.

Art. 9-ter.
(Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e per disciplinare il sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa.
2. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti, dal comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valutazione di tutto il personale pubblico con periodicità delimita in via generale, per categorie di personale;
b) definizione, da parte dell'Autorità, di requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;
c) definizione, da parte dell'Autorità, di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni e degli interessati;
d) obbligo delle pubbliche amministrazioni di adeguare le attività di valutazione previste dalla legislazione vigente in materia agli indirizzi, requisiti e criteri definiti ai sensi della lettera c), evidenziandone il rispetto nel pubblicare i risultati dell'attività;
e) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione; pubblicazione sistematica e periodica validazione, da parte dell'Autorità, dell'attività di valutazione svolta dalle medesime amministrazioni; disponibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione; confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;
f) possibilità per l'Autorità di segnalare ai servizi ispettivi delle pubbliche amministrazioni la situazione o il rendimento di determinati uffici o strutture, anche sotto il profilo della congruità delle strutture alle funzioni, o di singoli dipendenti, anche a seguito della segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato; possibilità per l'Autorità di pronunciarsi, in occasione di tali segnalazioni, sul curriculum del dirigente preposto alla struttura; tempestiva comunicazione dei risultati dell'attività conseguentemente svolta dai servizi ispettivi all'Autorità, ai vertici politici e ai dirigenti dei relativi uffici o strutture nonché agli uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni;
g) possibilità per l'Autorità di avvalersi dei servizi ispettivi delle pubbliche amministrazioni e degli uffici di controllo


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interno delle pubbliche amministrazioni, di ricevere e di rivolgere quesiti al personale in servizio e di procedere a ispezioni;
h) individuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sessi della lettera f), del personale in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
i) individuazione nominativa, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla per l'amministrazione stessa, a causa di grave e colpevole inefficienza o di incompetenza professionale;
l) collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi delle lettere h) e i), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti retributivi;
m) mobilità del personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;
n) attribuzione agli uffici, nei quali risulta esservi personale in esubero ai sensi della lettera h), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi;
o) attribuzione delle indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;
p) organizzazione di un confronto pubblico annuale sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con 1a partecipazione di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione; disponibilità permanente sul sito INTERNET dell'Autorità dei dati relativi al confronto pubblico;
q) previsione di modalità di partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti agli organi di valutazione e alla loro attività;
r) limitazione della responsabilità dei membri dell'Autorità, per le decisioni in materia di valutazione, al dolo o alla colpa grave;
s) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di valutazione del rendimento del personale con quelle vigenti in materia di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti.

Art. 9-quater
(Delega al Governo in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina legislativa della responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) limitazione della responsabilità civile dei dirigenti amministrativi, per la decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'ipotesi di dolo;
b) comunicazione delle decisioni, adottate ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera i), alle competenti procure regionali della Corte dei conti, ai fini della valutazione della responsabilità degli interessati e dei dirigenti dei relativi uffici;
c) segnalazione alle pubbliche amministrazioni, da parte dell'Autorità, di fatti dai quali può sorgere responsabilità disciplinare dei rispettivi dipendenti;


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d) segnalazione alle procure regionali della Corte dei conti, da parte dell'Autorità, di fatti dai quali può sorgere responsabilità erariale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche sulla base dell'esame delle relazioni delle sezioni di controllo della medesima Corte;
e) rilevanza dei risultati negativi della valutazione, condotta in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9-ter della presente legge, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f) rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, del comportamento dei dirigenti che, a fronte di fatti che appaiono rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare, fanno decorrere i termini per l'avvio del procedimento disciplinare.

Art. 9-quinquies
(Retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 34 per cento della retribuzione complessiva.
2. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri definiti in materia dall'Autorità, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravviene al divieto di cui al presente comma con dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
3. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulta che egli, senza adeguata giustificazione, non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti individuati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera i).
4. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera h), per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico».
9. 01.Turci, Angelo Piazza.

ART. 10.

Sopprimere il comma 2.
10. 3. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Per le imprese soggette a certificazione ambientale ISO14001 rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori attestano il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative inerenti alla compatibilità ambientale, verificato anche dal mantenimento degli standard qualitativi.
3. Per tali imprese, le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono rinnovate automaticamente, senza ulteriori istanze, sino al perdurare della certificazione ambientale e le verifiche e i controlli dei componenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, della relativa documentazione e dei suoi aggiornamenti.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed


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attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
5. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere individuate le tipologie di autorizzazioni per il cui rinnovo non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2.
6. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente».
*10. 1. Zaccaria.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Per le imprese soggette a certificazione ambientale ISO14001 rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori attestano il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative, verificato anche dal mantenimento degli standard qualitativi.
3. Per tali imprese, le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono rinnovate automaticamente, senza ulteriori istanze, sino al perdurare della certificazione ambientale e le verifiche e i controlli dei componenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, della relativa documentazione e dei suoi aggiornamenti.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
5. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere individuate le tipologie di autorizzazioni per il cui rinnovo non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2.
6. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente.
*10. 2. Dato.

Al comma 2 sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».
10. 4. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente.

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta dei libri fondiari).

1. All'articolo 95-bis del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'esercizio delle funzioni assegnate ai giudici tavolari dal presente decreto è


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esercitato dai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici».
10. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.
11. 2. Attili.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, lettera c), le Commissioni mediche locali di cui al comma 4 sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio, le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni mediche locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra i medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4 nell'elenco istituito presso l'ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti.
11. 3. Attili.

ART. 13.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano alle associazioni Combattentistiche, d'arma e di categoria, costituite tra militari in servizio e in congedo in ragione dell'appartenenza ad armi, corpi, specialità e ruoli delle Forze armate. Per tali associazioni il riconoscimento della personalità giuridica e le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono subordinate al solo preventivo parere favorevole del Ministro della difesa».
13. 1. Adenti.

ART. 14.

Sopprimere il comma 3.
14. 1. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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ART. 16.

Sopprimerlo.
*16. 1.Belisario, Costantini.

Sopprimerlo.
*16. 2.Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, da rendere» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, allo stesso articolo 16:
a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione dello schema di decreto legislativo, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 3.
2-ter. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2-bis, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter».
16. 3.Meta, Attili.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: e corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.
16. 4.Attili.

ART. 17.

Sopprimerlo,
*17. 1.Belisario, Costantini.

Sopprimerlo.
*17. 3.Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: della disciplina concernente la formazione e l'abilitazione dei conducenti, nonché revisione.
17. 4.Attili.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, da rendere» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, allo stesso articolo 17:
a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione degli schemi di decreto legislativo, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
2-ter. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2-bis, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter».
17. 2.Meta, Attili.


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Dopo l'articolo 17, inserire i seguenti articoli:

«Capo III
MISURE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA GESTIONALE

Art. 17-bis.
(Trasparenza gestionale nelle amministrazioni pubbliche).

1. Le Amministrazioni pubbliche devono adottare tecnologie e metodologie finalizzate alla realizzazione della trasparenza gestionale delle proprie attività e strutture.

Art. 17-ter.
(Delega al Governo in materia di trasparenza gestionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione della trasparenza gestionale nelle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17-bis.
2. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo, per tutte le amministrazioni pubbliche, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) progettazione ed attuazione del monitoraggio quantitativo, sistemico e permanente del piano delle attività e prodotto istituzionali, del piano delle attività e prodotti processo esteso alle posizioni di lavoro, del piano dei centri di costo, del piano dei conti e del piano degli indicatori di gestione;
b) individuazione, quantificazione e monitoraggio della produttività del lavoro (rendimento del personale) a partire dalle posizioni di lavoro, dei costi delle attività e dei prodotti istituzionali di cui al piano del punto a), dei costi delle attività e dei prodotti processo di cui al piano del punto a), della qualità delle attività e dei servizi resi;
c) adozione di un meccanismo di valutazioni delle prestazioni imperniato su piani annuali di produttività cui collegare gli effettivi fabbisogni di personale e i budget interni;
d) disciplina di sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa;
e) sviluppo di un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo;
f) creazione di condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche».
17. 01.Turci, Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili).

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
17. 02.Meta, Attili.


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Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Capo III
MISURE PER L'EFFICIENZA DELLE
PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 17-bis.
(Rapporto tra previsioni legislative e norme dei contratti collettivi).

1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 da «eventuali» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano l'organizzazione, l'accesso anche con riferimento ai titoli di stadio e gli istituti pubblicistici di incompatibilità non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge».
17. 03.Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per garantire la coerenza e la compatibilità economica dei contratti collettivi).

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli effetti giuridici ed economici dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi, decorrono inderogabilmente dal giorno successivo alla loro sottoscrizione. I contratti possono prevedere indennità una tantum relativamente al periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto collettivo e l'entrata in vigore di quello nuovo».

2. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. È fatto divieto all'Aran di sottoscrivere contratti nazionali di lavoro in assenza di certificazione positiva del contratto da parte della Corte dei conti».
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo».

3. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiungere, in fine, il seguente comma: «I contratti collettivi nazionali devono prevedere clausole di automatico prolungamento del periodo di vigenza da commisurare sull'eventuale scostamento registrato al termine di ciascun biennio economico tra l'incremento delle retribuzioni di fatto e l'incremento retributivo complessivo previsto nei singoli atti d'indirizzo, inclusi le risorse destinate dai medesimi atti alla contrattazione integrativa, ovvero previsti da disposizioni speciali di legge. A tale fine l'Aran predispone, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del presente decreto legislativo, un rapporto annuale sull'andamento delle retribuzioni di fatto di ciascun comparto ed area negoziale».
17. 04.Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme in materia di contrattazione integrativa).

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiungere i seguenti commi:
«7-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere meccanismi di


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contenimento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa stabilendo dei limiti di crescita delle risorse complessivamente destinate a tale finalità all'interno di valori percentuali che ciascun comitato di settore dovrà determinare nei propri atti di indirizzo».
b) «A decorrere dall'anno 2007, i contratti collettivi nazionali destinano, anche in modo selettivamente graduato, per ciascun comparto una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa, ai sensi del comma 6, alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto fra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all'andamento storico del predetto valore. I medesimi contratti collettivi devono destinare almeno il 40 per cento delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 40-bis dei decreto legislativo n. 165 dei 2001 aggiungere, in fine, il seguente comma: «I contratti integrativi stipulati da tutte le pubbliche amministrazioni che impiegano un numero complessivo di dipendenti superiore alle 100 unità sono trasmessi alla Corte dei conti per il controlla della compatibilità degli stessi con i contratti collettivi nazionali di lavoro. Qualora la Corte entro 55 giorni dal ricevimento accerti la non compatibilità dei contratti integrativi, i medesimi sono nulli, salve le modifiche idonee a renderli compatibili».
3. All'articolo 48, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiungere alla fine il seguente periodo: «I predetti organi acquisiscono la relazione tecnica da parte dell'amministrazione sugli istituti giuridici previsti e sulle implicazioni finanziarie derivanti al fine di effettuare la certificazione di regolarità amministrativo e contabile. La certificazione in difformità delle disposizioni vigenti in materia di contrattazione collettiva e spesa di personale e in mancanza delle relazioni previste costituiste giusta causa per il recesso del contratto di collaborazione e incarico e determina responsabilità erariale».
17. 05.Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Capo III
MISURE PER LA CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Art. 17-bis.
(Disciplina dei distacchi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al fine di realizzare un'equiparazione del regime di tutela dell'attività sindacale nel pubblico impiego con il corrispondente regime del settore privato, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni fruiscono delle prerogative sindacali di cui alla legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalità e criteri omogenei e quelli di cui beneficiano i dipendenti delle imprese private. A decorrere dal 1o luglio 2007 cessano i distacchi retribuiti per motivi sindacali di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali possono essere collocati in aspettativa senza assegni per motivi sindacali nei limiti quantitativi fissati dai contratti collettivi in materia di prerogative sindacali. La presente disposizioni costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi».
2. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento e invia una relazione alla


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Corte dei conti sulla spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali.
17. 06.Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Incompatibilità per i dirigenti competenti in materia di gestione del personale).

1. È fatto divieto ai dirigenti, di prima e di seconda fascia, responsabili degli uffici e dei servizi competenti in materia di gestione del personale, comunque denominati, di iscrizione alle organizzazioni sindacali. Il divieto di conferimento di incarico dirigenziale in tali servizi è previsto per il personale dirigenziale che sia stato iscritto nei due anni precedenti l'incarico. Il divieto si estende ai due anni successivi alla scadenza dell'incarico. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi.
17. 07. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Capo III
MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE E DI CONTROLLI

Art. 17-bis.
(Utilizzazione di personale di altre amministrazioni).

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso di consulenze, collaborazioni e contratti di lavoro temporaneo, assicurando al contempo lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza, pongono su richiesta temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altre amministrazioni, anche di diverso comparto, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa previo consenso del lavoratore».
17. 08. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituita dal seguente:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra i dirigenti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia, della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle autorità indipendenti previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio.
17. 09. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Utilizzazione di personale di altre amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.
(Principi in materia di organizzazione e razionalizzazione del personale).

1. La costituzione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma


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2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni deve essere effettuata previo trasferimento di risorse finanziarie, umane, e strumentali.
2. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
3. Alle amministrazioni coinvolte ed ai soggetti di nuova costituzione di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo, fino all'avvenuto trasferimento del personale.
17. 010. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Valutazione del personale e procedure di progressione verticale).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Le procedure di progressione verticale riservate al personale dipendente delle amministrazioni, comunque denominate, devono prevedere che nella valutazione finale dei candidati sia riservato un peso adeguato, pari ad almeno il 30 per cento del giudizio finale, al giudizio motivato di idoneità professionale formulato dai dirigenti preposti alla direzione del settore nell'ambito del quale il dipendente ha prestato servizio nel corso degli ultimi cinque anni.
17. 011. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Somministrazione di personale).

5. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.
(Norma in materia di somministrazione di personale).

1. Al fine di garantire una qualità della prestazione lavorativa adeguata alle effettive esigenze delle pubbliche amministrazioni, le procedure concorsuali per la scelta dell'agenzia per il lavoro autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato, sono aggiudicate ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, attribuendo valore preminente al progetto di formazione del personale somministrato.
17. 012. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità ed efficienza nel settore pubblico).

1. All'articolo 33, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle parole: «trentasei mesi».
2. Le amministrazioni effettuano annualmente l'analisi dei fabbisogni del personale in relazione ai processi e alle funzioni da svolgere individuando il personale destinatario di interventi di formazione e riconversione. Le amministrazioni individuano


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altresì il personale anche di livello dirigenziale da porre in eccedenza ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dandone informazione alle organizzazioni sindacali. I risparmi derivanti dai processi di cui al presente comma confluiscono per il 50 per cento nei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale.
3. In caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione, privatizzazione o fusione di amministrazioni pubbliche il personale viene ricollocato anche su base volontaria in via prioritaria nelle sedi con particolari vacanze di organico. I contratti collettivi e gli accordi definiscono esclusivamente le risorse e gli incentivi destinati al personale interessato a detti processi.
4. Al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «debbono».
17. 013. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il limite del», la parola «10» è sostituita dalla seguente «5» e, dopo le parole «all'articolo 23 e» le parole «dell'8» sono sostituite dalle seguenti: «del 5».
17. 014. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Risorse per l'incentivazione dei dirigenti negli enti locali strutturalmente deficitari).

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o in situazione di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del richiamato decreto, o che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno adottano piani di riduzione del personale prevedendo una riduzione della spesa non inferiore al 3 per cento rispetto a quella certificata l'anno precedente. Il fondo di amministrazione del personale dirigenziale di detti enti è ridotto del 50 per cento per ogni anno in cui persiste lo stato di deficitarietà, dissesto o di mancato rispetto del patto di stabilità. I nuclei di valutazione e gli organi di controllo sono tenuti a valutare le responsabilità del personale dirigenziale e gli effetti sul trattamento accessorio del personale degli enti di cui al presente comma. Ai fini del presente comma i componenti dei nuclei di valutazione e degli organi di controllo interno sono soggetti alla responsabilità contabile e perseguibili per illecito omissivo.
17. 015. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le atttività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (Nuovo testo C. 2272-bis Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis del Governo, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
premesso che le finalità complessive del provvedimento, individuabili nella promozione della concorrenza, nello sviluppo dei mercati e nella tutela di consumatori e utenti, rientrano nella materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato che le singole disposizioni del provvedimento sono altresì riconducibili ad una pluralità di materie di competenza esclusiva statale, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare: «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «sistema tributario e contabile dello Stato»(lettera e)); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (lettera g)); «ordinamento civile» (lettera l)); «previdenza sociale» (lettera o)); «pesi, misure e determinazione del tempo» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (lettera r));
considerato che rilevano altresì le materie «promozione e organizzazione di attività culturali», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «professioni», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «commercio con l'estero» e «governo del territorio», attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
considerato, in particolare, che l'articolo 6 del provvedimento in esame è prevalentemente volto a creare le condizioni per la realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore del trasporto ferroviario mediante una serie di princìpi indicati al comma 1 ed è pertanto anch'esso riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato infine che l'articolo 8, in quanto volto a prevedere incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, finalizzato a favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione, appare anch'esso riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli altri aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE