II Commissione - Resoconto di giovedì 17 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.35.


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Modifica alla legge sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 24 Realacci ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver ricordato che il relatore ha presentato nel corso della seduta di ieri una proposta di parere (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 maggio 2007), avverte che l'onorevole Daniele Farina ha ritirato la proposta alternativa di parere presentata, sempre nella seduta di ieri (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 maggio 2007), e che l'onorevole Maran ha presentato una ulteriore proposta alternativa di parere (vedi allegato 1), sottoscritta anche dai deputati Farina, Cogodi e Crapolicchio.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che la Commissione debba essere messa in condizione di valutare la proposta alternativa di parere appena presentata, per cui chiede una breve sospensione della seduta in sede consultiva.

Pino PISICCHIO, presidente, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Pecorella, sospende la seduta, avvertendo che riprenderà dopo l'esame degli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 10.

Gaetano PECORELLA (FI), dopo aver dichiarato di condividere la proposta di parere del relatore, esprime apprezzamento per le osservazioni apposte alla proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Maran, le quali potrebbero essere inserite dal relatore nella proposta di parere, considerato che non sono incompatibili con questa.

Manlio CONTENTO (AN), dopo aver dichiarato di condividere il contenuto delle osservazioni inserite nella proposta alternativa di parere, sottolinea l'inconciliabilità sotto il profilo politico tra questa e la proposta di parere del relatore. Sottolinea la singolarità di una inconciliabilità tra le posizioni di gruppi di maggioranza su un tema estremamente delicato quale quello della cittadinanza. Mentre la proposta di parere del relatore, che il suo gruppo condivide pienamente, rappresenta una critica sostanziale alla struttura stessa del testo trasmesso dalla I Commissione, la proposta alternativa di parere si traduce in una sostanziale condivisione di tale struttura, sia pure formulando alcuni rilievi alla formulazione del testo. In termini politici le due proposte di parere in esame costituiscono la formalizzazione di una ulteriore spaccatura all'interno della maggioranza, che certamente non può essere sanata attraverso mere riformulazioni della proposta di parere del relatore.

Alessandro MARAN (Ulivo) evidenzia come la proposta alternativa di parere da lui presentata si differenzi dalla proposta del relatore non tanto sotto il profilo tecnico-giuridico, quanto piuttosto per il giudizio complessivamente positivo che esprime sul testo trasmesso dalla I Commissione. Le due proposte di parere sono il risultato di due diversi approcci al tema della cittadinanza, che comunque sono già emersi nel corso dell'esame in sede referente.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, rileva che le osservazioni contenute nella proposta alternativa di parere dell'onorevole Maran singolarmente intese non contrastano con la proposta di parere da lui presentata. Tuttavia, considerate nel complesso le due proposte di parere, osserva come non si possa che rilevare una netta inconciliabilità tra esse. Per tale ragione ribadisce la proposta di parere presentata nella seduta di ieri. Sottolinea che questa in realtà è stata predisposta sulla base di un atteggiamento condiviso da parte di altri deputati, che oggi viene meno. Pur


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prendendo atto di tali ripensamenti, conferma la propria proposta di parere.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, la cui eventuale approvazione precluderà la votazione della proposta alternativa di parere.

Gaetano PECORELLA (FI) e Manlio CONTENTO (AN) dichiarano il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, pone in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Maran.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2007.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore, rileva che l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), nel modificare la disciplina vigente, relativa al sistema di risarcimento diretto in materia di assicurazioni private, stabilisce che debbano essere stabiliti i limiti e le condizioni non solo di risarcibilità dei danni accessori, ma anche delle spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale. Tale disposizione suscita serie perplessità anche in considerazione della cosiddetta liberalizzazione delle tariffe professionali, in quanto sembrerebbe presupporre ancora la vigenza di tali tariffe. Sarebbe pertanto opportuno porre al parere una osservazione volta a sopprimere tale disposizione.
Si sofferma, poi, sull'articolo 36, comma 1, che sopprime il regime giuridico dei cosiddetti beni mobili registrati e conseguentemente il pubblico registro automobilistico. A tali beni si applicherebbero le disposizioni generali di cui all'articolo 812 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 36 in ordine alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento. Ritiene che tale disposizione faccia venir meno l'esigenza di certezza giuridica del regime degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con pregiudizio per gli utenti, che avranno minori garanzie di fronte a possibili frodi. A tale proposito ritiene che possa essere inserita nel parere una condizione volta a sopprimere l'articolo 36.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che la Commissione Giustizia anziché chiedere la soppressione dell'articolo 36 dovrebbe proporre una soluzione alternativa a quanto previsto in tale disposizione.

Manlio CONTENTO (AN) rileva come la disposizione volta a sopprimere il pubblico registro automobilistico rischi di pregiudicare l'attuale regime giuridico relativo alla circolazione dei beni mobili registrati, un regime non solo consolidato da una lunghissima tradizione ma dimostratosi idoneo strumento per prevenire i conflitti in materia di trasferimento dei diritti sui predetti beni. Il rischio conseguente a detta operazione è di rendere più debole quel regime di certezza giuridica attualmente in vigore che, anche alla luce degli interessi commerciali in gioco, prima ancora, e alle ragioni di sicurezza pubblica connesse alla circolazione, non pare opportuno indebolire.
Sottolinea poi come attualmente gli uffici del PRA svolgano un'attività professionale


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di ausilio ai cittadini e di collaborazione con gli altri uffici pubblici competenti in ordine al disbrigo di pratiche complesse come non sempre questi ultimi sono in grado di svolgere.
Tali compiti, poi, risultano aver assunto un'ulteriore spinta dopo l'introduzione dello sportello telematico.
Evidenza, inoltre, come l'idea di affidare le competenze attribuire al PRA all'archivio nazionale dei veicoli denoti una certa incompetenza da parte del ministero proponente sia perché quest'ultimo ufficio non pare in grado di assicurare a quell'attività di consulenza oggi svolta dal PRA sia perché esso non risulta territorialmente presente in tutti i centri provinciali.
Il PRA, infatti, è attivo con propri sportelli in tutte le province (e, a breve, anche in quelle istituite dalla regione Sardegna) nel mentre altrettanto non accade per gli uffici periferici dei trasporti.
Un ulteriore motivo di perplessità deriva dallo svolgimento, da parte del PRA, dei compiti di liquidazione e riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione che, per le diversità presenti sul territorio nazionale, sono costantemente monitorate e rese conoscibili agli utenti attraverso gli sportelli del PRA.
Ricorda, inoltre, come l'abolizione del PRA venga prevista senza oneri per lo Stato con il risultato che non vi saranno sostanziali benefici per i cittadini italiani dal momento che tutti gli attuali introiti dovranno essere assicurati dall'intervento riformatore.Conclude sul punto esprimendosi favorevolmente per un giudizio volto a suggerire la soppressione delle norme in tema di eliminazione del PRA.
Esprime, quindi, la propria contrarietà al tentativo di ridurre, attraverso le modifiche introdotte in Commissione, il rimborso delle spese legali nei confronti delle persone danneggiate, iniziativa contraddittoria rispetto alla posizione di un ministro che non ha esitato a ritenere inutili e superate le tariffe forensi. Non si comprende, quindi, come si possa spingere, da un lato, per la liberalizzazione delle tariffe e contemporaneamente sostenere che il riconoscimento dei costi legali del danneggiato debba avvenire a forfait.
Da ultimo, rivolge al relatore la richiesta di chiarimenti circa le disposizioni recate dal provvedimento in ordine all'abolizione del libro soci e alla possibilità di assicurare i diritti del socio anche in pendenza dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Conclude proponendo, comunque, il voto per parti separate sulla proposta di parere del relatore, perché, pur condividendo i rilievi suggeriti dal relatore, non potrebbe esprimere parere favorevole nei confronti di un provvedimento superficiale, inopportuno e nel quale non figurano processi di liberalizzazione nei settori fondamentali per le famiglie e le imprese.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore, replicando all'intervento dell'onorevole Pecorella, rileva che la scelta di regimi alternativi di pubblicità rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di beni mobili registrati spetta alla commissione di merito, piuttosto che alla Commissione Giustizia, che, nel caso in esame, può limitarsi a considerare eventualmente incongrua la soppressione del PRA. Circa le osservazioni dell'onorevole Contento, dichiara di essere disposto ad inserire nella proposta di parere una osservazione volta a sottoporre alla Commissione di merito la questione di una eventuale limitazione all'esercizio dei diritti dei soci in ragione di quanto previsto dall'articolo 27, nella parte in cui sopprime il libro dei soci.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) dichiara di condividere la scelta del disegno di legge e della commissione di merito in ordine alla modifica del regime giuridico dei beni mobili registrati nonché della soppressione del PRA, considerato che l'attuale disciplina comporta oneri nei confronti degli utenti, per cui invita il relatore e la Commissione a riflettere sull'opportunità di chiedere la soppressione dell'articolo 36.


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Gaetano PECORELLA (FI) si sofferma sull'articolo 8-bis del provvedimento, già oggetto di rilievi da parte del relatore. Osserva che tale articolo aggiuntivo introdotto dalla commissione di merito nel disegno di legge è volto a novellare l'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente i criteri direttivi che devono essere osservati nell'adozione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Al riguardo, osserva che il decreto è stato adottato il 18 luglio 2006, e che, pertanto, l'intervento normativo contemplato dall'articolo 8-bis è giuridicamente impossibile. Trattandosi, inoltre, di una materia regolata da una normativa di grado secondario, osserva altresì che non è possibile operare direttamente con legge.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore, presenta una proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto del dibattito appena svoltosi.

Pino PISICCHIO, presidente, ritiene che possa essere accolta la richiesta dell'onorevole Contento di votare per parti separate la proposta di parere del relatore, considerato che le parti poste in votazione hanno ciascuna una propria autonomia logico-giuridica. Saranno poste in votazione prima le premesse e successivamente la restante parte della proposta di parere.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara il proprio voto favorevole alle premesse della proposta di parere e voto contrario alla restante parte del parere, in quanto ritiene che la Commissione debba esprimere un parere complessivamente contrario al disegno di legge del Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comunitarie stabilite dal regolamento CEE n. 793/2004 che modifica il regolamento CEE n. 95/1993.
Atto n. 82
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pino PISICCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Marilina Intrieri, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra lo schema di decreto legislativo. Osserva che questo, composto da 6 articoli ed adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004), è finalizzato a stabilire le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 793 del 21 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, modificativo del Regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 del Consiglio, relativo alle norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie (slot) negli aeroporti comunitari.
Nello specifico, gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame recano, rispettivamente, l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo e le definizioni del provvedimento.
L'articolo 3 dello schema individua, a sua volta, nell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'aviazione civile, l'organo responsabile


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dell'applicazione del regolamento e gli attribuisce il potere, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 5, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in presenza di violazioni tassativamente elencate. A tale incombenza il successivo articolo 6 del provvedimento dispone che l'ENAC provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4, di particolare interesse per la Commissione giustizia, reca una serie di sanzioni amministrative. In particolare, rileva che l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro. Inoltre, il sistematico e deliberato non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, con pregiudizio dell'attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro. Lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro, mentre la mancata o non corretta informativa fornita al Coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro.
Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 4, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1o dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo.
Osserva che la disposizione in esame, da un lato, prevede, quindi, un automatico aggiornamento delle sanzioni in relazione a specifici dati Istat, dall'altro lato, attribuisce ad un apposito decreto ministeriale il compito di definire nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie. Al riguardo, al fine di assicurare la massima certezza delle pene previste dal provvedimento, potrebbe essere opportuno che l'importo delle sanzioni venga definito unicamente dallo schema di decreto in esame senza rinvii a fonti di rango secondario ovvero non legislative.
Ai sensi del successivo articolo 5, le sanzioni previste dal citato articolo 4 non si applicano in casi determinati, quali: il fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione; la chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo; le gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati o comunque connessi con tale volo; le interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.
Il medesimo articolo fa salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante le cause di esclusione della responsabilità in materia di sanzioni amministrative.
Da ultimo l'articolo 6 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Considerato che il termine per l'espressione del parere scade lunedì 28 maggio e che la prossima settima settimana i lavori della Camera sono sospesi in vista delle elezioni amministrative, chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere sino al 30 maggio prima dell'emanazione del decreto legislativo.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere, nei termini indicati dal presidente Pisicchio.


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Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
Atto n. 83.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo. Questo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge comunitaria 2004 che ha previsto l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico, disponendo a tal fine una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione sia di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle vigenti leggi comunitarie, sia di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Nello specifico, L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, nel definire l'ambito di applicazione, precisa quindi che il provvedimento, fatto salvo l'obbligo di assicurazione sancito dall'articolo 798 del codice della navigazione, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 in materia di Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
L'articolo 2 designa l'ENAC come organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni del regolamento e gli attribuisce il potere di irrogare le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. L'articolo 3 prevede l'irrogazione di sanzioni nel caso di documentazione irregolare, ossia nel caso in cui vettore ed esercente pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibiscano il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi previsti dal regolamento.
In particolare si prevedono, per la medesima fattispecie, due sanzioni di portata diversa a seconda che il vettore o l'esercente siano comunitari o meno. Nel primo caso, quello cioè di vettore ed esercente comunitario, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro; nel secondo caso, di vettore ed esercente non comunitario è previsto, oltre alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro anche il divieto di decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa.
L'articolo 4 reca le sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi. Come nel caso precedente, anche per la fattispecie del mancato rispetto da parte del vettore o dell'esercente dei requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento, sono previste due diverse sanzioni, a seconda che il vettore o l'esercente siano comunitari o non comunitari. Nel primo caso, cioè di vettore ed esercente comunitari, al di fuori dei casi di omessa assicurazione obbligatoria, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a sessantamila euro. Nel secondo caso, di vettore od esercente non comunitario è applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione. Come già ricordato gli articoli 6 e 7 del regolamento stabiliscono i livelli di copertura assicurativa che i vettori devono garantire rispettivamente per passeggeri,


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merci e bagagli e per terzi. L'articolo 5 aumenta l'importo della sanzione - prevista attualmente dall'articolo 1234 del codice della navigazione - nel caso di omessa assicurazione obbligatoria. Per tale fattispecie il vigente articolo 1234 del codice prevede una sanzione amministrativa fino a milletrentadue euro. A seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, la nuova sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da cinquantamila a centomila euro. Nella relazione illustrativa si legge che di tale sanzione è stato previsto un aumento essendo divenuta ormai irrisoria la sanzione attualmente prevista.
L'articolo 6 prevede la possibilità di aumentare le sanzioni sopra descritte fino ad un triplo nel caso di reiterazione delle violazioni da parte del medesimo vettore o esercente in un periodo di cinque anni. L'articolo 7 dispone in merito all'aggiornamento degli importi delle sanzioni, prevedendo che a decorrere dal 1o gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1o dicembre di ogni biennio, è demandato l'aggiornamento dei nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo.
L'articolo 8 reca le disposizioni finali, prevedendo la clausola dell'invarianza della spesa e precisando sia che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia che l'ENAC svolge i compiti assegnatigli dal provvedimento in relazione all'irrogazione delle sanzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottopone alla Commissione alcune questioni relative alla formulazione dell'articolo 3.
In relazione all'articolo 3, commi 2 e 3, concernenti le sanzioni per le violazioni dei requisiti minimi assicurativi da parte del vettore o esercente non comunitario, osserva che la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dovrebbe essere indicata per prima. Propone, quindi, che il comma venga riformulato indicando, in primo luogo, la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 30.000 euro e successivamente la sanzione interdittiva del divieto di decollo. Tale modifica eviterebbe anche dubbi interpretativi che potrebbero erroneamente portare all'applicazione di tale sanzione anche nei casi di cui al comma 1.

Pino PISICCHIO, presidente, considerato che il termine per l'espressione del parere scade lunedì 28 maggio e che la prossima settima settimana i lavori della Camera sono sospesi in vista delle elezioni amministrative, chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere sino al 30 maggio prima dell'emanazione del decreto legislativo.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere, nei termini indicati dal presidente Pisicchio.

Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 10.30.


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Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
C. 2514 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, Il disegno di legge in esame di iniziativa governativa, composto da tre articoli, contiene disposizioni in materia di filiazione.
L'intervento normativo del Governo si colloca nell'alveo dell'articolo 30 della Costituzione che, al comma 1, sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio». Il comma 3 del medesimo articolo dispone che attraverso la legge debba essere assicurata «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». La Costituzione opera dunque una piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali per quanto riguarda l'assistenza da parte dei genitori. Anche se nati fuori del matrimonio, i figli hanno comunque diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati, ma non nella posizione familiare.
Solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è data attuazione ai predetti principi costituzionali, assimilando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Il provvedimento in esame si colloca in tale prospettiva, ponendosi come obiettivo proprio l'assoluta parificazione tra figli legittimi e naturali.
Passando all'articolato, si rileva che l'articolo 1 sostituisce la rubrica del titolo IX del primo libro del codice civile, dettando una nuova formulazione dell'articolo 315 del codice civile ed aggiungendo, infine, il nuovo articolo 315-bis.
Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la nuova rubrica del citato titolo IX (Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli) sposta il centro dell'attenzione dalla «potestà dei genitori « (così recita l'attuale rubrica) al più generale complesso delle relazioni che intercorrono tra i genitori ed i figli minori (comma 1). La nuova formulazione dell'articolo 315 risponde, conseguentemente, a questa diversa impostazione volta ad attribuire massimo rilievo non solo ai doveri del figlio nei confronti del genitore, ma anche e soprattutto ai suoi diritti nei confronti dei genitori e dei parenti in generale.
Nello specifico, il nuovo articolo 315, prevede espressamente il diritto del figlio al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale da parte dei genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni nonché alla crescita in famiglia, al mantenimento di rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
A fianco dunque dei tradizionali doveri dei genitori nei confronti dei figli - mantenimento, educazione e istruzione - già contemplati dall'articolo 30 della Costituzione e dall'articolo 147 del codice civile, il nuovo testo dell'articolo 315 contempla anche il diritto del figlio all'assistenza morale da parte dei genitori, il diritto a crescere con la propria famiglia, il diritto ad avere rapporti con i parenti ed il diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. In relazione all' «assistenza morale», la relazione illustrativa del provvedimento precisa che tale espressione sembra «introdurre nel rapporto genitore-figli un elemento che va oltre gli obblighi materiali, divenendo dovere di prestazione personale», mentre il diritto del figlio ad avere rapporti significativi con i parenti sembra rivolto, in particolare, ai figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, affinché siano assicurate anche a costoro le naturali relazioni che nascono tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Per quanto riguarda, poi, il diritto del figlio - se capace di discernimento - di essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano, tale previsione è coerente con il contenuto dell'articolo 12 della Convenzione di New


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York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, nonchè con le più recenti tendenze della normativa in materia familiare.
Per quanto riguarda, invece, le previsioni dell'articolo 315 relative agli obblighi dei figli, il comma 3 di tale articolo ribadisce il principio generale, già contemplato nell'attuale formulazione di tale norma, in base al quale il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Il comma 4 dell'articolo 1 in esame aggiunge, infine, al codice civile il nuovo articolo 315-bis, norma cardine del disegno di legge in esame.
La disposizione in esame, rubricata «Stato giuridico della filiazione» sancisce, infatti, il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori del matrimonio. A tale principio si ispirano numerose disposizioni del successivo articolo 2 del disegno di legge del Governo contenente la delega al Governo per la modifica delle norme di cui al titolo VII del libro primo del codice civile, nonché delle disposizioni ad esse connesse.
L'articolo 2 contiene la delega al Governo in materia di filiazione e ciò al fine di eliminare, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, ogni residua ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo.
In relazione a tale finalità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi volti a modificare le attuali disposizioni previste in materia di filiazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione, dagli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente, sostituito il primo ed introdotto il secondo dall'articolo 1 della presente legge.
Il citato comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame individua, poi, i undici principi e criteri direttivi.
Ai sensi della lettera a), il Governo dovrà prevedere l'unificazione degli attuali capi I (Della filiazione legittima) e II (Della filiazione naturale e della legittimazione) del titolo VII (Della filiazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile in un unico titolo rubricato «Dello stato di figlio», abrogando, altresì le disposizioni relative all'istituto della legittimazione. Tale soppressione, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, è giustificata dalla sopravvenuta inutilità di tale istituto in relazione alle nuove disposizioni previste dal disegno di legge volte a spostare l'asse dell'interesse della normativa dall'acquisto della qualità di figlio legittimo o naturale a quello dello stato di figlio.
Ai sensi della successiva lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 il Governo dovrà, poi, procedere ad una ricognizione puntuale di tutte le disposizioni vigenti nelle quali compaiano le espressioni «figlio legittimo» o «filiazione legittima» e «figlio naturale» o «filiazione naturale», sostituendole, rispettivamente, con quelle di «figlio nato nel matrimonio» e «filiazione nel matrimonio» ovvero di «figlio nato fuori del matrimonio» e «filiazione fuori del matrimonio». La lettera c) concerne, a sua volta, la disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori dal matrimonio che dovrà essere rivista dal Governo in sede di attuazione della delega. Ai sensi, poi, della successiva lettera d), il legislatore delegato dovrà prevedere l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinire la disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali.


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La lettera e) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 affida al legislatore delegato il compito di rivedere la normativa riguardante il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, prevedendo, espressamente che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua; 2) sia necessario l'assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni di età; 3) il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta, all'infinito, o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, sia consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai princìpi costituzionali; 4) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge e l'ascolto degli altri figli conviventi; 5) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un'altra persona.
La lettera f) concerne la disciplina dell'impugnazione del riconoscimento. Al riguardo, in base al criterio direttivo contenuto in tale lettera, il legislatore delegato dovrà modificare la disciplina vigente riconoscendo il principio della imprescrittibilità dell'azione volta ad impugnare il riconoscimento solamente in relazione al figlio e con l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione nei confronti degli altri legittimati.
Ai sensi, poi, dei successivi criteri direttivi previsti dalle lettere g) ed h) il legislatore delegato dovrà prevedere l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio, specificando il contenuto dei diritti, dei poteri e dei doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di responsabilità nei confronti dei figli.
La lettera i) conferma, poi la previsione delle disposizioni che prevedono l'obbligo di ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge, mentre ai sensi del principio direttivo contenuto nella successiva lettera l), il legislatore delegato dovrà procedere all'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
Da ultimo, la lettera m) del citato comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame impone al Governo di rivedere i criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione dei princìpi della presente legge e di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale.
L'articolo 2, comma 2, completa il quadro degli interventi che il legislatore delegato dovrà operare, innanzitutto con riferimento alla necessità di coordinamento con le norme di attuazione del codice civile e, più in generale, con le altre norme vigenti.
I successivi commi 3 e 4 indicano, poi, la procedura con cui il decreto o i decreti legislativi dovranno essere elaborati, approvati, emanati ed eventualmente corretti. Al riguardo, si prevede che i citati decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della giustizia e del Ministro per i diritti e le pari opportunità (comma 3).
Ai sensi dell'articolo 3, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata del decreto o dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 2 del provvedimento in esame, provvede ad apportate le necessarie


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modifiche alla disciplina vigente in materia di ordinamento dello stato civile attualmente contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.
A tal fine lo strumento previsto è il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno è stato avviato il 20 dicembre 2006, avverte che l'esame preliminare si concluderà il 31 maggio prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire.
C. 813 Consolo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver ricordato che l'esame del provvedimento all'ordine del giorno è stato avviato il 27 marzo 2007, nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per gli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 30 maggio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248.
C. 1573 Maran.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2007.

Gaetano PECORELLA (FI) sollecita il Governo a fornire i dati richiesti dall'onorevole Contento nella precedente seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, associandosi alla richiesta dell'onorevole Pecorella, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2007.

Gaetano PECORELLA (FI), relatore, considerata la complessità degli identici provvedimenti in esame, propone la costituzione di un Comitato ristretto, al fine di esaminare tutti gli istituti processuali disciplinati da tali provvedimenti anche alla luce delle diverse proposte di legge assegnate alla Commissione giustizia in materia di diritto processuale penale.


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Manlio CONTENTO (AN) esprime in generale perplessità circa l'opportunità di costituire un Comitato ristretto in assenza di proposte di legge abbinate di diverso contenuto. Tuttavia, alla luce delle precisazioni dell'onorevole Pecorella in ordine al concreto lavoro da affidare al Comitato ristretto, dichiara di essere favorevole alla costituzione dello stesso.

La Commissione costituisce un Comitato ristretto.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera.
Testo unificato C. 24 Realacci ed abb..

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali.
C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi.