V Commissione - Giovedì 17 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operanti sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte a bilancio dello Stato per l'anno 2007 (Atto n. 91).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riferimento alla:
1) richiesta di specifici elementi di conoscenza, con riferimento a ciascuna categoria interessata e, ove possibile, anche alle diverse tipologie di spese, in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione degli effetti delle variazioni proposte dal provvedimento sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, tenuto conto che la relazione al provvedimento richiama, solo in via generale, un criterio di, spendibilità/impegnabilità delle risorse;
2) esigenza di più puntuali, elementi di valutazione sul suddetto criterio, tenuto conto che buona parte delle compensazioni è effettuata a valere su disponibilità riferite a fondi di riserva, ossia su risorse il cui, utilizzo è legato ad eventi imprevisti ed eventuali, mentre lo sblocco degli accantonamenti riguarda spese caratterizzate da un maggiore grado di certezza.

Al riguardo, in ordine al punto 1), nel rinviare all'allegato 2 della circolare n. 7 del 2 febbraio 2007 - in cui sono esplicitati per ciascuna categoria economica di spesa i criteri di registrazione sul conto economico della PA - si fa presente quanto segue:
1a. Relativamente alle spese correnti si precisa che:
per i consumi intermedi le Amministrazioni in via generale hanno compensato all'interno della medesima categoria con effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica; l'unica eccezione è costituita dal Ministero per i beni culturali che ha utilizzato circa 34 milioni di euro per consentire lo sblocco degli accantonamenti relativi ai trasferimenti a favore degli enti lirici. Sotto il profilo dell'impegnabilità/spendibilità tali somme hanno o stesso effetto (considerato che nel caso degli enti lirici serviranno per far fronte a spese di carattere obbligatorio);
per le altre categorie di spesa il criterio utilizzato é stato quello della spendibilità delle risorse, tenuto conto che la gran parte dei disaccantonamenti riguarda trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche (CONI, Presidenza del, Consiglio dei Ministri, ISTAT, AGEA, eccetera) per le quali si è tenuto conto dei flussi annuali di tesoreria e delle giacenze insistenti sui conti correnti ad esse intestate. Per la compensazione degli effetti si è provveduto ad accantonare maggiori risorse sui fondi di riserva (obbligatorie, impreviste, eccetera), Per garantite la medesima spendibilità delle risorse sarà necessario rideterminare i limiti di prelevamento dai predetti fondi.
1b. Per le spese in conto capitale il criterio utilizzato per la valutazione della neutralità è stato quello della spendibilità delle risorse. Pertanto, a fronte di disaccantonamenti concernenti i trasferimenti a favore di imprese, si sono accantonate maggiori somme sul fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti, anch'esso destinato ad essere ripartito e speso tenuto conto dell'ammontare di residui andati in perenzione risultanti dal conato del patrimonio.


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Con riferimento al successivo punto 2), si premette che l'utilizzazione, ai fini della compensazione, delle disponibilità del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, con incremento dei corrispondenti accantonamenti di complessivi 190 milioni di euro, determina una limitazione per pari importo della possibilità da parte dell'Amministrazione dell'utilizzazione dei, fondi per l'anno 2007.
Tale possibilità peraltro, è stata valutata per il corrente esercizio sulla base della quota di rispettiva competenza degli utilizzi dei fondi di riserva in questione, effettuati nell'anno precedente, incrementati di una percentuale del 2 per cento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 311 del 2004.
Qualora si verificasse, nel corso della gestione, in casi di particolare urgenza, la necessità di ricorso ai predetti fondi di riserva in misura superiore al, limite utilizzabile, al netto degli accantonamenti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007, ai fini del superamento del citato tetto potrà attivarsi, la procedura prevista dal medesimo comma 9, secondo periodo, della legge finanziaria 2005, attraverso la predisposizione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Infine, circa i maggiori accantonamenti disposti sulla categoria dei consumi intermedi per consentire il relativo sblocco di risorse da destinare ad altre finalità, pur convenendo con quanto osservato dalla Commissione in ordine alla criticità di tali operazioni, avuto riguardo alle ripetute misure di contenimento delle risorse assegnate sulla categoria medesima registratesi negli ultimi anni, si ritiene, in linea generale, che l'opportunità dell'adozione di tali misure sia stata valutata dalle Amministrazioni interessate, sulla base di particolari situazioni di necessità ed urgenza, ritenendo che le ulteriori limitazioni in questione non, portino a determinare la compromissione del funzionamento della struttura.


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ALLEGATO 2

7-00176 Bordo: Nomina amministratori enti e aziende pubbliche.

ELEMENTI DI RISPOSTA

Già dalla legge finanziaria del 2007 il Governo ha avviato un'azione politica finalizzata alla riduzione dei costi della politica e, in particolare, al contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica, nonché all'incentivazione di gestioni efficienti e virtuose delle società pubbliche.
In particolare, si è intervenuto introducendo un tetto ai compensi degli esponenti delle società al cui capitale partecipano (interamente o in parte) comuni e/o province, la limitazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione di tali società e, infine, una causa di ineleggibilità alla carica di amministratore di un qualsiasi ente a totale o parziale capitale pubblico, in relazione ai risultati di analoghi incarichi svolti in precedenza.
Quindi, al fine di chiarire alcuni dubbi sorti in merito all'interpretazione di tali disposizioni, sto provvedendo all'emanazione - ormai imminente - di una circolare esplicativa diretta ad assicurare una corretta ed integrale attuazione delle stesse, al fine sia di contribuire ad una maggiore certezza del diritto, sia di porre le basi per una piena realizzazione delle finalità politiche perseguite con l'intervento legislativo.
Per quanto attiene al tetto ai compensi, si è analizzata la diversa disciplina dettata a seconda che la carica di amministratore venga ricoperta in società a totale partecipazione di comuni o province, società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali o società a partecipazione mista (in quest'ultimo caso con l'ulteriore distinzione tra società a capitale pubblico maggioritario e società a capitale pubblico minoritario), nonché l'ambito di applicazione delle relative disposizioni di legge.
In particolare, si è ritenuto che la norma si applichi anche alle società partecipate indirettamente dall'ente locale, purché la misura della partecipazione sia tale da consentire all'ente locale di esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, per cui appare praticabile utilizzare, quale parametro di riferimento, il concetto di controllo descritto dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
La norma è entrata in vigore l'1 gennaio 2007, con automatica limitazione dei compensi degli amministratori in carica che eccedessero l'importo massimo consentito; la liquidazione dei compensi eccedenti il perimetro individuato comporta violazione di legge, con ogni possibile, connessa conseguenza sul piano delle responsabilità.
Con riferimento al numero massimo degli amministratori si è evidenziata la differenziazione operata dalla legge finanziaria tra società a totale partecipazione degli enti locali, anche «indiretta», e società «miste».
Sono state, poi, esaminate alcune questione interpretative attinenti all'entrata in vigore della nuova disciplina, in relazione alla necessità, in alcuni casi, di disposizioni attuative, e ai suoi effetti sulla situazione vigente, avuto riguardo, in particolare, agli incarichi di amministratori in corso di espletamento.
In proposito, si è ritenuto che l'eventuale data di scadenza del relativo mandato successiva all'entrata in vigore della norma non assume rilievo, in quanto se il


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potere di nomina degli amministratori si consuma nel momento dell'adozione della relativa determinazione da parte dell'organo assembleare e rimane soggetto, quanto alle modalità con cui viene esercitato, al principio del tempus regit actum, diversamente gli effetti della nomina, dando luogo ad un rapporto di durata, si prestano ad essere incisi dalla normativa sopravvenuta.
Inoltre, si sta provvedendo all'adozione del decreto Presidente del consiglio dei Ministri previsto dal comma 729 - attualmente all'esame della Conferenza Stato-Città - con il quale si stabilisce la soglia di capitale rilevante ai fini della determinazione del numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione.
Quanto al comma 734, che introduce il divieto di nomina ad amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, tengo a precisare che la norma è chiaramente ispirata alla finalità di disincentivare le «cattive» gestioni di enti e società pubbliche, condotte senza perseguire adeguatamente gli obiettivi dell'efficienza e della riduzione dei costi eccessivi e sproporzionati rispetto alle finalità e agli obiettivi prefissati e, al contempo, di favorire il contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica.
In quest'ottica la chiusura in perdita di tre esercizi consecutivi, nell'arco temporale degli ultimi cinque anni, costituisce un elemento rivelatore dell'assenza della necessaria professionalità richiesta in relazione alla natura dell'incarico in esame.
L'ambito di applicazione della disposizione appare doversi estendere - attesa la sua ampia formulazione (differente di quella del comma 729) e in coerenza con le finalità della stessa - a qualsiasi soggetto pubblico, qualunque sia la veste, societaria o meno, che esso rivesta, con esclusione unicamente degli enti territoriali, in ragione della funzione politica degli stessi e del diverso ruolo che i relativi amministratori assumono nel quadro costituzionale.
Quanto al concetto di perdita ivi contemplato, questo sembra doversi riferire, coerentemente con la ratio della norma e in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, al disavanzo riferibile al singolo esercizio sociale, da valutarsi in relazione alle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione.
Una diversa accezione del concetto di perdita, inteso quale mero disavanzo risultante dal bilancio sociale annuale risulterebbe eccessivamente restrittiva ed incongrua rispetto alle finalità della norma, in quanto il timore di conseguire disavanzi di bilancio indurrebbe gli amministratori delle società a non intraprendere iniziative imprenditoriali rilevanti sotto il profilo economicofinanziario, per le quali il ritorno non può che avvenire dopo un congruo lasso temporale dall'investimento iniziale rispetto al quale l'arco triennale risulta generalmente insufficiente.
Non si è, viceversa, ritenuto di dover escludere in via generale l'applicazione della norma nei casi in cui l'amministratore abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativo e l'abbia migliorata, dovendosi comunque ancorare la nozione di perdita alle attese di chiusura di bilancio.
In ordine alla efficacia della norma e al conseguente problema della rilevanza dei risultati degli esercizi chiusi precedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria, può osservarsi che la disposizione si limita a introdurre un requisito di professionalità che deve essere posseduto al momento del conferimento del mandato.
Conseguentemente, a seguito dell'entrata in vigore della norma non potrà essere nominato amministratore colui che abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi


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nei cinque anni precedenti, dovendosi ritenere assente il requisito di professionalità richiesto.
Tale interpretazione appare coerente con la richiamata finalità della norma e i suoi effetti retroattivi vanno giustificati con la considerazione che la norma, lungi dal prevedere una misura sanzionatoria, è, in realtà, diretta a introdurre un più stringente criterio di valutazione del curriculum del candidato, da svolgersi al momento del conferimento dell'incarico.