VI Commissione - Resoconto di giovedì 17 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 10.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 9 maggio 2007.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione aveva in precedenza deciso di non esprimere il parere sul testo originario del disegno di legge, ma di attendere la trasmissione, da parte della Commissione Attività produttive, del testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. A conclusione dell'attività emendativa, la Commissione di merito ha quindi trasmesso, nella giornata di ieri, un nuovo testo, il quale contiene consistenti modifiche rispetto a quello inizialmente presentato dal


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Governo, che investono in misura rilevante anche gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Non sono state invece apportate modifiche agli articoli da 36 a 41, concernenti il regime giuridico delle transazioni relative ad autoveicoli, i quali pure avevano costituito oggetto di attenzione da parte di alcuni componenti della Commissione. A tale proposito il relatore presso la Commissione Attività produttive si è riservato di intervenire sulla materia nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.
Passando quindi a richiamare i soli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati che presentano aspetti di interesse per la Commissione Finanze, segnala innanzitutto una modifica introdotta nel corpo del comma 1 dell'articolo 1, recante previsioni per l'eliminazione di ostacoli alle attività commerciali, laddove si specifica che la liberalizzazione della possibilità di abbinare nello stesso locale prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quelli originari avviene fatte salve anche le norme tributarie.
L'articolo 8-bis modifica l'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private relativamente alla disciplina del risarcimento diretto. In particolare si prevede che con decreto del Presidente della Repubblica siano stabiliti i criteri relativamente ai limiti ed alle condizioni di risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale.
Inoltre, si prevede di definire i rapporti con le imprese di autoriparazione, escludendo la determinazione di tariffe massime, ferma restando la libertà di scelta per i danneggiati.
L'articolo 19-bis prevede l'introduzione di un regime fiscale agevolato per i prodotti del commercio equo e solidale che rispettino i criteri stabiliti dalle organizzazioni di certificazione, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le definizione delle tipologie e delle modalità di attuazione delle predette agevolazioni.
In merito alla formulazione della disposizione rileva come la previsione agevolativa risulti assolutamente indeterminata, e come rimetterne interamente la determinazione ad un atto normativo secondario possa presentare taluni profili di criticità rispetto al principio di riserva di legge vigente in materia tributaria.
All'articolo 21 è stata modificata la lettera a) del comma 1, nel senso di prevedere che l'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito applicabile al reddito imponibile corrispondente al capitale di nuova formazione delle società non deve essere superiore al 20 per cento, laddove la formulazione originaria della disposizione prevedeva che tale aliquota non fosse inferiore al 20 per cento.
L'articolo 21-bis delega il Governo ad introdurre agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori attualmente in regime di locazione. In particolare si prevede che le plusvalenze generate dalle cessioni dei predetti immobili siano assoggettate ad imposta sostitutiva in misura pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP; inoltre tali cessioni sono assoggettate all'imposta di registro ed a quelle ipotecarie e catastali in misura fissa.
Rileva a tale proposito come la disposizione relativa all'introduzione di un'imposta sostitutiva non risulta formulata in termini chiari: occorrerebbe pertanto chiarire che, ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, tali cessioni sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento.
La disposizione prevede altresì che i dividendi distribuiti ai soci dalle società che cedono gli immobili concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento.
È stato inoltre sostituito l'articolo 22, recante misure di semplificazione in materia di cooperazione, nel senso di prevedere che l'obbligo di redazione del bilancio, ai fini della determinazione del valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, nei casi in cui la cooperativa stessa perda la qualifica di mutualità prevalente, si applica solo nei


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casi in cui la cooperativa modifichi le previsioni statutarie previste dall'articolo 2514 del Codice civile (il quale stabilisce le previsioni statutarie che devono essere contemplate nello statuto) ovvero quando abbia emesso strumenti finanziari. La norma prevede inoltre l'obbligo di comunicare, attraverso strumenti informatici, l'avvenuta perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
La precedente formulazione della disposizione prevedeva invece che l'obbligo di redazione del bilancio fosse sospeso per due anni dalla perdita del requisito di cooperativa a mutualità prevalente.
L'articolo 22-bis contiene ulteriori interventi sulla disciplina delle società cooperative.
In primo luogo si stabilisce l'obbligo di iscrizione nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente, il quale consegue automaticamente all'iscrizione del Registro delle imprese. Per le cooperative già iscritte nel registro delle imprese, ma non iscritte nell'Albo delle cooperative, il comma 4 stabilisce che esse debbano iscriversi in tale Albo entro il 30 giugno 2o08, pena la decadenza dai benefici previsti per tale categoria di società.
In tale contesto il comma 7 prevede inoltre che le società cooperative comunichino annualmente all'Albo le notizie relative al bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente.
L'articolo 26-bis interviene sulla disciplina relativa all'utilizzo della posta elettronica certificata da parte delle imprese costituite in forma di società e dei professionisti iscritti in albi istituiti con legge, prevedendo che tali soggetti comunichino al registro delle imprese, o al relativo albo professionale, la propria casella di posta elettronica, e che le comunicazioni tra le società, i professionisti e le pubbliche amministrazioni avvengano attraverso la posta elettronica. Inoltre la norma stabilisce che le amministrazioni pubbliche istituiscano una casella di posta elettronica per ciascun registro di protocollo.
In tale contesto si prevede, al comma 1, che le iscrizioni, nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificato e delle sue eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria
All'articolo 32, recante disposizioni relative alla nullità delle clausole di massimo scoperto nei contratti di conto corrente bancario, è stato sostituito il comma 3, nel senso di prevedere che i contratti in corso sono adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e non più entro 60 giorni come previsto nella formulazione originaria. Inoltre si specifica che tale obbligo di adeguamento dei contratti costituisce giustificato motivo per modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 118 del Testo unico bancario.
L'articolo 32-ter interviene sulla disciplina degli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 15 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Si prevede che, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, tali oneri possano essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti, nonché nei due anni successivi.
L'articolo 32-quater sostituisce l'articolo 144-bis del codice per la tutela dei consumatori, prevedendo, al comma 1, che, fatte salve le competenze delle autorità competenti nei settori bancari, finanziari ed assicurativi, il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità competente ai sensi del regolamento CE n. 2006/2004, in una serie di settori, tra i quali si segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, quello del credito al consumo. In tale contesto il comma 5 stabilisce che il Ministero possa avvalersi delle Camere di commercio, della Guardia di Finanza, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
L'articolo 32-quinquies integra l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prevedendo che l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per i finanziamenti a medio e lungo termine, si applica anche nel caso in cui il contratto di


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finanziamento preveda la facoltà, per il debitore, di recedere dal rapporto in ogni momento.
Inoltre, la disposizione integra l'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2004, al fine di prevedere che le sanzioni fiscali previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per i finanziamenti a medio e lungo termine, si applicano anche ai mutui finalizzati all'estinzione di precedenti mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti.
L'articolo 32-sexies inserisce nel corpo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 una norma interpretativa, volta a chiarire che l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per i finanziamenti a medio e lungo termine, prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si applica anche nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda la facoltà, per il debitore, di recedere dal rapporto in ogni momento.
In merito a tale disposizione rileva come essa risulti sostanzialmente analoga a quella appena descritta in precedenza.
L'articolo 32-septies estende l'applicazione delle agevolazioni fiscali per i finanziamenti a medio e lungo termine previste dagli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (consistenti nell'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché nell'applicazione di un'imposta sostitutiva da parte degli enti che erogano i finanziamenti) anche ai prestiti vitalizi, erogati da intermediari finanziari, per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari entro il secondo grado, per il pagamento di spese di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, per le spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari, nonché per il rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali.
La disposizione integra inoltre la disciplina del prestito vitalizio ipotecario in favore delle persone di età superiore a 65 anni, introdotto dal comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005. In particolare si prevede che i proprietari dell'immobile ipotecato conferiscano al finanziatore un mandato a vendere l'immobile, da eseguire successivamente alla scomparsa del proprietario. La norma stabilisce i criteri per l'indicazione del prezzo minimo di vendita dell'immobile, prevedendo che l'eventuale differenza tra il ricavo della vendita e quanto dovuto al finanziatore spetta agli eredi del proprietario.
La disposizione prevede altresì che i diritti di scritturato, gli emolumenti ipotecari, nonché i diritti spettanti al notaio per la stipula degli atti e l'effettuazione delle formalità relative all'iscrizione di ipoteca ed alle operazioni di vendita degli immobili sono calcolate con riferimento ad una sola stipula e ad una sola operazione sui registri immobiliari, stabilendo altresì la riduzione alla metà degli onorari notarili.
L'articolo 33-bis modifica, al comma 1, la tabella delle tasse ipotecarie, eliminando i numeri 4 e 7, che stabiliscono gli importi delle tasse ipotecarie per le operazioni di ricerca continuativa per via telematica e di trasmissione telematica di elenchi di soggetti che abbiano svolto formalità ipotecarie in un determinato giorno. In parallelo con tale previsione, il comma 2 prevede che predette operazioni siano fornite gratuitamente dall'Agenzia del territorio. Inoltre, il comma 4 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, la rideterminazione della tabella delle tasse ipotecarie, al fine di assicurare l'invarianza del gettito complessivo.
Il comma 5 integra l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di prevedere che, quando l'ammontare delle ritenute del 4 per cento cui sono tenuti i condomini sui corrispettivi erogati agli appaltatori è inferiore a 200 euro, il versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva, per la quale la somma da versare sia superiore a tale importo, fermo restando che il versamento dovrà comunque avvenire entro la fine dell'anno.


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Il comma 6 modifica l'articolo 37, comma 43 del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di prevedere che la disposizione secondo la quale non si procede all'iscrizione a ruolo per le imposte inferiori a 100 euro relative alle indennità di fine rapporto, si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente.
L'articolo 34-bis integra il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 2007, nel senso di prevedere che il divieto, stabilito dall'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, per le imprese di assicurazione, di non assegnare, nel caso di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia acquistato da persona fisica di polizza assicurativa, una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella attribuita al veicolo già assicurato, si estende anche ai casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N con veicoli della categoria M1.
L'articolo 34-quater modifica il comma 349 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), relativa alla detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, precisando che le relative previsioni sono applicate secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007.
L'articolo 34-quinquies sostituisce altresì la tabella 3 allegata alla citata legge n.296 del 2006, la quale stabilisce i requisiti di trasmittanza termica U che devono essere rispettati per fruire della detrazione delle spese per l'installazione di pareti, pavimenti o finestre atte a conseguire un risparmio energetico negli edifici, prevista dal comma 345 della stessa legge n. 296.
L'articolo 34-sexies inserisce un nuovo articolo 150-bis nel Codice delle assicurazioni, stabilendo l'obbligo, per le compagnie di assicurazione di risarcire i danni derivanti da furto incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo che nel caso in cui sussistano procedimenti giudiziari in cui si proceda per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati: in tal caso, infatti, la disposizione prevede che il risarcimento sia effettuato solo dopo il rilascio del predetto certificato di chiusa inchiesta.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gioacchino ALFANO (FI) rileva come il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito sia nell'effettiva disponibilità dei componenti della Commissione Finanze solo dalla mattinata odierna: ritiene quindi che, anche in considerazione della rilevanza delle questioni attinenti alla competenza della Commissione, non sia opportuno esprimere fin d'ora il parere sul nuovo testo, chiedendo di poter disporre di ulteriore tempo per approfondire i contenuti del testo in esame.

Maria Ida GERMONTANI (AN) si associa alle considerazioni del deputato Gioacchino Alfano, chiedendo di poter disporre di ulteriore tempo per valutare i contenuti del nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Laura FINCATO (Ulivo) ritiene che le richieste avanzate dai deputati Gioacchino Alfano e Germontani siano ragionevoli, e meritino di essere prese in considerazione: suggerisce, pertanto, di sospendere la seduta, prevedendo che l'espressione del parere abbia luogo al termine della seconda chiama dei deputati della riunione del Parlamento in seduta comune.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, alla luce degli orientamenti emersi, sospende la seduta fino al termine della seconda chiama dei deputati nella riunione del Parlamento in seduta comune.

La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 12.20.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).


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Paolo DEL MESE (Pop-Udeur) ribadisce le perplessità sugli articoli da 36 a 41 del provvedimento, che intervengono sul regime giuridico delle transazioni degli autoveicoli, disponendo la soppressione del Pubblico Registro Automobilistico. Ritiene quindi opportuno inserire nella proposta di parere una condizione volta ad eliminare tali previsioni, riservandosi comunque di presentare emendamenti nel corso della discussione in Assemblea sul disegno di legge.

Alberto FLUVI (Ulivo) suggerisce al relatore di integrare la proposta di parere, inserendovi un'osservazione relativa all'articolo 8-bis, il quale apporta modifiche alla disciplina sul risarcimento diretto contenuta nel Codice delle assicurazioni, segnalando l'inopportunità di intervenire su tale disciplina, la quale è entrata in vigore solo il primo febbraio scorso, senza prima aver potuto valutare appieno gli effetti della nuova normativa.

Franco CECCUZZI (Ulivo) con riferimento all'articolo 21-bis, ritiene che la misura agevolativa ivi prevista, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili effettuate nei confronti dei soggetti gestori di attività alberghiere, sia condivisibile, segnalando tuttavia l'opportunità di prevedere una specifica misura in favore degli imprenditori alberghieri operanti nei centri termali, i quali sono coinvolti, da ormai alcuni anni, da un grave stato di crisi. In particolare si potrebbe ipotizzare di incentivare la cessione degli immobili adibiti ad albergo, al fine di ridurre l'offerta in eccesso di tali servizi, consentendo in tal modo di ripristinare una normale condizione di mercato.

Gianfranco CONTE (FI), pur considerando interessante la proposta avanzata dal deputato Ceccuzzi, non ritiene che le difficoltà del settore alberghiero possano essere risolte esclusivamente attraverso incentivi alla vendita degli immobili destinati ad albergo. Ritiene, invece, che la ratio sottesa all'articolo 21-bis sia, tra l'altro, quella di facilitare la crescita di strutture alberghiere di maggiori dimensioni, facilitando l'acquisto degli immobili da parte dei soggetti gestori.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alle previsioni dell'articolo 21-bis ritiene che, per sostenere il settore alberghiero, occorra agevolare gli acquirenti degli immobili, e non i venditori degli stessi.
Concorda inoltre con le considerazioni svolte dal deputato Fluvi in merito all'articolo 8-bis, ricordando come uno degli obiettivi che intende realizzare il meccanismo di risarcimento diretto è quello di ridurre i costi dei risarcimenti stessi: in tale contesto ritiene che la disposizione si ponga in contrasto con tale finalità, rischiando di vanificare i vantaggi che si intenderebbero raggiungere con l'applicazione del risarcimento diretto.

Elias VACCA (Com.It) concorda sostanzialmente con il contenuto della proposta di parere, suggerendo tuttavia al relatore di sopprimere l'osservazione di cui alla lettera d), ritenendo che non sia opportuno inserire nel corpo del codice civile le disposizioni in materia di nullità delle clausole aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto nei contratti di conto corrente bancario, contenute nell'articolo 32.

Gianfranco CONTE (FI), con riferimento all'articolo 33-bis, comma 2, il quale prevede che l'Agenzia del territorio fornisca gratuitamente i servizi catastali relativi alla ricerca continuativa ed all'elenco dei soggetti che abbiano svolto formalità ipotecarie in un determinato giorno, suggerisce al relatore di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a specificare che la fornitura di tali servizi deve avvenire in via telematica.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI concorda con le considerazioni svolte dal deputato Conte, ritenendo tuttavia opportuno precisare che la fornitura dei servizi indicati dall'articolo 33-bis, comma 2, sia


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svolta dall'Agenzia del territorio di norma in via telematica.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, condivide le osservazioni dei deputati Fluvi, Vacca e Conte, ritenendo altresì, per quanto riguarda la proposta avanzata dal deputato Ceccuzzi, che l'opportunità di prevedere specifiche misure agevolative in favore degli imprenditori alberghieri operanti nei centri termali debba essere oggetto di un'osservazione a sé stante, distinta rispetto a quella concernente l'articolo 21-bis.
Riformula quindi la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2007.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva come la completa riscrittura dell'articolo 1 proposta dal Governo confermi la fondatezza delle numerose perplessità espresse su tale disposizione dai gruppi di opposizione, i quali avevano segnalato come l'armonizzazione al 20 per cento delle aliquote d'imposta applicabili alle diverse tipologie dei redditi di capitale rischiassero di comportare un pesante aggravio della tassazione su tali redditi.
Evidenzia quindi come gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore all'articolo 4 introducano nel dibattito anche la questione relativa alla revisione della disciplina ICI, in connessione con la riforma del sistema estimativo prevista dal medesimo articolo. A tale riguardo rileva come, sebbene tale imposta risulti oggettivamente assai sgradita, in quanto incide su un bene essenziale quale la casa, essa rappresenti tuttavia l'unica imposta dell'ordinamento tributario nazionale ad avere caratteristiche federaliste, in quanto consente di garantire un certo grado di autonomia finanziaria agli enti locali.
In tale contesto sottolinea l'esigenza di valutare attentamente gli interventi in materia, al fine di coniugare le riduzioni di imposizione in favore dei contribuenti con l'esigenza di non diminuire le risorse finanziarie dei comuni. Tale bilanciamento deve avvenire nel quadro di una più generale riflessione sul federalismo fiscale, riservandosi quindi di presentare taluni emendamenti in materia, con i quali proporre un diverso meccanismo di sgravio tributario sulle case di prima abitazione, basato sulla possibilità, per i contribuenti, di avvalersi di crediti di imposta, da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi.

Alberto FLUVI (Ulivo) rileva come il proprio gruppo annetta particolare rilevanza politica al disegno di legge in esame, che costituisce uno strumento fondamentale per la realizzazione del programma di Governo.
In tale contesto ricorda come il lavoro finora svolto dalla Commissione abbia consentito di svolgere interessanti approfondimenti, sia attraverso le numerose audizioni informali, sia grazie agli interventi dei deputati intervenuti nel dibattito. Nel rilevare come la discussione si sia in


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particolare concentrata sugli articoli 1 e 4, relativi, rispettivamente, alla revisione della imposizione tributaria sui redditi di capitale ed alla riforma degli estimi catastali, rileva come anche altre disposizioni del provvedimento appaiono di grande rilievo, citando a tale riguardo gli interventi sulla disciplina dell'accertamento e sul sistema della riscossione.
In generale, evidenzia come l'esame sul provvedimento il cui avvio non era stato particolarmente felice, anche in quanto si era inizialmente ipotizzato di concludere la discussione in termini eccessivamente ristretti, abbia consentito in realtà di effettuare interessanti approfondimenti sulle complesse tematiche oggetto dell'intervento legislativo.
Con riferimento all'articolo 1, rileva come il progetto di riforma della tassazione sui redditi di capitale si sia incrociato con le vicende dei fondi comuni di investimento, che hanno registrato, nel corso degli ultimi mesi, un andamento negativo, non certamente legato al trattamento fiscale di tali soggetti, ma connesso con la particolare struttura di tale settore, caratterizzato dal sostanziale controllo delle banche sulla quasi totalità delle società di gestione del risparmio. A tale riguardo rileva l'opportunità di intervenire su tale aspetto, ricordando i rilievi espressi dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, il quale ha richiamato l'esigenza di giungere ad una maggiore separazione tra SGR e soggetti bancari.
In questo quadro rileva come l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 rappresenti un'ottima sintesi del dibattito svoltosi in materia, evidenziando, peraltro, come le eliminazione dal testo del disegno di legge della previsione relativa all'armonizzazione delle aliquote non debba in alcun modo essere intesa come una rinuncia definitiva a realizzare tale obiettivo, che dovrà invece essere raggiunto comunque in termini auspicabilmente ravvicinati.
Del resto, la stessa nuova formulazione dell'articolo 1, nel prevedere che gli emittenti e gli intermediari predispongano accorgimenti informatici per consentire un'ordinata gestione delle modifiche relative dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria, lascia intendere come il Governo mantenga l'intenzione di giungere a tale armonizzazione, che dovrà essere realizzata coniugando l'esigenza di superare l'attuale frammentazione del sistema impositivo con quella di tenere conto della realtà costituita dai titoli già in circolazione nei mercati finanziari. A tale ultimo riguardo ritiene che l'ipotesi, da più parti avanzata, di applicare la futura aliquota unica anche agli strumenti finanziari già emessi, riconoscendo ai soggetti titolari un credito di imposta pari al maggiore prelievo, potrebbe essere applicata senza particolari problemi, non costituendo a tal fine un ostacolo la necessità di individuare nominativamente tali soggetti.
L'emendamento del Governo all'articolo 1 consente inoltre di risolvere l'annoso problema della disparità di trattamento tra fondi comuni di investimento italiani e fondi esteri, mantenendo altresì il meccanismo di tassazione sul maturato, sia pure corretto attraverso l'applicazione di un equalizzatore, che risponde all'esigenza di assicurare la neutralità dell'imposizione rispetto alla durata degli investimenti finanziari.
Per ciò che riguarda l'articolo 4, evidenzia, come sussista piena convergenza circa la necessità di rivedere gli estimi catastali degli immobili, che non corrispondono più alla realtà del mercato, sottolineando tuttavia come tale riforma non debba comportare alcun incremento del gettito complessivo. In tale prospettiva appare significativa la sottolineatura, contenuta nell'emendamento 4.1 del relatore, secondo cui il processo di aggiornamento deve garantire il mantenimento del gettito attuale, escludendo in tal modo in radice ogni dubbio circa una pretesa volontà della maggioranza di aggravare surrettiziamente il prelievo fiscale sulla casa.
Nel corso degli ultimi mesi, il tema della revisione degli estimi catastali si è inoltre connesso con quello dell'alleggerimento della pressione fiscale sulla casa di prima abitazione. Tale questione è stata oggetto di una discussione articolata all'interno


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della maggioranza, la quale, tuttavia, nonostante le speculazioni avviate in questo senso dai gruppi di opposizione, non ha certamente perso la sua compattezza, concordando invece su alcuni obiettivi principali.
Richiamando le considerazioni svolte dal deputato Fugatti circa i riflessi che l'incremento delle detrazioni ICI potrebbe determinare sugli equilibri finanziari dei comuni, concorda con il fatto che tale tematica debba essere inquadrata nei termini più complessivi del federalismo fiscale, garantendo sostanziali sgravi per le case di prima abitazione ed assicurando al contempo il mantenimento del gettito degli enti locali. A tale proposito ritiene che si potrebbe ipotizzare una sorta di doppio binario, individuando una soluzione transitoria, in attesa del completamento della riforma degli estimi, in coincidenza con la quale si potrebbe giungere ad un assetto definitivo.
Sottolinea quindi come la riforma del catasto si debba accompagnare al completamento del processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, il quale consentirà a questi ultimi di disporre di più efficaci strumenti di governo del territorio, nonché di essere maggiormente coinvolti nella lotta all'evasione fiscale.
Ritiene quindi che il dibattito circa la riduzione dell'ICI debba inquadrarsi nell'ambito della complessiva manovra finanziaria del Governo, la quale si articola nei tre pilastri della maggiore equità fiscale, del rilancio dello sviluppo e del risanamento dei conti pubblici. In tale ottica, i dati emersi nel corso degli ultimi mesi, relativi al positivo andamento del PIL ed al miglioramento della finanza pubblica, evidenziano come tali obiettivi siano in corso di realizzazione, ma debbano comunque essere ulteriormente consolidati. Le misure proposte in materia di tassazione sulla casa, consentiranno, a loro volta, di migliorare il tasso di equità del sistema tributario, escludendo dall'ICI la maggior parte delle case di prima abitazione, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Sottolinea altresì l'esigenza di intervenire, anche con strumenti di sostegno fiscale, quali le detrazioni delle spese di affitto sostenute dagli inquilini, sul mercato degli immobili in locazione, che risulta ormai da anni caratterizzato da una situazione di grave crisi.
Esprime quindi l'augurio che l'esame in sede referente si svolga in un clima fattiva collaborazione fra tutte le forze politiche, e possa concludersi entro la fine del prossimo mese di giugno.

Elias VACCA (Com.It) rileva come l'esame del disegno di legge abbia dato vita ad un ampio dibattito sui temi affrontati dall'intervento legislativo, nell'ambito del quale si sono registrate prese di posizione assai significative, unitamente a dichiarazioni in alcuni casi addirittura improprie.
Sottolinea quindi come il provvedimento contenga molti aspetti pienamente condivisibili, citando a tale riguardo l'articolo 2 che, nel prevedere una delega per la riforma del sistema della riscossione, introduce alcune novità interessanti, quali, ad esempio, la possibilità, per gli agenti della riscossione, di concedere la dilazione del pagamento delle entrate iscritte al ruolo. Tale misura consentirà infatti di aumentare l'efficacia della riscossione coattiva, consentendo a soggetti che altrimenti si sottrarrebbero ai propri obblighi tributari, di effettuare versamenti in maniera rateale. Parimente condivisibile appare la previsione relativa alla chiamata in giudizio degli agenti della riscossione, che potrà a sua volta consentire di risolvere alcune difficoltà emerse nell'applicazione della disciplina vigente.
Per quanto riguarda l'articolo 1, relativo alla revisione dell'imposizione sui redditi di capitale, rileva come il testo originario di tale disposizione risultasse preferibile alla nuova versione proposta con l'emendamento 1.1 del Governo.
A tale riguardo ritiene che occorra stabilire in materia un ordine preciso di priorità degli interventi legislativi da realizzare, evidenziando come il primo obiettivo debba essere quello di armonizzare la tassazione al principio costituzionale secondo


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il quale l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. In tale prospettiva appare evidente come risulti del tutto impossibile accettare che la più bassa aliquota d'imposta applicabile ai redditi di lavoro sia doppia rispetto a quella applicabile a molte tipologie di redditi di capitale. Sottolinea quindi come il proprio gruppo esplicherà una forte azione politica su tale aspetto, richiedendo un chiaro impegno del Governo in questo senso.
Per quanto riguarda gli interventi sul sistema del catasto realizzati dall'articolo 4, concorda pienamente sull'opportunità di aggiornare gli estimi, che non corrispondono più ai reali valori di mercato degli immobili, e di completare il processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, rilevando come un maggior coinvolgimento di tali enti in questo settore possa consentire a questi ultimi di esercitare una migliore azione di governo del territorio, garantendo al contempo un più alto grado di adempimento degli obblighi connessi ai tributi comunali.
Per quanto riguarda l'ulteriore questione relativa all'incremento delle detrazioni ICI ed all'introduzione di agevolazioni fiscali sugli affitti, sottolinea come la riduzione del prelievo tributario in questo campo non debba essere riconosciuta in modo incondizionato, occorrendo invece distinguere tra unica abitazione posseduta dal contribuente e prima casa di abitazione. Per quanto riguarda in particolare le proposte, avanzate da taluni gruppi di maggioranza, di introdurre un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ritiene che tale ipotesi possa essere approfondita, anche in considerazione dell'oggettivo rilievo sociale rivestito dal mercato degli immobili in locazione, sottolineando comunque come l'aliquota dell'imposta sostitutiva non debba risultare inferiore all'aliquota più bassa prevista per i redditi di lavoro, e come l'applicazione di tale regime debba essere reso applicabile alla casa di abitazione del conduttore, ovvero in caso di residenza temporanea per ragioni di studio o di lavoro. In tale contesto ritiene inoltre che la combinazione tra l'applicazione di tale imposta sostitutiva e l'introduzione di meccanismi di detrazione per gli oneri sostenuti dagli inquilini possa realizzare un primo, efficace esempio di contrasto di interesse fiscale, che consentirebbe di ampliare il mercato degli affitti e di ridurre l'area dell'evasione fiscale in questo settore.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, ringrazia tutti i deputati intervenuti per gli importanti contributi forniti nel corso della discussione, ritenendo che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, la Commissione possa lavorare in uno spirito costruttivo tra tutte le forze politiche, che consentirà di realizzare una strutturale riforma dell'ordinamento tributario.
Rileva quindi come i propri emendamenti intendano costituire uno stimolo alla discussione, e siano pertanto suscettibili di ulteriori affinamenti. Esprime quindi l'auspicio che si possa giungere alla definizione di un testo il più possibile condiviso, anche con il contributo dei gruppi di opposizione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come alcuni elementi intervenuti nel corso dell'esame abbiamo oggettivamente mutato il carattere del provvedimento, richiamando a tale proposito, da un lato, la scelta del Governo di non considerare più il disegno di legge come provvedimento collegato alla manovra finanziaria, e, dall'altra, la completa riscrittura dell'articolo 1, proposta dall'emendamento 1.1 del Governo, con la quale si elimina la previsione secondo la quale dall'intervento legislativo dovrebbero derivare maggiori entrate per l'Erario, pari ad 1,1 miliardi di euro nel 2007 e da 2 miliardi di euro a decorrere dal 2008.
Da tali elementi discende in primo luogo la conseguenza che gli interventi di riforma previsti dal disegno di legge non recano maggiori entrate, e potranno pertanto essere realizzati, se costosi, quando e nella misura in cui saranno reperite, in sede di legge Finanziaria, le risorse necessarie ad implementarli.
Con specifico riferimento all'articolo1, sottolinea come la scelta di modificare il contenuto di tale disposizione non implica,


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come ricordato dallo stesso Presidente del Consiglio, una rinuncia del Governo a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione delle aliquote sulle diverse tipologie di redditi di capitale. Tale scelta discende infatti esclusivamente dall'emergere di talune difficoltà nella realizzazione dell'armonizzazione, che hanno consigliato di non affrontare ora tale tematica, raccogliendo l'esigenza, segnalata da più parti, di evitare una segmentazione del mercato degli strumenti finanziari e di determinare incrementi di tassazione.
In tale contesto sottolinea, anche rispondendo a taluni rilievi in tal senso espressi dal deputato Leo come l'Esecutivo, nel riformulare la norma di delega dell'articolo 1, non intenda operare surrettiziamente una riforma delle aliquote, la quale verrà invece realizzata in termini chiari, e nell'ambito di un aperto dibattito politico. In ogni caso, la nuova disposizione di delega prefigura un futuro intervento in questo campo, prevedendo, alla lettera h), che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano gli accorgimenti informatici atti a consentire le successive modifiche normative relative alle aliquote, al fine di evitare, in quella sede, l'insorgere di problemi tecnici, e di consentire ai contribuenti di avere un quadro chiaro sulle conseguenze di tale riforma.
Non ritiene, per altro verso, che le disposizioni di delega di cui all'articolo 1 possano determinare conseguenze problematiche sulle imprese finanziarie, ferma restando, ovviamente, la necessità di stabilire l'algoritmo per la definizione del meccanismo equalizzazione previsto dalla lettera d), il quale potrà poi essere applicato dagli intermediari senza particolari difficoltà.
Sottolinea quindi la grande rilevanza delle misure recate dall'articolo 2, relative al sistema della riscossione coattiva, evidenziando altresì l'importanza della previsione di cui all'articolo 5 che, nel delegare il Governo alla redazione di uno o più testi unici delle disposizioni tributarie statali, costituirà un deterrente rispetto agli eccessi di produzione normativa in tale delicato e complesso settore dell'ordinamento nazionale.
Con riferimento all'articolo 4, recante la riforma del sistema estimativo, condivide pienamente l'emendamento 4.1 del relatore, il quale consente, tra l'altro, di chiarire che tale riforma avverrà senza alcun incremento del gettito complessivo, anche attraverso interventi di riparametrazione di tutte le imposte dei redditi che possano essere influenzate dal valore catastale degli immobili.
Al riguardo, con riferimento alle perplessità espresse dal deputato Vichi circa la determinazione su base patrimoniale dei nuovi estimi, sottolinea come, sul piano della logica economica, patrimonio e reddito possano essere visti come due facce della medesima realtà, laddove si consideri che il reddito prodotto da un determinato bene patrimoniale, quale ad esempio la casa, rappresenta il frutto dell'applicazione di un determinato coefficiente di redditività al valore patrimoniale di tale bene.
Rileva inoltre come l'intervento riformatore recato dall'articolo 4 potrà essere realizzato senza alcun finanziamento specifico, risultando pertanto realistico ipotizzare che tale riforma possa essere conclusa entro il 2010. In tale contesto appare possibile immaginare una fase nella quale il nuovo ed il vecchio regime si sovrappongano, in via transitoria, prima di passare definitivamente ai nuovi estimi, che consentiranno di eliminare le iniquità, ed il carattere spesso erratico, delle attuali valutazioni catastali
Per ciò che attiene all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, relativo alla riduzione dell'imposizione sugli immobili, rileva come il Governo non avesse ritenuto di formulare una disposizione specifica in materia, ritenendo sufficiente a tal fine il riferimento all'invarianza del gettito delle imposte erariali e comunali contenute nell'articolo 4. In ogni caso, la proposta emendative del relatore corrisponde all'esigenza, espressa da larghi settori della maggioranza, di anticipare la riduzione dell'ICI rispetto al pieno completamento


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della riforma del catasto: in tale prospettiva il Governo ha espresso la propria disponibilità rispetto a tale proposta di origine parlamentare, che potrà eventualmente essere ulteriormente migliorata nel corso dell'esame.
Nel merito, ritiene condivisibile ridurre l'ICI sulle case di prima abitazione, nonché alleggerire le imposte sui redditi relative ai redditi da locazione, sia pure stabilendo specifiche modalità di fruizione di tali agevolazioni ed assicurando la garanzia degli equilibri finanziari dei comuni.
Parimenti significativa appare la previsione, contenuta nel medesimo articolo aggiuntivo 4.01, concernente l'esenzione ICI dei fabbricati di proprietà pubblica oggetto di lavori di recupero e destinati al mercato dell'offerta pubblica di alloggi, ritenendo che tale previsione possa costituire uno strumento utile, anche se non definitivo, per incrementare l'offerta di alloggi pubblici, che è ormai discesa a livelli molto preoccupanti.
Per quanto riguarda la definizione quantitativa di tali interventi agevolativi, sottolinea come ciò potrà avvenire nel momento in cui sarà stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, ritenendo che ogni anticipazione in merito sarebbe al momento prematura, costituendo inoltre un elemento di confusione nei confronti dei contribuenti. Conferma, peraltro, come il Governo non intenda, al momento, utilizzare strumenti legislativi diversi dal disegno di legge in discussione per l'adozione di tali misure agevolative.
Comprende quindi l'esigenza, emersa nel corso della discussione, di conoscere quanto prima gli orientamenti dell'Esecutivo in merito all'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, rilevando, a tale riguardo, come sia ipotizzabile il ricorso a modalità di confronto informali, attraverso le quali il Parlamento potrà avere conoscenza delle bozze degli schemi di decreto legislativo che saranno progressivamente predisposte dal Governo.

Francesco TOLOTTI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di giovedì 31 maggio prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Agevolazioni fiscali e contributive per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo.
C. 2303 Carlucci.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE (FI), relatore, illustra la proposta di legge in esame, la quale reca un'articolata serie di misure agevolative in favore del settore cinematografico.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di carattere tributario, il provvedimento prevede, all'articolo 1, l'esclusione dal reddito imponibile degli utili reinvestiti dalle imprese cinematografiche, la detraibilità delle spese di sponsorizzazione dichiarate dalle imprese del settore, e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore dei medesimi soggetti, mentre l'articolo 5 stabilisce la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA applicabile ai supporti audiovisivi.
L'articolo 2 stabilisce inoltre l'erogazione di contributi in favore delle imprese di distribuzione cinematografica, per incentivare la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, nonché la proiezione di cortometraggi di produzione nazionale di interesse culturale.
L'articolo 3 costituisce un Fondo per il passaggio al digitale ed all'alta definizione, mentre l'articolo 4 interviene sulla disciplina del Fondo unico per lo spettacolo, stabilendo che una quota minima delle relative risorse finanziarie sia erogata in favore del settore cinematografico.


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Rileva quindi come gli aspetti maggiormente qualificanti del provvedimento siano individuabili nell'introduzione del meccanismo di detassazione degli utili reinvestiti e nella previsione di detrazioni e deduzioni in favore del settore cinematografico, che riprendono sostanzialmente analoghi meccanismi previsti in altri ordinamenti, quali ad esempio quello statunitense, che sono risultati particolarmente efficaci nel favorire la crescita delle rispettive industrie cinematografiche, assicurando a tale settore ingenti flussi finanziari di cui invece gli operatori italiani non dispongono.
Sottolinea infatti come il meccanismo di finanziamento pubblico al cinema nazionale risulti ormai ampiamente inefficace, sia per l'insufficienza delle risorse finanziarie a tal fine stanziate, che vengono altresì ridotte anno dopo anno, sia per il fatto che la presenza pubblica in tale comparto non assicura la produzione di opere che saranno poi effettivamente poste in distribuzione, prestandosi invece a distorsioni ed a notevoli spreco di risorse.
Il secondo aspetto qualificante della proposta è costituito dall'intervento sulla disciplina del FUS, al fine di assicurare che almeno una quota minima del 25 per cento sia riservata al settore cinematografico. Occorre infatti rilevare come la maggior parte dei fondi del FUS, le cui dimensioni complessive hanno subìto una progressiva contrazione nel corso degli ultimi anni, a causa delle esigenze del bilancio statale, siano prevalentemente assorbite da altri settori del mondo dello spettacolo, quali ad esempio gli enti lirici, eliminando sostanzialmente ogni possibilità di programmare una razionale politica di sostegno al settore.
Ritiene quindi che l'intervento legislativo costituisca uno strumento importante per ridare ossigeno ad un comparto attraversato da una grave situazione di crisi, e per sviluppare pienamente le enormi capacità produttive di cui esso dispone.

Donatella MUNGO (RC-SE) sottolinea come il provvedimento investa aspetti che attengono in modo rilevante anche alla competenza della Commissione Cultura, rilevando l'opportunità di prestare particolare attenzione ai rilievi che da essa potranno pervenire.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea, con riferimento all'articolo 5, come la previsione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sui supporti audiovisivi si ponga in contrasto con la disciplina comunitaria in materia, la quale individua strettamente i casi nei quali gli Stati membri possono applicare aliquote agevolate.
Con riferimento invece alle agevolazioni tributarie recate dall'articolo 1, rileva come il provvedimento preveda l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi della documentazione necessaria per fruire di tali benefici, evidenziando, tuttavia come la disciplina vigente non consenta di allegare documentazione alle dichiarazioni dei redditi.
Con riferimento all'articolo 3, evidenzia la necessità di specificare presso quale Ministero sia istituito il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione nonché di individuare la competenza del Ministro chiamato a stabilire le modalità tecniche di gestione del Fondo stesso.
In linea più generale, evidenzia la necessità di coordinare meglio le disposizioni contenute nel testo con la normativa fiscale generale, nonché di correggere taluni aspetti della formulazione.
Evidenzia infine come il provvedimento in esame comporti rilevanti oneri finanziari, per i quali occorrerà individuare un'adeguata forma di copertura.

Gianfranco CONTE (FI), relatore, prende atto dei suggerimenti relativi alla formulazione del testo espressi dal Sottosegretario, concordando con la necessità di migliorare taluni aspetti del provvedimento. Suggerisce quindi di procedere ad un'ampia serie di audizioni informali dei principali esponenti del settore cinematografico ed audiovisivo nazionale, al fine di approfondire maggiormente le problematiche di tale comparto.


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Francesco TOLOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).
C. 2271 Governo.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2069, recante Ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).
L'Accordo in esame è volto ad assicurare al CERN il medesimo trattamento già riconosciuto ad altre Organizzazioni internazionali di carattere scientifico, quali, ad esempio l'Agenzia spaziale europea (ESA), in ottemperanza all'articolo IX della Convenzione istitutiva del CERN stesso, il quale prevede il riconoscimento dello status internazionale dell'Organizzazione, nonché la concessione di particolari privilegi ed immunità.
Passando al contenuto del Protocollo, che si compone di 27 articoli, l'articolo 1 reca le definizioni relative ai termini impiegati nel testo, mentre l'articolo 2 riconosce la personalità internazionale e la capacità legale del CERN, stabilendo che esso possiede la personalità giuridica internazionale, e, in funzione di ciò, la capacità di contrattare, acquisire e alienare beni, sia mobili sia immobili, nonché di partecipare in procedimenti legali.
L'articolo 3 sancisce l'assoluta inviolabilità degli edifici e dei locali del CERN, stabilendo che nessun agente di autorità pubbliche possa accedere ad essi senza il consenso del Direttore generale o di un suo delegato, mentre l'articolo 4 stabilisce l'inviolabilità degli archivi del CERN.
L'articolo 5 prevede l'immunità del CERN da procedimenti legali, con alcune eccezioni, tra le quali si segnala quella relativa ai danni derivanti da autoveicoli del CERN. Inoltre, i beni del CERN sono immuni da requisizione, confisca, espropriazione, o sequestro, nonché da ogni forma di pignoramento o azione esecutiva.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 6 stabilisce l'esenzione da tasse dirette dei beni e redditi del CERN, nonché l'esenzione da imposte doganali delle importazioni ed esportazioni di beni da parte del CERN. Inoltre, si prevede che le tasse o oneri incorporati nel prezzo di beni o servizi acquistati dal CERN siano rimborsati a quest'ultimo dallo Stato Parte del Protocollo che li ha imposti. Sono escluse dalle predette esenzioni e rimborsi le tasse o oneri che costituiscano remunerazione di servizi prestati, nonché all'acquisto, all'importazione o utilizzo di beni ad uso personale dei funzionari del CERN o del Direttore generale. Infine, la disposizione specifica che i beni acquistati o importati in regime di esenzione non possono essere ceduti o donati nel territorio dello Stato che ha concesso l'esenzione, se non alle condizioni fissate dal medesimo Stato.
Con l'articolo 7 è riconosciuto al CERN il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che esso può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera, mentre l'articolo 8 sancisce la libertà nella circolazione di pubblicazioni e materiale informativo ricevuto o inviato dal CERN stesso.
Gli articoli da 9 a 14 riguardano i privilegi e le immunità dei rappresentanti


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degli Stati presso il CERN, nonché dei funzionari della medesima Organizzazione.
Per quanto riguarda i rappresentanti degli Stati, essi godono, ai sensi dell'articolo 9, nell'esercizio delle loro funzioni, ed anche dopo essere cessati dalle stesse, dell'immunità da arresto, detenzione o sequestro di effetti personali, nonché da azione legale, per atti, comprese parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, esclusi i danni causati da autoveicoli. Ad essi spetta inoltre l'inviolabilità dei documenti ufficiali detenuti, l'esenzione, applicabile anche al coniuge, dalle misure limitative dell'ingresso, le facilitazioni valutarie concesse ai rappresentanti di Stati in missione e le facilitazioni doganali concernenti il bagaglio degli agenti diplomatici.
In base all'articolo 10, ai funzionari del CERN sono riconosciuti l'immunità dall'arresto o dalla detenzione, nonché da qualunque azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ad esclusione dei reati commessi e dei danni causati con autoveicoli.
Inoltre, per ciò che attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, essi hanno il diritto di importare ed esportare, in esenzione da ogni imposizione doganale, i propri mobili ed effetti personali, e sono altresì esenti da ogni tassazione nazionale sugli emolumenti loro corrisposti, i quali saranno invece soggetti ad un'imposizione a beneficio del CERN, la cui misura sarà fissata dal Consiglio generale dell'organizzazione.
Si prevede ancora che i funzionari non siano tenuti a restrizioni immigratorie, godano dell'inviolabilità dei documenti da essi detenuti, e si avvalgano dei medesimi privilegi in materia valutaria riconosciuti ai funzionari di Organizzazioni internazionali.
Per quanto riguarda specificamente il Direttore generale del CERN, ad esso spettano, secondo l'articolo 12, i privilegi e le immunità concesse agli agenti diplomatici.
In base all'articolo 11, poi, il CERN ed i suoi funzionari sono esenti da ogni contributo previdenziale obbligatorio, fermo restando che ad essi deve essere riconosciuta dal CERN equivalente copertura.
L'articolo 13 specifica che i predetti privilegi sono accordati solo per assicurare il funzionamento del CERN, e possono essere revocati dal Consiglio dell'Organizzazione con riferimento al Direttore generale, dal Direttore generale, con riferimento ai funzionari, o dagli Stati Parti del Protocollo, con riferimento ai propri rappresentanti. L'articolo 14 sancisce il principio della cooperazione tra il CERN e gli Stati Parti, al fine di evitare qualsiasi abuso dei privilegi riconosciuti al Protocollo, mentre l'articolo 15 stabilisce inoltre il diritto degli Stati Parte del Protocollo di tutelare la propria sicurezza, che non potrà essere pregiudicata da nessuna misura in esso contenuta, individuando a tal fine forme di cooperazione.
Gli articoli da 16 a 19 disciplinano le controversie private di cui sia parte il CERN, i contenziosi tra Stati Parte, nonché i contenziosi tra Stati Parte ed il CERN.
In particolare, l'articolo 16 prevede che il CERN adotti disposizioni per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui essa è parte, e di quelle che coinvolgono le persone che godono dell'immunità ad esse attribuita ai sensi del Protocollo, mentre gli articoli 17 e 18 stabiliscono che le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale o corte arbitrale, istituita ai sensi dell'articolo 19. In base a tale disposizione, il collegio arbitrale sarà costituito da due membri, nominati ciascuno dalle parti del contenzioso, i quali sceglieranno a loro volta il Presidente del collegio, le cui decisioni non saranno appellabili e saranno vincolanti per le parti.
Gli articoli 20, 21 e 22 regolano, rispettivamente, la possibilità di concludere accordi aggiuntivi al Protocollo e la possibilità


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di apportarvi emendamenti, sancendo, in tale contesto, il principio secondo cui le disposizioni del Protocollo non pregiudicano le disposizioni di altri accordi internazionali conclusi tra il CERN ed uno Stato Parte del Protocollo, che anzi prevarranno su quest'ultimo.
Gli articoli da 23 a 27 dispongono infine in merito alla firma ed entrata in vigore del Protocollo, nonché circa la sua eventuale denuncia.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI