VIII Commissione - Giovedì 17 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 (Nuovo testo C. 585 Di Gioia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si applicano nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, ferme restando le ulteriori risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalla crisi sismica, aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili in base alla legislazione vigente, .
1. 2.Il relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: della proiezione per l'anno 2009.
2. 2.Il relatore.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato un contributo quindicennale pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione delle opere di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2. 3.Il relatore.


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Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Le modalità di riparto e di assegnazione dei fondi di cui al presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Dipartimento della Protezione civile, previa intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 3.
2. 4.Il relatore.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Le modalità di riparto e di assegnazione dei fondi di cui al presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Dipartimento della Protezione civile, previa intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 3.
2. 4. (Nuova formulazione)Il relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Criteri per la ripartizione dei fondi).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2, annualmente, fino al completamento della ricostruzione, fissa le seguenti priorità:
a) il Comune di San Giuliano di Puglia, quale Comune totalmente evacuato;
b) i Comuni indicati nei decreti ministeriali 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, colpiti da evento sismico, con scosse di intensità pari o superiori al VI grado della scala Mercalli;
c) i rimanenti comuni indicati nell'articolo 1».
2. 01.Astore.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Dussin.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Compiti delle regioni).

1. Le regioni provvedono alla ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, prodispongono, d'intesa con gli enti locali interessati, il quadro complessivo dei danni, il relativo fabbisogno e il programma finanziario della ricostruzione, e destinano le risorse a disposizione alle seguenti tipologie di intervento:
a) ricostruzione o recupero di edifici di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici;
b) ricostruzione o recupero dell'edilizia residenziale pubblica e delle opere di urbanizzazione secondaria;
c) ricostruzione o recupero dell'edilizia residenziale privata;
d) ripristino e incentivazione delle attività produttive».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. 2.Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di programma inserire le seguenti: , coordinata dal Ministero delle infrastrutture, .
3. 3.Il relatore.


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ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Dussin.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Dussin.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Dussin.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Dussin.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Dussin.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
8. 2.Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'assegnazione delle stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la loro destinazione alle competenti soprintendenze con le seguenti: in conto entrate dello Stato ai fini della loro riassegnazione, disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. 3.Il relatore.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1.Dussin.

Sopprimere il comma 1.
9. 2.Dussin.

Sopprimere il comma 2.
9. 3.Dussin.

Sopprimere il comma 3.
9. 4.Dussin.

Sopprimere il comma 4.
9. 5.Dussin.

Sopprimere il comma 5.
9. 6.Dussin.

Sopprimere il comma 6.
9. 7.Dussin.

Sopprimere il comma 7.
9. 8.Dussin.

Sopprimere il comma 8.
9. 9.Dussin.


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Sopprimere il comma 9.
9. 10.Dussin.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1.Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 3, comma 1, inserire le seguenti: nell'ambito del quale il Ministero delle infrastrutture svolge funzioni di coordinamento, .
10. 2.Il relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1.Dussin.


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ALLEGATO 2

Proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Atto n. 87)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata la proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
preso atto della decisione unanime emersa in seno al Coordinamento dei sindaci della Valle del Belice di destinare tali risorse soltanto a finalità privata;
preso atto, inoltre, dell'accordo tra i comuni interessati in merito alla divisione percentuale di tali risorse, raggiunto in sede di Conferenza di servizi tra i sindaci dei medesimi comuni e il Dirigente generale del provveditorato per le opere pubbliche Sicilia-Calabria;
considerato che il citato comma 1010 della legge finanziaria per il 2007 precisa che il contributo in questione potrà essere utilizzato dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, vale a dire per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nella stessa zona e che, in tal caso, la norma demanda ad un'apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra provveditorato per le opere pubbliche e comuni interessati;
rilevato che la disposizione sopra richiamata stabilisce inoltre che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1o gennaio 2007) non saranno più ammissibili domande di contributo finalizzate alla ricostruzione «post terremoto»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) come già evidenziato nel parere reso dalla VIII Commissione in occasione del precedente schema di riparto, si raccomanda al Governo di esplicare una effettiva e costante attività di controllo sull'utilizzo delle risorse di cui al presente schema, al fine di verificare che tale utilizzo corrisponda realmente alle finalità fissate dalla legislazione vigente;
b) al fine di garantire un corretta programmazione degli interventi urbanistici, che scongiuri la realizzazione di edilizia privata priva di servizi adeguati e delle necessarie urbanizzazioni, si raccomanda al Governo e al Coordinamento dei sindaci dei comuni della Valle del Belice di provvedere alla realizzazione e al completamento delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche nelle aree nelle quali siano posti in essere interventi di edilizia privata finanziati con risorse pubbliche provenienti da questa e da altre leggi dello Stato. A tale specifico obiettivo si raccomanda di destinare una quota delle risorse previste dalla legge finanziaria, nella programmazione riferita agli anni 2008 e 2009.


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ALLEGATO 3

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione;
considerato che esso costituisce una nuova tappa delle politiche delle liberalizzazioni finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia e a portare concreti, consistenti vantaggi ai cittadini con l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela dei consumatori e la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
preso atto del contenuto di numerose disposizioni, già inserite nel disegno di legge originario, che intervengono su materie di particolare interesse per la VIII Commissione;
rilevato che la Commissione di merito ha apportato significative modifiche al testo originario del provvedimento, sulle quali è stato possibile svolgere solo un limitato approfondimento;
auspicato che all'interno dell'articolo 7, relativo alle innovazioni nel settore del trasporto pubblico locale, possano trovare collocazione anche interventi finalizzati a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, nell'ambito di quelle misure che lo stesso Ministro dei trasporti, nella sua recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX, ha prospettato come possibili linee di intervento per fronteggiare le problematiche che il settore dei trasporti in ambito urbano pone in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici;
osservato che, in relazione all'articolo 20, occorre che le previste misure di semplificazione non allentino in alcun modo il sistema di prevenzione degli incendi, sistema che al contrario bisogna rafforzare, in coerenza con gli indirizzi in via di approvazione in sede europea, rimarcando l'importanza del vincolo del rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività espressamente posto al legislatore delegato dal comma 1 dello stesso articolo 20 e intensificando, al contempo, il regime dei controlli e delle ispezioni, a partire da quelli all'interno dei luoghi di lavoro;
considerato che il combinato disposto dell'articolo 36 (che prevede la soppressione del PRA) e dell'articolo 39 non risulta coordinato con il contenuto della direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e del decreto legislativo n. 149 del 2006, che si pongono il fine di garantire con assoluta certezza la «tracciabilità» dei veicoli a fine vita, atteso anche che, fino ad oggi, dal regime della registrazione dei veicoli dipendeva, da un lato, il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e riciclo, in qualità di rifiuti, dei veicoli a fine vita e, dall'altro, l'efficace esercizio dei doveri di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abbandono nell'ambiente dei veicoli a fine vita, posti in essere


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sia da singoli che, soprattutto, da organizzazioni criminali;
rilevato, infine, che l'articolo 41-bis introduce una innovativa disposizione che prevede l'adozione di una legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, con la quale recepire le segnalazioni, i pareri e le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 20, sia integrato il comma 1 con l'estensione del principio ivi fissato del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività anche alla tutela dell'ambiente, nonché con l'inserimento di un ulteriore principio e criterio direttivo del seguente tenore: «contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro, mediante riconoscimento anche all'ISPESL dei poteri attribuiti alle ASL dalla legislazione vigente»;
b) all'articolo 39, sia inserito un periodo del seguente tenore: «con i medesimi regolamenti è assicurato il coordinamento delle disposizioni in materia di certificazione per i veicoli fuori uso con la direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e con il decreto legislativo n. 209 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di stabilire in modo esplicito che, dopo la soppressione del PRA, è assicurata la tracciabilità dei veicoli a fine vita e sono definite le modalità di disciplina della cessazione della circolazione dei veicoli per demolizione e del loro trattamento come rifiuti»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'articolo 41-bis, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, contempli anche la possibilità di recepire le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità con i principi delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici, che assicurano adeguati meccanismi di tutela della concorrenza in tale specifico mercato.


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ALLEGATO 4

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione;
considerato che esso costituisce una nuova tappa delle politiche delle liberalizzazioni finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia e a portare concreti, consistenti vantaggi ai cittadini con l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela dei consumatori e la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
preso atto del contenuto di numerose disposizioni, già inserite nel disegno di legge originario, che intervengono su materie di particolare interesse per la VIII Commissione;
rilevato che la Commissione di merito ha apportato significative modifiche al testo originario del provvedimento, sulle quali è stato possibile svolgere solo un limitato approfondimento;
auspicato che all'interno dell'articolo 7, relativo alle innovazioni nel settore del trasporto pubblico locale, possano trovare collocazione anche interventi finalizzati a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, nell'ambito di quelle misure che lo stesso Ministro dei trasporti, nella sua recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX, ha prospettato come possibili linee di intervento per fronteggiare le problematiche che il settore dei trasporti in ambito urbano pone in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici;
osservato che, in relazione all'articolo 20, occorre che le previste misure di semplificazione non allentino in alcun modo il sistema di prevenzione degli incendi, sistema che al contrario bisogna rafforzare, in coerenza con gli indirizzi in via di approvazione in sede europea, rimarcando l'importanza del vincolo del rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività espressamente posto al legislatore delegato dal comma 1 dello stesso articolo 20 e intensificando, al contempo, il regime dei controlli e delle ispezioni, a partire da quelli all'interno dei luoghi di lavoro;
considerato che il combinato disposto dell'articolo 36 (che prevede la soppressione del PRA) e dell'articolo 39 non risulta coordinato con il contenuto della direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e del decreto legislativo n. 149 del 2006, che si pongono il fine di garantire con assoluta certezza la «tracciabilità» dei veicoli a fine vita, atteso anche che, fino ad oggi, dal regime della registrazione dei veicoli dipendeva, da un lato, il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e riciclo, in qualità di rifiuti, dei veicoli a fine vita e, dall'altro, l'efficace esercizio dei doveri di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abbandono nell'ambiente dei veicoli a fine vita, posti in essere


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sia da singoli che, soprattutto, da organizzazioni criminali;
rilevato, infine, che l'articolo 41-bis introduce una innovativa disposizione che prevede l'adozione di una legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, con la quale recepire le segnalazioni, i pareri e le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 20, sia integrato il comma 1 con l'estensione del principio ivi fissato del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività anche alla tutela dell'ambiente, nonché con l'inserimento di un ulteriore principio e criterio direttivo del seguente tenore: «contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro, mediante riconoscimento e rafforzamento dei poteri ispettivi dell'ISPESL»;
b) all'articolo 39, sia inserito un periodo del seguente tenore: «con i medesimi regolamenti è assicurato il coordinamento delle disposizioni in materia di certificazione per i veicoli fuori uso con la direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e con il decreto legislativo n. 209 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di stabilire in modo esplicito che, dopo la soppressione del PRA, è assicurata la tracciabilità dei veicoli a fine vita e sono definite le modalità di disciplina della cessazione della circolazione dei veicoli per demolizione e del loro trattamento come rifiuti»;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'articolo 41-bis, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, contempli anche la possibilità di recepire le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità con i principi delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici, che assicurano adeguati meccanismi di tutela della concorrenza in tale specifico mercato.


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ALLEGATO 5

Risoluzione 7-00033 Mondello: Inquinamento ambientale nella costiera del Levante ligure.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
da diversi anni nella fascia costiera che va dal comune di Deiva Marina in provincia di La Spezia sino al comune di Zoagli, provincia di Genova, si registra uno stato di degrado del mare dovuto alla sporcizia di scarico abusivo e non controllato di ogni tipo di imbarcazione, dalle grandi navi, ai traghetti, alle piccole barche, forse a scarichi fognari pubblici e privati, che per buona parte dell'anno funzionano poco e male ed infine dalla mancata pulizia delle spiagge in alcune zone della costiera in autunno ed inverno che spesso diventano piccole discariche che il mare fa sue ad ogni mareggiata;
tale fenomeno sta procurando disagi notevoli, rischiando di compromettere l'economia di una zona che si basa quasi esclusivamente sul turismo balneare;
i comuni interessati hanno già da tempo sollecitato la necessità di iniziative a livello regionale e governativo, finalizzate a porre rimedio alla situazione di inquinamento ambientale delle costiera del Levante Ligure;
anche alla luce dei più recenti fenomeni, risulta necessario effettuare un'efficace opera di monitoraggio ambientale della zona interessata, atteso che i singoli comuni non hanno né i mezzi né le risorse economiche per garantire un'attività di monitoraggio efficace;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gestisce, attraverso le unità antinquinamento della società consortile cui è affidato il relativo servizio, un apposito programma di monitoraggio sul territorio nazionale, consistente nell'organizzazione di una rete locale di osservazione della qualità dell'ambiente marino e di un centro nazionale di coordinamento generale e raccolta di dati;
il programma citato è attuato attraverso specifiche convenzioni stipulate dallo stesso Ministero, che prevedono anche la collaborazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
la fascia costiera che si estende dal comune di Deiva Marina sino al comune di Zoagli non dispone di alcuna stazione indagata dal programma medesimo,

impegna il Governo

ad assumere, nel quadro dei poteri generali di salvaguardia e tutela delle zone costiere, le iniziative più opportune, anche di carattere finanziario, al fine di realizzare un efficace monitoraggio della situazione ambientale delle costiera del Levante Ligure, a tale scopo garantendo, anche mediante il rinnovo degli strumenti convenzionali previsti, l'inserimento della fascia costiera di cui in premessa all'interno delle zone sottoposte alla sorveglianza del Ministero, nonché assicurando un coordinamento a livello nazionale di eventuali, ulteriori, interventi da porre in essere per fronteggiare l'emergenza.
(8-00055)
«Mondello, Benvenuto, Realacci».