I Commissione - Mercoledì 30 maggio 2007


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ALLEGATO

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 2161 Governo, C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
6. 60.Il relatore.

ART. 9.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 4-ter e 4-quater, uno o più decreti legislativi diretti:
a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo telematico;
b) alle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico.
4-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4-bis, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo la disciplina dettata dall'articolo 48, secondo comma, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione e disciplina dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;
b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 ed alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria ed obbligatoria di notificazione, salvo eccezioni espressamente previste;
d) previsione in forza della quale, qualora le parti non abbiano comunicato l'indirizzo elettronico, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento sono fatte presso la cancelleria;


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e) previsione della conservazione da parte dell'ufficio notifiche dell'originale del documento informatico per i due anni successivi;
f) previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna su supporto informatico non riscrivibile, ai medesimi, previo pagamento del diritto di copia;
g) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.
4-quater. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4-bis, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procura informatica mediante l'utilizzo della firma digitale;
b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;
c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
4-quinquies. Lo schema del decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, con l'indicazione specifica delle eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
4-sexies. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4-quinquies, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 4-bis, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei commi 4-ter e 4-quater, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
9. 2.Il relatore.

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:
5. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
6. Per le finalità di cui al comma 5, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
7. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni dello Stato, ovvero da situazioni di eccedenza può transitare in mobilità presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di cinquanta unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio volte a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti alle partite stipendiali del personale di cui al presente comma.


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8. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del compatto Ministeri, istituito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al Capitolo I, allegato al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, del Ministro della giustizia, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio.
9. 1.Il relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche).

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-bis.
(Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche).

1. È istituita presso il CNEL una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito "Commissione", la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche, dei quali:
a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari Affari Costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).
Il predetto incarico non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati


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membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
5. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
6. Salvo quanto stabilito dal comma 8, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL, maggiorato nella misura massima del trenta per cento ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 5.
9. Nei limiti della disponibilità di bilancio, la Commissione di cui al comma 1, può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, per la cui definizione fornisce adeguato supporto;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione della qualità dei risultati conseguiti da amministrazioni, aziende ed enti pubblici, elaborando, altresì, proposte segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi anche con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli


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altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
f) svolge attività di rilevazione e misurazione delle procedure definite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale ed in sede di controllo di gestione;
g) esprime, su richiesta delle amministrazioni competenti al conferimento, parere sui requisiti e le capacità professionali dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
h) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
i) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater.
(Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività).

1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


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3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri dei vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis, 16-ter del presente articolo sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999».
2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «di dieci funzionari» fino a: «o fuori ruolo, per il quale» sono sostituite con le seguenti: «di venti dirigenti, di cui dieci viceprefetti, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'Interno, e dieci dirigenti, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'Economia e delle finanze aventi particolare esperienza in materia, nonché di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo»;


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b) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure,» sono aggiunte le seguenti: «il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».

Conseguentemente, all'articolo 18:
a) al comma 1, prima delle parole: «Dalla presente legge» inserire le seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 2,»;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis, pari a euro 1.200.000,00 per l'anno 2007 ed a euro 2.400.000,00 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per quanto riguarda l'anno 2007, mediante utilizzazione di quota parte delle risorse nella disponibilità del bilancio del CNEL appositamente accantonate e, decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 02.Il relatore.