II Commissione - Mercoledì 30 maggio 2007


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ALLEGATO 1

5-00553 Palomba: Sull'immissione in servizio degli idonei ad un concorso pubblico per ufficiale giudiziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in discussione l'Onorevole Palomba chiede al Ministro della Giustizia di assumere ogni iniziativa utile per ottenere l'assunzione degli idonei al concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario, in modo tale da compensare, almeno in parte, le attuali carenze della pianta organica del personale.
Faccio presente, al riguardo, che le limitazioni poste dalla legge finanziaria 2005 hanno finora impedito di coprire tutti i posti vacanti negli uffici giudiziari.
In particolare, negli ultimi due anni questa Amministrazione è stata autorizzata ad assumere un limitato numero di unità, più precisamente, ai sensi della legge 311/04, i vincitori e gli idonei del citato concorso. È da rilevare, in proposito, che per l'anno 2006 sono state autorizzate le assunzioni di sole 99 unità complessive, a fronte di oltre 5.000 vacanze ed il mantenimento in servizio di un dirigente di seconda fascia.
Per l'anno corrente, si prevede che verrà richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad assumere tutte le restanti unità inserite nella graduatoria del concorso con qualifiche di ufficiale giudiziario C1 e di cancelliere C1, unitamente ai vincitori ed idonei dei concorsi per esperto informatico C1 e statistico C1, le cui graduatorie sono state pubblicate già nel 2004, ma che non sono stati ancora assunti.
È, tuttavia, evidente che il Ministero della Giustizia potrà procedere alle assunzioni nei limiti in cui le stesse saranno autorizzate dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 39 legge 449/97.


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ALLEGATO 2

5-00948 Saglia: Sulla carenza di organico del personale del Tribunale di Brescia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Saglia - che lamenta l'insufficienza delle piante organiche del personale amministrativo e di magistratura del Tribunale e della Procura della Repubblica di Brescia, si precisa che le esigenze operative degli uffici in questione sono state oggetto di positiva valutazione in occasione del secondo intervento di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, effettuato con decreto ministeriale 7 aprile 2005. Con tale provvedimento, le piante organiche dei magistrati dei due uffici sono state ampliate in ragione di due posti di giudice, un posto di sostituto procuratore e un posto di procuratore aggiunto.
Il primo intervento di ripartizione era rivolto, principalmente, a soddisfare le esigenze operative nei superiori gradi di giudizio (Corte di cassazione e Corti di appello), interessati da significativi incrementi del rispettivo carico di lavoro, nonché a realizzare l'istituzione delle piante organiche dei magistrati distrettuali. Per gli uffici di primo grado, si è ritenuto, in linea generale, di poter procrastinare ai successivi interventi di ripartizione l'attribuzione di nuovi posti in organico.
Con la proposta di ripartizione del terzo contingente dei posti, trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere in data 10 gennaio 2006, non si è ritenuto di dover procedere ad ampliamenti della pianta organica dei magistrati del Tribunale di Brescia, mentre, per la Procura della Repubblica, è stato proposto l'ampliamento nella misura di un posto di sostituto. Il Consiglio, nella seduta del 6 luglio 2006, ha espresso parere discorde in relazione all'ampliamento dell'organico della Procura.
L'organico magistratuale togato del Tribunale di Brescia è composto, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 5 Presidenti di Sezione, un Presidente di Sezione Lavoro e 54 giudici, tre dei quali con funzioni di giudice del lavoro, e presenta, allo stato, la vacanza di 6 dei 54 anzidetti posti di giudice, che, peraltro, sono stati già pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Deve precisarsi, in proposito, che tre delle cinque vacanze in questione sono dovute al trasferimento di tre magistrati, i quali, tuttavia, sono stati prorogati per alcuni mesi nell'esercizio delle funzioni presso il Tribunale di Brescia.
L'organico magistratuale togato della locale Procura è composto, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 2 procuratori aggiunti e da 20 sostituti e presenta, allo stato, la vacanza di 4 delle predette 20 unità di sostituto, pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Relativamente alla richiesta di ampliamento delle piante organiche del personale amministrativo, si rileva che le stesse presentano una percentuale di scopertura che si aggira intorno al 20 per cento. Tale circostanza rende evidente che un eventuale potenziamento degli organici, allo stato attuale, darebbe luogo esclusivamente ad un aumento del numero


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di posti privi di copertura, senza risolvere il problema denunciato dall'interrogante.
È, tuttavia, opportuno accennare brevemente alla recente evoluzione che ha determinato l'attuale assetto delle dotazioni organiche complessive.
Per effetto di successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal mese di ottobre del 2000, la dotazione organica del personale amministrativo è stata ridotta di complessive 701 unità, al fine di realizzare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un assetto organico corrispondente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 5 aprile 2000, e per consentire l'istituzione del ruolo autonomo del Consigliò Superiore della Magistratura. I nuovi contingenti complessivi sono stati, quindi, ripartiti tra gli uffici con decreti ministeriali, determinando, nella generalità dei casi, una riduzione delle relative piante organiche.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 le dotazioni organiche nazionali dell'Amministrazione giudiziaria sono state ulteriormente rideterminate in ottemperanza all'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria del 2004, apportando una riduzione ai contingenti complessivi del personale dirigenziale di seconda fascia e del personale amministrativo ed UNEP pari a 2.495 unità.
In linea tendenziale, con il provvedimento attuativo - costituito dal decreto ministeriale 8 marzo 2007 - si è proceduto a decurtare le risorse destinate a ciascuna struttura in misura proporzionale alla riduzione dei contingenti complessivi. La pianta organica del Tribunale di Brescia è stata, quindi, ridotta di complessive 8 unità nei profili professionali di direttore di cancelleria C3, cancelliere C2, operatore giudiziario B2, ausiliario autista B1 e ausiliario A1, mentre la pianta organica della Procura della Repubblica è stata ridotta di 5 unità nei profili di cancelliere C2, C1 e B3, operatore giudiziario B2 e ausiliario A1.
Per quanto attiene al personale amministrativo, si ribadisce che la richiesta di dotare gli uffici di maggior personale è stata vanificata dal decreto ministeriale 8 marzo 2007, che ha determinato, al contrario, una riduzione di 5 posti alla Procura, passata da 101 a 96 posti, ed 8 posti al Tribunale, passato da 166 a 158 unità.
Segnatamente, nella Procura della Repubblica sono stati eliminati un posto di cancelliere C2 - ora vi sono 6 posti, di cui 2 coperti - un posto di cancelliere C1 - vi sono 15 posti, di cui 14 coperti - un posto di cancelliere B3 - ora sono previsti 19 posti e risultano in servizio 20 dipendenti -. Sono stati eliminati, inoltre, un posto di operatore giudiziario B2 - ora sono previsti 12 posti, con 11 operatori in servizio - e un posto di ausiliario A1 - sono previsti 4 posti, con 10 unità presenti.
Nel Tribunale di Brescia la riduzione ha interessato un posto di direttore di cancelleria C3 - sono previsti 6 posti di cui 3 coperti -; due posti di cancelliere C2 - ora sono 13, e 4 sono coperti -; due posti di operatore giudiziario B2 - sono previsti 37 posti di cui 31 coperti -, un posto di autista - sono previsti 9 posti ed 8 sono coperti -; due posti di ausiliario A1 - sono previsti 6 posti con 9 dipendenti presenti.
In totale, nella Procura, a fronte di 96 posti in dotazione sono in servizio 83 dipendenti. Nel computo sono compresi 4 dipendenti a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili), 2 centralinisti non vedenti, 8 impiegati dei ruoli in soprannumero (2 ausiliari B1, autisti, 6 ausiliari A1). Sono considerati, inoltre, 2 dipendenti distaccati da altri distretti e 8 dipendenti in pianta nella Procura di Brescia, temporaneamente distaccati in altri distretti.
Nel Tribunale, su 158 posti previsti in organico le risorse umane in servizio sono 137, tenuto conto di 2 unità a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili), 2 centralinisti non vedenti, 3 ausiliari A1 in soprannumero e un cancelliere C2 distaccato presso questa Amministrazione centrale.


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Non ha subito variazioni l'organico della sezione distaccata di Breno, dove sono previsti 7 posti, con 4 dipendenti presenti.
Nella sezione di Salò, a seguito della rideterminazione operata con il decreto ministeriale 8 marzo 2007, sono previsti 9 posti in totale e sono presenti 10 dipendenti, compresi 2 dipendenti a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili), 1 centralinista non vedente ed 1 operatore giudiziario B2 in soprannumero. È stato eliminato un posto di operatore giudiziario B2 - ora vi sono 3 posti con 4 dipendenti presenti -.
Nel l'impossibilità di coprire i posti vacanti con procedure concorsuali per i limiti all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni imposti dalle normative che si susseguono ormai da anni, si riferisce sugli interventi messi in atto dall'Amministrazione.
A dicembre 2006 hanno preso servizio 3 idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 per coprire altrettanti posti vacanti di cancelliere C1 negli uffici di Brescia, conformemente a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005, due nel Tribunale ed uno nella Procura della Repubblica.
Va precisato, in proposito, che prima di procedere all'assunzione dei cancellieri C1 è stato pubblicato un interpello per posti vacanti di tale figura dove, tra gli altri, sono stati inclusi tutti i posti allora vacanti negli uffici in questione e, segnatamente, 4 posti nel Tribunale e 3 posti in Procura. All'esito della procedura nessuno di tali posti è stato coperto, per mancanza di aspiranti. È appena il caso di aggiungere che, per questo interpello, un dipendente del Tribunale sarà trasferito ad altro ufficio.
Assume particolare rilievo, ancora, l'acquisizione di personale da altre amministrazioni, ai sensi dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01 sulla «mobilità volontaria». Si evidenzia, al riguardo, che la mobilità esterna è stata attivata esclusivamente per sopperire alle carenze di personale negli uffici del Nord, i cui organici presentano le maggiori scoperture.
Negli ultimi due anni, nel Tribunale di Brescia sono stati coperti 4 posti di cancelliere - uno di posizione economica C2, uno di posizione economica C1 e due di posizione economica B3 - con personale transitato da altre amministrazioni per mobilità volontaria.
È opportuno precisare, in proposito, che attualmente il ricorso alla mobilità esterna potrebbe riguardare il personale della posizione economica C1 per coprire i posti vacanti di cancelliere C1 per i quali è stata definita la procedura di mobilità interna attivata con interpello del 1o settembre 2006: si tratta di 4 posti al Tribunale ed 1 posto alla Procura.
Ed invero, come concordato con i rappresentanti sindacali firmatari dell'accordo del 27 marzo 2007, che disciplina i criteri per la mobilità interna, la competente Direzione sta programmando gli interpelli per poter pubblicare i posti vacanti negli organici di alcune figure professionali entro il prossimo mese di giugno.
È necessario, pertanto, attendere l'esito di tali procedure per individuare i posti da destinare alla mobilità esterna.
Ad oggi, è stato pubblicato l'interpello per i posti vacanti delle posizioni economiche B1 e A1, figure professionali dell'operatore giudiziario e dell'ausiliario (bando del 10 maggio scorso), dove sono stati inclusi, tra gli altri, i posti vacanti negli uffici in questione -1 posto di ausiliario B1 (già addetto ai servizi di portierato) alla Procura ed uno al Tribunale; 3 posti di operatore giudiziario B1 alla Procura, 1 posto di ausiliario B1 (già autista) nel Tribunale.
Con interpello del successivo 15 maggio sono stati pubblicati i posti vacanti di operatore e ausiliario della posizione economica B2, nel quale sono stati inclusi 6 posti vacanti di operatore giudiziario B2 nel Tribunale ed 1 posto in Procura nonché 2 posti di ausiliario B2 nella Procura.
Va ricordata, ancora, l'autorizzazione concessa agli organi di vertice locali ad


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assumere, per l'anno in corso, rispettivamente 17 unità di personale a tempo determinato per gli uffici giudicanti e 2 per i requirenti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 296/06, è stato rinnovato il contratto di lavoro con le unità di personale in servizio a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili), presenti negli uffici in esame in misura di 8 unità.
Si fa presente, infine, che per fronteggiare le situazioni di maggiore criticità gli organi di vertice del distretto possono adottare lo strumento dell'applicazione di personale, disciplinato dall'articolo 14 dell'accordo del 27 marzo 2007.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani (Atto n. 82).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani (Atto n. 82);
osservato che nel preambolo dello schema di decreto legislativo è richiamata espressamente la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 3 recante la delega al Governo per l'emanazione della disciplina sanzionatoria relativa alla violazione di regolamenti comunitari, il cui termine di attuazione (due anni dalla data di entrata in vigore della legge) è oramai scaduto;
rilevato che la materia della disciplina sanzionatoria delle violazioni di regolamenti comunitari è oggetto anche della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che, quale norma successiva rispetto all'articolo 3 della legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004), costituisce la legittimazione dell'emanando decreto legislativo;
richiamati i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 2, comma 1, lettera c);
rilevata l'indeterminatezza della descrizione della condotta dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in ragione della eccessiva discrezionalità conferita per l'individuazione in concreto del «sistematico e deliberato» non corretto utilizzo della banda oraria;
considerato che l'articolo 4, comma 2, prevedendo un sistema di aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT, suscita perplessità in quanto, pur trattandosi di un criterio di adeguamento i cui elementi sono espressamente individuati dalla legge, sarebbe opportuno, al fine di assicurare la massima certezza delle sanzioni, prevedere modalità di determinazione in astratto delle stesse che non rinviino a dati futuri ed incerti la cui determinazione si basa su parametri oggetto di una valutazione discrezionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al secondo capoverso del preambolo, sia richiamata la legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006), anziché la legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004);
b) all'articolo 4, comma 1, lettera b), sia specificata la formulazione della condotta ed, in particolare, la nozione di sistematicità ivi prevista;
c) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 4.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e gli esercenti di aeromobili (Atto n. 83).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (Atto n. 83);
osservato che nel preambolo dello schema di decreto legislativo è richiamata espressamente la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 3 recante la delega al Governo per l'emanazione della disciplina sanzionatoria relativa alla violazione di regolamenti comunitari, il cui termine di attuazione (due anni dalla data di entrata in vigore della legge) è oramai scaduto;
rilevato che la materia della disciplina sanzionatoria delle violazioni di regolamenti comunitari è oggetto anche della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che, quale norma successiva rispetto all'articolo 3 della legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004), costituisce la legittimazione dell'emanando decreto legislativo;
richiamati i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 2, comma 1, lettera c);
ritenuto che, in ragione della formulazione delle fattispecie illecite di cui all'articolo 3 avente ad oggetto la mancata esibizione del certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente da parte del vettore od esercente comunitario (comma 1) o non comunitario (comma 2), possano sorgere dubbi interpretativi qualora il vettore od esercente non dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi, come, invece, richiesto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 per applicare le sanzioni ivi previste;
rilevato che il mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi è punito dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), per cui, per evitare dubbi interpretativi nel rapporto tra gli articoli 3 e 4, potrebbe essere opportuno sopprimere, ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, le parole: «, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento,»; in tal caso, qualora sia dimostrato dal vettore od esercente tale rispetto, troverebbe applicazione solo l'articolo 3, mentre, ove ciò non sia dimostrato, sussisterebbe il concorso degli illeciti di cui agli articoli 3 e 4;
osservato che la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'articolo 3 si riferisce unicamente alla fattispecie illecita di cui al comma 2 del medesimo articolo, configurandosi come sanzione pecuniaria congiunta rispetto a quella interdittiva prevista da tale comma, al fine di


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evitare dubbi interpretativi circa la sua eventuale applicabilità alla fattispecie illecita di cui al comma 1, sarebbe opportuno trasformare il comma 3 in un periodo da inserire nel comma 2;
considerato che l'articolo 7, prevedendo un sistema di aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT, suscita perplessità in quanto, pur trattandosi di un criterio di adeguamento i cui elementi sono espressamente individuati dalla legge, sarebbe opportuno, al fine di assicurare la massima certezza delle sanzioni, prevedere modalità di determinazione in astratto delle stesse che non rinviino a dati futuri ed incerti la cui determinazione si basa su parametri oggetto di una valutazione discrezionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al secondo capoverso del preambolo, sia richiamata la legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006), anziché la legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004);
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, siano soppresse le seguenti parole: «, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento,»;
c) all'articolo 3, il comma 3 sia trasformato in un periodo da inserire nel comma 2;
d) sia soppresso l'articolo 7.


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ALLEGATO 5

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248. C. 1573 Maran.

DOCUMENTI PRODOTTI DAL GOVERNO

Totale richieste di rimessione pendenti alla data del 30/04/07.

ANNO Totali Sezione PRIMA Sezione SECONDA Sezione TERZA Sezione QUARTA Sezione
QUINTA
Sezione SESTA Sezione SETTIMA Sezioni UNITE Ruolo Gener
2003
1
 1
       
2006
14
 1
   1
12
  
2007
48
  1
 3
 44
  

Totale dei procedimenti iscritti con tipologia di Rimessione successivamente all'entrata in vigore della legge 7 novembre 2002, n. 248 (divisi per sezione di competenza).

ANNO Totali Sezione PRIMA Sezione SECONDA Sezione TERZA Sezione QUARTA Sezione
QUINTA
Sezione SESTA Sezione SETTIMA Sezioni UNITE Ruolo Gener
2002
dal 08.11.2002
al 31.12.2002
62
15
     47
  
2003
196
2
3
 1
 5
185
  
2004
172
2
4
1
   165
  
2005
147
 1
1
 4
4
137
  
2006
117
  1
4
3
4
105
  
2007
(fino al 30.04.2007)
52
1
1
1
 4
 45
  

Totale richieste di rimessione decise suddivise per anno di decisione (al 30/04/07).


ANNO Totali Sezione PRIMA Sezione SECONDA Sezione TERZA Sezione QUARTA Sezione
QUINTA
Sezione SESTA Sezione SETTIMA Sezioni UNITE Ruolo Gener
2003
193
16
1
 1
 3
172
  
2004
168
2
5
   2
159
  
2005
145
 2
1
 3
2
137
  
2006
130
1
1
1
1
2
2
122
  
2007
37
1
1
1
1
3
3
27
  


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Esito delle richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 7 novembre 2002, n. 248.

Esito Totale
Altro
4
Annullamento con rinvio
1
Annullamento senza rinvio
2
Inammissibilità totale
636
Morte del reo
8
Restituzione atti alla stessa Magistratura
1
Rigetto totale
18

N.B.: L'indagine è stata effettuata conteggiando i ricorsi in base al codice dell'esito sintetico.