V Commissione - Resoconto di mercoledì 30 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 9.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, comunica che cessano di far parte della Commissione l'onorevole Adriano Musi e l'onorevole Andrea Orlando ed entra a farne parte l'onorevole Nicola Crisci. Ringrazia gli onorevoli Musi ed Orlando per il lavoro svolto e porge i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Crisci.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C 2272-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.


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Michele BORDO (Ulivo), relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quanto attiene alla quantificazione ovvero alla copertura. Ricorda l'emendamento 11.5, che assegna al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di determinare incentivi fiscali per il trasporto di categorie disagiate senza provvedere alla relativa copertura; l'articolo aggiuntivo 11.0201, che prevede la detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico, prevedendo altresì che al relativo onere, non quantificato, si provveda mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di competenza del ministero dell'economia e delle finanze; l'articolo aggiuntivo 15.0200, che estende la possibilità di compensazione anche ai crediti vantati dai privati nei confronti delle forniture alle amministrazioni statali senza prevedere alcuna forma di copertura; l'articolo aggiuntivo 20.0202, che reca una delega al Governo per l'istituzione di punti franchi doganali, utilizzando per la copertura del relativo onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, anche risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che risultano di conto capitale, operando così una dequalificazione della spesa; l'emendamento 25.52, che prevede la formalizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo e riconosce alla relativa retribuzione le deduzioni per determinate tipologie di spesa connesse a tale attività, senza provvedere alla necessaria copertura finanziaria; l'emendamento 25.3, che esclude alcune istituzioni culturali dall'applicazione dei limiti all'incremento su determinate voci di spesa disposto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006; l'emendamento 27.200, che sopprime la previsione di cui all'articolo 37, comma 53, del decreto-legge n. 223 del 2006, per cui resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico; l'emendamento 33.200, che dispone in ordine al parziale utilizzo del fondo di cui all'articolo 33 in relazione al quale la Commissione ha espresso una condizione soppressiva ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; l'articolo aggiuntivo 36.0202, che estende l'esenzione dal pagamento dell'ICI, ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 2006, ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, per gli immobili adibiti ad abitazione principale a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, indicando come misura per fronteggiare le minori entrate per i comuni, valutate in 300 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2008, l'attribuzione agli stessi di una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dal contrasto all'evasione immobiliare, che la suddetta proposta estende anche alle locazioni di immobili. Con riferimento a tale emendamento, segnala che l'articolo aggiuntivo, oltre a non indicare la copertura degli oneri relativa al 2007, prevede la copertura di oneri certi a valere su risorse, quali quelle derivanti dalla lotta all'evasione immobiliare che risultano solo eventuali; gli articoli aggiuntivi 36.0200 e 36.0201, che introducono l'esenzione dal pagamento dell'ICI, a decorrere dal 2007, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, prevedendo che alle relative minori entrate, valutate in 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provveda mediante l'accelerazione della privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali (a tal fine prevedendo tra i beneficiari di cui all'articolo 84 della legge n. 289 del 2002, relativo alle privatizzazioni del patrimonio pubblico, i comuni); l'ulteriore riduzione del 50 per cento delle spese per consulenze esterne delle amministrazioni centrali e locali e mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. In proposito, segnala che gli articoli aggiuntivi, a fronte di oneri certi, la cui quantificazione e il relativo profilo temporale andrebbero comunque


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verificati, utilizzano a fini di copertura risorse che presentano profili di aleatorietà e indeterminatezza nel quantum. Ricorda ancora l'emendamento 38.200, che estende anche alle operazioni di mutuo relative alla ristrutturazione di abitazione le agevolazioni previste agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, senza provvedere alla relativa copertura; gli emendamenti 40.200 e 40.201, che modificano parzialmente la portata delle disposizioni di cui all'articolo 40 sul quale la commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; gli articoli aggiuntivi 41.04 e 41.0201, che prevedono che la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto non sia dovuta per l'espatrio verso Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea se è previsto l'uso della carta d'identità, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria; l'emendamento 41.51, che sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'articolo 41, prevedendo, in particolare, la soppressione dell'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie e senza riprodurre la previsione dell'invarianza del gettito già presente nella predetta lettera f); l'articolo aggiuntivo 41.0202, che dispone che nei trasferimenti di terreni agricoli aventi valore catastale inferiore a 5 mila euro, gli oneri per le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro; l'articolo aggiuntivo 43.01, che modifica le disposizioni in materia di qualificazione dell'amministrazione condominiale come sostituto d'imposta, prevedendo che l'obbligo di versamento, per le ritenute fino a duecento euro, rimanga sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo e determinando così effetti negativi in termini di cassa; gli articoli aggiuntivi 43.011, 43.012, 43.014, 43.015, 43.016, 43.017 e 43.018, che prevedono esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa, disposizioni sui redditi derivanti da locazioni di immobili ad uso abitativo, e l'abolizione della tassa di concessione governativo sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile, prevedendo che al relativo onere, diversamente quantificato, si provveda mediante riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale sia di parte corrente che di conto capitale di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali, e dell'economia e delle finanze ovvero mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie che si verificassero in corso di esercizio rispetto alle previsioni, come stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2007. In proposito, osserva che, l'utilizzo delle maggiori entrate con finalità di copertura non appare conforme alla vigente disciplina contabile e gli accantonamenti del Fondo speciale non recano le necessarie disponibilità. Infine, l'utilizzo previsto, in alcuni casi, di risorse aventi natura capitale a fronte di oneri di parte corrente, determinerebbe una dequalificazione della spesa. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 47.011, che affida ad un decreto ministeriale la determinazione degli importi che i comuni sarebbero tenuti a versare ad Enel Sole per riscattare gli impianti di comune proprietà; gli emendamenti 51.14, 51.13 e 51.19, che sopprimono la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 51; l'emendamento 52.2, che prevede l'immissione, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero presso altra amministrazione pubblica, del personale del pubblico registro automobilistico, anche in deroga alle vigenti disposizioni finanziarie; gli articoli aggiuntivi 53.01, 53.051 e 53.0200, che esonerano dal pagamento della tassa automobilistica per la circolazione delle vetture con targhe di prova i titolari di impresa che, nell'esercizio della loro attività professionale, effettuino trasferimenti o prove tecniche su strada; gli emendamenti 54.3 e 54.7, che prevedono la soppressione della clausola di invarianza finanziaria; l'emendamento 54.208, che prevede che i regolamenti di cui all'articolo 54 dettino disposizioni an


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che per il rimborso parziale o la parziale compensazione della tassa di possesso con una eventuale nuova tassa in alcuni particolari casi; l'emendamento 55.6, che prevede che i veicoli dimessi dalla circolazione possano essere destinati alla circolazione interna ad aree private e industriali e siano esenti dal pagamento della tassa di circolazione; l'emendamento 56.51, che prevede la soppressione del comma 9 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, il quale stabilisce che gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei fornitori; gli articoli aggiuntivi 56.03 e 56.04 e l'emendamento 56.204, che dispongono a partire dal 1o gennaio 2008 la riduzione dell'imposta sostitutiva delle assicurazioni contro la RCA derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, prevedendo che al relativo onere pari a 1.400 milioni annui, si provvede mediante utilizzo del riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie che si verificassero in corso di esercizio rispetto alle previsioni, come stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2007, Le modalità di copertura riferite all'utilizzo delle maggiori entrate non appaiono conformi alla vigente disciplina contabile e gli accantonamenti del Fondo speciale non recano le necessarie disponibilità e avendo natura capitale a fronte di oneri di parte corrente, il loro utilizzo determinerebbe una dequalificazione della spesa; l'articolo aggiuntivo 59.01, che prevede la costituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un forum permanente e di una unità operativa di supporto, con compiti di coordinamento nella politica energetica, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo 59.04, che, tra le altre cose, pone a carico del comune l'onere di acquisire la partecipazione di Italia lavoro spa nelle società multiservizi, costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995, qualora la regione non provveda; l'articolo aggiuntivo 59.07, che abroga gli indicatori di coerenza per le società, per l'individuazione, ai fini fiscali, dei requisiti minimi di continuità delle stesse; l'articolo aggiuntivo 59.08, che prevede l'attribuzione di un premio di concentrazione alle imprese consistente nella riduzione del 50 per cento della base imponibile rilevante ai fini IRPEF o IRES, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria.
Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire gli eventuali effetti finanziari derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala l'articolo aggiuntivo 10.0202, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di trasporto merci prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un nucleo speciale di forze di polizia stradale e l'emendamento 13.206, che prevede che le imprese assicuratrici, possano liquidare i danni includendo anche gli eventuali costi sostenuti dal danneggiato per consulenze. Con riferimento a tale ultimo emendamento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti indiretti che potrebbero prodursi con riferimento agli oneri per la stipula delle assicurazioni per gli autoveicoli di proprietà degli enti pubblici: Segnala poi l'articolo aggiuntivo 13.01, che prevede la semplificazione delle disposizioni in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa e lo snellimento di alcune procedure autorizzative. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri che potrebbero determinarsi a carico delle Pubbliche amministrazioni con riferimento alla previsione dell'obbligo di corrispondere un rimborso in caso di diniego non fondato dell'autorizzazione di inizio dell'attività. Segnala ancora l'emendamento 15.200, che pone a carico delle imprese esercenti pubblici servizi termini perentori per l'allaccio


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a domanda ai servizi stessi. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie che potrebbero determinarsi nel caso in cui le suddette imprese siano partecipate d enti pubblici; l'articolo aggiuntivo 15.051, che estende la possibilità di compensazione anche ai crediti vantati dai privati nei confronti delle forniture alle amministrazioni statali, prevedendo che al relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede prevedendo che le disponibilità del Fondo debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005 confluiscano nel Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 311 del 2004; gli emendamenti 16.1, 16.203 e 16.204, che dispongono l'integrale sostituzione dell'articolo 16, prevedono, tra le altre cose, che le verifiche degli impianti di sollevamento siano effettuate, in caso di indisponibilità dei tecnici, da soggetti scelti da un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e che l'ISPESL gestirà un database nazionale per le apparecchiature di sollevamento; l'articolo aggiuntivo 16.0200, che prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti possano richiedere verificazioni d'urgenza o a campione e possano accedere ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare, prevedendo che agli oneri si provveda a carico del fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 3, comma 5-bis della legge n. 281 del 1998. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità e alla congruità delle risorse del fondo a far fronte agli oneri recati dall'emendamento, che peraltro non risultano quantificati nemmeno in forma di stima. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 16.054, che conferisce una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di metrologia legale, tra le altre cose prevedendo la semplificazione e la deregolamentazione degli adempimenti amministrativi degli operatori del settore; l'articolo aggiuntivo 17.0200, che modifica la disposizione di cui al comma 868 della legge finanziaria dell'anno in corso, estendendo anche agli accordi transattivi sottoscritti nell'anno 2001 l'ambito di applicazione dello stesso, per quanto concerne la riassegnazione delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento per danno ambientale. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie della deroga disposta dall'articolo aggiuntivo al limite alle rassegnazioni, recato dalle disposizioni delle leggi finanziarie sopra richiamate; l'emendamento 19.200, che inserisce un nuovo criterio direttivo ai fini della delega di cui all'articolo 19, volto a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento ai poteri ispettivi dell'ISPESL; l'emendamento 20.53, che delega il Governo ad adottare norme dirette a favorire l'intervento da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale di rischio di società non quotate e delle pmi; l'emendamento 20.200, che prevede che la deduzioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 20 spetti anche per le spese connesse alle operazioni di ingresso nel capitale da parte di OICR italiani o esteri; gli articoli aggiuntivi 20.02 e 20.03, che stabiliscono in sei mesi il termine entro il quale le società Sviluppo Italia SpA e l'ICE dovranno avviare la dismissione delle società partecipate non coerenti con i nuovi obiettivi strategici. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti indiretti derivanti dalle dismissioni in quanto società o enti a partecipazione pubblica. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 20.06, che estende l'ambito di applicazione della disciplina in materia di zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); gli articoli aggiuntivi 20.07, 20.0200 e 20.0201, che differiscono i termini per la presentazione di documentazione fiscale alle agenzie fiscali; l'articolo aggiuntivo 20.051, che modifica la disciplina in materia di sanzioni per violazioni di


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applicazione del «reverse charge» nel settore edilizio, consentendone l'applicazione anche nella misura compresa tra euro 200 e 500; l'emendamento 22.200, che consente in determinate condizioni la proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario dell'emendamento, con particolare riferimento ai crediti vantati dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni. Ricorda poi gli articoli aggiuntivi 23.01, 23.02, 23.051, 23.0200, 23.0201 e 23.050, che sono dirette a consentire ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma di iscriversi nella gestione previdenziale degli artigiani, prevedendo contestualmente l'automatica estinzione dei procedimenti amministrativi e dei giudizi in essere; gli emendamenti 25.5, 25.7, 25.57, 25.200, 25.202, che estendono anche alle imprese costituite in forma artigiana la nozione comunitaria di piccola e media impresa; l'emendamento 25.201, che sopprime l'articolo 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali relativo ai criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo; l'emendamento 25.53, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e attività culturali di un registro dei lavoratori dello spettacolo; l'emendamento 25.51, che prevede che i lavoratori dello spettacolo che non raggiungano le 120 giornate di prestazioni annue richieste ai fini previdenziali possano versare in maniera volontaria le giornate mancanti; l'articolo aggiuntivo 25.0200, che prevede la concessione di contributi per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità delle risorse del predetto fondo a far fronte alle disposizioni contenuto nell'emendamento. Ricorda ancora l'emendamento 26.201, che prevede che il Governo, le regioni e gli enti locali promuovano intese o concludano accordi per prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio sia eseguita obbligatoriamente anche in via informatica; l'articolo aggiuntivo 27.0200, che differisce al 30 giugno 2008 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge n. 576 del 1996, le quali tra le altre cose prevedono la possibilità di compensazione nel rapporto con gli appaltatori dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile; l'articolo aggiuntivo 33.03, che dispone una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla diffusione della «dichiarazione ambientale di prodotto» istituita dalle norme ISO serie 14020, prevedendo, fra i principi e criteri direttivi, la comunicazione ai consumatori di informazioni dettagliate circa le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi e una ampia compagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione della dichiarazione ambientale del prodotto; l'articolo aggiuntivo 33.0200, che consente l'applicazione delle disposizioni introdotte nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 5 del 2006, ivi comprese la possibilità di suddividere i creditori in classi e di prevedere creditori privilegiati tra quelli appartenenti a classi diverse, nonché la possibilità della non integrale soddisfazione dei creditori privilegiati anche alle procedure di concordato in essere. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo per quanto concerne i crediti vantati dallo Stato o dalle pubbliche amministrazioni in genere. Segnala l'articolo aggiuntivo 34.01, che prevede la riorganizzazione della società Sogin Spa e il collocamento e la cessione sul mercato azionario del 40 per cento del relativo capitale sociale; l'articolo aggiuntivo 34.0200, che abroga la disciplina intervenuta con il decreto legge n. 223 del 2006 per quanto concerne la durata del mantenimento in servizio a domanda dei dipendenti pubblici; l'articolo aggiuntivo 35.0204, che sostituisce l'articolo 35 e


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delega il Governo per la riforma dei servizi pubblici locali, tra le altre cose affidando all'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, la competenza ad esercitare la vigilanza in materia; l'articolo aggiuntivo 35.0100 e 35.0102, che vietano ai soggetti gestori di servizi idrici, fognari e elettrici ecc, di applicare costi fissi di allaccio alle suddette reti. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari che possono manifestarsi per le imprese partecipate da enti pubblici. Segnala ancora gli articoli aggiuntivi 35.0101 e 35.0103, che prevedono termini perentori entro cui le imprese esercenti pubblici servizi sono tenute a garantire ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta l'allacciamento alle reti di competenza; l'articolo aggiuntivo 35.0200, che destina il 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle risorse del Fondo unico da ripartire per investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela ambientale, per l'attuazione di un accordo di programma per l'incentivazione della raccolta differenziata mediante disidratazione della FORSU. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità, nell'ambito del predetto Fondo, di risorse da destinare all'attuazione dell'Accordo di programma nella misura indicata; al profilo temporale degli oneri derivanti dall'Accordo, vale a dire se siano limitati al triennio 2007-2009 oppure si manifestino anche per gli anni successivi ed alla congruità della misura del 5 per cento delle risorse del Fondo unico a far fronte agli oneri derivanti dall'Accordo. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 35.0201, che prevede che gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata. Conseguentemente sono emanate disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 825 del 1965. È inoltre attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze della facoltà di disporre la variazione dell'accisa sulle sigarette. Tali disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura di 450 milioni di euro in ragione d'anno. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze, in termini di minori entrate, per le aziende partecipate dagli enti locali; alla destinazione delle maggiori entrate previste dall'articolo aggiuntivo, vale a dire se queste siano destinate alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal meccanismo di controllo di contenimento delle tariffe. Rileva che, peraltro, in caso affermativo, occorrerebbe verificare la congruità delle risorse indicate. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 35.0202, che prevede l'istituzione di un fondo destinato a misure di defiscalizzazione in favore delle famiglie a basso reddito, al quale affluisce il maggior ricavo dell'IVA, dovuto all'aumento della base imponibile, gravante sulle tariffe dell'energia elettrica, del gas, ecc. che registrano incrementi eccedenti il valore dell'inflazione programmata. Per far fronte al relativo onere sono emanate disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 825 del 1965. È inoltre attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze della facoltà di disporre la variazione dell'accisa sulle sigarette. Tali disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura di 450 milioni di euro in ragione d'anno. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità delle risorse derivanti dalle maggiori entrate a far fronte agli interventi a carico del Fondo. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 35.0203, che riduce del 30 per cento gli importi delle tariffe dell'energia elettrica, gas, acqua, telefonia, per i conduttori di abitazioni ultra settantenni il cui reddito annuo non è


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superiore a 15 mila euro. Conseguentemente sono incrementate del 50 per cento le aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Inoltre sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale vari e all'imposta di bollo. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguente finanziare derivanti dalla riduzione della tariffa per le imprese partecipate da enti pubblici e sulla congruità delle risorse. Ricorda ancora l'emendamento 36.200, che abroga i commi da 18 a 20 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 che affidano, fra le altre cose all'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA; l'articolo aggiuntivo 37.0204, che vieta la pubblicità con qualunque mezzo delle bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 12 per cento. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti indiretti di minor gettito. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 37.0205, che prevede, tra le altre cose, l'estensione dell'aliquota IVA del 4 per cento, prevista per i beni e i servizi di cui alla tabella A, parte II, della legge n.633 del 1972, ai supporti informatici, contestualmente disponendo la soppressione dell'Istituto italiano di tecnologia. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura indicata a far fronte all'onere, peraltro non quantificato, dell'estensione delle agevolazioni in materia di IVA. Peraltro segnala che l'onere dovrebbe avere carattere permanente. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 38.050 e 38.0200, che sostituiscono il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2007, prevedendo che le disposizioni in materia di estinzione anticipata dei mutui si applicano anche ai contratti di mutui sottoscritti da persone giuridiche in essere ovvero stipulati anche successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 7. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 38.0202, che dispone che nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, venga obbligatoriamente indicata la scadenza dell'impegno fideiussorio, che non può superare la durata di cinque anni. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari rispetto a garanzie fideiussorie prestate a favore di pubbliche amministrazioni; l'emendamento 41.4, che vieta l'applicazione, da parte delle società erogatrici del sistema creditizio, dei costi fissi di attivazione ed annui delle carte di credito, con riferimento agli effetti indiretti in termini di minor gettito; l'articolo aggiuntivo 41.02, che modifica la disciplina in materia di contributi consortili da parte dei comuni per le opere di bonifica, prevedendo che gli stessi non siano dovuti in ragione dei benefici ottenuti nel territorio per effetto delle opere di bonifica; che, a copertura del contributo i comuni possano definire un aumento dell'aliquota ICI ovvero dell'addizionale comunale dell'IRPEF e che, infine, il contributo consortile avuto dal comune non possa essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2006, con particolare riferimento alle conseguenze delle disposizioni da esso recate per i consorzi di bonifica che fanno parte del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni; l'articolo aggiuntivo 41.03, che incrementa l'imposta di bollo in misura fissa da 1,81 a euro 2,50, eleva l'importo per cui l'imposta di bollo non è dovuta da euro 77,47 ad euro 500 e prevede che il contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo delle azioni di rivalsa non sia deducibile dal reddito; l'articolo aggiuntivo 41.052 e 41.0206, che dispongono che, a decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita dell'energia elettrica ai clienti con contratti per utenza domestica in bassa tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applichi le componenti della tariffa denominata D1; gli articoli aggiuntivi 41.053 e 41.0205, che prevedono che


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l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determini, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica, ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione, il corrispettivo di potenza da addebitare all'utenza come prodotto della potenza mediamente prelevata, con riferimento all'anno solare, per il relativo corrispettivo unitario espresso in euro/KW; gli articoli aggiuntivi 41.0100, 41.0204 e 41.055, che recano una delega al Governo per l'emanazione di norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti e la durata delle procedure di recupero, prevedendo, tra le altre cose, una data ultima per l'esercizio del diritto di recupero, con particolare riferimento ai crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni; l'articolo aggiuntivo 41.0208, che prevede che i tassi di interesse effettivi applicabili per il servizio di revolving cards non possono essere superiori al prime-rate ABI aumentano di tre punti, con particolare riferimento agli effetti indiretti in termini di minor gettito; l'articolo aggiuntivo 41.05, che parametra il contributo dovuto ai consorzi di bonifica ai benefici ottenuti ai benefici ottenuti da ciascun comune, nel rispettivo territorio, per effetto delle opere di bonifica; l'articolo aggiuntivo 41.0203, che limita a 100 euro gli oneri notarili per i trasferiti di terreni agricoli di valore fino a 5 milia euro, con riferimento agli effetti indiretti in termini di minor gettito; l'articolo aggiuntivo 41.06, che dispone che i pagamenti ai fornitori di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni devono avvenire entro il termine di novanta giorni, elevabile a centottanta giorni, salvo che non sia diversamente pattuito nel relativo contratto, con particolare riferimento alle eventuali conseguenze negative in termini di cassa che potrebbero derivarne; l'emendamento 42.201, che prevede che i dati ipotecari e catastali relativi a determinati servizi siano forniti on line dall'Agenzia del territorio; l'articolo aggiuntivo 41.0252, che delega il Governo a emanare disposizioni volte ad assicurare l'inopponibilità di qualunque ipoteca, gravame o vincolo comunque definito su beni immobili, se non iscritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente; l'articolo aggiuntivo 43.02, che prevede la sospensione dal 1o al 31 agosto dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, ivi comprese quelle amministrative e tributarie; l'articolo aggiuntivo 43.05, che stabilisce il contenuto informativo che deve essere riportato nei cedolini paga dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento agli adempimenti per le amministrazioni pubbliche; gli articoli aggiuntivi 43.07 e 43.010, che prevede, tra le altre cose, che il lavoratore possa richiedere l'anticipo del TFR anche per la ristrutturazione della prima casa di abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori; l'articolo aggiuntivo 43.021, che stabilisce il prezzo che l'organismo di telecomunicazione avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare agli operatori per la connessione internet con tecnologia ADSL, con riferimento agli eventuali effetti in termini di minori entrate; l'articolo aggiuntivo 43.023, che prevede la costituzione di una società di controllo di natura pubblica della rete di comunicazione fissa; l'articolo aggiuntivo 38.0203, che prevede tra le altre cose che l'ufficio italiano cambi preveda specifiche procedure informatiche finalizzate alla costruzione di una banca dati relativa agli agenti in attività finanziarie; gli emendamenti 47.200, 47.201 e 47.202, che sopprimono la previsione del decreto legislativo n. 192 del 2005, in base alla quale stufe, caminetti, apparecchi per riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari sono assimilati, se fissi, agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ad eventuali conseguenze di natura finanziaria con particolare riferimento al fatto che la legge finanziaria per il 2007 collega l'erogazione di incentivi per il rendimento energetico


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degli edifici alle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005. Ricorda poi gli emendamenti 51.18, 51.4, 51.8 e 51.25, che prevedono, tra le altre cose, che i procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi siano unificati in un procedimento unico di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'ACI e che venga istituita la carta del veicolo in sostituzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà; l'emendamento 51.6, che prevede che i procedimenti amministrativi di immatricolazione e reimmatricolazione e di iscirizone e trasferimento della proprietà dei veicoli siano unificati nel procedimento di registrazione presso il PRA; l'emendamento 51.30, che prevede la sostituzione della carta di circolazione stradale e del certificato di proprietà con una carta del veicolo elettronica ed estende l'ambito delle competenze dello sportello telematico dell'automobilista, il cui rilascio spetterebbe all'ACI; l'emendamento 51.5 e 51.26, che prevedono la sostituzione del pubblico registro automobilistico con il registro automobilistico nazionale, anch'esso gestito dall'ACI e prevede inoltre la sostituzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà con la carta del veicolo; gli emendamenti 52.4 e 52.202, che dispongono che il personale dell'ACI già adibito al funzionamento del PRA sia trasferito al Ministero dei trasporti, nei limiti dei posti disponibili in organico, garantendo l'equipollenza delle mansioni svolte e l'assegnazione a strutture operanti nelle province sede degli uffici di provenienza; l'articolo aggiuntivo 54.05, che consente il pagamento in misura ridotta ed entro precisi termini per le violazioni al codice della strada; gli articoli aggiuntivi 54.02 e 54.03, che differiscono da 60 a 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione il termine per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comminate in base al codice della strada; l'articolo aggiuntivo 56.0200, che dispone che il sistema informativo curato dall'ISVAP di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 209 del 2005, fornisca ulteriori informazioni sulle posizioni degli assicurati; l'articolo aggiuntivo 56.0202, che prevede che le apparecchiature per gli accertamenti della velocità siano non solo approvate ma anche omologate dal Ministero dei lavori pubblici e siano soggetti a taratura metrica annuale; l'articolo aggiuntivo 57.0202, che vincola la destinazione che sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, prevedendo che i relativi proventi affluiscano ad un apposito fondo del Ministero delle infrastrutture; l'emendamento 58.201, che prevede tra le altre cose che le associazioni consumeristiche siano rimborsate delle spese sostenute in giudizio utilizzando a tal fine gli introiti derivanti dalle sanzioni combinate dall'Autorità garante della concorrenza; l'articolo aggiuntivo 59.02, che prevede la soppressione delle comunità montane e trasferisce alcune loro competenze alle province; l'articolo aggiuntivo 35.03, che riforma il settore dei servizi pubblici locali, prevedendo, tra le altre cose, che, qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile di impresa, debbano essere previste le necessarie misure compensative e che vengano rafforzati i poteri di vigilanza dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore.

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda con il relatore in ordine alle proposte emendative per le quali sono stati rilevati evidenti profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento alle proposte emendative per le quali invece sono stati chiesti chiarimenti, esprime l'avviso contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo 10.0202, mentre l'emendamento 13.206 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, così come l'emendamento 15.200. L'avviso del Governo è quindi contrario, sotto il profilo finanziario, sull'emendamento 13.1 sull'articolo aggiuntivo 15.051, sugli emendamenti 16.1, 16.203, 16.204, sugli articoli aggiuntivi 16.0200, 16.054,


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17.0200, sugli emendamenti 19.200, 20.53, 20.200. Rileva che non presentano profili problematici gli articoli aggiuntivi 20.02, 20.03; esprime l'avviso contrario del Governo sui successivi articoli aggiuntivi 20.06, 20.07, 20.0200, 20.0201, 20.051. Rileva invece che non presenta profili problematici l'emendamento 22.200. Esprime l'avviso contrario sugli articoli aggiuntivi 23.01, 23.02, 23.051, 23.0200, 23.0201, 23.050, sugli emendamenti 25.5, 25.7, 25.57, 25.200, 25.202. Rileva invece che non pone profili problematici di carattere finanziario l'emendamento 25.201, mentre l'avviso del Governo è contrario con riferimento agli effetti finanziari sugli emendamenti 25.53 e 25.51, non ché sull'articolo aggiuntivo 25.0200. Rileva che l'emendamento 26.201 e gli articoli aggiuntivi 27.0200, 33.0200 e 34.01 non risultano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, a differenza degli articoli aggiuntivi 33.03, 34.0200, 35.0204, 35.0100 e 35.0102 per i quali invece l'avviso è contrario. Non presentano problemi dal punto di vista finanziario i successivi 35.0101 e 35.0103. Osserva che gli articoli aggiuntivi 35.0200, 35.0201, 35.0202, 35.0203 e l'emendamento 36.200 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, a differenza di quanto avviene per l'articolo aggiuntivo 37.0204, che non presenta profili problematici così come gli articoli aggiuntivi 38.050, 38.0200, 38.0202 e 41.4, mentre l'avviso del Governo è contrario sugli articoli aggiuntivi 37.0205 , 41.02, 41.052, 41.0206, 41.0205 e 41.053. Rileva quindi che il Ministero dell'economia non ha obiezioni di carattere finanziario per quanto concerne gli articoli aggiuntivi 41.03, 41.0100, 41.0204, 41.055, 41.0208. Esprime invece avviso contrario con riferimento ai profili finanziari sugli articoli aggiuntivi 41.05, 41.0203, 41.06, nonché sull'emendamento 42.201. Rileva che invece l'articolo aggiuntivo 41.052 non presenta profili problematici di carattere finanziario a differenza dei successivi 43.02, 43.05, 43.07, 43.010, 43.023, 38.0203, sugli emendamenti 47.200, 47.201, 47.202, 51.18, 51.4, 51.8, 51.25, per i quali l'avviso è contrario. Non presentano invece profili problematici di carattere finanziario gli articoli aggiuntivi 43.021, 51.6, 51.30, 51.5, 51.26, 52.4, 52.202. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi 54.05, 54.02, 54.03, 56.0200, 56.0202, 57.0202, sull'emendamento 58.201, sugli articoli aggiuntivi 59.02 e 35.03.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione ha richiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo 1.0205, che prevede la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti a compensare con la diminuzione delle accise dei carburanti le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del greggio. Avverte poi che l'Assemblea ha trasmesso alcuni emendamenti della Commissione, unitamente ad alcuni subemendamenti agli stessi riferiti. In proposito, rileva che l'articolo aggiuntivo 51.0300 che reca una delega al Governo per la promozione della mobilità responsabile della sicurezza stradale e dei compiti assegnati all'automobile club italiano (ACI), prevedendo, in particolare, la stipula di convenzioni onerose a valere sulla tabella C allegata alla legge finanziaria, presenta evidenti profili problematici di carattere finanziario. Segnala infatti che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare maggiori oneri, privi di quantificazione, ai quali si fa fronte mediante una copertura inidonea. Chiede quindi chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. Ricorda l'articolo aggiuntivo 6.0300 della Commissione, che detta norme sull'affidamento del servizio idrico, prevedendo in particolare la salvaguardia del controllo pubblico sulla misura delle tariffe ed il subemendamento 0.6.300.3, ad esso riferito, che assegna la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnato ad enti pubblici. Con riferimento al subemendamento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo anche con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina comunitaria in materia. Ricorda


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poi l'emendamento 10.300, che reca un riordino complessivo della disciplina in materia di rapporti fra gestore del servizio ferroviario e amministrazioni competenti. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa presenta alcuni profili problematici. In particolare non appaiono chiare le conseguenze finanziarie del meccanismo del capoverso 3-bis, che sembrerebbe suscettibile di determinare accelerazioni di spesa, con eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre il comma 13 estende il periodo di applicazione di un contributo previsto dalla vigente legislazione, coprendo i relativi oneri a valere su risorse stanziate per il triennio 2004-2006 dall'articolo 38 della legge n. 166 del 2002. Andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali somme. Anche nel caso in cui dovesse accertarsi la disponibilità di somme in conto residui andrebbe verificato se l'utilizzo delle stesse per i prossimi esercizi possa determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento. Non sono infine chiari gli effetti dell'applicazione del comma 16 relativo all'estensione dello sconto temporaneo sul canone di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, di cui si dispone l'applicazione al 31 dicembre 2005, termine oramai scaduto. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 20.0300, che delega il Governo ad adottare una disciplina in materia di creazione o aggregazione di impresa, prevedendo, tra le altre cose, che il Governo coordini o modifichi le norme fiscali vigenti in materia di gruppi o consorzi di imprese, senza peraltro prevedere una clausola di invarianza del gettito in relazione alle disposizioni in esame. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo aggiuntivo e sulla necessità di inserire una specifica disposizione che assicuri l'invarianza del gettito. Chiede chiarimenti anche sui subemendamenti 0.20.300.1, 0.20.300.5 e 0.20.300.2, che pevedono l'estensione dell'oggetto e di alcuni criteri delle delega prevista dall'emendamento, nonché sull'articolo aggiuntivo 33.0300, che delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni in materia di microcredito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'emergere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede ancora chiarimenti sull'articolo aggiuntivo 41.0300, che disciplina la trascrizione degli atti relativi a beni immobili di valore catastale non superiore a 100 mila euro, prevedendo in particolare, l'autentica, effettuata gratuitamente salvo le spese, da parte dei dirigenti del comune di residenza. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione a eventuali effetti di minore gettito con particolare riguardo al versamento delle imposte connesse alla transazione. Chiede poi chiarimenti sui subemendamenti 0.41.0300.2, 0.41.0300.4, 0.41.0300.3, 0.41.0300.1, che amplia la portata della semplificazione del passaggio di immobili riferendola a quelli superiori a 200.000 anziché a 100.000 euro; 0.41.0300.5, che riduce l'onorario dei notai per le procedure semplificazione del passaggio di immobili. Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 52.300, che reca norme in materia di trasferimento del personale ACI, già adibito al PRA, presso uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, disciplinando eventuali casi di eccedenza a seguito del riassetto dell'ACI medesimo.

Il sottosegretario Nicola SARTOR ribadisce preliminarmente che l'articolo aggiuntivo 1.0205, nella sua attuale formulazione, continua a risultare suscettibile di determinar effetti negativi per la finanza pubblica. Conviene quindi sugli evidenti profili problematici segnalati dal relatore per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 51.0300. Evidenti profili problematici presentano anche gli emendamenti 10.300 e 52.300, nonché l'articolo aggiuntivo 41.0300 e i subemendamenti ad esso riferiti. Non presentano invece profili problematici l'articolo aggiuntivo 20.0300 e i subemendamenti ad esso riferiti, l'articolo


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aggiuntivo 33.0300 e l'articolo aggiuntivo 6.0300 e il subemendamento ad esso riferito.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.300, 11.5, 16.1, 16.203, 16.204, 19.200, 20.53, 20.200, 25.52, 25.3, 25.5, 25.7, 25.57, 25.200, 25.202, 25.53, 25.51, 27.200, 33.200, 36.200, 38.200, 40.200, 40.201, 41.51, 42.201, 47.200, 47.201, 47.202, 51.14, 51.13, 51.18, 51.4, 51.8, 51.25, 51.19, 52.2, 52.300, 54.3, 54.7, 54.208, 55.6, 56.51, 56.204, 58.201 e sugli articoli aggiuntivi 10.0202, 11.0201, 13.01, 15.051, 15.0200, 16.0200, 16.054, 20.06, 20.07, 20.051, 20.0200, 20.0201, 20.0202, 23.01, 23.02, 23.051, 23.0200, 23.0201, 23.050, 25.0200, 33.03, 35.03, 35.0204, 35.0100, 35.0102, 35.0201, 35.0202, 35.0203, 37.0205, 38.0203, 41.02, 41.04, 41.052, 41.0206, 41.053, 41.0205, 41.0300, 41.05, 41.0203, 41.06, 41.0201, 41.0202, 43.01, 43.02, 43.05, 43.07, 43.010, 43.011, 43.012, 43.014, 43.015, 43.016, 43.017, 43.018, 43.023, 47.011, 51.0300, 53.01, 53.051, 53.0200, 54.02, 54.03, 54.05, 56.03, 56.04, 56.0200, 59.01, 59.02, 59.04, 59.07, 59.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.41.0300.2, 0.41.0300.4, 0.41.0300.3, 0.41.0300.1, 0.41.0300.5.
Si intende confermato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.0205 espresso nella seduta del 29 maggio 2007.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.
C. 2600 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo iniziale del provvedimento ridetermina al 31 luglio 2007 il termine di delega per il recepimento delle direttive 22/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, riguardante l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 21 aprile 2004, concernenti, rispettivamente, le offerte pubbliche di acquisto e la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari. Tali direttive erano inserite nell'allegato B alla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) e, per il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge fissava un termine di


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diciotto mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e tale termine è, pertanto, scaduto il 12 novembre 2006. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Mario LETTIERI nel concordare con la proposta di parere del relatore, ricorda che il provvedimento nasce dall'esigenza di evitare procedure di infrazione da parte delle autorità comunitarie, in coerenza con l'impegno assunto dall'attuale Governo di porre rimedio alle numerose procedure che risultavano avviate all'inizio della Legislatura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione.
C. 2375 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che l'articolo 3 autorizza, per la sua attuazione, la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2007-2009. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi che nell'anno 2008 non si svolgeranno in Polonia riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che nell'anno 2008 non si svolgeranno riunioni la prima riunione della Commissione mista nell'anno 2008 non si svolger in Polonia.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
nel presupposto che non si svolgano in Polonia, nell'anno 2008, riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Bulgaria di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 2510 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ricorda che l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede


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mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2007-2009. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Ritiene, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo si svolga in Bulgaria nell'anno 2009. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che la prima riunione della Commissione mista si svolgerà in Bulgaria non prima dell'anno 2009.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
sul testo del provvedimento,
nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo si svolga in Bulgaria non prima dell'anno 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operanti sulle dotazioni delle unità revisionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007.
Atto n. 91.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, ricorda di aver sollevato, nella scorsa seduta, una questione relativa alla previsione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un accantonamento riferito ad uno stanziamento iscritto in bilancio in forza di una disposizione della legge finanziaria 2007, che in quanto tale non appare soggetto all'applicazione del comma 507. Si tratta, in particolare, dello stanziamento iscritto nel capitolo 1321, concernente spese finalizzate ad interventi urgenti per il verificarsi di emergenze relative alla salvaguardia di beni culturali e paesaggistici e alla realizzazione di progetti relativi ai beni culturali e paesaggistici medesimi. Rileva che un ulteriore problema, già emerso nel corso dell'esame del disegno di legge di assestamento, è stato segnalato con riferimento ad alcuni elementi di criticità sorti a seguito dell'applicazione del comma 507 allo stato di previsione del Ministero della difesa, relativi all'erogazione dei servizi di pulizia e di manovalanza. In particolare, gli accantonamenti disposti sul capitolo 1282, concernente le spese di manutenzione e gli approvvigionamenti, non consentono di assicurare lo stesso livello di


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servizi erogato nel 2006, con gravi ripercussioni sia sulla funzionalità delle strutture sia sui lavoratori del settore pulizia e manovalanza, che hanno subito licenziamenti o una sensibile riduzione del numero delle ore di lavoro. Per porre rimedio a tale situazione, che ha già condotto a forme di contestazione da parte dei lavoratori e al fine di assicurare alle strutture interessate lo stesso livello di servizi dello scorso anno, ritiene necessario provvedere ad una riduzione dell'accantonamento di 7,5 milioni di euro sul capitolo 1282, da destinare specificamente ai servizi di manovalanza e pulizia. Al reperimento di tali risorse si dovrebbe provvedere accantonando un importo pari a 5 milioni di euro sul capitolo 1121, recante il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, e a 2,5 milioni di euro sul capitolo 1183, concernente il fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. Chiede al riguardo l'avviso del rappresentante del Governo.
Segnala infine un profilo problematico che attiene al Ministero delle politiche agricole. Risulterebbe infatti opportuno procedere al disaccantonamento delle necessarie spese del personale della ricerca e quelle obbligatorie legate alle emergenze climatiche (Fondo di solidarietà nazionale, lotta agli incendi boschivi, piano irriguo). In particolare, il medesimo Ministero ha segnalato l'opportunità di procedere a disaccantonamenti attinenti ai capitoli riguardanti gli stipendi del personale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura), per una somma pari a 11,6 milioni di euro, al capitolo 7493, relativo al Fondo di solidarietà nazionale, per una somma di 23 milioni di euro; al capitolo 3081, relativo al Corpo forestale dello Stato lotta agli incendi boschivi, per una somma di 1,25 milioni di euro ed ai capitoli 7438 e 7439, relativi al piano irriguo nazionale per una somma di 5 milioni di euro.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che un ulteriore profilo problematico del provvedimento è costituito dagli accantonamenti operati sui capitoli concernenti il funzionamento della Guardia di Finanza, che risulta assai preoccupante, oltreché incoerente con le dichiarazioni rese dai rappresentanti del Governo di voler porre al centro dell'attività governativa medesima la lotta all'evasione fiscale.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, per quanto concerne il Ministero dei beni culturali, fa presente che l'intento del legislatore, nel formulare la disposizione del comma 507, è stato quello di incidere sugli stanziamenti fissati dalla legislazione vigente, al fine di poter determinare in maniera certa l'importo delle somme da accantonare. In coerenza con tale dato, il Ministero per i beni culturali e ambientali ha ritenuto prioritario, rispetto alle esigenze di spesa recate dal suddetto comma 1142, il corrispondente disaccantonamento delle risorse destinate al Fondo Unico per lo Spettacolo. Rileva che la proposta del Ministero è stata ritenuta condivisibile nella considerazione di carattere generale che, quanto stabilito dalla legge n. 296 del 2006, si deve ritenere legislazione vigente a decorrere dal 1o gennaio del corrente anno e, quindi, alla stessa stregua delle norme sulle quali hanno inciso gli accantonamenti in esame. Si impegna quindi a fornire elementi di risposta sia per quanto concerne gli ulteriori profili problematici sollevati dal relatore, sia con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Giudice, che effettivamente risultano meritevoli di approfondimento. Rimane comunque fermo il fatto che le variazioni negli accantonamenti devono risultare complessivamente compensative. Chiede pertanto un rinvio dell'esame alla seduta di domani.

Lino DUILIO, presidente, nel ritenere di dover accedere alla richiesta del rappresentante del Governo, e nel ricordare che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna, chiede al sottosegretario Lettieri l'impegno a non


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procedere, ovviamente, all'emanazione dell'atto in assenza del parere parlamentare.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, conferma che il Governo non procederà all'emanazione dell'atto in assenza del parere parlamentare.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.