I Commissione - Giovedì 31 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE (C. 2600 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2600, approvato dal Senato, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE,
considerato che la legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005) aveva già previsto la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE e che il termine ultimo per il loro recepimento è scaduto senza che siano stati adottati i decreti legislativi di recepimento;
rilevato che, per quanto attiene alla base giuridica del provvedimento, il recepimento della direttiva 2002/15/CE incide sulle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela della concorrenza» e «ordine pubblico e sicurezza», anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha prevalentemente ricondotto la disciplina della circolazione stradale entro tale ambito competenziale;
considerato altresì che le direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE incidono sulle materie «tutela della concorrenza» e «tutela del risparmio e mercati finanziari», materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che, il recepimento della direttiva 2002/15/CE e della direttiva 2004/25/CE, nonché la delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 191 del 2005 sono volte a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione e pertanto rientrano nella materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci).

SUB

EMENDAMENTI ALL'
ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.02 DEL RELATORE

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: «giuridico-economiche», con le seguenti: «economiche-gestionali».
0. 9. 02. 17.Turci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 8 sopprimere il quarto periodo.
0. 9. 02. 1.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 9, sopprimere il primo periodo.
0. 9. 02. 2.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter premettere la seguente lettere: 0a) identifica standard di qualità e di efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con la conferenza Stato Regione e Conferenza Stato città autonomie locali.
0. 9. 02. 3.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed al rispetto» fino alla fine della lettera.
0. 9. 02. 4.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «, per la cui definizione fornisce adeguato supporto» con le seguenti: «La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi».
0. 9. 02. 5.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) Elabora e diffonde linee guida, modelli, metodi e indicatori per la valutazione dell'efficienza dell'efficacia e delta economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e fa misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, ed elabora proposte, segnalazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il miglioramento della qualità dei servizi resi anche con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
0. 9. 02. 6.Turci.


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Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) esamina reclami e segnalazioni di qualunque soggetto pubblico o privato, aventi ad oggetto casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettuando, ove necessario, specifiche segnalazioni ai servizi ispettivi, agli uffici di controllo delle amministrazioni interessate, all'ispettorato della funzione pubblica, di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, ove ravvisi un danno alla finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini predetti la Commissione può anche disporre ispezioni da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del corpo della Guardia di finanza; il predetto corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e successive modificazioni;
0. 9. 02. 7.Turci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, lettera d), dopo le parole: «livelli essenziali di prestazioni» inserire le seguenti: «ove determinati dalla legge».
0. 9. 02. 8.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «che può avvalersi», fino alla fine della lettera.
0. 9. 02. 9.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, sopprimere la lettera e).
0. 9. 02. 10.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «misurazione».
0. 9. 02. 11.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, lettera f), aggiungere alla fine le parole: «nonché per le modalità messe in atto per i controlli interni».
0. 9. 02. 12.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 1, sopprimere la lettera g).
0. 9. 02. 13.Incostante, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, sostituire la lettera g), con la seguente:
g)
esprime parere obbligatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;

Conseguentemente, al comma 3, premettere la seguente lettera:
0a)
all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «sono conferiti» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986 n. 936;
0. 9. 02. 14.Turci.


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Al comma 1, capoverso Art. 16-ter, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis)
promuove incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza;
0. 9. 02. 15.Turci.

Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 5, sostituire la parola: «informazioni», con le seguenti: «metodologie generali».
0. 9. 02. 16.Inconstante, Marone.


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ALLEGATO 3

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale (Testo unificato C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa, C. 1241 cost. Boato, C. 1601 cost. Consiglio regionale Valle d'Aosta, C. 1606 cost. Biancofiore e C. 1672 cost. Maran).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale.
1. 1.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: dei due terzi.
1. 2.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
Sui progetti di modifica dello Statuto siciliano che sono trasmessi dalle Camere l'Assemblea regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'indizione di un referendum regionale. L'indizione del referendum sospende l'iter di approvazione della legge costituzionale. L'esito del referendum ha efficacia vincolante per il Parlamento nazionale.
1. 3.Oliva, Neri, Rao.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con le seguenti: assoluta.
2. 1.Nicco.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
La deliberazione concernente l'intesa è in ogni caso adottata dai Consigli provinciali.
4. 2.Biancofiore, La Loggia, Bruno, Santelli, Paniz.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
La deliberazione concernente l'intesa è in ogni caso adottata dai Consigli provinciali. Per la provincia di Trento, il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio provinciale.
Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono deliberare in via definitiva sul progetto approvato in prima deliberazione.


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Per la provincia di Bolzano, tenuto conto della composizione e della rappresentanza dei diversi gruppi etnico-linguistici, quando il diniego sia manifestato con delibera adottata con maggioranza inferiore ai nove decimi dei componenti il Consiglio provinciale, è indetto referendum confermativo popolare, con votazione su base provinciale distinta per gruppi etnico-linguistici sulla base delle dichiarazioni rese nel corso dell'ultimo censimento etnico-linguistico. Il diniego è, in tale caso, confermato se la maggioranza dei votanti di tutti i gruppi etnico-linguistici si è espressa in tale senso.
4. 3.Biancofiore, La Loggia, Bruno, Santelli, Paniz.

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: o dei componenti del Consiglio provinciale interessato con le seguenti: , previa conforme deliberazione o maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali.
4. 1.Boato.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio provinciale interessato con le seguenti:
Uno dei Consigli provinciali con procedimento analogo a quello previsto dall'articolo 56 dello statuto d'Autonomia ripreso dall'articolo 105 del regolamento del consiglio della provincia autonoma di Bolzano che prevede la votazione separata per gruppi linguistici e dunque l'espressione della maggioranza dei due terzi dei consiglieri regionali e provinciali di ciascun gruppo linguistico.
4. 4.Biancofiore, La Loggia, Bruno, Santelli, Paniz.


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ALLEGATO 4

Interrogazione a risposta immediata n. 5-01011 Frias: Sulle procedure adottate dall'ufficio immigrazione della questura di Terni nei confronti di persone prive di permesso di soggiorno.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo all'interrogazione dell'onorevole Frias in merito alle notizie apparse sulla stampa locale di Terni in relazione ad una operazione dell'ufficio immigrazione della questura di Terni in data 24 febbraio 2007. La Prefettura di Terni chiarisce che i dati citati, riguardanti cittadini stranieri espulsi, non si riferiscono a straordinarie operazioni di controllo del territorio, ma costituiscono un resoconto dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di soggetti extracomunitari dimessi dalla locale Casa Circondariale o trovati a piú riprese dalle varie forze di polizia in ambito provinciale.
Posso, altresì, confermare che dall'inizio dell'anno, in ottemperanza ed in attuazione degli accordi comunitari non è stato espulso dalla provincia di Terni alcun cittadino bulgaro, ed inoltre non risultano accompagnati alla frontiera cittadini marocchini ma solo un cittadino albanese con precedenti penali per sequestro di persona e rapina, dimesso dalla locale Casa Circondariale.
Non risulta confermata la notizia che due cittadine moldave siano state trasferite al C.P.T. di Roma. È vero invece che sono state accompagnate negli uffici della Questura di Terni tre cittadine moldave, irregolari, che non erano in attesa di rilascio del permesso di soggiorno. A queste ultime è stato notificato decreto di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni. Viceversa un cittadino turco, precedentemente arrestato per traffico di esseri umani, è stato accompagnato al C.P.T. di Lamezia Terme e successivamente alla frontiera.
Venendo ora ai cittadini iracheni menzionati nell'interrogazione, preciso che gli stessi erano immigrati non regolari, di etnia curda, individuati all'interno di un autoarticolato.
Faccio presente che gli stessi non hanno manifestato alcuna intenzione di presentare richiesta di assistenza o di asilo nel nostro Paese per cui sono stati loro notificati decreti di espulsione ed altrettanti ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, come previsto dall'articolo 13, comma due, lettera A, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni.