V Commissione - Giovedì 31 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002. Nuovo testo C. 585.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:
articolo 1. la VIII Commissione di merito ha riformulato il comma 1 della disposizione prevedendo che «Le disposizioni della legge si applicano nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, ferme restando le ulteriori risorse disponibili in base alla legislazione vigente.». Rispetto alla disponibilità di queste ultime, si rinvia agli elementi informativi che potranno essere forniti dal Dipartimento della protezione civile, sia con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1008 della legge finanziaria per l'anno 2007, sia con riferimento alle effettive disponibilità giacenti sulle contabilità speciale intestate ai Commissari delegati per gli interventi di ricostruzione nelle regioni Molise e Puglia; Relativamente, poi, alla quantificazione complessiva degli oneri scaturenti dall'applicazione del procedimento si rinvia alle osservazioni rese nella citata nota n. 46570, ed alle successive di cui ai n. 68315 del 24 maggio 2007 e n. 72130 del 30 maggio 2007, allegate in copia.
articolo 2: si rinvia nuovamente alle osservazioni rese nelle citate note n. 46570, n. 68315 e n. 72130;
sui restanti articoli che compongono il provvedimento si rinvia nuovamente a quanto anzidetto nei precedenti articoli 1 e 2 e si conferma che le spese di personale rientrano nell'ambito del vincolo generale di crescita della spesa stabilito nella legge finanziaria per il patto di stabilità interno, nonché si conferma che la proroga delle funzioni dei Commissari delegati debba intendersi fino al termine dello di emergenza ad i relativi oneri sono a carico delle risorse stanziate nei rispettivi eventi calamitosi.

Ulteriori elementi informativi chiesti nella nota tecnica in parola potranno essere chiesti al Dipartimento della protezione civile.
Al riguardo, si segnala inoltre che al terzo comma dell'articolo 2, il riferimento al contributo «finalizzato alla concessione dei mutui» va espunto in quanto, è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4, comma 177 della legge n. 350 del 2003. Inoltre la relazione non soddisfa quanto richiesto dallo scrivente Dipartimento in merito alla stime del fabbisogno per ogni settore di intervento, al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti dalla proposta in oggetto, limitandosi a sottolineare che per gli effetti finanziari del provvedimento, si rinvia a successive intese istituzionali, che pianificheranno dettagliatamente gli interventi da realizzare e il relativo piano finanziario.
Infine, relativamente all'indeterminabilità degli oneri per il recupero dei beni culturali, non può condividersi l'interpretazione fornita dal Ministero delle infrastrutture, che l'assenza di oneri per gli interventi di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, è fornita dalla stessa struttura del provvedimento e che conseguentemente tali spese trovino copertura finanziaria nell'articolo 2.
In merito all'articolato si formulano le seguenti osservazioni:
articolo 2: in merito alla concessione di mutui si rinvia a quanto sopra espresso,


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sottolineando che per la copertura finanziaria prevista, l'indicato accantonamento di fondo speciale non reca le sufficienti disponibilità finanziarie;
articolo 8, comma 1: premesso che l'affermazione nella relazione tecnica che il Ministero per i beni e le attività culturali provvede al rilevamento dei danni nell'ambito delle proprie attività istituzionali va confermata dallo stesso Ministero, si ritiene che la disposizione debba essere integrata prevedendo espressamente che tale attività viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
articolo 8, comma 2: il riferimento espresso ai «limiti delle risorse destinate allo scopo» non chiarisce quali siano tali risorse, cioè se trattasi di stanziamenti nell'ambito delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente, ovvero quelle di cui all'articolo 2.

Pertanto, si ritiene che la presente relazione tecnica vada modificata ed integrata tenendo conto delle osservazioni sopra riportate.
Si precisa infine quanto segue:
articolo 2, comma 3: Al primo periodo, si rappresenta che detti contributi quindicennali trovando la loro copertura sull'accantonamento di parte corrente possono essere previsti solamente a titolo di contributo in conto interessi. Non è possibile infatti ipotizzare la copertura di un contributo pluriennale finalizzato alla contrazione di un mutuo con risorse correnti. La relativa copertura peraltro andrebbe riferita in termini di indebitamento netto, non al contributo, bensì al ricavo netto che si conseguirebbe attraverso l'attualizzazione del contributo stesso. Inoltre, le parole da «finalizzato» alla fine del comma vanno soppresse in quanto in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, costituendo un'indiretta autorizzazione a contrarre mutui in relazione alla finalizzazione operata dalla disposizione. Infine, l'indicato accantonamento di fondo speciale non reca, per l'anno 2009, sufficienti disponibilità finanziarie. Qualora si intenda utilizzare le disponibilità presenti sull'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, va, peraltro, acquisito il relativo assenso e modificato l'importo da utilizzare:
articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e): le previste attività comportano oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, né d'altronde si evince se sono realizzate nell'ambito delle risorse autorizzate dalla presente proposta di legge, come invece previsto dal successivo articolo 4, comma 4 ovvero da indicare nell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3 della proposta in esame;
articolo 5, 6 e 7: per quanto concerne le disposizioni in esame, va specificato, in ognuna di esse, che gli interventi ivi previsti sono realizzati nell'ambito delle risorse individuate nell'intesa istituzionale di programma, di cui all'articolo 3, comma 1, per ciascuna fattispecie indicata;
articolo 8 comma 1: parere contrario, in quanto gli oneri derivanti dalla prevista attività di rilevamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, non sono quantificati e coperti;
articolo 8 comma 2: la predisposizione di un piano di intervento e ripristino del patrimonio culturale danneggiato, nonché l'avvalimento degli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, per lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, comportano oneri non quantificati e non coperti. Il riferimento alle risorse destinate allo scopo non è chiaro, in quanto non è chiaro se è relativo a eventuali somme previste nel programma di cui all'articolo 3, ovvero trattasi di risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, mentre non è assentibile il riferimento a contributi di privati e di enti locali, in quanto non garantisce la reale copertura dell'eventuale fabbisogno finanziario degli interventi previsti;
articolo 9, comma 2: parere contrario in quanto l'affidamento diretto degli incarichi


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di progettazione e di consulenza a liberi professionisti, a cooperative di produzione e lavoro ovvero a società di progettazione o di ingegneria - non motivato dalle circostanze oggettive previste dall'articolo 90, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, cui si deroga, ed effettuato senza procedure selettive - non è in linea con i prìncipi comunitari in materia di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, richiamati dall'articolo 91 dei citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ed è suscettibile di determinare ipotesi di contenzioso per la mancata rilevanza data ai requisiti professionali richiesti ai soggetti incaricati della progettazione dall'articolo 90, comma 7, del decreto citato, con conseguenti oneri per gli enti locali;
articolo 9, comma 3: la disposizione non appare comprensibile in quanto, per le invocate finalità acceleratorie dei lavori, richiama l'articolo 53 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che reca norme generali in materia di affidamento dei lavori pubblici e di oggetto dei relativi contratti;
articolo 9, comma 5: la norma appare superflua e non innovativa dell'ordinamento giuridico, in quanto una disciplina più articolata si rinviene nell'articolo 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
articolo 9, comma 6: parere contrario in quanto l'oggetto della deroga (tutti i termini previsti dalla legislazione vigente) è troppo ampio, in contrasto con l'articolo 255 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in base al quale ogni intervento che comporti una deroga al codice degli appalti o nelle materie da esso disciplinate deve avere ad oggetto «specifiche disposizioni». In ogni caso, si fa presente che, per i casi di urgenza, la previsione di termini ridotti è già contemplata dall'articolo 70, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;
articolo 9, comma 7: parere contrario, in quanto la previsione comporta una deroga all'intera disciplina sugli appalti pubblici - in contrasto con il citato articolo 255 del decreto legislativo n. 163 del 2006 - qualora per i contratti di ricostruzione effettuati da privati ricorrano le condizioni previste dall'articolo 32 del codice dei contratti (concessione di un contributo pubblico maggiore del 50 per cento dell'importo dei lavori per contratti di valore superiore a un milione di euro);
articolo 11: per le evidenti interconnessioni della disciplina recata dalla proposta di legge in parola con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 245 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002, si chiede che sia acquisito il preventivo assenso del Dipartimento della protezione civile.


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ALLEGATO 2

7-00183 Raiti: Differimento del termine di approvazione
del bilancio degli enti locali.

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con la risoluzione in Commissione n. 7-00183 l'onorevole Raiti ed altri impegnano il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine, già differito al 30 aprile 2007 con decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2007, entro il quale gli enti locali sono tenuti ad approvare il bilancio, limitatamente agli enti locali interessati dalle recenti elezioni amministrative che non abbiano provveduto all'adozione del bilancio nel predetto termine.
Al riguardo, premesso che il differimento del termine di approvazione del bilancio di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non può essere limitato a particolari categorie di enti locali, ma dovrebbe eventualmente essere disposto con riferimento all'intero settore della finanza locale, si esprime l'avviso che tale differimento non sia sorretto da valide motivazioni giustificative.
Infatti, si fa presente, da un lato, che le elezioni amministrative, non costituendo un evento imprevedibile, non possono essere validamente invocate a giustificazione del differimento e, dall'altro, che il differimento del termine di approvazione del bilancio non può avere carattere di discontinuità; circostanza che, invece, si determinerebbe nella fattispecie in esame, in quanto il termine di approvazione del bilancio è ormai scaduto.
Inoltre, il Ministero dell'interno ha comunicato che, considerata l'avvenuta scadenza del termine da un mese, gli enti inadempienti sono stati già diffidati ad adempiere dai Prefetti ed in gran parte hanno provveduto.
La citata Amministrazione, per quanto concerne l'avvenuta assunzione di impegni senza copertura dei relativi oneri da parte delle amministrazioni uscenti, di cui si fa cenno nel documento parlamentare, ha precisato di non ritenere utili interventi legislativi specifici in quanto già il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) contempla, agli articoli 193 e 194, le modalità per ristabilire gli equilibri di bilancio e riconoscere i debiti fuori bilancio.