V Commissione - Resoconto di giovedì 31 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 maggio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 9.10.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame degli emendamenti).

Lino DUILIO, presidente, avverte che, non procedendo l'Assemblea a votazioni nella giornata odierna, e risultando conseguentemente ancora aperto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dalla Commissione nella giornata di ieri, la Commissione bilancio si esprimerà sugli stessi, unitamente ai subemendamenti presentati, nella giornata di martedì prossimo. Rinvia pertanto l'esame.

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002.
Nuovo testo C. 585.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Maino MARCHI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento segnala che l'articolo 1 sembra ampliare la platea di comuni beneficiari delle risorse rispetto a quanto previsto sulla base della normativa vigente. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se, ed eventualmente in quale misura, l'estensione medesima sia giustificata da una disponibilità di risorse residue a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente ovvero sia finalizzata all'utilizzo dei rifinanziamenti previsti dagli articoli successivi. Ricorda poi che, in merito ai profili di copertura, il comma 1 prevede che all'attuazione delle misure contenute nel provvedimento si provveda nei limiti delle risorse previste all'articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione complessiva degli oneri derivanti dal provvedimento e sull'individuazione delle risorse già disponibili cui il testo fa riferimento senza tuttavia specificarne l'entità e l'attuale allocazione in bilancio al fine di consentire una verifica della congruità delle stesse rispetto alle maggiori spese, anche tenendo conto del carattere misto degli interventi previsti dal provvedimento, alcuni dei quali appaiono avere natura corrente, stante il divieto di dequalificazione della spesa per cui non possono essere destinate risorse di conto capitale ad interventi non aventi la stessa natura. Con riferimento all'articolo 2, che dispone l'attribuzione, alle regioni Molise e Puglia colpite dalla crisi sismica al fine di provvedere alla rinascita e alla ricostruzione delle zone colpite e per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della somma di 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed autorizza inoltre un contributo quindicennale pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1, rileva che andrebbero preliminarmente chiarite le modalità di coordinamento degli effetti finanziari della proposta in esame con i vincoli disposti dalla disciplina sul patto di stabilità interno contenuta nella legge finanziaria 2007. In particolare, poiché la richiamata disciplina prevede, per le regioni, un vincolo sul lato della spesa, l'utilizzo degli stanziamenti previsti dalla norma in esame dovrebbe comunque essere subordinato al rispetto dei medesimi vincoli, che, pertanto, in assenza di deroghe espresse alla disciplina della legge finanziaria, potrebbero impedire in tutto o in parte l'utilizzazione delle risorse previste dalla presente proposta di legge. Inoltre, con riferimento al contributo pluriennale previsto dalla norma, segnala che i commi 511 e 512 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) disciplinano una specifica procedura per la verifica degli effetti sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto di contributi pluriennali a carico del bilancio dello Stato. Ove sussistano effetti peggiorativi a carico dei predetti saldi, l'attivazione del contributo è consentita nei limiti della copertura assicurata dal «Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali», istituito a tale scopo dal predetto comma 511 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro tale Fondo risulta dotato, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per il solo anno 2007. Segnala pertanto che l'effettiva attivazione del contributo è subordinata alla predetta procedura. Infine, in merito ai profili di quantificazione, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento stabilito, fa presente che non si dispone di sufficienti elementi volti ad accertare in base a quali parametri sia stato determinato l'onere stesso. Sottolinea al riguardo, anche alla luce dell'entità delle risorse già stanziate sulla base della legislazione vigente, l'importanza di acquisire una ricognizione, anche di massima, della «stima del fabbisogno complessivo, delle assegnazioni fino ad ora effettuate e del fabbisogno residuo» con riferimento a ciascuna tipologia di intervento finanziato dalla


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normativa vigente e rifinanziato dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura, osserva che i commi 1 e 2 assegnano alle regioni colpite dalla crisi sismica dell'ottobre 2002, per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e per provvedere alle necessità di rinascita e di ricostruzione di tali regioni, la somma di 120 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2009 dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato a fini di copertura reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine al fatto che le iniziative per provvedere alla rinascita e alla ricostruzione delle regioni colpite dal sisma siano riconducibili alla tipologia di spese di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Quanto al comma 3, la norma prevede che per le finalità del comma 1 sia anche autorizzato un contributo quindicennale pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione delle opere di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per gli anni 2008 e 2009, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della solidarietà sociale. In proposito, rileva che l'accantonamento utilizzato a fini di copertura reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 4, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi di chiarimento circa lo stato di avanzamento degli interventi già realizzati e la disponibilità di risorse finanziarie residue da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla norma in esame. Non appare chiaro inoltre quali degli interventi previsti dalle disposizioni in esame debbano essere attuati a valere sulle nuove risorse pari a 120 milioni di euro previsti per l'anno 2009 e quali attività poste a carico degli enti territoriali debbano essere svolte a valere sulle risorse precedentemente stanziate. Analogamente ritiene necessario distinguere gli interventi che comportano spese di parte corrente da quelli riferiti a spese in conto capitale e chiarire altresì i profili di coerenza temporale tra gli oneri e le relative risorse da utilizzare a copertura. Più in generale, evidenzia la necessità di indicare l'entità delle risorse specificamente destinate a ciascuna categoria di intervento, anche in conformità del disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 194 del 1994, che, novellando l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, ha stabilito che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la relativa autorizzazione di spesa. Rileva che tali precisazioni appaiono necessarie anche al fine di evidenziare se siano previsti interventi delle pubbliche amministrazioni interessate da attuare ad invarianza di oneri, dovendosi in tale ipotesi acquisire anche una conferma circa l'effettiva possibilità di esercitare tali adempimenti con le risorse già assegnate in base alla vigente normativa. In merito ai profili di copertura, osserva che la norma prevede la stipula di un'intesa istituzionale tra Governo, regioni ed enti locali per la programmazione degli interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, stabilendo tra le altre cose la definizione di un programma degli interventi di ricostruzione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede poi, al comma 3, dell'articolo 3, che le regioni, di intesa con i comuni, provvedono, tra le altre cose, a definire le linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento interessati; a realizzare indagini urgenti di microzonazione sismica; a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di precisare l'entità,


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la natura di parte corrente ovvero di conto capitale, nonché l'attuale allocazione delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente da destinare agli interventi di ricostruzione, con particolare riferimento alla possibilità che tale nuova destinazione pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere delle medesime risorse a legislazione vigente. Andrebbe inoltre precisato se il riferimento alle risorse dell'articolo 2 debba intendersi come alle risorse di conto capitale di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero anche alle risorse di parte corrente di cui all'articolo 2, comma 2 (eventualità che dovrebbe peraltro escludersi dato che le risorse di parte corrente sono esplicitamente destinate, dal medesimo articolo 2, comma 2, all'erogazione di mutui) e se gli interventi descritti al comma 3 dell'articolo 3 siano parte del programma di interventi di cui al comma 1, ovvero si configurino come ulteriori interventi. Infine, dovrebbe essere comunque precisato se gli interventi di cui all'articolo 3 coincidano con la tipologia di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero se si prefigurino come ulteriori interventi ed in tal caso, se tali interventi risultino di conto capitale o di parte corrente. Con riferimento all'articolo 5, che reca interventi a favore di immobili di proprietà privata, nel richiamare le considerazioni svolte a commento dei precedenti articoli 3 e 4 circa l'opportunità di definire le risorse da destinare agli interventi disposti dalla norma in esame, chiarendo, altresì, se i medesimi debbano essere realizzati a valere sulle nuove risorse ovvero a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che, secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 3, sia concesso un contributo pari al costo delle strutture per gli immobili distrutti, nonché un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario. Al riguardo, nel presupposto che anche gli interventi di cui all'articolo 5 devono realizzarsi nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza dell'erogazione di contributi che coprano integralmente gli oneri di ricostruzione degli edifici con i limiti di spesa di cui all'articolo 2, stante l'assenza di una disposizione che definisca entro un limite massimo l'entità del contributo da erogare a ciascun beneficiario, ovvero che rimetta ad un successivo provvedimento attuativo la determinazione del contributo. Nel ricordare che analoghe considerazioni valgono con riferimento agli articoli 6 e 7, che recano interventi a favore delle attività produttive e interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ricorda che, in merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 1 prevede che al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, sia assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti negli eventi sismici dell'ottobre 2002. In proposito, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità del limite di spesa previsto a far fronte agli interventi previsti dall'articolo. Con riferimento all'articolo 8, recante interventi sui beni culturali, osserva che la norma prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni interessati, predispongono un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici. In proposito, risulta necessario specificare la natura di parte corrente o di conto capitale, l'entità e l'allocazione in bilancio delle risorse cui si fa riferimento, anche al fine di escludere che l'attuazione della disposizione possa pregiudicare la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 9, premessa la necessità che siano espressamente indicati gli stanziamenti a valere sui quali sono finanziati


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gli interventi in esame, circa le disposizioni che prevedono l'assunzione a tempo determinato di geologi e tecnici nei settori idraulico e forestali (comma 11), osserva che gli effetti finanziari connessi all'attuazione della norma - avente carattere facoltativo - appaiono ricompresi nell'ambito di operatività stabilito con la disciplina del Patto di stabilità interno di cui alla legge finanziaria per il 2007.

Il sottosegretario Nicola SARTOR, nel rilevare che il provvedimento contiene interventi importanti per completare la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 2002, constata la necessità di acquisire elementi sulla quantificazione di numerose disposizioni. Ciò premesso, deposita la documentazione predisposta sul provvedimento che ritiene idonea a fornire alcuni elementi di risposta (vedi allegato 1).

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in ordine alla necessità degli interventi contenuti nel provvedimento. Rileva invece che, per il resto, quanto affermato dal sottosegretario, che in sostanza lascia presumere la necessità di predisporre una relazione tecnica rischia di determinare un prolungamento eccessivo dell'iter del provvedimento. Osserva, in proposito, che sarebbe piuttosto preferibile sottoporre alla Commissione di merito i profili problematici del provvedimento, come avvenuto in casi analoghi in precedenza.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, conviene con le affermazioni del collega Di Gioia.

Gaspare GIUDICE (FI) prende atto con rammarico che mentre per le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, la verifica della quantificazione degli oneri da parte del Governo risulta quanto mai rigorosa, lo stesso non avviene per i provvedimenti governativi, come testimoniato anche dagli accadimenti degli ultimi giorni.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva che la soluzione prospettata dall'onorevole Di Gioia e dal relatore può contribuire a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se i colleghi concordano, provvederà a sottoporre alla Commissione di merito, attraverso una lettera indirizzata al suo presidente, i profili problematici del provvedimento.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di parto.
Testo unificato C. 589 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta dell'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rileva, con riferimento all'articolo 2 ed in relazione al contenuto della relazione tecnica al disegno di legge originariamente presentato del Governo, tenuto conto della diversa quantificazione degli oneri tra i due testi in esame, che appaiono necessari alcuni chiarimenti. In particolare, alcuni chiarimenti. chiarimenti nanziari del provvedimento, rileva, con riferimento all'arattere finanziario del provvedimento.iIn pacon riferimento ai dati utilizzati, la relazione tecnica non precisa né la fonte né l'anno di riferimento. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca una nuova quantificazione sugli effetti finanziari delle disposizioni con riferimento ai nuovi dati e


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tenendo conto dell'ulteriore priorità prevista dal testo unificato (assistenza alle madri con disagi). Con riferimento agli effetti finanziari quantificati, il Governo dovrebbe esplicitare le tariffe adottate dalla relazione tecnica, nonché l'ammontare delle spese di ospedalizzazione collegate ai parti cesarei, al fine di verificare i risparmi di spesa riconducibili alla disincentivazione di tali parti. Inoltre, con riferimento alla riconduzione alle modalità naturali di una quota di parti cesarei, la relazione tecnica quantifica una minore spesa, che dovrebbe ricondursi prevalentemente alla riduzione della degenza ospedaliera. Con riferimento, invece, al costo dell'intervento, gli effetti finanziari delle disposizioni dovrebbero essere sostanzialmente neutri posto che, sulla base dell'impianto della disciplina proposta, il minor numero di parti cesarei sarebbe compensato da un corrispondente aumento del numero dei parti naturali in analgesia, a cui dovrebbe essere associata la medesima tariffa. Inoltre, in relazione, alle ipotesi alla base della quantificazione, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento esplicativo. In particolare, non appare suffragata da alcun dato l'ipotesi che la diffusione delle tecniche di analgesia comporti la riconduzione di circa 25.000 parti cesarei alle modalità naturali; non appare altresì esplicitata l'ipotesi alla base dell'individuazione di una percentuale del 25 per cento dei parti naturali eseguibili con analgesia epidurale. La puntualizzazione di tali aspetti appare importante soprattutto in relazione alla contestuale rimodulazione delle prestazioni assistenziali diverse da quelle in esame, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 3, ritiene necessario che il Governo fornisca una quantificazione di tutti gli oneri recati dal provvedimento in esame, allo scopo di verificare la congruità della somma di 150 milioni di euro annui destinata al finanziamento degli interventi. Tali disponibilità non dovrebbero, peraltro, essere destinate alla copertura degli effetti dell'articolo 2, che reca nel suo disposto normativo la compensazione dei maggiori oneri recati. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma, all'articolo 2, comma 2, prevede, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore della gestante, quantificati in 150 milioni di euro, la rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 2. All'articolo 3, comma 2, si dispone, ai fini dell'attuazione delle finalità della presente legge, che l'intesa che il Governo e le regioni stipulano, ad integrazione del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge n. 662 del 1996, contempli la destinazione di una quota pari a 150 milioni di euro, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessivamente a disposizione del Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi dell'articolo 1 comma 34 della legge n.662 del 1996, tenuto conto degli interventi già attivati con tali risorse. L'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 prevede, tra le altre cose, che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile. Al riguardo, segnala che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 sembra doversi intendersi alla stregua di una clausola di invarianza, per cui, allo scopo di evitare nuovi o maggiori oneri, l'integrazione dei livelli essenziali nei termini prospettati dal comma 1 dello stesso articolo 2, dovrebbe essere compensato da una revisione di pari importo dei livelli essenziali già esistenti, con riferimento ad altre prestazioni. In sostanza, la compensazione è demandata ad una fase successiva. È peraltro evidente che l'effettività della clausola presenta alcuni elementi di aleatorietà in quanto subordinata alla concreta possibilità di determinare variazioni di segno opposto e di pari entità. Va al riguardo


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considerato che i costi effettivamente sostenuti non dipendono unicamente dalla definizione ex ante dei livelli essenziali quanto piuttosto dalla effettiva fruizione dei relativi servizi da parte dell'utenza. La relazione tecnica del disegno di legge governativo riconosceva l'esistenza di una condizione di precarietà laddove affermava che «una puntuale quantificazione dei nuovi o minori oneri.....e quindi una valutazione dell'eventualità di operare una corrispondente rideterminazione compensativa di altre linee prestazionali attualmente previste dal relativo D.P.C.M. 29 novembre 2001, potrà essere fatta in sede di definizione del provvedimento di modifica dello stesso decreto presidenziale». Anche in ragione di tale elemento va considerato se non sia preferibile qualificare l'onere di 150 milioni di euro in termini di stima, fermo restando che andrebbe chiarito come si procederebbe qualora, ex post, la compensazione non risultasse efficace ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri. A tale proposito segnala comunque che il testo, al comma 3 dell'articolo 3, affida al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il monitoraggio degli effetti del presente provvedimento. Non è invece specificato, all'articolo 19, che la relazione annuale che il Ministro della salute dovrebbe inviare al Parlamento sull'attuazione del provvedimento debba vertere anche sui profili finanziari. Dal punto di vista formale, osserva che il comma 2 dell'articolo 2 non specifica la decorrenza dell'onere che dovrebbe intendersi come riferito a ciascuna annualità. Analoghe considerazioni valgono anche per quanto concerne la formulazione del comma 2 dell'articolo 3, il quale non specifica esplicitamente la decorrenza temporale della destinazione delle risorse ivi indicate. Segnala peraltro la necessità di acquisire l'avviso del Governo sulla individuazione puntuale delle disposizioni, recate dal provvedimento in esame, alle quali debbono addebitarsi i nuovi o maggiori oneri, complessivamente quantificati in 150 milioni di euro, così come previsto dalla normativa contabile vigente, la quale stabilisce che per ciascuna disposizione di spesa si debba stabilire il relativo onere e provvedere alla corrispondente copertura. Tale chiarimento si pone non soltanto in relazione all'esigenza di garantire la piena corrispondenza del testo al dettato della vigente disciplina contabile, ma anche dalla coincidenza, dal punto di vista quantitativo, degli importi indicati rispettivamente all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 2. In sostanza si tratta di chiarire se l'onere di 150 milioni di euro si aggiunga a quello previsto a quello di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero lo comprenda. Con riferimento all'articolo 4, che dispone la promozione di campagne informative nazionali, rileva la necessità di quantificare gli oneri recati dalla disposizione. Rileva poi che il Governo precisi se la disposizione dell'articolo 5, recante interventi in materia di accompagnamento alla maternità e al parto, reca effetti finanziari dal momento che essa non appare innovare la normativa vigente. Ritiene poi necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari dell'articolo 6, che interviene in materia di assistenza al parto, soprattutto in relazione ai maggiori costi che le ASL sembrano chiamate a sostenere. Osserva poi che, in relazione all'articolo 7, relativo ai livelli di cura, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti di maggiore spesa a carico delle strutture del SSN. Con riferimento all'articolo 8, che interviene in materia di requisiti organizzativi e di personale, ritiene necessario che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle disposizioni in esame possano conseguire oneri a carico delle strutture sanitarie o se tale normativa si limiti a ribadire disposizioni già vigenti. Per quanto riguarda l'articolo 9, che interviene in materia di incentivi, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari complessivi delle disposizioni, tenendo conto del fatto che il comma 1 sembrerebbe prefigurare una razionalizzazione del sistema tariffario non necessariamente onerosa. Per quanto riguarda, invece, il comma 2, risulta necessario


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che il Governo chiarisca se il restante 30 per cento del rimborso vada comunque attribuito alla ASL e, in tale caso, se sia sufficiente a coprire i costi che tale struttura sostiene in relazione sia al parto sia all'assistenza successiva. In relazione all'articolo 10, in materia di formazione e aggiornamento del personale, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se dalle disposizioni in esame possano derivare maggiori oneri a carico del SSN. Con riferimento agli articoli 11 e 12, rileva che risultano necessari chiarimenti sia sulla portata innovativa delle norme sia sui conseguenti effetti finanziari. In relazione all'articolo 13, in materia di parto a domicilio, ritiene necessario che il Governo quantifichi i maggiori oneri a carico del SSN recati dalle disposizioni in esame. Con riferimento all'articolo 15, che interviene in materia di donazione e raccolta del sangue cordonale, ritiene necessario che il Governo quantifichi i maggiori oneri a carico del SSN recati dalle disposizioni in esame. Per quanto concerne l'articolo 16, in materia di cartella clinica neonatale, ritiene opportuno che il Governo confermi che la disposizione ribadisce obblighi già previsti dalla normativa vigente. Ritiene poi opportuno che il rappresentante del Governo chiarisca gli eventuali effetti sulla finanza pubblica anche per quanto concerne l'articolo 17, in materia di controlli post natali. Con riferimento all'articolo 18, che interviene in materia di garanzia del segreto del parto, chiede al rappresentante del Governo di chiarire la natura degli interventi di assistenza successivi alla dismissione della struttura ospedaliera e, in particolare, se essi sono già previsti dalla normativa vigente. Infatti, se la norma recasse maggiori oneri in relazione ad interventi non attualmente previsti, la natura di diritti soggettivi a cui essi sono riconducibili sarebbe incompatibile con il tetto di spesa di 150 milioni di euro annui disposto a copertura dell'intero provvedimento dall'articolo 3. Chiede infine di chiarire gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 20, che concerne la disciplina in materia di attività usuranti, con riferimento in particolare, al personale operante in sala parto, nel caso in cui questo non sia riconducibile alle categorie cui già si applica il beneficio dell'anticipo dell'età pensionabile in base alla normativa vigente.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva la necessità di predisporre un aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento. Osserva infatti che i primi tre articoli riproducono sostanzialmente quelli del testo governativo, evidenziando un nuovo onere di 150 milioni di euro rispetto a 100 milioni di euro dimostrati nella relazione tecnica. Rileva poi che gli articoli da 4 a 19 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre la disposizione dell'articolo 20, essendo diretta ad applicare a particolari categorie di personale del Servizio sanitario nazionale i benefici previsti dal decreto legislativo n. 374 del 1993 e dall'articolo 12 della legge n. 724 del 1994 in materia di attività usuranti, oltre ad essere suscettibile di comportare maggiori oneri, può determinare richieste emulative da parte del restante personale del Servizio sanitario nazionale impiegato in attività similari a quelle indicate nella norma.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, conviene con il rappresentante del Governo sul fatto che la qualificazione come attività usuranti delle mansioni svolte da determinate categorie di personale del servizio sanitario nazionale può determinare richieste emulative di difficile gestione.

Lino DUILIO, presidente, alla luce degli elementi emersi, ritiene che non si possa prescindere da un aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Governo la predisposizione di un aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 9.50.


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 maggio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operanti sulle dotazioni delle unità revisionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007.
Atto n. 91.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva, ad integrazione degli elementi di chiarimento, forniti nella seduta di ieri, che la previsione del comma 507 della legge finanziaria per il 2007 relativa all'impossibilità di effettuare accantonamenti a valere di autorizzazioni di spesa recate dalla medesima legge finanziaria per il 2007, deve intendersi come riferita esclusivamente agli accantonamenti effettuati inizialmente e non agli ulteriori accantonamenti disposti dallo schema di decreto in esame con finalità compensative dei disaccantonamenti effettuati.

Alberto GIORGETTI (AN), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i puntuali chiarimenti di natura tecnica forniti alla Commissione, rileva che il provvedimento in esame pone anche consistenti problemi di natura politica che non possono essere elusi. Ricorda che la disposizione di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 era stato oggetto di attento esame da parte della Commissione in occasione della sessione di bilancio. In proposito, osserva che la procedura in esame presenta aspetti innovativi che lo stesso Ministro dell'economia ha evidenziato come avvio di un percorso di allocazione più efficiente delle risorse in bilancio. Evidenzia che, tuttavia, se dal piano del metodo si passa al merito, l'insistenza con cui il relatore ed il Governo continuano a preoccuparsi di alcuni profili problematici attinenti al Ministero dei beni culturali non risulta molto giustificata. Molto più urgente risulta infatti, a suo avviso, affrontare le difficoltà che gli accantonamenti operati creano in un settore delicato come quello della sicurezza.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, in risposta alle considerazioni del collega Giorgetti, rileva che nelle precedenti sedute sono state avanzate numerose richieste di chiarimento sulle conseguenze degli ulteriori accantonamenti effettuati dallo schema di decreto sulla funzionalità di diverse amministrazioni, e non solo sul Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, sono stati sollevati profili problematici per quanto attiene il Ministero della difesa, la Guardia di Finanza e il Ministero delle politiche agricole. Risulta evidente, ad esempio, che se il Ministero competente non presenta le risorse necessarie per far fronte agli incendi boschivi mentre altri capitoli di bilancio presentano disponibilità che rimangono inutilizzate, è necessario intervenire. Deve essere poi attentamente valutato se il provvedimento in esame costituisca la sede appropriata per porre rimedio alle varie incongruenze evidenziate ovvero debba essere avviata una riflessione più ampia.

Lino DUILIO, presidente, rileva che l'esigenza di carattere generale che anche l'esame del provvedimento ha confermato è quella di superare la logica dei tagli lineari ed osserva che già la procedura prevista dal comma 507 rappresenta un primo passo in questa direzione, in quanto prevede il coinvolgimento delle diverse amministrazioni nella rimodulazione delle somme rese indisponibili ed il parere parlamentare sullo schema di decreto


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che provvede a tale rimodulazione. Ritiene tuttavia che si tratti solamente dell'avvio di un percorso e che la tappa successiva in tale percorso possa essere costituita dal processo di riclassificazione del bilancio.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva che i problemi sollevati nello schema di decreto sono di portata ben più ampia del contenuto dello schema di decreto. Osserva infatti che occorre tenere distinti il problema della congruità degli stanziamenti di bilancio e i limitati interventi di rimodulazione degli accantonamenti operati dal comma 507 previsti dal provvedimento in esame. Con riferimento al primo aspetto ritiene che un contributo decisivo per un'allocazione più efficiente delle risorse pubbliche, sarà costituito dalla riclassificazione del bilancio sulla base di missioni e programmi.

Lino DUILIO, presidente, rilevata l'esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti, avverte che provvederà a scrivere al Presidente della Camera per chiedere un breve differimento del termine per l'espressione del parere, che è scaduto nella giornata di ieri. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì.

Sui lavori della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla riclassificazione del bilancio dello Stato di fronte alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, prevista per le ore 14 della giornata odierna, non avrà luogo e che conseguentemente, provvederà, insieme al presidente della Commissione bilancio del Senato, a concordare con il Ministro un'altra data, con ogni probabilità già nella prossima settimana, per procedere all'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 31 maggio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00183 Raiti: Differimento del termine di approvazione del bilancio degli enti locali.
(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 7-00183).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Salvatore RAITI (IdV) illustra la risoluzione, evidenziando l'esigenza di consentire un ulteriore breve differimento del termine per l'approvazione dei bilanci per i comuni che si ritrovino nelle condizioni richiamate dalla risoluzione medesima, e cioè per i quali si sia verificato un cambio di maggioranza nel consiglio comunale a seguito delle recenti elezioni e l'amministrazione precedente, non confermata, abbia assunto impegni finanziari privi di copertura per finalità elettoralistiche, impegni ora ereditati dalle amministrazioni subentranti.

Il sottosegretario Nicola SARTOR fornisce alcuni elementi di risposta sulla risoluzione (vedi allegato 2) e rileva che, pur comprendendo l'esigenza segnalata dal presentatore, non si può assentire sull'attuale dispositivo.

Francesco PIRO (Ulivo) rileva che, in alternativa alla soluzione prospettata dalla risoluzione e giudicata impraticabile dal rappresentante del Governo, si potrebbe ipotizzare una breve riapertura del termine per recare modificazioni da parte dei comuni nei livelli delle aliquote dei tributi di competenza. Tale termine infatti coincide con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Conseguentemente i comuni che si ritrovino nella situazione


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ricordata dalla risoluzione non hanno alcuno strumento per porre rimedio agli impegni finanziari privi di copertura assunti dalle precedenti amministrazioni, mentre una riapertura del termine consentirebbe di agire almeno con la leva fiscale. Si potrebbe pertanto procedere ad una riapertura di tale termine per i comuni che non abbiano ancora approvato i bilanci di previsione, che sono in numero estremamente limitato e che, in molti casi, si deve presumere coincidano con quelli riconducibili alla casistica ricordata dalla risoluzione.

Salvatore RAITI (IdV) rileva l'esigenza di provvedere, al di là degli specifici strumenti individuati, a porre rimedio alla situazione di disagio evidenziata nella risoluzione. Si dichiara pertanto disponibile a riformulare la risoluzione nel senso prospettato dal collega Piro.

Lino DUILIO, presidente, rileva che una riformulazione della risoluzione ed una sua approvazione in tempi rapidi potrebbe risultare essenziale per fornire un'indicazione agli enti interessati su come agire.

Il sottosegretario Nicola SARTOR manifesta la propria disponibilità a valutare la praticabilità dell'eventuale adozione di modifiche normative che vadano nella direzione indicata dall'onorevole Piro.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.