V Commissione - Giovedì 7 giugno 2007


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ALLEGATO

Interrogazione n. 5-01116 Alberto Giorgetti, Leo: Gara europea per la fornitura di carta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Alberto Giorgetti e Leo pongono quesiti in ordine alla gara europea indetta dalla società CONSIP per la fornitura di carta allo Stato italiano.
Al riguardo, sentita la società CONSIP S.p.A., si fa presente quanto segue.
Per quanto concerne la presunta inammissibilità della partecipazione alla gara da parte di Karnak S.a., si ritiene che la società sia legittimata alla partecipazione in forza della «Convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino», nella quale è espressamente previsto che «i cittadini dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali» (articolo 4 della legge 6 giugno 1939, n. 1320).
Si fa presente, inoltre, che all'atto di partecipazione alla gara la società ha reso tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, incluse quelle attestanti l'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
Ai fini della stipula della relativa Convenzione, la società ha poi prodotto tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, compresa quella finalizzata alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.
Inoltre, trattandosi di società non avente stabile residenza in Italia, la stessa Karnak S.a. ha prodotto idoneo atto di nomina della società New Service Consultants S.r.l. quale rappresentante fiscale per il territorio dello Stato italiano.
In merito alla «presunta evasione fiscale», si fa presente che la Consip ha avviato tutti gli accertamenti necessari presso le competenti autorità (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Rimini - Ufficio Antimafia, Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini) al fine di verificare che la Karnak S.a. ed il rappresentante fiscale da questa nominato siano effettivamente in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali, e di quelli relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana.
Da tali informazioni, non risultano sussistere a carico della società Karnak S.a. e dei suoi amministratori le cause interdittive di cui all'articolo 10 della legge 575 del 1965 e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 490 del 1994.
Dai controlli effettuati, è stato, infatti, rilevato che l'accertamento fiscale a carico della Karnak S.a. non ha carattere di definitività, e pertanto Consip ha ritenuto di dover procedere alla stipula della Convenzione


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con Karnak S.a. per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della gara in oggetto.
Si soggiunge che, a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio del 21 febbraio 2007 (e del 4 aprile 2007), con la quale è stata respinta l'istanza cautelare con cui la ricorrente (Errebian S.p.A.) domandava la sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva pronunciato da Consip in favore di Karnak S.a. relativamente ai lotti 1, 3, 4 e 5, la Errebian S.p.A. ha proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato contro Consip S.p.A. e Karnak S.a.
Resta fermo il diritto-dovere della medesima Consip di risolvere la Convenzione, qualora durante la vigenza della Convenzione, l'asserita irregolarità fiscale, di cui al ricorso pendente, fosse giudizialmente accertata in via definitiva.